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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2048/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. ; P.IVA_1
Email_1
parte appellante contro
nato a [...] il [...] (c.f. e Controparte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati
Salvatore Caradonna (c.f. ; pec e C.F._2 Email_2
Leandra Dell'Oglio (c.f. ; pec C.F._3 Email_3 parte appellata
1
***
Conclusioni per il appellante: Parte_1
Nel merito, riformare integralmente l'impugnata ordinanza del 23/9/2018 del
Tribunale di Palermo, stante l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accesso al Fondo ex L. n. 512/1999 presentata dall'odierno appellato.
Riformare la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado pronunciata nei confronti dell'appellante . Parte_1
Condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, nel merito, rigettare l'appello proposto dal Controparte_2
), confermando l'impugnata ordinanza.
[...]
Con vittoria di spese e compensi.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 23.9.2019, emessa in esito a giudizio svoltosi nelle forme di cui all'art. 702bis e sgg. c.p.c., il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha accolto la domanda che aveva proposto nei confronti del Controparte_1
, e Parte_1 Controparte_2 [...]
al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire Controparte_3 interamente le somme che gli erano state riconosciute, in esito a due distinti procedimenti penali, a titolo di risarcimento dei danni che, da imprenditore vittima di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione dell'associazione mafiosa
Cosa Nostra, aveva subito ad opera di e Controparte_4 Controparte_5
condannati tra l'altro per il reato di associazione mafiosa.
2. Proposto appello dal con atto di citazione notificato il 23.10.2019, il Parte_1
procedimento, nel contraddittorio col costituito e resistente, è stato CP_1
rimesso all'udienza del 3.4.2024, svoltasi con scambio di memorie scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e in pari data assunta in deliberazione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
2 replica, venuti a scadenza il 26.6.2024.
***
3. In punto di fatto, risulta dagli atti disponibili che:
3.1. con sentenza n. 474/2009 del giorno 13.5.2009, divenuta irrevocabile, il
G.U.P. del Tribunale di Palermo, in esito a giudizio svoltosi col rito abbreviato ha condannato l'imputato tra l'altro, per Controparte_4
aver costretto – in concorso con separatamente Controparte_5
giudicato – amministratore della società “Progetto Controparte_1
Contract” s.p.a., a versare la somma una tantum di euro 50.000. Il reato è stato contestato come commesso a tra il mese di dicembre 2006 e quello di Pt_2 ottobre 2007. Nell'occasione il G.U.P. ha condannato il al CP_4 risarcimento del danno patito dalle parti civili, società Progetto Contract, e liquidato nella misura di euro 50.000,00. Controparte_1
3.2. Con altra sentenza, n. 2139 del giorno 10.6.2010, anch'essa divenuta irrevocabile, in esito a giudizio svoltosi col rito ordinario il Tribunale di
Palermo ha condannato l'imputato tra l'altro, per Controparte_5 aver costretto – in concorso con separatamente Controparte_4
giudicato – amministratore della società “Progetto Controparte_1
Contract” s.p.a., a versare la somma una tantum di euro 50.000. Il reato è stato contestato come commesso a tra il mese di dicembre 2006 e quello di Pt_2
ottobre 2007. Nell'occasione il G.U.P. ha condannato il al CP_5 risarcimento del danno patito dalla parte civile “Progetto Contract” liquidato nella misura di euro 50.000, nonché al risarcimento del danno morale subito dalla parte civile liquidato equitativamente in euro Controparte_1
10.000,00.
3.3. Con delibera n. 207 del 30.6.2010 il Fondo di Garanzia per le vittime dei reati di tipo mafioso ha ordinato la corresponsione, in favore del CP_1 della somma di euro 50.000,00 di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di
Palermo.
3.4. Con altra delibera, n. 11467 del 22.12.2011, il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha invece rigettato l'istanza di accesso al
3 Fondo, relativamente alla somma di euro 10.000,00 di cui alla sentenza del
Tribunale, sul rilievo che entrambe le sentenze erano state <pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati per lo stesso fatto criminoso>>, sicchè
<il pagamento sia del risarcimento che della provvisionale disposti per lo stesso danno>> avrebbe comportato <la corresponsione di una somma di importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle suddette sentenze>>. <Ciò>>, ha aggiunto il Comitato, <anche alla luce del parere reso, in data 15.7.2011 dall'Avvocatura Generale dello Stato che, dinanzi ad una pluralità di sentenze, ciascuna assistita dalla liquidazione di una provvisionale, favorevoli alle vittime costituite parti civili in procedimenti penali diversi ma per lo stesso fatto criminoso e per la medesima tipologia di danno, nei confronti di imputati diversi che abbiano agito in concorso tra di loro, ha confermato la prassi di disporre il pagamento di una sola provvisionale, quella di maggior consistenza>>.
3.5. ha proposto al Tribunale il ricorso ex art. 702bis c.p.c. Controparte_1 proprio a fini impugnatori della citata delibera del 22.12.2011.
3.6. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e disatteso la resistenza del reiterativa di quanto ritenuto dal Comitato, seguendo il percorso Parte_1 logico argomentativo così succintamente ricostruibile:
3.6.1. ognuna delle dette pronunce (ed, esattamente, la sentenza n. 474/09 emessa in data 30.5.09 e la sentenza n. 3139/10 emessa il 10.6.2010) ha disposto, in favore della costituita parte civile, la liquidazione di una somma <a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (con la sentenza n. 474/09 la somma di €.
50.000,00 mentre con la sentenza n. 3139/10 la provvisionale di €. 10.000,00>>);
3.6.2. il Giudice Civile è chiamato a valutare soltanto la correttezza della decisione assunta dalla competente autorità giudiziaria, dovendosi solamente prendere atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla L. 512/1999 per l'accesso al Fondo e della condanna al pagamento delle somme indicate nei provvedimenti innanzi richiamati per il risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile;
3.6.3. deve, pertanto, dichiararsi sussistente il diritto di ad Controparte_1 accedere al Parte_3
per l'intero importo.
[...]
4 4. Il insiste sull'originaria prospettazione, sia pur raffinandola, Parte_1 richiamando l'attenzione della Corte in particolare sul fatto i due colpevoli avevano agito in concorso con comportamenti non diversi tra loro ed erano perciò comunque legati da vincolo di solidarietà, e precisando in punto di diritto che la diversità dei procedimenti penali non poteva risolversi nella duplicità di risarcimenti, salvo ad ammettere un'iniqua disparità di tutela risarcitoria nei confronti delle vittime che nel caso di giudizi separati finirebbero per poter godere di un risarcimento maggiore rispetto alle vittime di coimputati solidalmente tenuti al pagamento in forza di un'unica sentenza.
5. L'appellato nega la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra i due imputati, perché gli stessi erano stati giudicati con riti diversi e con reciproca indipendenza valutativa;
evidenzia che nel primo processo era stato liquidato il danno patrimoniale arrecato alla vittima delle estorsioni, e nel secondo caso era stato invece liquidato il danno morale;
contesta infine, sotto ogni possibile profilo, la ricostruzione in diritto operata dal . Parte_1
6. Tanto premesso, va subito chiarito, con valenza assorbente rispetto a ogni altra considerazione, e per esigenze di liquidità decisoria, che non si versa in ipotesi di provvisionali. I dispositivi delle due sentenze non ne fanno menzione e deve pertanto ritenersi che il G.U.P. abbia condannato al pieno ristoro del danno Controparte_4 patrimoniale subito dal liquidato nella misura di euro 50.000,00 (non a Parte_4 caso coincidente con l'importo della tangente estorsiva che lo stesso era stato costretto a pagare all'associazione mafiosa), e il Tribunale abbia invece condannato il al pieno ristoro del danno morale (espressamente così specificato nel CP_5
dispositivo) subito dal e liquidato nella complessiva somma di euro Parte_4
10.000,00.
7. Il Comitato non coglie nel segno, pertanto, là dove fa riferimento al parere del
15.7.2011, atteso che nell'occasione l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiaramente fatto riferimento alla ben diversa ipotesi della liquidazione di provvisionali favorevoli alle vittime costituite parti civili in procedimenti penali diversi ma per lo stesso fatto criminoso e per la medesima tipologia di danno. Nella specie, invero, non v'è alcuna
“provvisionale”, né ci si trova in presenza di “medesima tipologia di danno”.
5 Ed erra anche il là dove continua a fare riferimento, anche nel presente Parte_1
giudizio, a risarcimenti per lo “stesso danno”.
8. Tanto esaurisce l'oggetto della decisione, risultando inconferente la giurisprudenza – alla quale si è informata anche questa Corte allorquando sono venuti effettivamente in rilievo casi di risarcimenti per lo stesso fatto commesso da imputati giudicati in separati giudizi che avevano seguito riti diversi – che si è pronunciata in punto di “solidarietà” e “duplicazione dei risarcimenti”, e risultando altresì superfluo dissertare sull'identità, o meno, delle condotte tenute dagli imputati e CP_4 pur potendosi incidentalmente rilevare che i capi di imputazione per i CP_5
quali sia l'uno che l'altro sono stati condannati sono identici e fanno riferimento a condotte estorsive tenute nello stesso arco temporale.
9. Visto che la sentenza resa dal G.U.P. e quella resa dal Tribunale non ristorano lo stesso danno, l'appello va, pertanto, rigettato, con quel che ne consegue in punto di spese del grado del giudizio, che seguono la soccombenza del e si liquidano Parte_1
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, rigetta l'appello proposto dal , Parte_1 [...]
, nei confronti di e per l'effetto Controparte_2 Controparte_1 conferma l'ordinanza del 23.9.2019 resa dal Tribunale di Palermo in esito al procedimento n. 6881/2017.
Condanna il appellante alla rifusione delle spese del presente grado del Parte_1 giudizio sostenute dall'appellato, che liquida in complessivi euro 2.400,00, oltre spese generali nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovuta.
Palermo, 17 settembre 2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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