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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2696/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EP ON Presidente
SE IL Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI, 15 Parte_1 P.IVA_1
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MANTELLI CHIARA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RAFFA UGOLINI CINO AURELIO ( C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), CP_1 C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate in VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. STANGA LAURA, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AR RE ) C.F._3
APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 24 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni più utile declaratoria e/o accertamento,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6884/2023 emessa il 3 settembre 2023 dal Tribunale di
Milano, sez. VII civ, Dott.ssa Occhiuto, nell'ambito del giudizio RG. 27046/2021, mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni, già avanzate nel giudizio di primo grado:
-condannare DL e la sig.ra , in qualità di socia illimitatamente responsabile di DL, al CP_1 pagamento a favore di di almeno € 341.600 a titolo di penale per violazione dell'obbligo di Parte_1 esclusiva contrattualmente previsto ovvero al maggior danno che fosse accertato in corso di giudizio ex art. 1226 c.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
in via subordinata
- accertare quanto eventualmente dovuto da a DL alla luce delle eccezioni formulate e Parte_1 formulande, determinare le reciproche partite e, all'esito, dichiarare estinte per compensazione anche parziale le pretese di DL in via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A. ammettere di tutti i capitoli di prova per testi formulati nella seconda e terza memoria istruttoria e delle istanze per prova contraria, che si ritrascrivono per più agevole esame:
- Capitoli di prova per testi contenuti nella seconda memoria istruttoria:
1. Vero che a fine settembre 2018 ricevette una telefonata dal cliente Parte_1 Persona_1 durante la quale il referente di quest'ultimo chiedeva a di completare la fattura, poco prima Parte_1 trasmessa loro da parte di , con la Partita IVA mancante e di confermare Controparte_2 che l'indirizzo riportato sulla fattura - riferito come “Old Bond Street, Londra” - fosse corretto?
2. Vero che il referente per il procedimento di ricerca e selezione per la posizione del sig. in Pt_2 nel 2018 è stato il sig. di Luccia? Persona_1 CP_3
5. Vero che, per completare il proprio schema/template di CV per i candidati selezionati, Parte_1 elabora i dati contenuti nei CV dei candidati li integra con le risultanze dei colloqui ed interviste ed altre informazioni a sua disposizione e organizzando il tutto secondo l'impostazione dello schema stesso e che questa attività richiede almeno 3 ore lavoro?
pagina 2 di 24 6. Vero che nel dicembre 2018 GB Holding S.p.A. ricevette da parte del sig. , in Parte_3 qualità di managing director di CH EC Search LT, la bozza di contratto per la ricerca e selezione di un Direttore Generale che si rammostra (doc. 24 ? Pt_4
8. Vero che l'accesso al database gestionale Filefinder è accessibile solo mediante autenticazione dell'utente e password?
9. Vero che nel database gestionale Filefinder sono archiviati dati e informazioni a largo spettro, che includono candidati, clienti, contatti, progetti svolti, progetti in corso di svolgimento, allegati significativi derivanti dalla attività di ricerca, job descriptions, executive reports, campagne di business development?
10. Vero che i dati e le informazioni archiviati nel database gestionale Filefinder sono aggiornati quotidianamente da tutti gli utenti abilitati tramite appositi “log” di avanzamento?
11. Vero che nel database gestionale Filefinder, per quanto riguarda i candidati, sono archiviati: CV,
CV rielaborati, esperienza lavorativa, formazione, note delle interviste sostenute, posizioni delle quali si è discusso, informazioni relative al processo di selezione, feedback dei clienti e degli stessi candidati, elaborati specifici?
12. Vero che le schermate riprodotte alla pagina 5 dell'atto di citazione che si rammostrano al teste sono le schermate tipo del database gestionale Filefinder?
13. Vero che il personale di è stato specificamente formato sulla metodologia da seguire per Parte_1 inserire, aggiornare e conservare i dati nel database gestionale Filefinder?
14. Vero che l'area di condivisione dati di CH, organizzata in cartelle condivise, presente su server esterno di in un cloud privato, è accessibile solo a persone autorizzate da Parte_1 Parte_1
15. Vero che l'area di condivisione dati di contiene cartelle condivise in cui sono salvate Parte_1 presentazioni, informazioni su prospect passati ed attuali, istruzioni sul sistema di codifica dei dati, informazioni e istruzioni relative alla modalità di gestione di interviste strutturate complesse, criteri sottostanti alle medesime, mappature ad hoc, modulistica?
Si indicano a testi:
- sui capitoli 1, 5, 8 e 9, la dott.ssa domiciliata presso Testimone_1 Parte_1
- sui capitoli da 8 a 15, il dott. , domiciliato presso Testimone_2 Parte_1
- sui capitoli 5, 11 e 14, la sig.ra , domiciliata presso Testimone_3 Parte_1
- sul capitolo 2, il sig. ; Tes_4
- sul capitolo 2, il sig. , CEO di Testimone_5 Persona_1
pagina 3 di 24 - sul capitolo 6, il sig. di GB Holding s.p.a.; Testimone_6
- Capitoli di prova contenuti nella terza memoria istruttoria:
Si insiste per essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
B. sentire ex art. 121-bis c.p.i. la sig.ra , in qualità di amministratore unico e socio unico CP_4 di (già CH EC Search LT) sulla seguente circostanza: Controparte_5
1. Vero che la società EC (già CH EC Search LT) emise nel Controparte_5
2018 una fattura verso Persona_1
2. Vero che la società (già CH EC Search LT) fece Controparte_5 pervenire nel dicembre 2018 a GB Holding s.p.a. una proposta di contratto per la prestazione di servizi di executive search?
C. disporre i seguenti ordini di esibizione:
1. ordinare ex art. 210 c.p.c. (e/o ex art. 121 c.p.i.) a l'esibizione delle scritture Controparte_1 contabili e in particolare di:
- registri IVA acquisti e vendite;
- fatture clienti e fornitori;
- libri giornale;
- libri inventario;
- schede di analisi dei costi di prestazione dei servizi;
- contratti per la prestazione di servizi con soggetti diversi dall'opponente;
- proposte per la prestazione di servizi con soggetti diversi dall'opponente;
- report ed elaborati forniti ai clienti;
- dichiarazione dei redditi di DL e dei soci di quest'ultima;
e/o comunque di ogni documento da cui sia possibile ricavare l'attività effettivamente svolta da DL,
l'esatta misura anche quantitativa di tale attività e della contraffazione, l'esatto valore dei ricavi conseguiti e i costi variabili e direttamente imputabili alla contraffazione, rilevanti ai fini del risarcimento del danno e della reversione degli utili, nonché i nominativi degli eventuali soggetti coinvolti nell'illecita offerta dei servizi in questione, il tutto dal 2016 al 2020. Si precisa che l'ordine di esibizione qui richiesto in riferimento agli anni dal 2016 al 2018 deve riguardare tutti i documenti summenzionati di DL a prescindere dal fatto che riguardino o meno l'attività svolta da DL in contraffazione dei segni distintivi di e/o in maniera concorrenzialmente illecita ex art. 2598 Parte_1
pagina 4 di 24 c.c.: ciò in quanto, quand'anche detta attività fosse stata svolta senza violare la privativa di Parte_1
e nel rispetto delle norme sulla concorrenza sleale, tale attività potrebbe comunque configurare un inadempimento contrattuale per violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 6 del Contratto;
2. ordinare ex art. 210 c.p.c. (e/o ex 121 c.p.i.) a Vernissage s.r.l., GB Holding s.p.a., Per_1
EOS Investment sede italiana, l'esibizione delle fatture ricevute da DL, CH EC
[...]
Con LT ora , da e/o dal SI. o Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 altri soggetti a lui riconducibili, nel corso degli anni dal 2016 ad oggi, corredate dalla documentazione di supporto (es. contratto, elaborati e report predisposti, scambio di corrispondenza con i clienti) nonché copia del registro IVA di tali anni con attestazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante. Al riguardo, vale la medesima precisazione di cui al punto precedente. in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
Per e per Controparte_1 CP_1
in via principale
−rigettare tutte le domande proposte, anche in via istruttoria, da e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 6884/2023 del 4.9.2023 del Tribunale di Milano;
in via subordinata
-nella denegata ipotesi in cui si ritenesse dovuta, da parte di e/o Controparte_1 CP_1 della SI.ra , in qualità di socia illimitatamente responsabile, e a favore di CP_1 Parte_1
una somma a titolo di penale derivante dall'applicazione dell'art. 6 del contratto di cui al DOC.
[...]
3 delle Appellate, disporne la riduzione, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, si chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che nel dicembre 2018 di (per tramite del Dr. di Controparte_1 CP_1 CP_3
Luccia) e (per tramite della Managing Partner e socio unico SI.ra Parte_1 CP_7
pattuivano che, nel caso in cui i clienti della seconda non avessero provveduto al pagamento di
[...] fatture emesse nel 2018 in relazione a lavoro generato dalla prima, il corrispettivo aggiuntivo di cui alla scrittura del 19.4.2018 (sottoscritta dalle suddette società) sarebbe stato comunque dovuto da a;
Parte_1 Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 24 2)Vero che nel dicembre 2018 di (per tramite del Dr. Controparte_1 CP_1 Parte_3
) e (per tramite della Managing Partner e socio unico SI.ra
[...] Parte_1 CP_7
pattuivano che, nel caso in cui i clienti della seconda non avessero provveduto al pagamento di
[...] fatture emesse nel 2018 in relazione a lavoro generato dalla prima, di Controparte_1 CP_1 avrebbe dovuto restituire a una parte del corrispettivo aggiuntivo di cui alla Parte_1 scrittura del 19.4.2018 (sottoscritta dalle suddette società) ricevuto in relazione al 2018 e, precisamente, in misura pari alla parte delle fatture rimaste impagate che aveva contribuito alla formazione di detto corrispettivo aggiuntivo;
indicando a teste il Dr. , domiciliato presso in Milano, Parte_3 Parte_5
Corso Sempione n. 20.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da Parte_1 in seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le Appellate chiedono di essere ammesse a:
[...]
-prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari nn. 2, 3, 4, 6, 7, indicando a teste il Dr.
, domiciliato presso in Milano, Corso Sempione n. 20; Parte_3 Parte_5
-prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:
3)Vero che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 tra in persona del Parte_1
Dr. , e , in persona del Dr. , Parte_3 Controparte_8 Controparte_9 intercorrevano contatti telefonici e tramite e-mail relativi alla selezione di candidati per una posizione manageriale nel ramo insurance di;
Controparte_8
4)Vero che nel mese di dicembre 2019 , in persona del Dr. , Controparte_8 Controparte_9 autorizzava in persona del Dr. , a emettere una fattura di Parte_1 Parte_3 acconto a carico della prima per i servizi resi dalla seconda in relazione alla selezione di candidati per una posizione manageriale nel ramo insurance di;
Controparte_8
5)Dica il teste se, nel corso del 2018, la SI.ra affermava, in più occasioni, in presenza Testimone_1 del teste, che avrebbe prestato in futuro i propri servizi in favore di Parte_1 Per_1
[...]
6)Dica il teste se, nel corso del 2018, sottoponeva a Alpha Associati S.r.l. per la Parte_1 posizione di associate il curriculum vitae del SI. Testimone_7
7)Dica il teste se, nel corso del 2018, veniva contattato da ovvero sottoponeva a Parte_1 la propria candidatura per la posizione di associate presso Alpha Associati Parte_1 Parte_1
S.r.l.;
pagina 6 di 24 8)Vero che il Dr. , nel periodo compreso tra il giugno 2016 e il dicembre 2018, Parte_3 accedeva al database di per un totale di una decina di volte;
Parte_1 indicando a testi:
−il Dr. , domiciliato presso in Milano, Corso Parte_3 Parte_5
Sempione n. 20, sui capitoli 3, 4, 5, 6, 8;
−il SI. , domiciliato presso , sui capitoli 3, 4: Controparte_9 Controparte_8
−il SI. sul capitolo 7; Testimone_7
−il SI. , domiciliato presso sul capitolo 8. Testimone_2 Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da Parte_1 in terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le Appellate chiedono di essere ammesse a
[...] prova contraria diretta sul capitolo 5 avversario con i testi e Controparte_9 Tes_8
entrambi domiciliati presso .
[...] Controparte_8
Le Appellate insistono, infine, affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ordinare a
[...]
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei registri IVA nonché delle fatture e Parte_1 note di credito emesse, subite o stornate, tutti in relazione al cliente , a partire dal Controparte_8
1°.12.2018 sino al 31.12.2019.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso monitorio del 12.3.2021 (da qui anche solo DL) Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Milano di ingiungere a (da qui anche solo o Parte_1 Parte_1
) il pagamento della somma di euro 52.349,44 oltre interessi a titolo di corrispettivo per Parte_1 prestazioni eseguite sulla base di un contratto stipulato inter partes.
A sostegno della domanda, DL esponeva, in sintesi:
-che in data 30.6.2016 le parti avevano sottoscritto un “contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di attività di origination, business development, executive search-execution, consulenza organizzativa nonché executive assessment”
-che le prestazioni stabilite in contratto a carico della ricorrente venivano eseguite tramite il socio accomandante Parte_3
-che il corrispettivo era stato pattuito in un importo fisso annuale e in una parte variabile (bonus) stabilita “in ragione del maggior impegno che il lavoro dovesse richiedere, secondo accordi che saranno presi per iscritto tra le parti”
pagina 7 di 24 - che in relazione al bonus per l'anno 2018 era intercorso fra le parti uno scambio di corrispondenza con il quale era stato pattuito l'importo di euro 42.909,38 oltre IVA per complessivi euro 52.349,44
-che la controparte non aveva, tuttavia, provveduto al pagamento del bonus.
Emesso e notificato il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione davanti al Tribunale di Parte_1
Milano chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dei soci della società ricorrente, accomandataria, e accomandante, per svolgere nei loro CP_1 Parte_3 confronti, oltre che nei confronti della società ricorrente, plurime domande riconvenzionali.
Nel merito, l'opponente chiedeva la revoca del decreto e svolgeva, come si è accennato, domande riconvenzionali nei confronti della ricorrente (e dei suoi soci), per ottenere, in sintesi, il pagamento di una penale per la violazione dell'obbligo di esclusiva contrattualmente previsto, nonchè il risarcimento del danno per la contraffazione del marchio e per la concorrenza sleale praticate dalla Parte_1 controparte.
Il giudice istruttore autorizzava la chiamata della sola socia accomandataria la quale si CP_1 costituiva, in proprio e quale legale rappresentante della società opposta, chiedendo, in sintesi, la conferma del decreto e il rigetto delle domande riconvenzionali.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore esperiva un tentativo di conciliazione, che non dava esito, e respingeva le istanze istruttorie di entrambe le parti.
La causa veniva, quindi, definita con la sentenza n. 6884/23, che accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto e condannando l'opponente al pagamento del minor importo di euro 24.883,12 oltre Iva e oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231\2002 dal 12.3.2021 al saldo
(statuizione non oggetto di appello, né principale né incidentale).
Il Tribunale, in estrema sintesi, riteneva che fra le parti fosse intercorsa, in fase di esecuzione del contratto, una modifica della pattuizione che stabiliva le condizioni per l'erogazione del bonus richiesto dall'opposta e riteneva che le condizioni stabilite con tale nuovo accordo si fossero realizzate;
determinando, poi, la base di calcolo del bonus in un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'opposta, accertava l'ammontare del credito nel minor importo suindicato, al pagamento del quale condannava l'opponente, previa revoca del decreto.
Il Tribunale non accoglieva, invece, le domande riconvenzionali dell'opponente, ritenendo che:
-le domande nei confronti di e quelle fondate sulla valutazione delle condotte Parte_3 riferite esclusivamente a socio accomandante della ricorrente, fossero Parte_3
pagina 8 di 24 inammissibili, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa e non essendo, quindi, parte Parte_3 del giudizio (statuizione parzialmente oggetto di appello)
-le domande riconvenzionali inerenti alla concorrenza sleale e alla contraffazione del marchio fossero inammissibili, poiché non riconducibili al titolo dedotto dall'attrice o che già apparteneva alla causa come mezzo di eccezione (statuizione non oggetto di appello)
-la domanda di pagamento della penale per la violazione del patto di non concorrenza, contenuto nel contratto posto a fondamento del credito azionato monitoriamente, fosse ammissibile, ma infondata, poiché non risultava provata la violazione del patto in relazione ai singoli episodi indicati da Parte_1
(statuizione oggetto di appello, articolato con quattro motivi)
-anche la domanda fondata sulla violazione della clausola di riservatezza contenuta nel contratto inter- partes, fosse ammissibile ma infondata per difetto di prova delle violazioni contestate (statuizione oggetto di appello).
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di sette motivi. Parte_1
Le appellate DL e si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, reiterando, in subordine, la domanda di riduzione della penale contrattualmente prevista per la violazione del patto di esclusiva.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dall'appellante, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
In relazione ai singoli motivi, come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi per punti essenziali, va, infatti, osservato quanto segue.
1)Si propone appello avverso la parte della Sentenza che ritiene inammissibile anche “la valutazione delle condotte addotte” riferite al Parte_3
L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile, rilevando che non era Parte_3 parte del giudizio, anche la valutazione delle condotte riferite a socio Parte_3 accomandante di DL, che pacificamente era il soggetto che agiva per la società e che avrebbe posto in essere le condotte integranti violazioni del patto di non concorrenza (oggetto di ulteriori motivi di appello).
pagina 9 di 24 L'appellante ritiene la decisione erronea poiché in contrasto con l'art. 2049 c.c. che attribuisce al committente la responsabilità per gli illeciti posti in essere dai preposti o ausiliari.
Ritiene la Corte che il motivo, per quanto astrattamente fondato, non sia comunque sufficiente all'accoglimento del gravame, tenuto conto della valutazione complessiva dei motivi della decisione appellata.
Il Tribunale, nel dispositivo della sentenza, ha dichiarato, correttamente, inammissibili le domande contro che non era parte del giudizio, ed anche in motivazione ha spiegato che Parte_3
, che era il socio accomandante della società opposta, non è personalmente parte Parte_3 di questo giudizio. Conseguentemente, tutte le pretese e le domande svolte nei suoi confronti non sono oggetto di accertamento e sono inammissibili”.
In altro passo della motivazione, che è quello oggetto di censura da parte dell'appellante, si legge, tuttavia, che “le domande svolte nei confronti di , come anche la valutazione delle Parte_3 condotte addotte, riferite nella prospettazione della parte esclusivamente allo stesso (…anche per il tramite del SI. e/o sotto il “cappello” ), sono inammissibili”. Parte_3 Parte_6
Tale rilievo del primo giudice si può considerare, in effetti, riferito (per il rinvio che contiene all'espressione- sopra trascritta e sottolineata- utilizzata dall'odierna appellante nella formulazione delle domande verso DL) non solo alle domande svolte contro ma anche alle domande Parte_3 svolte
contro
DL, che il Tribunale avrebbe (erroneamente) ritenuto inammissibili nella parte in cui venivano riferite a condotte di . Parte_3
Purtuttavia, come la stessa appellante ha notato, il Tribunale ha, poi, preso in esame le condotte di
[...]
quando ha esaminato le domande svolte contro la società appellata e, con valutazione di merito, Pt_3 ha respinto tali domande, ritenendo che le lamentate condotte di non fossero provate o Parte_3 comunque che, in concreto, non fossero idonee ai fini della prova della violazione del patto di non concorrenza da parte della società appellata.
L'affermazione contenuta nella motivazione e oggetto di censura non ha, quindi, avuto rilievo ai fini della decisione, perché le domande contro la società sono state respinte non per l'inammissibilità della valutazione delle condotte di bensì per la valutazione di merito, di mancata prova di Parte_3 condotte di violazione del patto riferibili alla società (sul rigetto delle domande per tali ragioni di merito sono stati, infatti, articolati separati motivi di appello, sui quali v. oltre).
pagina 10 di 24 2) Si impugna il capo della Sentenza con cui è stata esclusa la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di DL in relazione alla società GB Holding.
Il Tribunale ha escluso che DL si sia resa responsabile della violazione del patto di non concorrenza in relazione ad una vicenda riguardante il cliente GB Holding S.p.A., sulla base delle seguenti testuali ragioni: “Anche in relazione alla società GB Holding S.p.A. si deve escludere, in base a quanto allegato dall'oppone(n)te, la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in CP_1 costanza di rapporto con . Le doglianze di parte opponente risultano sfornite di Parte_1 adeguato supporto probatorio, essendosi limitata a produrre un asserito contratto di Parte_1 prestazione di servizi di consulenza, privo di sottoscrizione alcuna ad opera delle parti (doc. 24 opponente). Seppur templates e standard contrattuali siano riconducibili a quelli di in Parte_1 assenza di ulteriori elementi fattuali atti a dimostrare il perfezionamento del negozio, dunque l'effettivo utilizzo del documento, e l'esercizio dell'attività concorrenziale, nessuna violazione dell'esclusiva contrattuale può essere imputata all'opposta” (pag. 14 sentenza).
L'appellante censura la decisione innanzitutto per non aver tenuto conto anche di altri documenti, oltre al doc. 24, indicato nella motivazione.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilievo anche al doc. 37 prodotto dalla stessa società appellata, regolarmente sottoscritto da DL e da GB, contenente il contratto di affidamento di incarico per la ricerca di un dirigente: tale contratto, anche se recante la data del
10.1.2019, successiva alla risoluzione del rapporto fra e DL nel 2018, sarebbe stato Parte_1 preceduto da trattative intercorse prima della cessazione del rapporto fra e DL, come Parte_1 sarebbe dimostrato altresì dal doc. 34, che evidenzia l'invio da parte di di una mail a se Parte_3 stesso, in data 20.12.2018, con un allegato contenente la bozza di un contratto tra GB e CH
EC Search LT, società inglese riconducibile a . Parte_3
La parte appellata contesta che il doc. 34 costituisca prova dell'invio di mail da a sé stesso e Parte_3 che la bozza di contratto allegata a tale mail abbia rilievo.
L'appellante si duole poi che il Tribunale non abbia ammesso le prove richieste a tal fine ed in particolare:
-il seguente capitolo di prova per testi: “Vero che nel dicembre 2018 GB Holding SpA ricevette da parte del sig. , in qualità di managing director di CH EC Search LT, Parte_3 la bozza di contratto per la ricerca e selezione di un Direttore Generale che si rammostra (doc. 24
F.C.)?”, indicando come teste il sig. di GB Holding S.p.A. Testimone_6
pagina 11 di 24 -l'interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i. della sig.ra , in qualità di amministratore unico e socio CP_4 unico di (già CH EC Search LT) sulla seguente Controparte_5 circostanza: “Vero che la società (già CH EC Search Controparte_5
LT) fece pervenire nel dicembre 2018 a GB Holding s.p.a. una proposta di contratto per la prestazione di servizi di executive search?”
-l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 121 c.p.i. a DL di “contratti e proposte per la prestazione di servizi con soggetti diversi dall'appellante, di report ed elaborati forniti ai clienti, dal
2016 al 2018, proprio al fine di dimostrare lo svolgimento di attività in violazione dell'art. 6 del
Contratto”
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 121 c.p.i. a GB Holding “delle fatture ricevute da
DL, CH EC LT ora , da e/o dal Controparte_5 Parte_5
SI. o altri soggetti a lui riconducibili, nel corso degli anni dal 2016 ad oggi, Parte_3 corredate dalla documentazione di supporto (es. contratto, elaborati e report predisposti, scambio di corrispondenza con i clienti) nonché copia del registro IVA di tali anni con attestazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante”.
Le suddette istanze (unitamente ad altre formulate dall'opponente, odierna appellante) erano state respinte dal giudice istruttore nel giudizio di primo grado con la seguente testuale motivazione (v. ordinanza 19.6.2022): - non ammette la prova testimoniale dedotta dall'opponente, nella seconda e nella terza memoria, in quanto vertente su circostanze da provare in via documentale, valutative, generiche, non rilevanti ai fini del giudizio, in parte documentali o non contestate;
-non ammette l'interrogatorio per informazioni dedotto dall'opponente ai sensi dell'art. 121 bis cpi non sussistendone i presupposti normativi e non involgendo circostanze rilevanti ai fini del giudizio;
- rigetta le istanze ex art. 210 cpc dell'opponente (scritture contabili e fatture) in quanto esplorative e inammissibili”.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Innanzitutto, risulta condivisibile il rigetto delle istanze istruttorie, essendo generiche ed esplorative le richieste di esibizione e inammissibili le prove richieste ex art. 121 bis c.p.i., non essendo le domande qui svolte, per la parte che interessa il motivo, attinenti a diritti di proprietà industriale.
Le circostanze oggetto di prova testimoniale sono state del pari, ad avviso della Corte, correttamente ritenute irrilevanti.
pagina 12 di 24 Anche sulla valutazione del doc. 37 ritiene la Corte che non possa essere condiviso l'argomento difensivo di parte appellante.
Secondo infatti, il contratto contenuto nel documento 37 cit., stipulato fra DL ed GB Parte_1 dopo la cessazione del contratto fra DL e costituirebbe violazione del patto di non Parte_1 concorrenza, posto che normalmente la stipulazione è preceduta da trattative che, per prassi, si collocano nel periodo antecedente.
Sul punto è, tuttavia, sufficiente osservare che, se tale argomento fosse fondato, l'efficacia del contratto e del patto di non concorrenza in esso contenuto potrebbe essere estesa in modo indefinito e comportare l'accertamento di violazioni anche senza alcuna prova concreta che nel periodo di vigenza del contratto siano stati posti in essere atti di concorrenza.
3) Si propone appello avverso il capo della Sentenza relativo alle valutazioni dei fatti e delle prove riguardanti i rapporti con il fondo EOS Investment Management (p. 15 della Sentenza) che hanno portato il Giudice di prima cure ad erroneamente escludere che fosse integrata una violazione del patto di non concorrenza
Il Tribunale ha escluso la violazione del patto di non concorrenza in relazione ad un episodio riguardante il cliente Eos Investment Management, sulla base delle seguenti testuali ragioni: “Anche in relazione al fondo EOS Investment Management si deve escludere, in base a quanto allegato dall'oppone(n)te, la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in CP_1 costanza di rapporto con . L'opponente ha allegato che ha Parte_1 Parte_3 condotto e portato a termine la selezione ed il placement di un candidato per il Fondo di Private
Equity EOS Investment Management, producendo a sostegno alcune mail di ottobre-dicembre 2018.
Dallo scambio di corrispondenza prodotto in atti (docc. 52.1, 52.2, 52.3 FC) non risulta che Parte_3 abbia agito nell'interesse – per quel che rileva in questa sede - della società opposta DL piuttosto che nell'interesse e per conto di Al riguardo non emergono altri elementi indizianti idonei a Parte_1 suffragare la tesi dell'opponente. Sul punto l'opposta ha infatti osservato che il rapporto in questione sarebbe stato originato e gestito direttamente da e ha dichiarato che il Dr. CP_10 Parte_3 sperava in realtà di accreditarsi ed accreditare presso il suddetto cliente così da poter Parte_1 poi svolgere attività anche per la società italiana. A fronte di tale contestazione, l'opponente non ha fornito la prova su essa incombente della sussistenza degli elementi costitutivi dell'addotta violazione.
Nelle mail si legge che rinvia per la fatturazione all'amministrazione, intendendosi quella di Parte_3
pagina 13 di 24 dal momento che le mail risultano firmate da in qualità di Parte_1 Parte_3 Controparte_2
, Managing Director (mail 30.11.2018) e inviate dall'indirizzo aziendale. Si rammenta inoltre
[...] che , che era il socio accomandante della società opposta, non è personalmente Parte_3 parte di questo giudizio. Conseguentemente, tutte le pretese e le domande svolte nei suoi confronti non sono oggetto di accertamento e sono inammissibili”.
L'appellante censura la decisione per non aver correttamente valutato le prove offerte.
Dalle stesse mail citate dal Tribunale emergerebbe che ha condotto la trattativa per EOS Parte_3 quale manager della società inglese (che non ha alcun collegamento con l'odierna appellante Parte_1
) e non per conto di , come sarebbe provato dalla circostanza che, Parte_1 Parte_1 nonostante il 4.12.2018 abbia preannunciato ad EOS l'invio della fattura essendo la trattativa Parte_3 conclusa, nessuna fattura è stata emessa da , tenuta all'oscuro di tale trattativa, e priva Parte_1 di un indirizzo e-mail come quello dal quale aveva preannunciato ad EOS che sarebbe stata Parte_3 inviata la fattura.
DL, che aveva incaricato di svolgere i servizi oggetto del contratto stipulato con l'odierna Parte_3 appellante, dovrebbe, quindi, rispondere della violazione del patto di non concorrenza, commessa mediante tale condotta di . Parte_3
Le appellate si difendono sul punto, ribadendo che “la società che aveva commissionato la ricerca di personale oggetto di contestazione non è la società italiana ma il fondo d'investimento inglese, EOS
Investment Management LT., con sede a Londra in Grosvenor Street n. 67 (mai stato cliente di
, né quest'ultima ha provato il contrario, e certamente ignaro finanche dell'esistenza di Parte_1 controparte), che cercava un collaboratore da inserire nella sua sede londinese…EOS Investment
Management LT. si era rivolta direttamente e unicamente a e, in ogni caso, CP_10 Parte_1
non avrebbe potuto svolgere l'attività in questione, non avendo una sede a Londra ed essendole,
[...] peraltro, preclusa l'attività in concorrenza con …il Dr. sperava in realtà di CP_10 Parte_3 accreditarsi ed accreditare presso EOS Investment Management LT. la sino ad allora sconosciuta
– e il tenore della corrispondenza lascia chiaramente intravedere tale intento – così Parte_1 da poter poi svolgere in seguito attività anche per la società italiana del gruppo…nulla è stato mai fatturato da per tale attività (né, peraltro, dal Dr. ), essendo il rapporto in CP_1 Parte_3 questione originato e gestito direttamente da , e di ciò vi è prova documentale in atti (cfr. CP_10 doc. 52.3 e DOCC. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 Appellate). Controparte_11
pagina 14 di 24 Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Può, infatti, ritenersi non contestato in punto di fatto, dal tenore complessivo delle difese della parte appellata, che durante la vigenza del contratto fra e DL, abbia condotto, Parte_3 Parte_1 con esito positivo, una trattativa per il cliente EOS nell'interesse della società CH inglese, che non aveva legami con , e che sarebbe stata poi pagata dal cliente EOS. Parte_1
La clausola di esclusiva del contratto stipulato fra le parti del presente giudizio (clausola 6 doc. 3 appellate) obbligava, tuttavia, DL a “non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di
, senza precisazioni sul territorio e/o sulla nazionalità dei soggetti ai quali prestare la Parte_1 consulenza.
Né, ad avviso della Corte, può essere sufficiente, per esonerare DL dalla responsabilità, la giustificazione che stava cercando di accreditare presso il cliente EOS, che Parte_3 Parte_1 si era rivolto a CH inglese.
Tale giustificazione potrebbe avere rilievo, infatti, solo se fosse provato un accordo in tal senso fra le parti del presente giudizio, ma nessuna prova è stata offerta di una compiuta informativa ricolta a da parte di quale soggetto che agiva per DL, nè di una accettazione da Parte_1 Parte_3 parte di di una attività in concorrenza finalizzata, nelle intenzioni, all'acquisizione di Parte_1 nuova clientela.
Per completezza va rilevato che la parte appellata in memoria di replica alla conclusionale ha dedotto che la clausola 6 invocata da controparte non conterrebbe un patto di non concorrenza ma sarebbe un
“accordo di esclusiva” in forza del quale DL si sarebbe impegnata soltanto a “svolgere in esclusiva le attività dalla stessa pattuite con l'Appellante”.
Ritiene la Corte che si tratti di una replica priva di rilievo, poiché il tenore letterale della clausola, sopra trascritta, è inequivoco nel prevedere espressamente l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza e, in ogni caso, “svolgere in esclusiva” le attività significa svolgerle solo per la controparte e non anche per terzi e, pertanto, averle svolte a beneficio di altra società significa aver violato la clausola.
4)Si propone appello avverso il capo della Sentenza in cui è stata esclusa la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in costanza di rapporto con in relazione a CP_1 Parte_1 [...]
Persona_1
pagina 15 di 24 Il Tribunale ha escluso che sia stata provata la violazione del patto in relazione all'attività prestata ai fini dell'assunzione di un candidato da parte della società sulla base delle seguenti Persona_1 testuali ragioni: “- Anche in relazione alla società si deve escludere, in base a quanto Persona_1 allegato dall'oppone(n)te, la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in CP_1 costanza di rapporto con . Anche in questo caso, le doglianze di parte opponente Parte_1 risultano sfornite di adeguato supporto probatorio, non sono suffragate da riscontri neanche indiziari, non essendo possibile desumere una attività concorrenziale dell'opposta per il sol fatto che il candidato poi assunto dalla società terza fosse presente nei data-base dell'opponente e fosse stato intervistato nel maggio 2018 dall'opponente e da questa poi seguito. Nessun elemento fattuale attesta la partecipazione di nella selezione e assunzione del suddetto candidato ad opera di CP_1
Persona_1
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia considerato raggiunta la prova della violazione dagli indizi gravi, precisi e concordanti rappresentati dall'assunzione da parte della società nel Per_1 periodo di vigenza del contratto fra le parti, di un candidato presente nel data base di , Parte_1 al quale aveva accesso e per la cui assunzione avrebbe ricevuto un compenso CH Parte_3 inglese, rappresentata da tale , con la quale intratteneva una relazione CP_4 Parte_3 sentimentale al tempo dei fatti di causa.
Per offrire altri elementi di prova, l'appellante rinnova le specifiche istanze istruttorie di prova orale e ordine di esibizione respinte dal primo giudice.
L'appellante aveva, infatti, chiesto in primo grado:
a) l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che a fine settembre 2018 ricevette una telefonata dal cliente Parte_1 Persona_1 durante la quale il referente di quest'ultimo chiedeva a di completare la fattura, poco prima Parte_1 trasmessa loro da parte di , con la Partita IVA mancante e di confermare Controparte_2 che l'indirizzo riportato sulla fattura - riferito come “Old Bond Street, Londra” - fosse corretto?
2. Vero che il referente per il procedimento di ricerca e selezione per la posizione del sig. in Pt_2 nel 2018 è stato il sig. di Luccia? Persona_1 CP_3
Indicando a testi:
- sul capitolo 1 la dott.ssa domiciliata presso Testimone_1 Parte_1
- sul capitolo 2, il sig. e il sig. , CEO di Tes_4 Testimone_5 Persona_1
pagina 16 di 24 b) che fosse sia sentita ex art. 121-bis c.p.i. la sig.ra , in qualità di amministratore unico e CP_4 socio unico di (già CH EC Search LT) sulla seguente Controparte_5 circostanze:
1. Vero che la società (già CH EC Search LT) emise nel Controparte_5
2018 una fattura verso Persona_1
c) che fosse ordinata ex art. 210 c.p.c. (e/o ex 121 c.p.i.) a l'esibizione delle fatture Persona_1
Con ricevute da DL, CH EC LT (ora ), da Controparte_5 CP_6
e/o dal SI. o altri soggetti a lui riconducibili, nel corso degli anni dal
[...] Parte_3
2016 ad oggi, corredate dalla documentazione di supporto (es. contratto, elaborati e report predisposti, scambio di corrispondenza con i clienti) nonché copia del registro IVA di tali anni con attestazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante”.
Ritiene la Corte che il motivo, che potrebbe essere parzialmente fondato nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, rimanga assorbito nell'accoglimento del motivo procedente e di altro successivo di cui si dirà, motivi che sono sufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penale, senza che sia necessaria la riapertura della fase istruttoria.
5) Si impugna il capo della Sentenza con cui è stata escluso che l'attività svolta in favore di Vernissage da DL fosse in concorrenza con quella di Parte_1
Il Tribunale ha respinto la doglianza relativa all'attività svolta in favore del cliente Vernissage sulla base della seguente testuale motivazione: “Occorre precisare che il divieto di attività concorrenziale impone preliminarmente di definire l'ambito di attività dell'opponente, la quale nelle premesse al contratto è definita come agenzia per il lavoro che svolge attività di ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale del personale e il cui oggetto sociale contempla la prestazione servizi nel settore delle risorse umane e in particolare la ricerca, selezione e collocamento del personale, nonché lo svolgimento di servizi di consulenza organizzativa in tema di analisi e studio dei fabbisogni delle aziende. Sulla base di tale rilievo è possibile escludere l'asserita violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in relazione all'attività da questa prestata CP_1 in favore della società Vernissage S.R.L., in costanza di rapporto con . La Parte_1
pagina 17 di 24 società terza, infatti, risulta operante nell'industria cosmetica, manifestando un interesse all'espansione nel mercato orientale della vendita di cosmetici (cfr. doc. 20-21 opponente). Pt_4
Sicché, in assenza di ulteriori elementi fattuali atti a dare evidenza di un'attività di selezione e acquisizione di personale sottesa alle indagini di mercato nell'industria cosmetica, la sola consulenza organizzativa svolta dall'opposta in favore di tale società non risulta in concorrenza con l'attività esercitata dall'opponente e per lo sviluppo della quale si è impegnata . CP_1
L'appellante si duole dell'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, sia delle attività da essa svolte che dell'ampiezza della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto.
L'appellante fa infatti rilevare che “…l'attività di CH non è limitata a quella di ricerca e selezione del personale in senso stretto ma comprende anche attività consulenziali ad ampio spettro, che includono lo svolgimento di analisi di mercato e market intelligence (si vedano i contratti con
Credit Suisse del 2015 sub. doc. 18, con Edison S.p.A. del 2016 per Digital Mapping sub doc. 19 e con del 2018 in estratto sub. doc. 20), anche in ottica di sviluppo del business del Controparte_12 cliente, a livello nazionale e internazionale (come, sempre a titolo esemplificativo, nell'attività svolta a favore di Diasorin, come risulta dal Market Study Report relativo all'Irlanda del 2012, in estratto sub doc. 21), o con riferimento a potenziali acquisizioni (si veda, a titolo esemplificativo, il contratto con
Apeiron Management s.p.a. del 30 novembre 2020 doc. 22).
Peraltro, tra i Servizi inclusi nel Contratto vi era espressamente anche la “Consulenza
Organizzativa”, specificamente definita come: “La consulenza organizzativa è mirata a supportare i vertici aziendali nella definizione degli obiettivi di impresa, e nella declinazione delle linee strategiche di sviluppo, individuando vantaggi competitivi e aree di miglioramento nell'organizzazione. In particolare, fa riferimento al disegno delle migliori formule organizzative al fine di essere efficaci commercialmente ed efficienti nella missione aziendale di creazione di valore per gli azionisti, attraverso l'ottimizzazione di ciascuna funzione attinente la catena del valore in una logica “end-to- end” (dagli acquisti agli incassi derivanti dalla vendita di prodotti/servizi)” (cfr. art. 2 p.3 doc. 10
F.C.). Al riguardo il Giudice del cautelare ha riconosciuto, tra l'altro, “l'affinità dei servizi in conflitto, essendo offerta al pubblico – quanto meno – un'indagine di mercato attigua a quella che costituisce il “core business” della ricorrente. Invero, le ricerche di mercato per l'espansione della clientela in nuovi mercati sottendono normalmente anche l'acquisizione di personale (cfr. doc. 23 della ricorrente)” (cfr. doc. 3).
pagina 18 di 24 Ritiene la Corte che anche questo motivo sia fondato.
È pacifico e risulta da documenti che DL abbia svolto, nel periodo di vigenza del contratto con attività in favore di Vernissage S.r.l. (v. ad es. fatt. 18/2018 doc. 33 appellate). Parte_1
Non assume rilievo la circostanza che tale attività non abbia avuto ad oggetto la ricerca di personale ma solo la consulenza organizzativa, poiché anche l'attività di consulenza organizzativa è ricompresa nell'oggetto del contratto stipulato fra le parti del presente giudizio (v. clausole 2 e 3 doc. 3 cit.): la doglianza dell'appellante risulta, quindi, fondata, essendo la prestazione svolta riconducibile a tale attività di consulenza e non essendo condivisibile la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto la clausola di esclusiva limitata all'attività di selezione e acquisizione di personale, escludendo dall'ambito di applicazione l'attività di consulenza organizzativa.
6) Si impugna il capo della Sentenza con cui è stata esclusa la violazione del patto di riservatezza
Il Tribunale ha escluso la violazione del patto di riservatezza contenuto nella clausola 7 del contratto, sulla base del seguente testuale motivo: “L'art. 7 del Contratto stabilisce che DL è tenuta a: (a)
“mantenere il più stretto riserbo sui progetto, i clienti, i contratti (…), i dati personali, i curricula vitae e le referenze dei candidati” (…); (b) “a non diffondere, copiare, riprodurre, utilizzare, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, anche in forma gratuita, notizie, dati e informazioni confidenziali di proprietà di in qualunque forma e modo ottenuti nel corso e in occasione del rapporto di Parte_1 collaborazione, attinenti, in via esemplificativa ma non esaustiva, ai programmi, ai clienti, ai corrispettivi, al data base candidati, all'organizzazione aziendale di . L'opponente non ha Parte_1 dimostrato che l'opposta abbia tenuto condotte in violazione del disposto di cui al suddetto articolo 7.
Né risulta che DL abbia utilizzato a proprio vantaggio alcuna informazione di titolarità di Parte_1
L'opponente si è limitata ad allegare che avrebbe ripetutamente utilizzato il data-base di Parte_3
- copiato, riprodotto ed utilizzato CV e dati dei candidati salvati nel data-base di Parte_1
- copiato, riprodotto ed utilizzato i template contrattuali di per scopi estranei Parte_1 Parte_1 all'esecuzione dei servizi ed anzi per attività in concorrenza con quella di In quest'ottica Parte_1 riferisce che la violazione avrebbe riguardato il database aziendale con archiviati i dati dei candidati,
i templates di curricula da essa elaborati, i contratti standard utilizzati e predisposti con l'ausilio di uno studio legale, l'elenco clienti con i contatti dei referenti chiave. Non risulta tuttavia indicato e provato in cosa consistano precisamente le suddette informazioni né come l'opposta le avrebbe utilizzate e quali siano i dati sottratti. La domanda dell'opponente è quindi infondata”.
pagina 19 di 24 L'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la violazione dell'obbligo di riservatezza, pur avendo preso in esame i documenti che dimostrerebbero, in uno all'attività concorrenziale, l'uso di informazioni riservate contenute nel data base dell'appellante.
L'accertamento di tale violazione viene richiesto al fine di ottenere “la condanna delle appellate, in solido tra loro, a corrispondere a quanto meno la penale contrattualmente prevista ex art. 6 Parte_1
e/o il maggior danno che dovesse essere accertato in giudizio e/o liquidato equitativamente, essendo la violazione della riservatezza ex art. 7 strumentale e propedeutica allo svolgimento di attività in concorrenza e quindi a sua volta in violazione dell'obbligo di esclusiva”.
Le appellate eccepiscono la novità della prospettazione avversaria, non essendo stato richiesto in primo grado l'accertamento della violazione dell'obbligo di riservatezza in relazione alla violazione del patto di non concorrenza.
Ritiene la Corte che il motivo, pur prescindendo dall'eccezione di novità della prospettazione, sia comunque infondato.
Indipendentemente dall'accertamento della violazione, va rilevato che la clausola penale è prevista soltanto in relazione alla violazione del patto di non concorrenza di cui alla clausola 6 del contratto e non anche per la violazione dell'obbligo di riservatezza, previsto dalla clausola 7.
Sotto altro profilo va poi osservato che, proprio perché la violazione dell'obbligo di riservatezza potrebbe essere strumentale per lo svolgimento di attività in concorrenza, ritiene la Corte che non possano configurarsi danni risarcibili diversi e ulteriori rispetto a quelli che possono scaturire dalla violazione del patto di non concorrenza, che le parti hanno liquidato convenzionalmente e in via anticipata mediante la clausola penale.
7) Con il presente motivo di appello si intende appellare il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di giudizio con cui è stata condannata [a pagare] alle appellate euro Parte_1
9.000, oltre IVA e cpa e spese generali nella misura del 15%.
L'appellante si duole della misura delle spese liquidate, richiamando l'art. 5 DM 55/14, che per la liquidazione delle spese a carico del soccombente fa riferimento alla somma attribuita, e rammenta che la somma attribuita alla controparte è pari ad euro 24.883,12 più IVA e interessi.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto anche della soccombenza parziale della controparte, la cui domanda è stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto.
pagina 20 di 24 L'appellante chiede, quindi, che la statuizione sulle spese venga comunque riformata, disponendo la compensazione o la condanna ad una somma non superiore a euro 4.000,00 oltre accessori.
Ritiene la Corte che il motivo rimanga assorbito nell'accoglimento parziale dell'appello, che impone, come si dirà, una nuova regolazione delle spese per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo della lite.
Per completezza va rilevato che con la comparsa conclusionale l'appellante ha aggiunto una domanda nuova alle conclusioni chiedendo la condanna alle spese “incluse quelle per i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nonché quelle già rifuse a controparte per precetto, pignoramenti e abbandono dei relativi giudizi”
L'appellata ha eccepito la novità di tale domanda, alla quale si è comunque opposta anche con ragioni di merito.
Ritiene la Corte che sul punto sia sufficiente rilevare che tale domanda è stata formulata solo in comparsa conclusionale e, quindi, non può essere delibata.
Ad abundantiam si può aggiungere che le spese relative ad altri giudizi possono essere liquidate solo in tali giudizi.
In conclusione, va osservato che la fondatezza dei suindicati (terzo e quinto) motivi di appello impone la parziale riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penale, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale.
Ai fini della determinazione del quantum, si deve rilevare che la clausola penale contenuta nel contratto stabilisce che la penale debba essere commisurata al doppio del compenso di cui alla clausola 5 su base annua: il compenso annuo dal secondo anno era stabilito in euro 140.000,00 ma la clausola 5 prevedeva anche una parte variabile – bonus – concordata fra le parti.
L'appellante, in riforma della sentenza appellata, chiede in sede di precisazione delle conclusioni
“condannare DL e la sig.ra , in qualità di socia illimitatamente responsabile di DL, al CP_1 pagamento a favore di di almeno € 341.600 a titolo di penale per violazione dell'obbligo di Parte_1 esclusiva contrattualmente previsto ovvero al maggior danno che fosse accertato in corso di giudizio ex art. 1226 c.c.
pagina 21 di 24 Nel corpo dell'atto di appello, tuttavia, l'appellante indica un importo diverso e inferiore (v. pagg. 35,
38, 41, 43), poiché assume quale base di calcolo il minore importo del bonus accertato dal Tribunale (al quale ha prestato implicita acquiescenza), e, quindi, chiede la condanna ad “almeno € 329.766,24 oltre
IVA (pari al doppio di € 164.883,12 ottenuto dalla somma di compenso annuo base € 140.000 + compenso aggiuntivo € 24.883,12 – tutto oltre IVA), tenuto conto della quantificazione del corrispettivo aggiuntivo - c.d. “bonus” - operata in Sentenza”.
Le appellate, tuttavia, come si è accennato, hanno richiesto, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. per le seguenti testuali ragioni:
(i) sia per essere l'ammontare della stessa manifestamente eccessivo (si rammenta che la medesima, anche in relazione a una singola condotta inadempiente, è stabilita in una somma pari al doppio del compenso annuo dovuto per i servizi prestati da , CP_1
(ii) che per l'esiguità del corrispondente danno eventualmente cagionato a in Parte_1 conseguenza dell'asserita condotta inadempiente.
Le appellate, infatti, ritengono, sulla base dei dati di bilancio di che l'appellante non abbia Parte_1 subito alcun danno dalla pretesa attività in concorrenza, né in corso di rapporto, né dopo la risoluzione del contratto.
Sotto altro profilo, le appellate fanno rilevare che, a fronte di un episodio di pretesa concorrenza, la controparte pretende di ricevere una penale pari al doppio del compenso annuo corrisposto per una molteplicità di servizi che hanno consentito di realizzare importanti incrementi di fatturato.
Ritiene la Corte che la richiesta di riduzione della penale non possa trovare accoglimento.
In punto di diritto si può osservare che la S.C. ha così indicato i criteri per valutare la manifesta eccessività: -Cass. 26901/23 Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato se potesse considerarsi giustificata, alla luce dell'interesse del creditore, una penale comportante il pagamento di una somma pari alla metà del valore del contratto anche per un solo giorno di ritardo nell'adempimento).
pagina 22 di 24 Non può, quindi, attribuirsi rilievo alla circostanza che singoli episodi di concorrenza ricevano tutela mediante un importo pari al compenso pattuito per due anni, dovendosi, invece, tener conto dell'interesse del creditore all'adempimento del patto e del rilievo che l'attività in concorrenza, seppure accertata con riferimento a due episodi, ha avuto sull'equilibrio delle prestazioni, inevitabilmente compromesso sia dal mancato apporto dei compensi per quei due affari, che, in prospettiva, dal mancato apporto di ulteriori compensi che da quei due clienti potevano derivare.
Risultano, comunque, infondati, sempre in punto di diritto, i rilievi della parte appellata sull'inesistenza di un danno risarcibile, poiché la pattuizione di una clausola penale implica l'obbligo di corrispondere quanto stabilito dalla clausola indipendentemente dalla prova di un danno [v. Cass. 11204/98 Il creditore per conseguire la penale deve provare l'inadempimento del debitore, mentre non deve fornire la prova dell'esistenza del danno e del suo ammontare. La clausola penale costituisce, infatti, una pattuizione accessoria del contratto, che svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto)].
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto e la sentenza appellata deve essere riformata nel capo 7 (che contiene il rigetto della domanda di pagamento della penale), mediante l'accoglimento della domanda dell'odierna appellante nell'importo dalla stessa calcolato in comparsa conclusionale, che risulta aderente al contenuto della clausola, per come ha avuto applicazione in riferimento al bonus.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo vede una parziale soccombenza reciproca (in sintesi, accoglimento della domanda di DL relativa al bonus per euro 24.883,125 oltre interessi, e accoglimento della domanda di relativa alla penale per euro 329.766,24, con rigetto/inammissibilità di ulteriori domande), Parte_1 sicché può giustificarsi la parziale compensazione in ragione della metà, con la condanna delle odierne pagina 23 di 24 appellate al pagamento della residua metà, liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante e condanna le appellate al pagamento della penale pari ad euro
329.766,24;
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi in ragione del 50%;
-condanna le appellate al pagamento del residuo 50% così liquidato:
--euro 11.228,50 per compensi (di cui euro 1772,00 per la fase di studio, euro 1169,00 per la fase introduttiva, euro 5205,50 per la fase istruttoria ed euro 3082,00 per la fase decisoria) ed euro 129,50 per esborsi, per il primo grado
--euro 7.119,50 per compensi (di cui euro 2194,50 per la fase di studio, euro 1276,00 per la fase introduttiva, euro 3649,00 per la fase decisoria) ed euro 910,50 per esborsi, per il secondo grado oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE IL EP ON
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EP ON Presidente
SE IL Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2696/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA AMEDEI, 15 Parte_1 P.IVA_1
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MANTELLI CHIARA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RAFFA UGOLINI CINO AURELIO ( C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), CP_1 C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate in VIA CONSERVATORIO, 15 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. STANGA LAURA, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
AR RE ) C.F._3
APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 24 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni più utile declaratoria e/o accertamento,
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6884/2023 emessa il 3 settembre 2023 dal Tribunale di
Milano, sez. VII civ, Dott.ssa Occhiuto, nell'ambito del giudizio RG. 27046/2021, mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni, già avanzate nel giudizio di primo grado:
-condannare DL e la sig.ra , in qualità di socia illimitatamente responsabile di DL, al CP_1 pagamento a favore di di almeno € 341.600 a titolo di penale per violazione dell'obbligo di Parte_1 esclusiva contrattualmente previsto ovvero al maggior danno che fosse accertato in corso di giudizio ex art. 1226 c.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
in via subordinata
- accertare quanto eventualmente dovuto da a DL alla luce delle eccezioni formulate e Parte_1 formulande, determinare le reciproche partite e, all'esito, dichiarare estinte per compensazione anche parziale le pretese di DL in via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A. ammettere di tutti i capitoli di prova per testi formulati nella seconda e terza memoria istruttoria e delle istanze per prova contraria, che si ritrascrivono per più agevole esame:
- Capitoli di prova per testi contenuti nella seconda memoria istruttoria:
1. Vero che a fine settembre 2018 ricevette una telefonata dal cliente Parte_1 Persona_1 durante la quale il referente di quest'ultimo chiedeva a di completare la fattura, poco prima Parte_1 trasmessa loro da parte di , con la Partita IVA mancante e di confermare Controparte_2 che l'indirizzo riportato sulla fattura - riferito come “Old Bond Street, Londra” - fosse corretto?
2. Vero che il referente per il procedimento di ricerca e selezione per la posizione del sig. in Pt_2 nel 2018 è stato il sig. di Luccia? Persona_1 CP_3
5. Vero che, per completare il proprio schema/template di CV per i candidati selezionati, Parte_1 elabora i dati contenuti nei CV dei candidati li integra con le risultanze dei colloqui ed interviste ed altre informazioni a sua disposizione e organizzando il tutto secondo l'impostazione dello schema stesso e che questa attività richiede almeno 3 ore lavoro?
pagina 2 di 24 6. Vero che nel dicembre 2018 GB Holding S.p.A. ricevette da parte del sig. , in Parte_3 qualità di managing director di CH EC Search LT, la bozza di contratto per la ricerca e selezione di un Direttore Generale che si rammostra (doc. 24 ? Pt_4
8. Vero che l'accesso al database gestionale Filefinder è accessibile solo mediante autenticazione dell'utente e password?
9. Vero che nel database gestionale Filefinder sono archiviati dati e informazioni a largo spettro, che includono candidati, clienti, contatti, progetti svolti, progetti in corso di svolgimento, allegati significativi derivanti dalla attività di ricerca, job descriptions, executive reports, campagne di business development?
10. Vero che i dati e le informazioni archiviati nel database gestionale Filefinder sono aggiornati quotidianamente da tutti gli utenti abilitati tramite appositi “log” di avanzamento?
11. Vero che nel database gestionale Filefinder, per quanto riguarda i candidati, sono archiviati: CV,
CV rielaborati, esperienza lavorativa, formazione, note delle interviste sostenute, posizioni delle quali si è discusso, informazioni relative al processo di selezione, feedback dei clienti e degli stessi candidati, elaborati specifici?
12. Vero che le schermate riprodotte alla pagina 5 dell'atto di citazione che si rammostrano al teste sono le schermate tipo del database gestionale Filefinder?
13. Vero che il personale di è stato specificamente formato sulla metodologia da seguire per Parte_1 inserire, aggiornare e conservare i dati nel database gestionale Filefinder?
14. Vero che l'area di condivisione dati di CH, organizzata in cartelle condivise, presente su server esterno di in un cloud privato, è accessibile solo a persone autorizzate da Parte_1 Parte_1
15. Vero che l'area di condivisione dati di contiene cartelle condivise in cui sono salvate Parte_1 presentazioni, informazioni su prospect passati ed attuali, istruzioni sul sistema di codifica dei dati, informazioni e istruzioni relative alla modalità di gestione di interviste strutturate complesse, criteri sottostanti alle medesime, mappature ad hoc, modulistica?
Si indicano a testi:
- sui capitoli 1, 5, 8 e 9, la dott.ssa domiciliata presso Testimone_1 Parte_1
- sui capitoli da 8 a 15, il dott. , domiciliato presso Testimone_2 Parte_1
- sui capitoli 5, 11 e 14, la sig.ra , domiciliata presso Testimone_3 Parte_1
- sul capitolo 2, il sig. ; Tes_4
- sul capitolo 2, il sig. , CEO di Testimone_5 Persona_1
pagina 3 di 24 - sul capitolo 6, il sig. di GB Holding s.p.a.; Testimone_6
- Capitoli di prova contenuti nella terza memoria istruttoria:
Si insiste per essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
B. sentire ex art. 121-bis c.p.i. la sig.ra , in qualità di amministratore unico e socio unico CP_4 di (già CH EC Search LT) sulla seguente circostanza: Controparte_5
1. Vero che la società EC (già CH EC Search LT) emise nel Controparte_5
2018 una fattura verso Persona_1
2. Vero che la società (già CH EC Search LT) fece Controparte_5 pervenire nel dicembre 2018 a GB Holding s.p.a. una proposta di contratto per la prestazione di servizi di executive search?
C. disporre i seguenti ordini di esibizione:
1. ordinare ex art. 210 c.p.c. (e/o ex art. 121 c.p.i.) a l'esibizione delle scritture Controparte_1 contabili e in particolare di:
- registri IVA acquisti e vendite;
- fatture clienti e fornitori;
- libri giornale;
- libri inventario;
- schede di analisi dei costi di prestazione dei servizi;
- contratti per la prestazione di servizi con soggetti diversi dall'opponente;
- proposte per la prestazione di servizi con soggetti diversi dall'opponente;
- report ed elaborati forniti ai clienti;
- dichiarazione dei redditi di DL e dei soci di quest'ultima;
e/o comunque di ogni documento da cui sia possibile ricavare l'attività effettivamente svolta da DL,
l'esatta misura anche quantitativa di tale attività e della contraffazione, l'esatto valore dei ricavi conseguiti e i costi variabili e direttamente imputabili alla contraffazione, rilevanti ai fini del risarcimento del danno e della reversione degli utili, nonché i nominativi degli eventuali soggetti coinvolti nell'illecita offerta dei servizi in questione, il tutto dal 2016 al 2020. Si precisa che l'ordine di esibizione qui richiesto in riferimento agli anni dal 2016 al 2018 deve riguardare tutti i documenti summenzionati di DL a prescindere dal fatto che riguardino o meno l'attività svolta da DL in contraffazione dei segni distintivi di e/o in maniera concorrenzialmente illecita ex art. 2598 Parte_1
pagina 4 di 24 c.c.: ciò in quanto, quand'anche detta attività fosse stata svolta senza violare la privativa di Parte_1
e nel rispetto delle norme sulla concorrenza sleale, tale attività potrebbe comunque configurare un inadempimento contrattuale per violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 6 del Contratto;
2. ordinare ex art. 210 c.p.c. (e/o ex 121 c.p.i.) a Vernissage s.r.l., GB Holding s.p.a., Per_1
EOS Investment sede italiana, l'esibizione delle fatture ricevute da DL, CH EC
[...]
Con LT ora , da e/o dal SI. o Controparte_5 Controparte_6 Parte_3 altri soggetti a lui riconducibili, nel corso degli anni dal 2016 ad oggi, corredate dalla documentazione di supporto (es. contratto, elaborati e report predisposti, scambio di corrispondenza con i clienti) nonché copia del registro IVA di tali anni con attestazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante. Al riguardo, vale la medesima precisazione di cui al punto precedente. in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
Per e per Controparte_1 CP_1
in via principale
−rigettare tutte le domande proposte, anche in via istruttoria, da e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 6884/2023 del 4.9.2023 del Tribunale di Milano;
in via subordinata
-nella denegata ipotesi in cui si ritenesse dovuta, da parte di e/o Controparte_1 CP_1 della SI.ra , in qualità di socia illimitatamente responsabile, e a favore di CP_1 Parte_1
una somma a titolo di penale derivante dall'applicazione dell'art. 6 del contratto di cui al DOC.
[...]
3 delle Appellate, disporne la riduzione, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, si chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che nel dicembre 2018 di (per tramite del Dr. di Controparte_1 CP_1 CP_3
Luccia) e (per tramite della Managing Partner e socio unico SI.ra Parte_1 CP_7
pattuivano che, nel caso in cui i clienti della seconda non avessero provveduto al pagamento di
[...] fatture emesse nel 2018 in relazione a lavoro generato dalla prima, il corrispettivo aggiuntivo di cui alla scrittura del 19.4.2018 (sottoscritta dalle suddette società) sarebbe stato comunque dovuto da a;
Parte_1 Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 24 2)Vero che nel dicembre 2018 di (per tramite del Dr. Controparte_1 CP_1 Parte_3
) e (per tramite della Managing Partner e socio unico SI.ra
[...] Parte_1 CP_7
pattuivano che, nel caso in cui i clienti della seconda non avessero provveduto al pagamento di
[...] fatture emesse nel 2018 in relazione a lavoro generato dalla prima, di Controparte_1 CP_1 avrebbe dovuto restituire a una parte del corrispettivo aggiuntivo di cui alla Parte_1 scrittura del 19.4.2018 (sottoscritta dalle suddette società) ricevuto in relazione al 2018 e, precisamente, in misura pari alla parte delle fatture rimaste impagate che aveva contribuito alla formazione di detto corrispettivo aggiuntivo;
indicando a teste il Dr. , domiciliato presso in Milano, Parte_3 Parte_5
Corso Sempione n. 20.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da Parte_1 in seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le Appellate chiedono di essere ammesse a:
[...]
-prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari nn. 2, 3, 4, 6, 7, indicando a teste il Dr.
, domiciliato presso in Milano, Corso Sempione n. 20; Parte_3 Parte_5
-prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova:
3)Vero che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 tra in persona del Parte_1
Dr. , e , in persona del Dr. , Parte_3 Controparte_8 Controparte_9 intercorrevano contatti telefonici e tramite e-mail relativi alla selezione di candidati per una posizione manageriale nel ramo insurance di;
Controparte_8
4)Vero che nel mese di dicembre 2019 , in persona del Dr. , Controparte_8 Controparte_9 autorizzava in persona del Dr. , a emettere una fattura di Parte_1 Parte_3 acconto a carico della prima per i servizi resi dalla seconda in relazione alla selezione di candidati per una posizione manageriale nel ramo insurance di;
Controparte_8
5)Dica il teste se, nel corso del 2018, la SI.ra affermava, in più occasioni, in presenza Testimone_1 del teste, che avrebbe prestato in futuro i propri servizi in favore di Parte_1 Per_1
[...]
6)Dica il teste se, nel corso del 2018, sottoponeva a Alpha Associati S.r.l. per la Parte_1 posizione di associate il curriculum vitae del SI. Testimone_7
7)Dica il teste se, nel corso del 2018, veniva contattato da ovvero sottoponeva a Parte_1 la propria candidatura per la posizione di associate presso Alpha Associati Parte_1 Parte_1
S.r.l.;
pagina 6 di 24 8)Vero che il Dr. , nel periodo compreso tra il giugno 2016 e il dicembre 2018, Parte_3 accedeva al database di per un totale di una decina di volte;
Parte_1 indicando a testi:
−il Dr. , domiciliato presso in Milano, Corso Parte_3 Parte_5
Sempione n. 20, sui capitoli 3, 4, 5, 6, 8;
−il SI. , domiciliato presso , sui capitoli 3, 4: Controparte_9 Controparte_8
−il SI. sul capitolo 7; Testimone_7
−il SI. , domiciliato presso sul capitolo 8. Testimone_2 Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova per testi formulata da Parte_1 in terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le Appellate chiedono di essere ammesse a
[...] prova contraria diretta sul capitolo 5 avversario con i testi e Controparte_9 Tes_8
entrambi domiciliati presso .
[...] Controparte_8
Le Appellate insistono, infine, affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia ordinare a
[...]
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei registri IVA nonché delle fatture e Parte_1 note di credito emesse, subite o stornate, tutti in relazione al cliente , a partire dal Controparte_8
1°.12.2018 sino al 31.12.2019.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso monitorio del 12.3.2021 (da qui anche solo DL) Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Milano di ingiungere a (da qui anche solo o Parte_1 Parte_1
) il pagamento della somma di euro 52.349,44 oltre interessi a titolo di corrispettivo per Parte_1 prestazioni eseguite sulla base di un contratto stipulato inter partes.
A sostegno della domanda, DL esponeva, in sintesi:
-che in data 30.6.2016 le parti avevano sottoscritto un “contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto lo svolgimento di attività di origination, business development, executive search-execution, consulenza organizzativa nonché executive assessment”
-che le prestazioni stabilite in contratto a carico della ricorrente venivano eseguite tramite il socio accomandante Parte_3
-che il corrispettivo era stato pattuito in un importo fisso annuale e in una parte variabile (bonus) stabilita “in ragione del maggior impegno che il lavoro dovesse richiedere, secondo accordi che saranno presi per iscritto tra le parti”
pagina 7 di 24 - che in relazione al bonus per l'anno 2018 era intercorso fra le parti uno scambio di corrispondenza con il quale era stato pattuito l'importo di euro 42.909,38 oltre IVA per complessivi euro 52.349,44
-che la controparte non aveva, tuttavia, provveduto al pagamento del bonus.
Emesso e notificato il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione davanti al Tribunale di Parte_1
Milano chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dei soci della società ricorrente, accomandataria, e accomandante, per svolgere nei loro CP_1 Parte_3 confronti, oltre che nei confronti della società ricorrente, plurime domande riconvenzionali.
Nel merito, l'opponente chiedeva la revoca del decreto e svolgeva, come si è accennato, domande riconvenzionali nei confronti della ricorrente (e dei suoi soci), per ottenere, in sintesi, il pagamento di una penale per la violazione dell'obbligo di esclusiva contrattualmente previsto, nonchè il risarcimento del danno per la contraffazione del marchio e per la concorrenza sleale praticate dalla Parte_1 controparte.
Il giudice istruttore autorizzava la chiamata della sola socia accomandataria la quale si CP_1 costituiva, in proprio e quale legale rappresentante della società opposta, chiedendo, in sintesi, la conferma del decreto e il rigetto delle domande riconvenzionali.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore esperiva un tentativo di conciliazione, che non dava esito, e respingeva le istanze istruttorie di entrambe le parti.
La causa veniva, quindi, definita con la sentenza n. 6884/23, che accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto e condannando l'opponente al pagamento del minor importo di euro 24.883,12 oltre Iva e oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231\2002 dal 12.3.2021 al saldo
(statuizione non oggetto di appello, né principale né incidentale).
Il Tribunale, in estrema sintesi, riteneva che fra le parti fosse intercorsa, in fase di esecuzione del contratto, una modifica della pattuizione che stabiliva le condizioni per l'erogazione del bonus richiesto dall'opposta e riteneva che le condizioni stabilite con tale nuovo accordo si fossero realizzate;
determinando, poi, la base di calcolo del bonus in un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'opposta, accertava l'ammontare del credito nel minor importo suindicato, al pagamento del quale condannava l'opponente, previa revoca del decreto.
Il Tribunale non accoglieva, invece, le domande riconvenzionali dell'opponente, ritenendo che:
-le domande nei confronti di e quelle fondate sulla valutazione delle condotte Parte_3 riferite esclusivamente a socio accomandante della ricorrente, fossero Parte_3
pagina 8 di 24 inammissibili, non essendo stata autorizzata la chiamata in causa e non essendo, quindi, parte Parte_3 del giudizio (statuizione parzialmente oggetto di appello)
-le domande riconvenzionali inerenti alla concorrenza sleale e alla contraffazione del marchio fossero inammissibili, poiché non riconducibili al titolo dedotto dall'attrice o che già apparteneva alla causa come mezzo di eccezione (statuizione non oggetto di appello)
-la domanda di pagamento della penale per la violazione del patto di non concorrenza, contenuto nel contratto posto a fondamento del credito azionato monitoriamente, fosse ammissibile, ma infondata, poiché non risultava provata la violazione del patto in relazione ai singoli episodi indicati da Parte_1
(statuizione oggetto di appello, articolato con quattro motivi)
-anche la domanda fondata sulla violazione della clausola di riservatezza contenuta nel contratto inter- partes, fosse ammissibile ma infondata per difetto di prova delle violazioni contestate (statuizione oggetto di appello).
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di sette motivi. Parte_1
Le appellate DL e si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, reiterando, in subordine, la domanda di riduzione della penale contrattualmente prevista per la violazione del patto di esclusiva.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dall'appellante, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
In relazione ai singoli motivi, come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi per punti essenziali, va, infatti, osservato quanto segue.
1)Si propone appello avverso la parte della Sentenza che ritiene inammissibile anche “la valutazione delle condotte addotte” riferite al Parte_3
L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile, rilevando che non era Parte_3 parte del giudizio, anche la valutazione delle condotte riferite a socio Parte_3 accomandante di DL, che pacificamente era il soggetto che agiva per la società e che avrebbe posto in essere le condotte integranti violazioni del patto di non concorrenza (oggetto di ulteriori motivi di appello).
pagina 9 di 24 L'appellante ritiene la decisione erronea poiché in contrasto con l'art. 2049 c.c. che attribuisce al committente la responsabilità per gli illeciti posti in essere dai preposti o ausiliari.
Ritiene la Corte che il motivo, per quanto astrattamente fondato, non sia comunque sufficiente all'accoglimento del gravame, tenuto conto della valutazione complessiva dei motivi della decisione appellata.
Il Tribunale, nel dispositivo della sentenza, ha dichiarato, correttamente, inammissibili le domande contro che non era parte del giudizio, ed anche in motivazione ha spiegato che Parte_3
, che era il socio accomandante della società opposta, non è personalmente parte Parte_3 di questo giudizio. Conseguentemente, tutte le pretese e le domande svolte nei suoi confronti non sono oggetto di accertamento e sono inammissibili”.
In altro passo della motivazione, che è quello oggetto di censura da parte dell'appellante, si legge, tuttavia, che “le domande svolte nei confronti di , come anche la valutazione delle Parte_3 condotte addotte, riferite nella prospettazione della parte esclusivamente allo stesso (…anche per il tramite del SI. e/o sotto il “cappello” ), sono inammissibili”. Parte_3 Parte_6
Tale rilievo del primo giudice si può considerare, in effetti, riferito (per il rinvio che contiene all'espressione- sopra trascritta e sottolineata- utilizzata dall'odierna appellante nella formulazione delle domande verso DL) non solo alle domande svolte contro ma anche alle domande Parte_3 svolte
contro
DL, che il Tribunale avrebbe (erroneamente) ritenuto inammissibili nella parte in cui venivano riferite a condotte di . Parte_3
Purtuttavia, come la stessa appellante ha notato, il Tribunale ha, poi, preso in esame le condotte di
[...]
quando ha esaminato le domande svolte contro la società appellata e, con valutazione di merito, Pt_3 ha respinto tali domande, ritenendo che le lamentate condotte di non fossero provate o Parte_3 comunque che, in concreto, non fossero idonee ai fini della prova della violazione del patto di non concorrenza da parte della società appellata.
L'affermazione contenuta nella motivazione e oggetto di censura non ha, quindi, avuto rilievo ai fini della decisione, perché le domande contro la società sono state respinte non per l'inammissibilità della valutazione delle condotte di bensì per la valutazione di merito, di mancata prova di Parte_3 condotte di violazione del patto riferibili alla società (sul rigetto delle domande per tali ragioni di merito sono stati, infatti, articolati separati motivi di appello, sui quali v. oltre).
pagina 10 di 24 2) Si impugna il capo della Sentenza con cui è stata esclusa la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di DL in relazione alla società GB Holding.
Il Tribunale ha escluso che DL si sia resa responsabile della violazione del patto di non concorrenza in relazione ad una vicenda riguardante il cliente GB Holding S.p.A., sulla base delle seguenti testuali ragioni: “Anche in relazione alla società GB Holding S.p.A. si deve escludere, in base a quanto allegato dall'oppone(n)te, la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in CP_1 costanza di rapporto con . Le doglianze di parte opponente risultano sfornite di Parte_1 adeguato supporto probatorio, essendosi limitata a produrre un asserito contratto di Parte_1 prestazione di servizi di consulenza, privo di sottoscrizione alcuna ad opera delle parti (doc. 24 opponente). Seppur templates e standard contrattuali siano riconducibili a quelli di in Parte_1 assenza di ulteriori elementi fattuali atti a dimostrare il perfezionamento del negozio, dunque l'effettivo utilizzo del documento, e l'esercizio dell'attività concorrenziale, nessuna violazione dell'esclusiva contrattuale può essere imputata all'opposta” (pag. 14 sentenza).
L'appellante censura la decisione innanzitutto per non aver tenuto conto anche di altri documenti, oltre al doc. 24, indicato nella motivazione.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilievo anche al doc. 37 prodotto dalla stessa società appellata, regolarmente sottoscritto da DL e da GB, contenente il contratto di affidamento di incarico per la ricerca di un dirigente: tale contratto, anche se recante la data del
10.1.2019, successiva alla risoluzione del rapporto fra e DL nel 2018, sarebbe stato Parte_1 preceduto da trattative intercorse prima della cessazione del rapporto fra e DL, come Parte_1 sarebbe dimostrato altresì dal doc. 34, che evidenzia l'invio da parte di di una mail a se Parte_3 stesso, in data 20.12.2018, con un allegato contenente la bozza di un contratto tra GB e CH
EC Search LT, società inglese riconducibile a . Parte_3
La parte appellata contesta che il doc. 34 costituisca prova dell'invio di mail da a sé stesso e Parte_3 che la bozza di contratto allegata a tale mail abbia rilievo.
L'appellante si duole poi che il Tribunale non abbia ammesso le prove richieste a tal fine ed in particolare:
-il seguente capitolo di prova per testi: “Vero che nel dicembre 2018 GB Holding SpA ricevette da parte del sig. , in qualità di managing director di CH EC Search LT, Parte_3 la bozza di contratto per la ricerca e selezione di un Direttore Generale che si rammostra (doc. 24
F.C.)?”, indicando come teste il sig. di GB Holding S.p.A. Testimone_6
pagina 11 di 24 -l'interrogatorio ex art. 121 bis c.p.i. della sig.ra , in qualità di amministratore unico e socio CP_4 unico di (già CH EC Search LT) sulla seguente Controparte_5 circostanza: “Vero che la società (già CH EC Search Controparte_5
LT) fece pervenire nel dicembre 2018 a GB Holding s.p.a. una proposta di contratto per la prestazione di servizi di executive search?”
-l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 121 c.p.i. a DL di “contratti e proposte per la prestazione di servizi con soggetti diversi dall'appellante, di report ed elaborati forniti ai clienti, dal
2016 al 2018, proprio al fine di dimostrare lo svolgimento di attività in violazione dell'art. 6 del
Contratto”
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o ex art. 121 c.p.i. a GB Holding “delle fatture ricevute da
DL, CH EC LT ora , da e/o dal Controparte_5 Parte_5
SI. o altri soggetti a lui riconducibili, nel corso degli anni dal 2016 ad oggi, Parte_3 corredate dalla documentazione di supporto (es. contratto, elaborati e report predisposti, scambio di corrispondenza con i clienti) nonché copia del registro IVA di tali anni con attestazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante”.
Le suddette istanze (unitamente ad altre formulate dall'opponente, odierna appellante) erano state respinte dal giudice istruttore nel giudizio di primo grado con la seguente testuale motivazione (v. ordinanza 19.6.2022): - non ammette la prova testimoniale dedotta dall'opponente, nella seconda e nella terza memoria, in quanto vertente su circostanze da provare in via documentale, valutative, generiche, non rilevanti ai fini del giudizio, in parte documentali o non contestate;
-non ammette l'interrogatorio per informazioni dedotto dall'opponente ai sensi dell'art. 121 bis cpi non sussistendone i presupposti normativi e non involgendo circostanze rilevanti ai fini del giudizio;
- rigetta le istanze ex art. 210 cpc dell'opponente (scritture contabili e fatture) in quanto esplorative e inammissibili”.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Innanzitutto, risulta condivisibile il rigetto delle istanze istruttorie, essendo generiche ed esplorative le richieste di esibizione e inammissibili le prove richieste ex art. 121 bis c.p.i., non essendo le domande qui svolte, per la parte che interessa il motivo, attinenti a diritti di proprietà industriale.
Le circostanze oggetto di prova testimoniale sono state del pari, ad avviso della Corte, correttamente ritenute irrilevanti.
pagina 12 di 24 Anche sulla valutazione del doc. 37 ritiene la Corte che non possa essere condiviso l'argomento difensivo di parte appellante.
Secondo infatti, il contratto contenuto nel documento 37 cit., stipulato fra DL ed GB Parte_1 dopo la cessazione del contratto fra DL e costituirebbe violazione del patto di non Parte_1 concorrenza, posto che normalmente la stipulazione è preceduta da trattative che, per prassi, si collocano nel periodo antecedente.
Sul punto è, tuttavia, sufficiente osservare che, se tale argomento fosse fondato, l'efficacia del contratto e del patto di non concorrenza in esso contenuto potrebbe essere estesa in modo indefinito e comportare l'accertamento di violazioni anche senza alcuna prova concreta che nel periodo di vigenza del contratto siano stati posti in essere atti di concorrenza.
3) Si propone appello avverso il capo della Sentenza relativo alle valutazioni dei fatti e delle prove riguardanti i rapporti con il fondo EOS Investment Management (p. 15 della Sentenza) che hanno portato il Giudice di prima cure ad erroneamente escludere che fosse integrata una violazione del patto di non concorrenza
Il Tribunale ha escluso la violazione del patto di non concorrenza in relazione ad un episodio riguardante il cliente Eos Investment Management, sulla base delle seguenti testuali ragioni: “Anche in relazione al fondo EOS Investment Management si deve escludere, in base a quanto allegato dall'oppone(n)te, la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in CP_1 costanza di rapporto con . L'opponente ha allegato che ha Parte_1 Parte_3 condotto e portato a termine la selezione ed il placement di un candidato per il Fondo di Private
Equity EOS Investment Management, producendo a sostegno alcune mail di ottobre-dicembre 2018.
Dallo scambio di corrispondenza prodotto in atti (docc. 52.1, 52.2, 52.3 FC) non risulta che Parte_3 abbia agito nell'interesse – per quel che rileva in questa sede - della società opposta DL piuttosto che nell'interesse e per conto di Al riguardo non emergono altri elementi indizianti idonei a Parte_1 suffragare la tesi dell'opponente. Sul punto l'opposta ha infatti osservato che il rapporto in questione sarebbe stato originato e gestito direttamente da e ha dichiarato che il Dr. CP_10 Parte_3 sperava in realtà di accreditarsi ed accreditare presso il suddetto cliente così da poter Parte_1 poi svolgere attività anche per la società italiana. A fronte di tale contestazione, l'opponente non ha fornito la prova su essa incombente della sussistenza degli elementi costitutivi dell'addotta violazione.
Nelle mail si legge che rinvia per la fatturazione all'amministrazione, intendendosi quella di Parte_3
pagina 13 di 24 dal momento che le mail risultano firmate da in qualità di Parte_1 Parte_3 Controparte_2
, Managing Director (mail 30.11.2018) e inviate dall'indirizzo aziendale. Si rammenta inoltre
[...] che , che era il socio accomandante della società opposta, non è personalmente Parte_3 parte di questo giudizio. Conseguentemente, tutte le pretese e le domande svolte nei suoi confronti non sono oggetto di accertamento e sono inammissibili”.
L'appellante censura la decisione per non aver correttamente valutato le prove offerte.
Dalle stesse mail citate dal Tribunale emergerebbe che ha condotto la trattativa per EOS Parte_3 quale manager della società inglese (che non ha alcun collegamento con l'odierna appellante Parte_1
) e non per conto di , come sarebbe provato dalla circostanza che, Parte_1 Parte_1 nonostante il 4.12.2018 abbia preannunciato ad EOS l'invio della fattura essendo la trattativa Parte_3 conclusa, nessuna fattura è stata emessa da , tenuta all'oscuro di tale trattativa, e priva Parte_1 di un indirizzo e-mail come quello dal quale aveva preannunciato ad EOS che sarebbe stata Parte_3 inviata la fattura.
DL, che aveva incaricato di svolgere i servizi oggetto del contratto stipulato con l'odierna Parte_3 appellante, dovrebbe, quindi, rispondere della violazione del patto di non concorrenza, commessa mediante tale condotta di . Parte_3
Le appellate si difendono sul punto, ribadendo che “la società che aveva commissionato la ricerca di personale oggetto di contestazione non è la società italiana ma il fondo d'investimento inglese, EOS
Investment Management LT., con sede a Londra in Grosvenor Street n. 67 (mai stato cliente di
, né quest'ultima ha provato il contrario, e certamente ignaro finanche dell'esistenza di Parte_1 controparte), che cercava un collaboratore da inserire nella sua sede londinese…EOS Investment
Management LT. si era rivolta direttamente e unicamente a e, in ogni caso, CP_10 Parte_1
non avrebbe potuto svolgere l'attività in questione, non avendo una sede a Londra ed essendole,
[...] peraltro, preclusa l'attività in concorrenza con …il Dr. sperava in realtà di CP_10 Parte_3 accreditarsi ed accreditare presso EOS Investment Management LT. la sino ad allora sconosciuta
– e il tenore della corrispondenza lascia chiaramente intravedere tale intento – così Parte_1 da poter poi svolgere in seguito attività anche per la società italiana del gruppo…nulla è stato mai fatturato da per tale attività (né, peraltro, dal Dr. ), essendo il rapporto in CP_1 Parte_3 questione originato e gestito direttamente da , e di ciò vi è prova documentale in atti (cfr. CP_10 doc. 52.3 e DOCC. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 Appellate). Controparte_11
pagina 14 di 24 Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Può, infatti, ritenersi non contestato in punto di fatto, dal tenore complessivo delle difese della parte appellata, che durante la vigenza del contratto fra e DL, abbia condotto, Parte_3 Parte_1 con esito positivo, una trattativa per il cliente EOS nell'interesse della società CH inglese, che non aveva legami con , e che sarebbe stata poi pagata dal cliente EOS. Parte_1
La clausola di esclusiva del contratto stipulato fra le parti del presente giudizio (clausola 6 doc. 3 appellate) obbligava, tuttavia, DL a “non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di
, senza precisazioni sul territorio e/o sulla nazionalità dei soggetti ai quali prestare la Parte_1 consulenza.
Né, ad avviso della Corte, può essere sufficiente, per esonerare DL dalla responsabilità, la giustificazione che stava cercando di accreditare presso il cliente EOS, che Parte_3 Parte_1 si era rivolto a CH inglese.
Tale giustificazione potrebbe avere rilievo, infatti, solo se fosse provato un accordo in tal senso fra le parti del presente giudizio, ma nessuna prova è stata offerta di una compiuta informativa ricolta a da parte di quale soggetto che agiva per DL, nè di una accettazione da Parte_1 Parte_3 parte di di una attività in concorrenza finalizzata, nelle intenzioni, all'acquisizione di Parte_1 nuova clientela.
Per completezza va rilevato che la parte appellata in memoria di replica alla conclusionale ha dedotto che la clausola 6 invocata da controparte non conterrebbe un patto di non concorrenza ma sarebbe un
“accordo di esclusiva” in forza del quale DL si sarebbe impegnata soltanto a “svolgere in esclusiva le attività dalla stessa pattuite con l'Appellante”.
Ritiene la Corte che si tratti di una replica priva di rilievo, poiché il tenore letterale della clausola, sopra trascritta, è inequivoco nel prevedere espressamente l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza e, in ogni caso, “svolgere in esclusiva” le attività significa svolgerle solo per la controparte e non anche per terzi e, pertanto, averle svolte a beneficio di altra società significa aver violato la clausola.
4)Si propone appello avverso il capo della Sentenza in cui è stata esclusa la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in costanza di rapporto con in relazione a CP_1 Parte_1 [...]
Persona_1
pagina 15 di 24 Il Tribunale ha escluso che sia stata provata la violazione del patto in relazione all'attività prestata ai fini dell'assunzione di un candidato da parte della società sulla base delle seguenti Persona_1 testuali ragioni: “- Anche in relazione alla società si deve escludere, in base a quanto Persona_1 allegato dall'oppone(n)te, la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in CP_1 costanza di rapporto con . Anche in questo caso, le doglianze di parte opponente Parte_1 risultano sfornite di adeguato supporto probatorio, non sono suffragate da riscontri neanche indiziari, non essendo possibile desumere una attività concorrenziale dell'opposta per il sol fatto che il candidato poi assunto dalla società terza fosse presente nei data-base dell'opponente e fosse stato intervistato nel maggio 2018 dall'opponente e da questa poi seguito. Nessun elemento fattuale attesta la partecipazione di nella selezione e assunzione del suddetto candidato ad opera di CP_1
Persona_1
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia considerato raggiunta la prova della violazione dagli indizi gravi, precisi e concordanti rappresentati dall'assunzione da parte della società nel Per_1 periodo di vigenza del contratto fra le parti, di un candidato presente nel data base di , Parte_1 al quale aveva accesso e per la cui assunzione avrebbe ricevuto un compenso CH Parte_3 inglese, rappresentata da tale , con la quale intratteneva una relazione CP_4 Parte_3 sentimentale al tempo dei fatti di causa.
Per offrire altri elementi di prova, l'appellante rinnova le specifiche istanze istruttorie di prova orale e ordine di esibizione respinte dal primo giudice.
L'appellante aveva, infatti, chiesto in primo grado:
a) l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che a fine settembre 2018 ricevette una telefonata dal cliente Parte_1 Persona_1 durante la quale il referente di quest'ultimo chiedeva a di completare la fattura, poco prima Parte_1 trasmessa loro da parte di , con la Partita IVA mancante e di confermare Controparte_2 che l'indirizzo riportato sulla fattura - riferito come “Old Bond Street, Londra” - fosse corretto?
2. Vero che il referente per il procedimento di ricerca e selezione per la posizione del sig. in Pt_2 nel 2018 è stato il sig. di Luccia? Persona_1 CP_3
Indicando a testi:
- sul capitolo 1 la dott.ssa domiciliata presso Testimone_1 Parte_1
- sul capitolo 2, il sig. e il sig. , CEO di Tes_4 Testimone_5 Persona_1
pagina 16 di 24 b) che fosse sia sentita ex art. 121-bis c.p.i. la sig.ra , in qualità di amministratore unico e CP_4 socio unico di (già CH EC Search LT) sulla seguente Controparte_5 circostanze:
1. Vero che la società (già CH EC Search LT) emise nel Controparte_5
2018 una fattura verso Persona_1
c) che fosse ordinata ex art. 210 c.p.c. (e/o ex 121 c.p.i.) a l'esibizione delle fatture Persona_1
Con ricevute da DL, CH EC LT (ora ), da Controparte_5 CP_6
e/o dal SI. o altri soggetti a lui riconducibili, nel corso degli anni dal
[...] Parte_3
2016 ad oggi, corredate dalla documentazione di supporto (es. contratto, elaborati e report predisposti, scambio di corrispondenza con i clienti) nonché copia del registro IVA di tali anni con attestazione di conformità rilasciata dal legale rappresentante”.
Ritiene la Corte che il motivo, che potrebbe essere parzialmente fondato nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, rimanga assorbito nell'accoglimento del motivo procedente e di altro successivo di cui si dirà, motivi che sono sufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penale, senza che sia necessaria la riapertura della fase istruttoria.
5) Si impugna il capo della Sentenza con cui è stata escluso che l'attività svolta in favore di Vernissage da DL fosse in concorrenza con quella di Parte_1
Il Tribunale ha respinto la doglianza relativa all'attività svolta in favore del cliente Vernissage sulla base della seguente testuale motivazione: “Occorre precisare che il divieto di attività concorrenziale impone preliminarmente di definire l'ambito di attività dell'opponente, la quale nelle premesse al contratto è definita come agenzia per il lavoro che svolge attività di ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale del personale e il cui oggetto sociale contempla la prestazione servizi nel settore delle risorse umane e in particolare la ricerca, selezione e collocamento del personale, nonché lo svolgimento di servizi di consulenza organizzativa in tema di analisi e studio dei fabbisogni delle aziende. Sulla base di tale rilievo è possibile escludere l'asserita violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte di in relazione all'attività da questa prestata CP_1 in favore della società Vernissage S.R.L., in costanza di rapporto con . La Parte_1
pagina 17 di 24 società terza, infatti, risulta operante nell'industria cosmetica, manifestando un interesse all'espansione nel mercato orientale della vendita di cosmetici (cfr. doc. 20-21 opponente). Pt_4
Sicché, in assenza di ulteriori elementi fattuali atti a dare evidenza di un'attività di selezione e acquisizione di personale sottesa alle indagini di mercato nell'industria cosmetica, la sola consulenza organizzativa svolta dall'opposta in favore di tale società non risulta in concorrenza con l'attività esercitata dall'opponente e per lo sviluppo della quale si è impegnata . CP_1
L'appellante si duole dell'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, sia delle attività da essa svolte che dell'ampiezza della clausola di non concorrenza contenuta nel contratto.
L'appellante fa infatti rilevare che “…l'attività di CH non è limitata a quella di ricerca e selezione del personale in senso stretto ma comprende anche attività consulenziali ad ampio spettro, che includono lo svolgimento di analisi di mercato e market intelligence (si vedano i contratti con
Credit Suisse del 2015 sub. doc. 18, con Edison S.p.A. del 2016 per Digital Mapping sub doc. 19 e con del 2018 in estratto sub. doc. 20), anche in ottica di sviluppo del business del Controparte_12 cliente, a livello nazionale e internazionale (come, sempre a titolo esemplificativo, nell'attività svolta a favore di Diasorin, come risulta dal Market Study Report relativo all'Irlanda del 2012, in estratto sub doc. 21), o con riferimento a potenziali acquisizioni (si veda, a titolo esemplificativo, il contratto con
Apeiron Management s.p.a. del 30 novembre 2020 doc. 22).
Peraltro, tra i Servizi inclusi nel Contratto vi era espressamente anche la “Consulenza
Organizzativa”, specificamente definita come: “La consulenza organizzativa è mirata a supportare i vertici aziendali nella definizione degli obiettivi di impresa, e nella declinazione delle linee strategiche di sviluppo, individuando vantaggi competitivi e aree di miglioramento nell'organizzazione. In particolare, fa riferimento al disegno delle migliori formule organizzative al fine di essere efficaci commercialmente ed efficienti nella missione aziendale di creazione di valore per gli azionisti, attraverso l'ottimizzazione di ciascuna funzione attinente la catena del valore in una logica “end-to- end” (dagli acquisti agli incassi derivanti dalla vendita di prodotti/servizi)” (cfr. art. 2 p.3 doc. 10
F.C.). Al riguardo il Giudice del cautelare ha riconosciuto, tra l'altro, “l'affinità dei servizi in conflitto, essendo offerta al pubblico – quanto meno – un'indagine di mercato attigua a quella che costituisce il “core business” della ricorrente. Invero, le ricerche di mercato per l'espansione della clientela in nuovi mercati sottendono normalmente anche l'acquisizione di personale (cfr. doc. 23 della ricorrente)” (cfr. doc. 3).
pagina 18 di 24 Ritiene la Corte che anche questo motivo sia fondato.
È pacifico e risulta da documenti che DL abbia svolto, nel periodo di vigenza del contratto con attività in favore di Vernissage S.r.l. (v. ad es. fatt. 18/2018 doc. 33 appellate). Parte_1
Non assume rilievo la circostanza che tale attività non abbia avuto ad oggetto la ricerca di personale ma solo la consulenza organizzativa, poiché anche l'attività di consulenza organizzativa è ricompresa nell'oggetto del contratto stipulato fra le parti del presente giudizio (v. clausole 2 e 3 doc. 3 cit.): la doglianza dell'appellante risulta, quindi, fondata, essendo la prestazione svolta riconducibile a tale attività di consulenza e non essendo condivisibile la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto la clausola di esclusiva limitata all'attività di selezione e acquisizione di personale, escludendo dall'ambito di applicazione l'attività di consulenza organizzativa.
6) Si impugna il capo della Sentenza con cui è stata esclusa la violazione del patto di riservatezza
Il Tribunale ha escluso la violazione del patto di riservatezza contenuto nella clausola 7 del contratto, sulla base del seguente testuale motivo: “L'art. 7 del Contratto stabilisce che DL è tenuta a: (a)
“mantenere il più stretto riserbo sui progetto, i clienti, i contratti (…), i dati personali, i curricula vitae e le referenze dei candidati” (…); (b) “a non diffondere, copiare, riprodurre, utilizzare, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, anche in forma gratuita, notizie, dati e informazioni confidenziali di proprietà di in qualunque forma e modo ottenuti nel corso e in occasione del rapporto di Parte_1 collaborazione, attinenti, in via esemplificativa ma non esaustiva, ai programmi, ai clienti, ai corrispettivi, al data base candidati, all'organizzazione aziendale di . L'opponente non ha Parte_1 dimostrato che l'opposta abbia tenuto condotte in violazione del disposto di cui al suddetto articolo 7.
Né risulta che DL abbia utilizzato a proprio vantaggio alcuna informazione di titolarità di Parte_1
L'opponente si è limitata ad allegare che avrebbe ripetutamente utilizzato il data-base di Parte_3
- copiato, riprodotto ed utilizzato CV e dati dei candidati salvati nel data-base di Parte_1
- copiato, riprodotto ed utilizzato i template contrattuali di per scopi estranei Parte_1 Parte_1 all'esecuzione dei servizi ed anzi per attività in concorrenza con quella di In quest'ottica Parte_1 riferisce che la violazione avrebbe riguardato il database aziendale con archiviati i dati dei candidati,
i templates di curricula da essa elaborati, i contratti standard utilizzati e predisposti con l'ausilio di uno studio legale, l'elenco clienti con i contatti dei referenti chiave. Non risulta tuttavia indicato e provato in cosa consistano precisamente le suddette informazioni né come l'opposta le avrebbe utilizzate e quali siano i dati sottratti. La domanda dell'opponente è quindi infondata”.
pagina 19 di 24 L'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la violazione dell'obbligo di riservatezza, pur avendo preso in esame i documenti che dimostrerebbero, in uno all'attività concorrenziale, l'uso di informazioni riservate contenute nel data base dell'appellante.
L'accertamento di tale violazione viene richiesto al fine di ottenere “la condanna delle appellate, in solido tra loro, a corrispondere a quanto meno la penale contrattualmente prevista ex art. 6 Parte_1
e/o il maggior danno che dovesse essere accertato in giudizio e/o liquidato equitativamente, essendo la violazione della riservatezza ex art. 7 strumentale e propedeutica allo svolgimento di attività in concorrenza e quindi a sua volta in violazione dell'obbligo di esclusiva”.
Le appellate eccepiscono la novità della prospettazione avversaria, non essendo stato richiesto in primo grado l'accertamento della violazione dell'obbligo di riservatezza in relazione alla violazione del patto di non concorrenza.
Ritiene la Corte che il motivo, pur prescindendo dall'eccezione di novità della prospettazione, sia comunque infondato.
Indipendentemente dall'accertamento della violazione, va rilevato che la clausola penale è prevista soltanto in relazione alla violazione del patto di non concorrenza di cui alla clausola 6 del contratto e non anche per la violazione dell'obbligo di riservatezza, previsto dalla clausola 7.
Sotto altro profilo va poi osservato che, proprio perché la violazione dell'obbligo di riservatezza potrebbe essere strumentale per lo svolgimento di attività in concorrenza, ritiene la Corte che non possano configurarsi danni risarcibili diversi e ulteriori rispetto a quelli che possono scaturire dalla violazione del patto di non concorrenza, che le parti hanno liquidato convenzionalmente e in via anticipata mediante la clausola penale.
7) Con il presente motivo di appello si intende appellare il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di giudizio con cui è stata condannata [a pagare] alle appellate euro Parte_1
9.000, oltre IVA e cpa e spese generali nella misura del 15%.
L'appellante si duole della misura delle spese liquidate, richiamando l'art. 5 DM 55/14, che per la liquidazione delle spese a carico del soccombente fa riferimento alla somma attribuita, e rammenta che la somma attribuita alla controparte è pari ad euro 24.883,12 più IVA e interessi.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto anche della soccombenza parziale della controparte, la cui domanda è stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto.
pagina 20 di 24 L'appellante chiede, quindi, che la statuizione sulle spese venga comunque riformata, disponendo la compensazione o la condanna ad una somma non superiore a euro 4.000,00 oltre accessori.
Ritiene la Corte che il motivo rimanga assorbito nell'accoglimento parziale dell'appello, che impone, come si dirà, una nuova regolazione delle spese per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo della lite.
Per completezza va rilevato che con la comparsa conclusionale l'appellante ha aggiunto una domanda nuova alle conclusioni chiedendo la condanna alle spese “incluse quelle per i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nonché quelle già rifuse a controparte per precetto, pignoramenti e abbandono dei relativi giudizi”
L'appellata ha eccepito la novità di tale domanda, alla quale si è comunque opposta anche con ragioni di merito.
Ritiene la Corte che sul punto sia sufficiente rilevare che tale domanda è stata formulata solo in comparsa conclusionale e, quindi, non può essere delibata.
Ad abundantiam si può aggiungere che le spese relative ad altri giudizi possono essere liquidate solo in tali giudizi.
In conclusione, va osservato che la fondatezza dei suindicati (terzo e quinto) motivi di appello impone la parziale riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penale, rimasta assorbita nella decisione del Tribunale.
Ai fini della determinazione del quantum, si deve rilevare che la clausola penale contenuta nel contratto stabilisce che la penale debba essere commisurata al doppio del compenso di cui alla clausola 5 su base annua: il compenso annuo dal secondo anno era stabilito in euro 140.000,00 ma la clausola 5 prevedeva anche una parte variabile – bonus – concordata fra le parti.
L'appellante, in riforma della sentenza appellata, chiede in sede di precisazione delle conclusioni
“condannare DL e la sig.ra , in qualità di socia illimitatamente responsabile di DL, al CP_1 pagamento a favore di di almeno € 341.600 a titolo di penale per violazione dell'obbligo di Parte_1 esclusiva contrattualmente previsto ovvero al maggior danno che fosse accertato in corso di giudizio ex art. 1226 c.c.
pagina 21 di 24 Nel corpo dell'atto di appello, tuttavia, l'appellante indica un importo diverso e inferiore (v. pagg. 35,
38, 41, 43), poiché assume quale base di calcolo il minore importo del bonus accertato dal Tribunale (al quale ha prestato implicita acquiescenza), e, quindi, chiede la condanna ad “almeno € 329.766,24 oltre
IVA (pari al doppio di € 164.883,12 ottenuto dalla somma di compenso annuo base € 140.000 + compenso aggiuntivo € 24.883,12 – tutto oltre IVA), tenuto conto della quantificazione del corrispettivo aggiuntivo - c.d. “bonus” - operata in Sentenza”.
Le appellate, tuttavia, come si è accennato, hanno richiesto, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, la riduzione della penale ex art. 1384 c.c. per le seguenti testuali ragioni:
(i) sia per essere l'ammontare della stessa manifestamente eccessivo (si rammenta che la medesima, anche in relazione a una singola condotta inadempiente, è stabilita in una somma pari al doppio del compenso annuo dovuto per i servizi prestati da , CP_1
(ii) che per l'esiguità del corrispondente danno eventualmente cagionato a in Parte_1 conseguenza dell'asserita condotta inadempiente.
Le appellate, infatti, ritengono, sulla base dei dati di bilancio di che l'appellante non abbia Parte_1 subito alcun danno dalla pretesa attività in concorrenza, né in corso di rapporto, né dopo la risoluzione del contratto.
Sotto altro profilo, le appellate fanno rilevare che, a fronte di un episodio di pretesa concorrenza, la controparte pretende di ricevere una penale pari al doppio del compenso annuo corrisposto per una molteplicità di servizi che hanno consentito di realizzare importanti incrementi di fatturato.
Ritiene la Corte che la richiesta di riduzione della penale non possa trovare accoglimento.
In punto di diritto si può osservare che la S.C. ha così indicato i criteri per valutare la manifesta eccessività: -Cass. 26901/23 Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato se potesse considerarsi giustificata, alla luce dell'interesse del creditore, una penale comportante il pagamento di una somma pari alla metà del valore del contratto anche per un solo giorno di ritardo nell'adempimento).
pagina 22 di 24 Non può, quindi, attribuirsi rilievo alla circostanza che singoli episodi di concorrenza ricevano tutela mediante un importo pari al compenso pattuito per due anni, dovendosi, invece, tener conto dell'interesse del creditore all'adempimento del patto e del rilievo che l'attività in concorrenza, seppure accertata con riferimento a due episodi, ha avuto sull'equilibrio delle prestazioni, inevitabilmente compromesso sia dal mancato apporto dei compensi per quei due affari, che, in prospettiva, dal mancato apporto di ulteriori compensi che da quei due clienti potevano derivare.
Risultano, comunque, infondati, sempre in punto di diritto, i rilievi della parte appellata sull'inesistenza di un danno risarcibile, poiché la pattuizione di una clausola penale implica l'obbligo di corrispondere quanto stabilito dalla clausola indipendentemente dalla prova di un danno [v. Cass. 11204/98 Il creditore per conseguire la penale deve provare l'inadempimento del debitore, mentre non deve fornire la prova dell'esistenza del danno e del suo ammontare. La clausola penale costituisce, infatti, una pattuizione accessoria del contratto, che svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto)].
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto e la sentenza appellata deve essere riformata nel capo 7 (che contiene il rigetto della domanda di pagamento della penale), mediante l'accoglimento della domanda dell'odierna appellante nell'importo dalla stessa calcolato in comparsa conclusionale, che risulta aderente al contenuto della clausola, per come ha avuto applicazione in riferimento al bonus.
L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo vede una parziale soccombenza reciproca (in sintesi, accoglimento della domanda di DL relativa al bonus per euro 24.883,125 oltre interessi, e accoglimento della domanda di relativa alla penale per euro 329.766,24, con rigetto/inammissibilità di ulteriori domande), Parte_1 sicché può giustificarsi la parziale compensazione in ragione della metà, con la condanna delle odierne pagina 23 di 24 appellate al pagamento della residua metà, liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante e condanna le appellate al pagamento della penale pari ad euro
329.766,24;
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi in ragione del 50%;
-condanna le appellate al pagamento del residuo 50% così liquidato:
--euro 11.228,50 per compensi (di cui euro 1772,00 per la fase di studio, euro 1169,00 per la fase introduttiva, euro 5205,50 per la fase istruttoria ed euro 3082,00 per la fase decisoria) ed euro 129,50 per esborsi, per il primo grado
--euro 7.119,50 per compensi (di cui euro 2194,50 per la fase di studio, euro 1276,00 per la fase introduttiva, euro 3649,00 per la fase decisoria) ed euro 910,50 per esborsi, per il secondo grado oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Milano il 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE IL EP ON
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