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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2158/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2158/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Walter Colantuoni (C.F.: ) per procura allegata all'atto di appello C.F._1
giusta delibera di G.C. n. 44 del 23.4.2021
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.: ) per procura generale alle liti C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 555/2021 del Tribunale di Avellino RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 24.7.2017 il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 720/2017, emesso dal Tribunale di Avellino su istanza di CP_1
quale cessionaria di con cui gli era stato ingiunto il pagamento della
[...] Controparte_2
somma di euro 27.360,44 (di cui euro 22.189,36 per sorta capitale), con gli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 286,00 per spese ed euro
1.305,00 per compenso, con gli accessori di legge.
L'opponente eccepiva: il pagamento delle fatture specificamente indicate nell'atto, per la complessiva somma di euro 13.546,27, anteriormente all'emissione del decreto monitorio;
la prescrizione del credito relativamente ad altre fatture, per l'importo complessivo di euro 3.320,23;
la non debenza degli importi di cui alle fatture nn. 2520114354/14, 2524733548/14, 2532829831/14
e 2537600907/14, in quanto oggetto di contestazione per consumi anomali e ingiustificati;
la mancata ricezione di alcune fatture;
l'erroneità del calcolo degli interessi di mora per n. 19 fatture, stante l'erronea individuazione del dies a quo e della base di calcolo.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del credito relativamente alle fatture pagate, a quelle prescritte e a quelle mai ricevute, con condanna dell'opposta al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Vinte le spese.
La convenuta, costituendosi, chiedeva: in via pregiudiziale, di dichiarare nullo l'atto di opposizione per mancata indicazione del codice fiscale delle parti;
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme dovute,
pari in linea capitale ad euro 8.646,11, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese liquidate con il decreto opposto, e, in subordine, di emettere ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per la medesima somma;
in via principale, di rigettare l'opposizione, in quanto infondata, e, conseguentemente, confermare il decreto opposto limitatamente alla somma già indicata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, di condannare il al pagamento della minor somma di euro 8.646,11 in Parte_1
linea capitale, oppure del diverso, maggiore o minore importo, ritenuto dovuto, oltre interessi di mora, ovvero contrattuali ovvero legali e spese liquidate con il decreto opposto. Vinte le spese del giudizio di opposizione.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività, ritenuta la causa matura per la decisione all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con sentenza n. 555 pubblicata il
7.4.2021 il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento del minor importo di euro 10.493,94, oltre interessi di mora, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 14.5.2021 il proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta pronuncia, notificata il 13.4.2021, affidandolo a quattro motivi, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Annullare la condanna del qui appellante al pagamento della somma di €. 10.493,94, Pt_1
in quanto frutto di palese errore di calcolo, determinandola, per quanto suesposto nel diverso
importo di €. 5.323, 00 per sorta capitale;
2) Dichiarare erronei nei presupposti e nelle decorrenze,
e pertanto non dovuti, gli interessi di mora nella misura come richiesta di € 5.253,65, riducendoli e
determinandoli pertanto, per l'effetto, in € 2.540,35, oltre interessi dal 18\5\2017, come da conteggi
allegati o nell'importo maggiore o minore che verrà determinato;
3) Accogliere la domanda
riconvenzionale formulata in primo grado dalla qui appellante e, per l'effetto condannare la
appellata al pagamento ex art. 96 c.p.c. a titolo di risarcimento danni per lite CP_1
temeraria ovvero comportamento non corretto, di somma anche simbolica che verrà ritenuta più
giusta. 4) Ritenuto che l'eventuale rigetto dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la
sua natura accessoria, non pare possa far ritenere sussistenti oneri processuali imputabili all'istante, tali da giustificare, in forza del principio di causalità, la soccombenza reciproca,
revocare la compensazione integrale delle spese di giudizio disposta dal tribunale di Avellino con
la qui impugnata sentenza, ponendole a carico della parte ricorrente sostanzialmente soccombente,
ovvero disporre la compensazione parziale in relazione agli accoglimenti delle rispettive domande
ed alla loro importanza ed entità. Condannare per l'effetto l'appellata al pagamento in favore del
delle spese e competenze di giudizio di primo grado nella misura che verrà Parte_1
ritenuta più equa. 5) Condannare in ogni caso la appellata al pagamento di Controparte_1
spese e competenze del presente grado di giudizio”.
L'appellato, costituendosi, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, avendo l'appellante notificato l'atto di appello iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, irrilevante essendo l'atto notificato in data 11.5.2021,
prodotto dal siccome privo della vocatio in ius. Pt_1
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame di cui, nel merito, chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 20.10.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 22.11.2023.
Differito l'incombente per esigenze di ruolo, all'udienza del 13.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dell'eccezione di inammissibilità per tardività del gravame.
L'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. è fondata.
La sentenza di primo grado è stata notificata al , su istanza di in Parte_1 CP_1
data 13.4.2021, così determinando il decorso del cd. termine breve per l'impugnazione, il quale è
venuto a spirare il 13.5.2021. La circostanza che il abbia notificato a controparte in data 11.5.2021 un atto Parte_1
denominato “Atto di appello” contenente le censure mosse alla sentenza di primo grado e le conclusioni rassegnate, ma privo della vocatio in ius, non iscritto a ruolo, non legittimava l'Ente a notificare un altro atto di appello quando il termine di trenta giorni era ormai inutilmente decorso.
Al riguardo, si osserva che è pur vero che il principio della consumazione dell'impugnazione di cui all'art. 358 c.p.c. - che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello - opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo;
nondimeno, occorre che l'appello sostitutivo sia tempestivo. Conseguentemente, occorre tener conto del termine breve, che decorre dalla data di notifica della prima impugnazione, ovvero della sentenza, ove notificata, atteso che da tale momento vi è per l'impugnante la conoscenza legale del provvedimento da sottoporre a censura.
Pertanto, se la notificazione della sentenza determina la sua conoscenza legale, come nel caso che ci occupa, va fatta applicazione del principio secondo cui l'impugnazione sostitutiva deve essere azionata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, rinvenendosi in tale attività il momento dal quale l'impugnante è posto a conoscenza della pronuncia, di cui invoca la riforma, in uno all'interesse meritevole di tutela della parte vittoriosa a conseguire in tempi brevi il consolidamento del proprio diritto (v. Cass. civ., sez. V, 29.7.2021 n. 21707; sez. V, 21.2.2020, n.
4658; sez. VI-III, 4.6.2018, n. 14214; sez. VI-V, 28.2.2018, n. 4754).
Ebbene, poiché il ha notificato l'atto di appello iscritto a ruolo quando era già Parte_1
spirato il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
Non sovviene, in senso contrario, l'assunto dell'appellante secondo cui, ai fini della tempestività del gravame, rileva l'atto di appello notificato l'11.5.2021 che, secondo la prospettazione di parte, produce effetti giuridici in quanto recante l'esposizione dettagliata dei motivi di fatto e di diritto nonché la formulazione delle conclusioni e privo soltanto della parte relativo alla vocatio in ius,
invero, detto atto non è stato mai iscritto a ruolo, mentre quello iscritto è stato notificato quando il termine per impugnare era già spirato.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna il al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Napoli, 26.2.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2158/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Walter Colantuoni (C.F.: ) per procura allegata all'atto di appello C.F._1
giusta delibera di G.C. n. 44 del 23.4.2021
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.: ) per procura generale alle liti C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 555/2021 del Tribunale di Avellino RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 24.7.2017 il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 720/2017, emesso dal Tribunale di Avellino su istanza di CP_1
quale cessionaria di con cui gli era stato ingiunto il pagamento della
[...] Controparte_2
somma di euro 27.360,44 (di cui euro 22.189,36 per sorta capitale), con gli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 286,00 per spese ed euro
1.305,00 per compenso, con gli accessori di legge.
L'opponente eccepiva: il pagamento delle fatture specificamente indicate nell'atto, per la complessiva somma di euro 13.546,27, anteriormente all'emissione del decreto monitorio;
la prescrizione del credito relativamente ad altre fatture, per l'importo complessivo di euro 3.320,23;
la non debenza degli importi di cui alle fatture nn. 2520114354/14, 2524733548/14, 2532829831/14
e 2537600907/14, in quanto oggetto di contestazione per consumi anomali e ingiustificati;
la mancata ricezione di alcune fatture;
l'erroneità del calcolo degli interessi di mora per n. 19 fatture, stante l'erronea individuazione del dies a quo e della base di calcolo.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del credito relativamente alle fatture pagate, a quelle prescritte e a quelle mai ricevute, con condanna dell'opposta al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Vinte le spese.
La convenuta, costituendosi, chiedeva: in via pregiudiziale, di dichiarare nullo l'atto di opposizione per mancata indicazione del codice fiscale delle parti;
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme dovute,
pari in linea capitale ad euro 8.646,11, oltre agli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo effettivo e spese liquidate con il decreto opposto, e, in subordine, di emettere ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per la medesima somma;
in via principale, di rigettare l'opposizione, in quanto infondata, e, conseguentemente, confermare il decreto opposto limitatamente alla somma già indicata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, di condannare il al pagamento della minor somma di euro 8.646,11 in Parte_1
linea capitale, oppure del diverso, maggiore o minore importo, ritenuto dovuto, oltre interessi di mora, ovvero contrattuali ovvero legali e spese liquidate con il decreto opposto. Vinte le spese del giudizio di opposizione.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività, ritenuta la causa matura per la decisione all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con sentenza n. 555 pubblicata il
7.4.2021 il Tribunale di Avellino, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento del minor importo di euro 10.493,94, oltre interessi di mora, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 14.5.2021 il proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta pronuncia, notificata il 13.4.2021, affidandolo a quattro motivi, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Annullare la condanna del qui appellante al pagamento della somma di €. 10.493,94, Pt_1
in quanto frutto di palese errore di calcolo, determinandola, per quanto suesposto nel diverso
importo di €. 5.323, 00 per sorta capitale;
2) Dichiarare erronei nei presupposti e nelle decorrenze,
e pertanto non dovuti, gli interessi di mora nella misura come richiesta di € 5.253,65, riducendoli e
determinandoli pertanto, per l'effetto, in € 2.540,35, oltre interessi dal 18\5\2017, come da conteggi
allegati o nell'importo maggiore o minore che verrà determinato;
3) Accogliere la domanda
riconvenzionale formulata in primo grado dalla qui appellante e, per l'effetto condannare la
appellata al pagamento ex art. 96 c.p.c. a titolo di risarcimento danni per lite CP_1
temeraria ovvero comportamento non corretto, di somma anche simbolica che verrà ritenuta più
giusta. 4) Ritenuto che l'eventuale rigetto dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la
sua natura accessoria, non pare possa far ritenere sussistenti oneri processuali imputabili all'istante, tali da giustificare, in forza del principio di causalità, la soccombenza reciproca,
revocare la compensazione integrale delle spese di giudizio disposta dal tribunale di Avellino con
la qui impugnata sentenza, ponendole a carico della parte ricorrente sostanzialmente soccombente,
ovvero disporre la compensazione parziale in relazione agli accoglimenti delle rispettive domande
ed alla loro importanza ed entità. Condannare per l'effetto l'appellata al pagamento in favore del
delle spese e competenze di giudizio di primo grado nella misura che verrà Parte_1
ritenuta più equa. 5) Condannare in ogni caso la appellata al pagamento di Controparte_1
spese e competenze del presente grado di giudizio”.
L'appellato, costituendosi, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, avendo l'appellante notificato l'atto di appello iscritto a ruolo oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, irrilevante essendo l'atto notificato in data 11.5.2021,
prodotto dal siccome privo della vocatio in ius. Pt_1
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame di cui, nel merito, chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 20.10.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a quella del 22.11.2023.
Differito l'incombente per esigenze di ruolo, all'udienza del 13.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dell'eccezione di inammissibilità per tardività del gravame.
L'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. è fondata.
La sentenza di primo grado è stata notificata al , su istanza di in Parte_1 CP_1
data 13.4.2021, così determinando il decorso del cd. termine breve per l'impugnazione, il quale è
venuto a spirare il 13.5.2021. La circostanza che il abbia notificato a controparte in data 11.5.2021 un atto Parte_1
denominato “Atto di appello” contenente le censure mosse alla sentenza di primo grado e le conclusioni rassegnate, ma privo della vocatio in ius, non iscritto a ruolo, non legittimava l'Ente a notificare un altro atto di appello quando il termine di trenta giorni era ormai inutilmente decorso.
Al riguardo, si osserva che è pur vero che il principio della consumazione dell'impugnazione di cui all'art. 358 c.p.c. - che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello - opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo;
nondimeno, occorre che l'appello sostitutivo sia tempestivo. Conseguentemente, occorre tener conto del termine breve, che decorre dalla data di notifica della prima impugnazione, ovvero della sentenza, ove notificata, atteso che da tale momento vi è per l'impugnante la conoscenza legale del provvedimento da sottoporre a censura.
Pertanto, se la notificazione della sentenza determina la sua conoscenza legale, come nel caso che ci occupa, va fatta applicazione del principio secondo cui l'impugnazione sostitutiva deve essere azionata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, rinvenendosi in tale attività il momento dal quale l'impugnante è posto a conoscenza della pronuncia, di cui invoca la riforma, in uno all'interesse meritevole di tutela della parte vittoriosa a conseguire in tempi brevi il consolidamento del proprio diritto (v. Cass. civ., sez. V, 29.7.2021 n. 21707; sez. V, 21.2.2020, n.
4658; sez. VI-III, 4.6.2018, n. 14214; sez. VI-V, 28.2.2018, n. 4754).
Ebbene, poiché il ha notificato l'atto di appello iscritto a ruolo quando era già Parte_1
spirato il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
Non sovviene, in senso contrario, l'assunto dell'appellante secondo cui, ai fini della tempestività del gravame, rileva l'atto di appello notificato l'11.5.2021 che, secondo la prospettazione di parte, produce effetti giuridici in quanto recante l'esposizione dettagliata dei motivi di fatto e di diritto nonché la formulazione delle conclusioni e privo soltanto della parte relativo alla vocatio in ius,
invero, detto atto non è stato mai iscritto a ruolo, mentre quello iscritto è stato notificato quando il termine per impugnare era già spirato.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna il al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Napoli, 26.2.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola