TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12868/2021
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12868 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Treviglio (BG) Viale Monte Grappa, 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Pierluca Ferretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
Pag. 1 di 7 , elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA) al Viale Elena, 12, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Ciro Annunziata, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I – Accertare e Controparte_1 dichiarare che la violazione, da parte del Dott. , dell'Art. 193 del R.D. n° 1265 Controparte_1 del 27/07/1934 ( in relazione alla D.G. Regione Campania n° 7301/2001, Parte_2 determinando la misura del sequestro giudiziario ex Art. 321 C.p.p. prima, quindi della successiva confisca, dell'immobile in Marano di Napoli, alla Via Falcone 73/b, di cui è comproprietaria in ragione di una quota del 50% dell'intero la SI.ra , ha Parte_1 causato il mancato, legittimo godimento del suddetto immobile da parte di quest'ultima, a far tempo dalla applicazione della misura del sequestro giudiziario in data 17/02/2016; II – Per
l'effetto, condannare il Dott. al pagamento, in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, della somma di
[...]
€ 272,31 per ogni mese dalla data del 17/02/2016 e sino all'effettiva reintegra di ogni diritto e godimento in capo alla SI.ra , cioè fino a quando concretamente la istante potrà godere Pt_1 della sua proprietà; III- In via subordinata condannare il Dott. al pagamento, Controparte_1 in favore della SI.ra , a titolo di risarcimento del danno da mancato Parte_1 godimento dell'immobile, della somma di € 17.700,15 (Euro: Diciassetemilasettecento/15) pari ad € 272,31 x 65 mesi, ossia dal 17/02/2016 sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione nelle rispettive misure di Legge;
IV – In via ancora più subordinata, condannare il Dott. CP_1
al pagamento, in favore della SI.ra , sempre al medesimo titolo
[...] Parte_1 risarcitorio, di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di idonea C.T.U.; V – Sempre per l'effetto condannare il Dott. al pagamento, in Controparte_1 favore della SI.ra , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Parte_1 la lesione del diritto di prorietà subito dall'istante a causa della condotta illecita dello stesso
Dott. , di quella somma che l'Ill.re Giudicante riterrà di giustizia;
VI- Accertare Controparte_1
e dichiarare l'obbligo, in capo al Dott. , di consegnare alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
Pag. 2 di 7 copia delle chiavi dell'immobile de quo;
VII – Con vittoria di spese e competenze di Pt_1 causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario.”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha in particolare addotto: di essere comproprietaria, in ragione di una quota pari al 50% dell'intero, unitamente a , del seguente Controparte_1 compendio immobiliare: - Appartamento in Marano di Napoli (NA) alla Via Falcone 73/b, Parco
“La Pineta”, Fabbricato 1, Scala “B” int. 1; distinto in N.C.E.U. del Comune di Marano di Napoli al Fol. 8; P.lla 558; Sub. 41; Cat. A/2; Cl. 6; Vani 6,5; R.C. € 553,90; - Pertinenziale locale box al piano sottostrada del Fabbricato 1, Scala “C”, int. C/1; distinto in N.C.E.U. del Comune di
Marano di Napoli al Fol. 8; P.lla 558; Sub. 77; Cat. C/6; Cl. 3; mq. 24,00; R.C. € 81,81 =; che in data 17/02/2016, il di Napoli ha eseguito Controparte_2 un sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 321 c.p.p. sull'immobile di Via Falcone 73/b per violazione dell'Art. 193 del R.D. n° 1265 del 27/07/1934 (T.U.L.L.S.) in relazione alla D.G. della
Regione Campania n° 7301/2001 per essere l'immobile medesimo sprovvisto di autorizzazione per l'esercizio dell'Ambulatorio Odontoiatrico gestito dal convenuto;
che il sequestro giudiziario
è ricaduto sul compendio immobiliare nella sua interezza, comprendendo anche la quota di proprietà esclusiva della SI.ra benché estranea quest'ultima alle violazioni poste in Pt_1
Con essere dal Dott. ; che con istanza incardinata al n. 2826/2016 la SI.ra CP_1
, nella sua qualità di terzo danneggiato, ha chiesto al Tribunale di Napoli Parte_1
Nord il dissequestro e la restituzione della quota di sua esclusiva proprietà, pari al 50% dell'intero, dell'immobile, con revoca del provvedimento di confisca;
che l'adito Tribunale, tuttavia, con ordinanza resa il 10/06/2019, ha rigettato l'istanza; che ha proposto gravame avverso detta statuizione e il Tribunale di S. Maria Capua Vetere – I Sezione Penale, Collegio “C”, con
Ordinanza del 10/10/2019, ha disposto la revoca del decreto di confisca dell'immobile quanto alla quota del 50% dell'intero, ordinandone la restituzione in favore della legittima proprietaria che essendo l'immobile in parola bene non divisibile, su di esso continua a Parte_1 gravare – di fatto – la totale inibizione dell'uso e godimento da parte della istante, causa di danno alla sfera soggettiva e patrimoniale dell'attrice; che la illegittima condotta del Dott. CP_1 ha prodotto la applicazione della sanzione del sequestro giudiziario prima, e della confisca
[...] successivamente, sull'immobile di Via Falcone 73/b di cui è comproprietaria la SI.ra Parte_1
, la quale – pur avendo ottenuto la Ordinanza del 10/10/2019 con cui è stata disposta la
[...] revoca del decreto di confisca dell'immobile quanto alla quota del 50% dell'intero, ordinandone
Pag. 3 di 7 la restituzione in favore della legittima proprietaria, si vede tutt'ora inibito l'uso e il godimento pro quota del bene immobile in parola a causa della non divisibilità di quest'ultimo e della impossibilità di separare gli effetti della confisca tutt'ora gravante sulla quota di proprietà del
Dott. dalla sfera dell'uso e godimento della quota libera da vincoli, pesi o Controparte_1 gravami di sua proprietà; che il risarcimento del danno deve farsi decorrere dal 17/02/2016 fino all'effettivo ripristino del godimento del bene.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso: “I) In via preliminare rigettare le domande attoree in quanto inammissibili. II) Nel merito, per i motivi innanzi dedotti, rigettare le domande attoree così come proposte nei confronti del convenuto poiché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
III)
Accogliere tutte le deduzioni, eccezioni, istanze e richieste formulate nella presente comparsa di costituzione e risposta;
IV) Condannare, comunque, la sig.ra al pagamento Parte_1 delle spese, comprese quelle generali, e competenze di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta una prima volta in decisione. Il precedente giudice ha quindi disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una Ctu, come da ordinanza del 4.7.2024. La causa ha subito poi alcuni rinvii per indisponibilità dei Ctu nominati ad accettare l'incarico.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
18.6.2025, lo scrivente ha revocato l'ammissione della Ctu e ha rinviato la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. La domanda risarcitoria è infondata sotto diversi profili e va, pertanto, rigettata.
Giova richiamare in punto di causalità l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui «Il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante
l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente (laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 cod. civ.) è effettuata procedendo all'identificazione della c.d.
Pag. 4 di 7 "causa prossima di rilievo" - quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41, secondo comma, cod. pen. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione.» (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 26997 del 07/12/2005).
Nel caso di specie, la prospettazione attorea individua nella indivisibilità del bene in comproprietà con il convenuto la causa prossima del mancato godimento dell'immobile, a fronte dell'ottenimento del provvedimento di revoca della confisca che aveva in un primo momento riguardato anche la quota di comproprietà dell'attrice.
Tuttavia, la circostanza dell'indivisibilità del bene non risulta in alcun modo provata.
Né l'attrice chiarisce in termini fattuali in cosa consista la “impossibilità di separare gli effetti della confisca tutt'ora gravante sulla quota di proprietà del Dott. dalla sfera Controparte_1 dell'uso e godimento della quota libera da vincoli, pesi o gravami di sua proprietà” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Non appare inoltre condivisibile il regresso causale tentato dall'attrice risalendo alla condotta che ha portato alla confisca della quota di comproprietà del convenuto, giacché se, da un lato, in tal modo, si finirebbe per far gravare sul convenuto le conseguenze del provvedimento di confisca della quota dell'attrice poi revocato, per il periodo ricompreso tra il 17.02.2016 e il 10.10.2019, dall'altro, resterebbe in ogni caso insoddisfatto l'onere di provare l'impossibilità di godere dell'immobile a causa di una confisca che non riguarda la quota di comproprietà dell'attrice.
Occorre inoltre considerare che, secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, fermo restando che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (in questi termini: Cass. Civ., n. 24647 del 2010; Cass.
Civ., n. 2423 del 2015; Cass. Civ., n. 1738 del 2022).
Pag. 5 di 7 Ciò posto, nel caso di specie non vi è prova in atti che l'attrice, a far data dall'emissione del provvedimento giudiziario di sequestro e poi dal suo consolidarsi in confisca, abbia mai chiesto al convenuto di godere del bene.
3. Va infine dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dell'obbligo del convenuto di consegnare le chiavi dell'immobile in comproprietà all'attrice, stante la carenza di interesse ad agire di quest'ultima, che non ha allegato alcun fatto utile a sostegno della richiesta nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, «In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa
(negazione della sua esistenza, da altri vantata).» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9061 del
06/04/2025).
Al riguardo, appare rilevante anche la costante la giurisprudenza di legittimità sull'attualità dell'interesse ad agire (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024, secondo cui:
«L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.»).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, in applicazione dei parametri medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di complessità bassa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), ridotti del 50
% per la non particolare complessità della questione giuridica affrontata e valutata la concreta attività difensiva svolta.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento proposta dall'attrice;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro
Annunziata dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 6.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12868 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Treviglio (BG) Viale Monte Grappa, 3, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Pierluca Ferretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
Pag. 1 di 7 , elettivamente domiciliato in Ottaviano (NA) al Viale Elena, 12, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Ciro Annunziata, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I – Accertare e Controparte_1 dichiarare che la violazione, da parte del Dott. , dell'Art. 193 del R.D. n° 1265 Controparte_1 del 27/07/1934 ( in relazione alla D.G. Regione Campania n° 7301/2001, Parte_2 determinando la misura del sequestro giudiziario ex Art. 321 C.p.p. prima, quindi della successiva confisca, dell'immobile in Marano di Napoli, alla Via Falcone 73/b, di cui è comproprietaria in ragione di una quota del 50% dell'intero la SI.ra , ha Parte_1 causato il mancato, legittimo godimento del suddetto immobile da parte di quest'ultima, a far tempo dalla applicazione della misura del sequestro giudiziario in data 17/02/2016; II – Per
l'effetto, condannare il Dott. al pagamento, in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, della somma di
[...]
€ 272,31 per ogni mese dalla data del 17/02/2016 e sino all'effettiva reintegra di ogni diritto e godimento in capo alla SI.ra , cioè fino a quando concretamente la istante potrà godere Pt_1 della sua proprietà; III- In via subordinata condannare il Dott. al pagamento, Controparte_1 in favore della SI.ra , a titolo di risarcimento del danno da mancato Parte_1 godimento dell'immobile, della somma di € 17.700,15 (Euro: Diciassetemilasettecento/15) pari ad € 272,31 x 65 mesi, ossia dal 17/02/2016 sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione nelle rispettive misure di Legge;
IV – In via ancora più subordinata, condannare il Dott. CP_1
al pagamento, in favore della SI.ra , sempre al medesimo titolo
[...] Parte_1 risarcitorio, di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di idonea C.T.U.; V – Sempre per l'effetto condannare il Dott. al pagamento, in Controparte_1 favore della SI.ra , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per Parte_1 la lesione del diritto di prorietà subito dall'istante a causa della condotta illecita dello stesso
Dott. , di quella somma che l'Ill.re Giudicante riterrà di giustizia;
VI- Accertare Controparte_1
e dichiarare l'obbligo, in capo al Dott. , di consegnare alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
Pag. 2 di 7 copia delle chiavi dell'immobile de quo;
VII – Con vittoria di spese e competenze di Pt_1 causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario.”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha in particolare addotto: di essere comproprietaria, in ragione di una quota pari al 50% dell'intero, unitamente a , del seguente Controparte_1 compendio immobiliare: - Appartamento in Marano di Napoli (NA) alla Via Falcone 73/b, Parco
“La Pineta”, Fabbricato 1, Scala “B” int. 1; distinto in N.C.E.U. del Comune di Marano di Napoli al Fol. 8; P.lla 558; Sub. 41; Cat. A/2; Cl. 6; Vani 6,5; R.C. € 553,90; - Pertinenziale locale box al piano sottostrada del Fabbricato 1, Scala “C”, int. C/1; distinto in N.C.E.U. del Comune di
Marano di Napoli al Fol. 8; P.lla 558; Sub. 77; Cat. C/6; Cl. 3; mq. 24,00; R.C. € 81,81 =; che in data 17/02/2016, il di Napoli ha eseguito Controparte_2 un sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 321 c.p.p. sull'immobile di Via Falcone 73/b per violazione dell'Art. 193 del R.D. n° 1265 del 27/07/1934 (T.U.L.L.S.) in relazione alla D.G. della
Regione Campania n° 7301/2001 per essere l'immobile medesimo sprovvisto di autorizzazione per l'esercizio dell'Ambulatorio Odontoiatrico gestito dal convenuto;
che il sequestro giudiziario
è ricaduto sul compendio immobiliare nella sua interezza, comprendendo anche la quota di proprietà esclusiva della SI.ra benché estranea quest'ultima alle violazioni poste in Pt_1
Con essere dal Dott. ; che con istanza incardinata al n. 2826/2016 la SI.ra CP_1
, nella sua qualità di terzo danneggiato, ha chiesto al Tribunale di Napoli Parte_1
Nord il dissequestro e la restituzione della quota di sua esclusiva proprietà, pari al 50% dell'intero, dell'immobile, con revoca del provvedimento di confisca;
che l'adito Tribunale, tuttavia, con ordinanza resa il 10/06/2019, ha rigettato l'istanza; che ha proposto gravame avverso detta statuizione e il Tribunale di S. Maria Capua Vetere – I Sezione Penale, Collegio “C”, con
Ordinanza del 10/10/2019, ha disposto la revoca del decreto di confisca dell'immobile quanto alla quota del 50% dell'intero, ordinandone la restituzione in favore della legittima proprietaria che essendo l'immobile in parola bene non divisibile, su di esso continua a Parte_1 gravare – di fatto – la totale inibizione dell'uso e godimento da parte della istante, causa di danno alla sfera soggettiva e patrimoniale dell'attrice; che la illegittima condotta del Dott. CP_1 ha prodotto la applicazione della sanzione del sequestro giudiziario prima, e della confisca
[...] successivamente, sull'immobile di Via Falcone 73/b di cui è comproprietaria la SI.ra Parte_1
, la quale – pur avendo ottenuto la Ordinanza del 10/10/2019 con cui è stata disposta la
[...] revoca del decreto di confisca dell'immobile quanto alla quota del 50% dell'intero, ordinandone
Pag. 3 di 7 la restituzione in favore della legittima proprietaria, si vede tutt'ora inibito l'uso e il godimento pro quota del bene immobile in parola a causa della non divisibilità di quest'ultimo e della impossibilità di separare gli effetti della confisca tutt'ora gravante sulla quota di proprietà del
Dott. dalla sfera dell'uso e godimento della quota libera da vincoli, pesi o Controparte_1 gravami di sua proprietà; che il risarcimento del danno deve farsi decorrere dal 17/02/2016 fino all'effettivo ripristino del godimento del bene.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte e ha così concluso: “I) In via preliminare rigettare le domande attoree in quanto inammissibili. II) Nel merito, per i motivi innanzi dedotti, rigettare le domande attoree così come proposte nei confronti del convenuto poiché infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
III)
Accogliere tutte le deduzioni, eccezioni, istanze e richieste formulate nella presente comparsa di costituzione e risposta;
IV) Condannare, comunque, la sig.ra al pagamento Parte_1 delle spese, comprese quelle generali, e competenze di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta una prima volta in decisione. Il precedente giudice ha quindi disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una Ctu, come da ordinanza del 4.7.2024. La causa ha subito poi alcuni rinvii per indisponibilità dei Ctu nominati ad accettare l'incarico.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
18.6.2025, lo scrivente ha revocato l'ammissione della Ctu e ha rinviato la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. La domanda risarcitoria è infondata sotto diversi profili e va, pertanto, rigettata.
Giova richiamare in punto di causalità l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui «Il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante
l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente (laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 cod. civ.) è effettuata procedendo all'identificazione della c.d.
Pag. 4 di 7 "causa prossima di rilievo" - quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41, secondo comma, cod. pen. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione.» (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 26997 del 07/12/2005).
Nel caso di specie, la prospettazione attorea individua nella indivisibilità del bene in comproprietà con il convenuto la causa prossima del mancato godimento dell'immobile, a fronte dell'ottenimento del provvedimento di revoca della confisca che aveva in un primo momento riguardato anche la quota di comproprietà dell'attrice.
Tuttavia, la circostanza dell'indivisibilità del bene non risulta in alcun modo provata.
Né l'attrice chiarisce in termini fattuali in cosa consista la “impossibilità di separare gli effetti della confisca tutt'ora gravante sulla quota di proprietà del Dott. dalla sfera Controparte_1 dell'uso e godimento della quota libera da vincoli, pesi o gravami di sua proprietà” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Non appare inoltre condivisibile il regresso causale tentato dall'attrice risalendo alla condotta che ha portato alla confisca della quota di comproprietà del convenuto, giacché se, da un lato, in tal modo, si finirebbe per far gravare sul convenuto le conseguenze del provvedimento di confisca della quota dell'attrice poi revocato, per il periodo ricompreso tra il 17.02.2016 e il 10.10.2019, dall'altro, resterebbe in ogni caso insoddisfatto l'onere di provare l'impossibilità di godere dell'immobile a causa di una confisca che non riguarda la quota di comproprietà dell'attrice.
Occorre inoltre considerare che, secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permetta un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, fermo restando che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (in questi termini: Cass. Civ., n. 24647 del 2010; Cass.
Civ., n. 2423 del 2015; Cass. Civ., n. 1738 del 2022).
Pag. 5 di 7 Ciò posto, nel caso di specie non vi è prova in atti che l'attrice, a far data dall'emissione del provvedimento giudiziario di sequestro e poi dal suo consolidarsi in confisca, abbia mai chiesto al convenuto di godere del bene.
3. Va infine dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dell'obbligo del convenuto di consegnare le chiavi dell'immobile in comproprietà all'attrice, stante la carenza di interesse ad agire di quest'ultima, che non ha allegato alcun fatto utile a sostegno della richiesta nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, «In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa
(negazione della sua esistenza, da altri vantata).» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9061 del
06/04/2025).
Al riguardo, appare rilevante anche la costante la giurisprudenza di legittimità sull'attualità dell'interesse ad agire (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024, secondo cui:
«L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.»).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, in applicazione dei parametri medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di complessità bassa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), ridotti del 50
% per la non particolare complessità della questione giuridica affrontata e valutata la concreta attività difensiva svolta.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento proposta dall'attrice;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Ciro
Annunziata dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 6.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7