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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8530/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BONINCONTRO ANGELO;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Orsingher Lucia;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/09/2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000604980 deducendo l'illegittimità dell'atto sanzionatorio e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare
l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto opposto, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero – con qualsiasi altra formula - renderlo inefficace, dichiarando non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente”.
1 Con memoria del 26.2.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 6.3.2025 parte ricorrente preso atto dell'annullamento e insisto in atti, chiedendo condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 10.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'atto opposto da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_2
doc. 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'intervenuta definizione del procedimento sanzionatorio induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante annullamento dell'ordinanza opposta. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio CP_2
della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della sanzione, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8530 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 931,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA e contributo unificato nella misura di €
43,00.
Catania, 11/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8530/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BONINCONTRO ANGELO;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Orsingher Lucia;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12/09/2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000604980 deducendo l'illegittimità dell'atto sanzionatorio e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare
l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto opposto, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero – con qualsiasi altra formula - renderlo inefficace, dichiarando non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente”.
1 Con memoria del 26.2.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 6.3.2025 parte ricorrente preso atto dell'annullamento e insisto in atti, chiedendo condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 10.3.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento dell'atto opposto da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_2
doc. 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'intervenuta definizione del procedimento sanzionatorio induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante annullamento dell'ordinanza opposta. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio CP_2
della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della sanzione, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8530 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 931,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA e contributo unificato nella misura di €
43,00.
Catania, 11/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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