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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere relatore
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: lesione personale nella causa iscritta al n. 268 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
- quale avente causa della cessata Parte_1
MILANO SASA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore speciale Dott. con sede legale in Bologna, C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Alghero n. 54 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Marco Tomba che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in Barrali (CA), C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Cagliari via Cugia n. 43 presso lo studio dell'avv. Doriana
Perra che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce all'atto d'appello incidentale;
ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 25 luglio 2022, comunicata con nota prot. n. 02425/2022 in pari data;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
1 nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena Via C.F._2
G. Marconi, n. 272 presso lo studio dell'avv. Roberta Melas che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
quale avente causa della cessata Parte_1
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante dr.
con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, C.F. CP
, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via della Pineta P.IVA_1
n°53/b, presso lo studio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci, ed
Alberto Secci, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, contumace Controparte_4
APPELLATI
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta,: 1) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., disporre in via cautelativa la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
2) nel merito, accertare e dichiarare il concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa nella misura che Codesta Corte Ecc.ma riterrà di giustizia, se del caso con applicazione del criterio presuntivo di cui all'art. 2054 comma 2 del codice civile, nonché l'entità dei danni derivati dal ridetto evento con nesso causale certo al signor 3) all'esito delle Parte_3 statuizioni di cui ai capi che precedono, condannare l'appellato signor
[...]
a rimborsare alla appellante – quale Pt_3 Parte_1
avente causa della oramai cessata Milano Sasa spa - le somme da questa pagategli in adempimento degli obblighi scaturenti dalla sentenza di primo grado laddove eccessive rispetto alle statuizioni di Codesta Corte Ecc.ma in punto di an e di quantum debeatur, maggiorate della rivalutazione maturata alla data del rimborso;
4) dichiarare compensate le spese legali del primo
2 grado di giudizio tra tutte le parti ivi costituite e condannare il signor
[...]
a pagare alla le spese legali di questo secondo grado.” Pt_3 Parte_1
Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale Controparte_1
(come da atto d'appello incidentale):
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta:
1. In via principale. in riforma della sentenza impugnata rigettare le domande tutte formulate dell'attore sig. in quanto infondate sia in fatto Parte_3
che in diritto;
2. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di condanna o di riconoscimento di un concorso di colpa del convenuto , tenere indenne lo stesso dal CP_1 pagamento e dichiarare la compagnia la – Parte_1
quale avente causa della cessata Milano Sasa Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te, tenuta a manlevare il predetto convenuto da ogni pretesa attorea;
3. In via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità (esclusiva o concorsuale) dell'attore nella causazione del sinistro per cui Parte_3
è causa:
- condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal sig. conseguenti al Controparte_1
sinistro per cui è causa comprensivo del danno biologico e del danno morale
- oltre al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dallo stesso ricorrente comprensivi di € 5.900,00 pari al valore dell'auto di cui si è resa necessaria la rottamazione, 110,00 euro quale contributo per l'immatricolazione di una nuova automobile ed euro 403,91 per le spese mediche sopportate nonché il danno da perdita di chance, il tutto nella somma risultante nel corso dell'istruttoria o che Codesta Corte Ecc.ma riterrà equo oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
- condannare in solido la sig.ra quale proprietaria del Controparte_4 veicolo, e – quale avente causa Controparte_5
della cessata Unipol Assicurazioni S.p.a, in persona del legale rappresentante, in virtù del rapporto di assicurazione.
3 4. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre ad accessori di legge del doppio grado del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di Parte_3
costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis, rigettare l'interposto appello principale ed incidentale, ed ogni conseguente domanda, con integrale conferma della sentenza n. 1369/2022, pubblicata dal Tribunale
Civile di Cagliari in data 23.5.2022., conclusiva del giudizio distinto dal numero di ruolo generale 3791/2013.
In denegata ipotesi, si ripropongono le conclusioni assunte nel giudizio di prime cure, con espressa domanda di manlevare il sig. da ogni Parte_3 conseguenza connessa all'accoglimento, in tutto o in parte delle avverse istanze risarcitorie, a qualsiasi titolo e per ogni voce di danno formulata, anche in relazione alle spese di soccombenza, da cui dovrà essere tenuto indenne e da porsi a carico della Società terza chiamata nel primo grado della lite, odierna appellata in solido con CP_6 Pt_4 [...]
CP_4
Col favore delle spese di lite dei due gradi da distrarsi in favore della scrivente, che si dichiara antistataria.”
Nell'interesse dell'appellata (come da Parte_1
comparsa di costituzione e risposta):
“affinché il l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:
a) confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
b) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.4.2013 ha Parte_3
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la Milano
Assicurazioni S.P.A. e al fine di ottenerne la condanna Controparte_1
al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale.
A sostegno della domanda l'attore ha esposto che:
-“in data 17 dicembre 2010, alle ore 22.30 circa, percorreva alla guida della vettura Renault NI targata CL409 BR, la SS 128 con direzione di marcia
Senorbì-Cagliari; giunto in prossimità di una semicurva sinistra, alla
4 progressiva chilometrica 7+300, in agro del comune di Monastir, era costretto ad effettuare una repentina sterzata a destra, per evitare l'impatto con una vettura proveniente dall'opposto senso di marcia che, in parte, aveva occupato la sua corsia, oltre ad averlo abbagliato coi fari;
costretto a detta manovra di emergenza, sterzava verso destra per dirigersi in direzione della banchina posta al lato destro, ma riusciva fortunosamente ad arrestare
l'automezzo a cavallo tra le due mezzerie ed attivava i segnalatori di emergenza;
nell'immediatezza del fatto, sopraggiungeva dalla opposta direzione di marcia l'autovettura Renault ME targata CW107 BS condotta da il quale, avvedutosi dell'ostacolo, si fermava Persona_1
per prestare soccorso al conducente che in quel momento era CP_7
appena sceso dalla propria autovettura per posizionare il triangolo;
improvvisamente, dalla medesima direzione di marcia del veicolo attoreo, proveniente da Senorbì e diretto a Cagliari, sopraggiungeva ad elevata velocità, una AT BI targata DL 291 LZ, di proprietà e condotta da
[...]
il quale, a causa della velocità non riusciva ad arrestare la CP_1
marcia del proprio automezzo, che andava a collidere dapprima contro
l'automezzo di parte attrice, trascinandolo per circa 32 mt. e di seguito lo travolgeva mentre era intento a posizionare il triangolo” (così sentenza);
- a seguito del sinistro aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Brotzu con diagnosi di “politrauma con frattura completa scomposta di omero e femore sinistro. Focolaio fratturativo - contusivo della milza. Frattura VII,
VIII e IX costa sinistra. Sottile falda di pneumotorace sn Contusione polmonare”;
- la consulenza medico legale eseguita dal Dott. in data Persona_2
15/12/2012 riscontrava: “un danno biologico nella misura del 18% (diciotto per cento), con un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 60, di cui 18 di ricovero ospedaliero, un periodo d'inabilità temporanea biologica parziale al 50% di gg 90 (doc.4); spese mediche per cure ortopediche e dentarie pari ad € 463,98 e spese future per l'apparato dentario quantificate in € 6.150,00; oltre a una riduzione delle sue capacità lavorative”;
5 - aveva inutilmente richiesto il risarcimento alla Compagnia Milano
Assicurazioni S.P.A, nella sua qualità di assicuratrice del soggetto civilmente responsabile.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Controparte_8
ha chiesto il rigetto della domanda attrice, deducendo
[...]
che il proprio assistito aveva denunciato il sinistro in modo differente rispetto a quanto dedotto dall'attore, esponendo che:
“a) il giorno 17.12.2010, verso le ore 22.00, alla guida della sua AT BI targata DL291LZ percorreva la statale 128 con direzione di marcia da
Senorbì verso Cagliari;
b) giunto alla progressiva chilometrica 7+300 si trovava la strada sbarrata dalla Renault NI targata CL409BR, di proprietà di , posta di traverso in mezzo alla corsia di marcia Controparte_9
di pertinenza della senza le doppie frecce in funzione, contro la CP_10
quale la AT BI collideva in modo lieve;
c) nella direzione di marcia da cui proveniva non vi era alcun segnale, triangolo di emergenza o altro, che preavvisasse del fatto che poco oltre vi era un veicolo in avaria;
d) la Renault
NI del rispetto alla direzione di marcia della AT BI del sig. Pt_3
era ferma poco dopo una curva sinistrorsa;
e) in quel tratto della CP_1
statale 128 alla data del sinistro non vi era pubblica illuminazione e quella notte non vi era altresì alcuna luce naturale;
f) il allorquando Pt_3
CP_1 sopraggiunse la BI, si trovava, gravemente ferito, in cunetta ove era stato scaraventato nel corso del testa coda da egli stesso provocato in precedenza;
g) la collisione tra la AT BI del e la Renault del CP_1 [...]
non ha minimamente coinvolto personalmente quest'ultimo; h) CP_9
allorquando la AT BI del urtò sulla fiancata la Renault del sig. CP_1
alcuni frammenti dei veicoli colpirono, cagionandogli lesioni fisiche, Pt_3
che si era ivi poco prima fermato per prestare soccorso al Persona_1
. Pt_3
Tanto premesso, ha eccepito che la predetta dinamica era confermata dal perito e, pertanto, ha contestato “i danni pretesi in Persona_3 giudizio dall'attore, il nesso causale con il sinistro per cui è causa e
l'incongruità per eccesso della stima dei danni”.
6 regolarmente costituito in giudizio, ha chiesto Controparte_1
il rigetto delle pretese di parte attrice e ha formulato una domanda riconvenzionale di condanna di quale Parte_3 CP_4 CP_4 proprietaria dell'autovettura Renault NI, e della Controparte_11
(alla cui chiamata in causa è stato autorizzato), al risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguitigli dal sinistro.
Egli ha confermato la sua dinamica così come denunciata alla propria
Compagnia assicurativa, eccependo: la violazione da parte del degli Pt_3 artt. 162, 140 e 158, n. 4, c. d. s., in quanto “il veicolo condotto dall'attore non aveva le luci di segnalazione accese, nonostante fosse fermo in mezzo alla carreggiata in presenza di un dosso e subito dopo una curva”; il mancato posizionamento del triangolo che segnalava il pericolo;
“il difetto di nesso causale tra il danno allegato dall'attore e il secondo incidente”. Nessuna responsabilità poteva pertanto essergli ascritta non sussistendo nella sua condotta profili di colpa, dovendosi peraltro contestare che i danni lamentati dall'attore fossero stati causati dall'urto della autovettura di esso convenuto, dovendo essere imputati al primo sinistro.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, ha dedotto che:
“- il veicolo di sua proprietà (appena acquistata per l'importo di €. 5.900,00) ha subito danni tali da renderne antieconomica la riparazione, con il conseguente danno da fermo tecnico per il mancato uso del veicolo nel periodo di sosta forzata nonché il deprezzamento commerciale dell'autovettura, i bolli auto, le spese di immatricolazione, di demolizione, soccorso stradale, custodia e il valore commerciale dell'auto al momento del sinistro;
− di avere riportato lesioni personali per le quali veniva trasportato in ambulanza presso il presidio Ospedaliero Marino di Cagliari, con una inabilità temporanea totale di 50 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 45 giorni, al 50% di 30 giorni ed al 25% di 20 giorni, nei quali ha praticato la F. K. Terapia e terapia medica farmacologica e esiti permanenti nella misura del 5-6%, secondo la valutazione eseguita dal Prof. Per_4
;
[...]
7 - di avere subito danni patrimoniali e, in particolare, spese mediche per complessivi €. 403,91 e un danno da perdita di chances, ossia la probabilità, effettiva e congrua, di conseguire un lavoro e la conseguente retribuzione.”
Si è costituita in giudizio la la quale, aderendo Controparte_12 alla ricostruzione della dinamica del sinistro come riportata dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da in quanto Controparte_1
infondate.
Dichiarata la contumacia di , la causa è stata istruita Controparte_4
con produzioni documentali, l'interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale, consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro e medico legale ed è stata decisa con la sentenza n.1369/2022, pubblicata il 24.05.2022, con la quale il Tribunale ha così statuito:
“1) dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_1
nella causazione del sinistro;
2) condanna e la nella persona Controparte_1 Controparte_13
del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido, al pagamento a favore di della somma di euro 82.750,44 a titolo di risarcimento dei Parte_3
danni non patrimoniali e di euro 580,03 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
3) condanna la compagnia , in persona Controparte_14
del legale rapp.te, a manlevare per le somme che Controparte_1
dovrà corrispondere a in esecuzione della presente sentenza;
Parte_3
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
nei confronti di e la Parte_3 Controparte_4 [...]
Parte_1
5) condanna e la , in solido, al Controparte_1 Controparte_13
pagamento delle spese di lite nei confronti di e della Parte_3 [...]
che liquida per ciascuno in euro 7.795,00 oltre spese Parte_1
esenti, spese generali, IVA e CPA, con distrazione diretta in favore del procuratore di che ha dichiarato di essere antistatario;
Parte_3
6) condanna e la , in solido, al Controparte_1 Controparte_13
pagamento delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio e delle spese di consulenza tecnica di parte.”
8 Il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure può essere riassunto nei seguenti termini.
Il Tribunale, in sintesi, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall' ing. e valutato il rapporto dei Carabinieri Persona_5
intervenuti sul luogo, ha ricostruito presuntivamente la dinamica dell'incidente, accertando la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'evento:
a) per aver condotto il veicolo con elevata velocità “misurata dal consulente in circa 100 km/h - superiore al limite vigente di 90 km/h e non adeguata alla condizione del manto stradale bagnato” e testimoniata altresì
“dall'avanzamento post urto di circa 34 m dell'autoveicolo AT BI che, peraltro, ha spinto all'indietro il veicolo Renault NI fermo al centro della carreggiata per circa 28,5 m”;
b) per “il mancato azionamento energico e istintivo dell'impianto frenante di fronte a un ostacolo visibile, come si desume anche dall'assenza di tracce dello pneumatico al suolo”.
In particolare, alla luce dell'istruttoria svolta ha accertato che:
- “Il veicolo AT BI condotto dal convenuto si Controparte_1 dirigeva verso Monastir, mentre la Renault NI condotta dall'attore la percorreva secondo la direttrice opposta prima di arrestarsi al centro della carreggiata”;
- nel tratto interessato, “la strada assume un andamento rettilineo che si estende per 200 m circa e in lieve discesa secondo la direttrice della vettura
AT BI, conseguentemente il suo conducente era in grado di poter avvistare con congruo anticipo l'autoveicolo Renault NI fermo al centro della carreggiata, non essendoci significative limitazioni della visuale indotte dal tracciato stradale: infatti, secondo quanto precisato dal consulente, il conducente della AT BI dovette percorrere un tratto rettilineo di ben 130
m circa prima di impattare contro il veicolo antagonista fermo al centro della carreggiata”;
- considerato l'orario notturno del sinistro (22,30 circa) e l'assenza di illuminazione pubblica, la visibilità era garantita esclusivamente dai dispositivi ottici degli autoveicoli e, pertanto, poteva presumersi che la
9 avesse le luci accese, “posto che altrimenti la Renault ME CP_15
non avrebbe potuto avvistarla”;
- parimenti, si doveva presumere “che dal conducente della Renault NI non si potesse pretendere, in quella situazione contingente, ulteriori condotte atte a evitare il sinistro”.
Tanto premesso, ha escluso la presunzione di pari colpa sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c., avente funzione residuale, in quanto, nel caso in esame, le prove raccolte avevano consentito di accertare la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro. Controparte_1
Per quanto concerne le lesioni lamentate dall'attore ed il nesso causale tra le stesse ed il sinistro, il Tribunale, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. ha accertato che il Persona_6 Pt_3 nell'incidente stradale del 17.12.2010, aveva riportato un quadro clinico finale di: “Esiti di intervento di riduzione e sintesi di frattura diafisi dell'omero e del femore sinistro, con residue cicatrici chirurgiche dell'arto superiore ed inferiore sinistro di rilevanza estetica e concomitante paralisi parziale bassa del nervo radiale di sinistra - pregresso trauma chiuso del torace con fratture della VII, VIII e IX costa, contusione polmonare e pneumotorace a sinistra - pregresso focolaio fratturativo-contusivo della milza”; e che tali lesioni avevano cagionato “un danno biologico di natura permanente quantificabile globalmente nella misura del 18% (diciotto per cento), sulla base della tabella allegata al D.M. 37-03 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M. 26-5-04 per le macropermanenti;
oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 90 giorni”.
Ha quindi liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale applicando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano e riconoscendo il danno da ritardato adempimento nonché, quale danno patrimoniale, la somma di euro 498,00 quale spesa sostenuta per la redazione della consulenza tecnica di parte, oltre rivalutazione ed il danno da ritardato adempimento.
10 Con atto di citazione del 1° luglio 2022 ha proposto appello la quale avente causa della Parte_1 [...]
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Controparte_8
costituito in giudizio, ha proposto appello Controparte_1
incidentale, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituiti in giudizio e la Parte_3 [...]
(già che hanno concluso per Parte_1 Controparte_16 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 4 novembre 2022, dichiarata la contumacia di la ha rinunciato Controparte_4 Parte_1 all'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 27 settembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Appello principale proposto da Parte_1
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, anziché applicare il criterio presuntivo di cui all'art. 2054, c. 2, c.c. e ciò in spregio alle norme relative alla valutazione da parte del giudice delle risultanze di causa (art. 2697 c.c. e art.115 c.p.c.)
Rileva che:
- il Giudice di prime cure aveva errato ad aderire alla ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dal CTU, secondo la quale le vetture condotte dall'attore e dal convenuto percorrevano la statale 128 in direzioni opposte e, dunque, il convenuto, prima della collisione, aveva davanti a sé un lungo rettilineo che gli avrebbe consentito agevolmente di scorgere il veicolo del fermo a centro strada e di evitarlo. Infatti la consulenza tecnica era Pt_3
frutto di una errata lettura degli atti di causa ed era smentita dall'attore il quale, nel capo n. 5 dell'atto di citazione, esponeva che la sua vettura e quella del convenuto percorrevano la statale 128 nella medesima direzione di marcia talché prima del punto di impatto vi era una curva che risultava chiaramente nelle fotografie allegate alla CTU e che inibiva all' la visuale sul CP_1
veicolo del fermo a centro strada;
Pt_3
11 - il Tribunale aveva errato nel presumere che il veicolo dell'attore e quello del teste avessero le luci accese e, pertanto, fossero ben Persona_1
visibili alle autovetture che sopraggiungevano, come quella del convenuto, omettendo di considerare che tale circostanza era stata meramente allegata dal ed era stata contestata recisamente dai convenuti senza trovare Pt_3
conferma nell'impianto probatorio;
infatti, i Carabinieri erano sopraggiunti parecchio tempo dopo e non avevano potuto accertare alcunché in merito ed il teste aveva rilasciato una deposizione nulla, essendo Persona_1
rimasto danneggiato nel medesimo sinistro e, quindi, essendo incapace a deporre;
- il Tribunale aveva errato nell'affermare la colpa esclusiva del convenuto per non aver costui azionato l'impianto frenante nonostante l'agevole visibilità del veicolo del al centro strada, senza considerare che i presupposti di Pt_3
tale piena visibilità, ossia il lungo rettilineo ed i fari accesi dei veicoli fermi, erano il frutto il primo di un grossolano errore del CTU ed il secondo un fatto mai confermato.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza del “nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e la condotta di guida del convenuto
[...]
condannando questi e la sua assicurazione a CP_1 CP_8
risarcire al i danni a questi derivati da dette lesioni”, oltre la condanna Pt_3
alle spese processuali.
In argomento, rileva che il Giudice di prime cure non aveva considerato che:
- “i convenuti avevano negato che il veicolo dell' avesse urtato il CP_1 [...]
e avevano di contro affermato che le lesioni di questi erano dipese Pt_3
da un sinistro occorsogli poco prima”;
- l'attore non aveva provato di essere stato urtato dal veicolo condotto dal convenuto e che le lesioni lamentate ne fossero una conseguenza, sicché mancava la prova del nesso causale;
- la dinamica del sinistro rappresentata dal era contraddittoria nella Pt_3 parte in cui quest'ultimo esponeva di essersi fermato con la propria vettura a metà della strada e di essere sceso fuori per posizionare il triangolo di
12 sicurezza soltanto perché aveva rischiato di urtare un'altra autovettura, anziché a seguito di un vero e proprio scontro, presumibilmente, con un altro veicolo.
Appello incidentale proposto da Controparte_1
Aderendo alle ragioni esposte nell'appello principale, Controparte_17
censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la sua
[...]
esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, oltre che la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dall'attore e la propria condotta, con conseguente sua condanna, in suo favore, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali.
Egli impugna altresì la statuizione nella parte in cui non aveva trovato accoglimento la sua domanda proposta in via riconvenzionale.
In aggiunta alle considerazioni svolte dalla propria Compagnia
Assicuratrice, rileva che il Giudice di prime cure non Controparte_1
avesse considerato che:
- “anche a voler ipotizzare che l'autovettura del avesse i fari Parte_3 accesi essendo in una posizione trasversale, rispetto all'asse stradale, il fascio di luci avrebbe illuminato verso il margine della carreggiata e non la carreggiata”;
- era totalmente ignoto dove e a quale distanza si trovasse il veicolo del Per_1
quando il aveva avuto il primo sinistro;
Pt_3
- nell'immediatezza dell'incidente, il aveva esposto ai Carabinieri “di Pt_3 aver subito un sinistro dopo l'uscita da una curva sinistrorsa e che era intento, insieme al sig. a valutare i danni subiti Persona_1 dall'autovettura e non a posizionare il triangolo che segnalasse il pericolo”;
- la velocità del proprio veicolo era stata determinata “sulla base di presunzioni del CTU che a loro volta sono state ritenute provate sulla base di altre presunzioni”;
- sussisteva un nesso causale tra le violazioni del Codice della Strada commesse dal e dedotte da esso convenuto in primo grado ed il Pt_3
successivo sinistro, sicché il Tribunale avrebbe dovuto accertare la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione dell'evento e condannarlo, in suo favore, al risarcimento dei danni che, per l'effetto, aveva
13 subito o, quantomeno, ritenuto non possibile ricostruire l'esatta modalità del sinistro, applicare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
*****
- Sulla responsabilità dell'incidente.
L'appello principale e l'appello incidentale che, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
Con riguardo alle risultanze istruttorie in atti deve in primo luogo rilevarsi che è inutilizzabile ai fini della decisione la deposizione del teste avendo il Tribunale ritenuto la sua incapacità a testimoniare Persona_1
ai sensi dell'art. 246 c.p.c. con ordinanza del 28 ottobre 2019 talché esso, correttamente, pertanto, non ha posto a fondamento della sua decisione le dichiarazioni da lui rese. Gli appellati non hanno censurato detta ordinanza né nelle conclusioni rassegnate in primo grado né nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e pertanto sono inconferenti le argomentazioni sviluppate dal nella comparsa di costituzione e nella Pt_3
memoria di replica alla luce della suddetta deposizione.
In ordine poi al rilievo, comune ai due appellanti, secondo cui il CTU aveva commesso “un palese errore di lettura degli atti di causa” in quanto egli aveva sostenuto che la vettura del e la vettura dell' Pt_3 CP_1
percorrevano la statale 128 in direzioni opposte mentre, lo stesso attore, nell'atto di citazione, aveva sostenuto che esse viaggiassero nella medesima direzione di marcia, la Corte ritiene che lo stesso non abbia alcun rilievo ai fini della decisione in quanto l'ausiliario ha considerato comunque il giusto senso di marcia dell' , da Senorbì a Cagliari, e pertanto ha CP_1
correttamente valutato il percorso da lui seguito, precisando che dopo la curva, evidenziata dalle fotografie richiamate dall'appellante incidentale, il convenuto aveva percorso un tratto rettilineo di ben 130 m. prima di impattare col veicolo antagonista al centro della carreggiata (pag. 7 CTU).
Poiché è pacifico che al momento dell'urto tra le due autovetture, quella del era ferma al centro della carreggiata, non si ritiene che Pt_3
l'errore in cui è incorso il CTU possa assumere alcun rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti.
14 Deve in primo luogo rigettarsi l'appello incidentale proposto da laddove sostiene l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 Pt_3 nella causazione dell'incidente in quanto il Tribunale non aveva valutato, a seguito dell'errore del CTU sopra denunciato, la presenza di una curva prima del punto di impatto talché egli non aveva una visibilità sul veicolo dell'antagonista. Inoltre, non aveva tenuto conto della mancata prova della circostanza che l'autovettura di costui avesse i fari accesi, circostanza fortemente contestata, dovendosi peraltro comunque rilevare che, essendo l'autovettura in una posizione trasversale rispetto all'asse stradale, il fascio di luci avrebbe illuminato non la carreggiata ma verso il suo margine. Il comportamento colposo a lui ascritto per non aver azionato l'impianto frenante, nonostante l'agevole visibilità del veicolo del non aveva Pt_3
pertanto riscontro in elementi probatori validi mentre per quanto riguarda la velocità del veicolo da lui condotto il CTU l'aveva calcolata sulla base di presunzioni ritenute provate sulla base di altre presunzioni.
Le censure sono infondate.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che egli viaggiava a circa
100 km/h, velocità superiore al limite vigente di 90 km/h, non adeguata alla condizione del manto stradale che era bagnato ed all'ora notturna. La violenza dell'impatto è d'altronde testimoniata “dall'avanzamento post urto di circa 34 mt dell'autoveicolo AT BI che, peraltro, spinse all'indietro il veicolo Renault NI fermo al centro della carreggiata per circa 28.5 m.”
(pag. 26 CTU).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, il CTU non ha misurato la velocità facendo ricorso a presunzioni applicate ad altre presunzioni, in quanto egli ha applicato il noto principio di conservazione dell'energia, basata sulla quantificazione dell'energia cinetica dissipata con le deformazioni patite delle carrozzerie dei due veicoli mediante il parametro
E.E.S., come descritte nei rilievi dei carabinieri e non contestate dalle parti, non essendo stata possibile l'analisi diretta dei danni patiti dei veicoli stante la totale assenza di fotografie (pag. 14 CTU). Peraltro il CTU, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte dell' ha precisato: “Si CP_1
conviene, infine, che la quantificazione della velocità della in circa CP_10
15 100 km/h sia suscettibile di una certa variabilità esclusivamente per ciò che concerne l'aliquota attinente i danni patiti dai veicoli. Nondimeno è doveroso evidenziare che l'esponente ha stimato tale aliquota in modo cautelativo e per difetto e che il suddetto ordine di grandezza, dunque, è da considerarsi come limite inferiore.” (pag. 31 CTU).
Non può pertanto revocarsi in dubbio che l abbia tenuto una CP_1
condotta di guida colpevole.
Gli appelli principale e incidentale spiegato in via subordinata sono invece fondati laddove lamentano la mancata applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Pare in primo luogo opportuno richiamare i principi ribaditi anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità riguardo l'ambito di applicazione della richiamata disposizione codicistica. Nell'ordinanza n.
33483/2024 la Suprema Corte ha affermato che la sentenza impugnata “… nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero elementi per poter ritenere accertata l'esatto atteggiarsi della condotta dell'altro conducente, confermando per ciò solo l'applicazione dell'art. 2054, secondo comma c.c.,
è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass., 3, n. 124 dell'8/1/2016); si veda altresì Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020 secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”; si veda anche Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014 la quale si è pronunciata su una fattispecie molto simile a quella in scrutinio, nella quale l'applicazione della
16 pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, secondo comma c.c. faceva seguito ad una istruttoria che non aveva offerto elementi idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, e che dunque non aveva consentito di accertare se l'attore danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura;
si veda altresì in termini
Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020, Cass., 6-3 n. 8409 del 12/4/2011, Cass., 6-3,
n. 7061 del 12/3/2020.
Richiamato quanto sopra esposto riguardo al fatto che non può revocarsi in dubbio, stante la velocità, che l abbia tenuto una condotta CP_1
di guida colpevole, le emergenze istruttorie in atti non consentono tuttavia di accertare se la condotta di guida del sia stata tale da superare la Pt_3 presunzione di responsabilità ad essa inerente. Nonostante l'individuazione di una condotta colpevole dell'altro conducente, pertanto, l'incertezza sul modo di essere della condotta del non consente di attribuire rilevanza Pt_3 causale alla sola condotta dell'antagonista.
Al riguardo deve infatti rilevarsi che:
- è pacifico, per averlo lui stesso allegato nell'atto di citazione, che l'autovettura del al momento dell'urto, era ferma a cavallo delle due Pt_3
mezzerie, al centro della carreggiata, dove venne rilevato il probabile punto d'urto, senza che egli abbia allegato alcuna ragione per la quale essa non potesse essere spostata in prossimità della banchina (esempio anomalie funzionali di governo della vettura), essendosi limitato ad affermare nell'atto di citazione davanti al Tribunale che detta posizione era stata assunta all'esito di una manovra di emergenza;
la pericolosità di tale arresto è stata espressa anche dal CTU (pag.27 CTU). Al riguardo deve altresì evidenziarsi che non
è stato possibile accertare con certezza neppure l'orientamento del veicolo del al momento dell'impatto contro la AT BI: il CTU, sulla base della Pt_3
descrizione dei danni riportata nel rapporto giudiziario, ha affermato che i due veicoli si trovavano in posizione contrapposta al momento della collisione, precisando tuttavia di non poter escludere un orientamento trasversale all'asse stradale della Renault NI al momento dell'urto, orientamento che avrebbe reso più difficile comunque la visibilità del veicolo qualora avesse avuto i fari accesi, circostanza peraltro non provata (vedasi appresso);
17 - non è stato provato, inutilizzabile la deposizione del che il Per_1 Pt_3
avesse lasciato le luci accese, circostanza contestata con forza dalle controparti senza che il fatto che l'autovettura dell'attore fosse stata avvistata dal possa ritenersi elemento utile a ritenerla provata in via presuntiva, Per_1
non essendo dato sapere a che altezza, rispetto alla sua posizione, il Per_1
l'avesse avvistata.
In conclusione pare alla Corte che gli elementi relativi alla dinamica del sinistro rimasti sconosciuti impediscano di poter accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia concorso a cagionare l'evento con conseguente applicazione della presunzione di cui all'art. 2054
c.c. secondo comma, dovendosi in tal senso riformare l'impugnata sentenza.
Deve invece essere rigettato il secondo motivo degli appelli principale ed incidentale con il quale si contesta la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto che le lesioni riportate dal fossero conseguite all'urto con Pt_3
l'autovettura condotta dall e non, invece, alla prima collisione. CP_1
Ad avviso della Corte, gli appellanti non hanno offerto alcuna prova, della quale erano onerati, del fatto che, a seguito dello scontro dell'autovettura condotta dall' con l'autovettura del non fossero CP_1 Pt_3
conseguite a costui lesioni personali, per non trovarsi egli nell'area da esso interessata e pertanto, con ogni ragionevole presunzione, deve ritenersi che le lesioni accertate sulla sua persona nell'immediatezza siano ad esso riferibili, essendo rimasta indimostrato sia che precedentemente ci fosse stata una prima collisione sia che ad essa fossero conseguite lesioni. Al riguardo si evidenzia che dalle dichiarazioni rese dal ai Carabinieri il 21 febbraio 2011, Pt_3
richiamate dallo stesso nella comparsa conclusionale e nella memoria CP_1 di replica, risulta che egli fosse uscito dall'autovettura in piedi, circostanza incompatibile con le sue condizioni del momento in cui è stato soccorso e tale circostanza è stata confermata anche dal nelle dichiarazioni rese agli Per_1
agenti il 17 dicembre 2010 nell'immediatezza.
A seguito dell'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., in riforma dell'impugnata sentenza e la Controparte_1 CP_13
nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, devono
[...]
condannati in solido, al pagamento a favore di della somma di Parte_3
18 euro 41.375,22 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e di euro
290,01 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, dovendosi evidenziare che nessuna impugnazione è stata proposta riguardo né all'accertamento del danno biologico permanente e temporaneo di cui alla consulenza tecnica d'ufficio né alla quantificazione del relativo risarcimento in forza delle
Tabelle di . CP_13
All'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., consegue altresì l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Stante la contestazione dei danni non patrimoniali, CP_1
comprovati da una consulenza tecnica di parte, sollevata dalle controparti, la causa deve essere rimessa in istruttoria e con separata ordinanza deve essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
Spese al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara che e sono responsabili Parte_3 Controparte_1 dell'incidente per cui è causa nella misura del 50% ciascuno;
2. Condanna e la nella persona Controparte_1 Controparte_13
del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido, al pagamento a favore di della somma di euro 41.375,22 a titolo di risarcimento dei Parte_3
danni non patrimoniali e di euro 290,01 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali oltre gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
3. Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 30 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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