Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 15425/2024
Il Giudice
dott. Salvatore Franco SANTORO, a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 13.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento
PROMOSSO DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed Parte_4 Parte_5
- parti ricorrenti -
Avv. Antonio PAPALIA
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CONTRO
- - CP_1 Controparte_2
- CP_3 Controparte_4
-
[...] Controparte_5
- parte resistente –
Dott.ssa Giuseppina LOTITO ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c.
OGGETTO: ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo da certificazione CLIL rilasciata da una SSML Contr accreditata, previa disapplicazione della nota del n.
11276/2024.
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di essere docenti in possesso di titolo di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze – GPS – e di aver presentato domanda di inserimento ex O.M. n.
lamentando Contr l'illegittimità della decurtazione dei tre punti aggiuntivi disposta dall' a seguito di parere reso dal di cui Controparte_7 chiedevano la disapplicazione per inoperatività della disciplina richiamata dal Contr a sostegno della ritenuta insussistenza di disposizioni normative abilitanti le SSML al rilascio di certificazioni CLIL, essendo le norme richiamate destinate a disciplinare i soli titoli abilitanti all'insegnamento e non anche i corsi di perfezionamento della metodologia CLIL, ed in ogni caso per incompetenza del Contr Cont alla valutazione dei titoli, riservata al , agivano in giudizio formulando contestuale domanda cautelare, per ottenere, anche inaudita altera parte, il riconoscimento della certificazione CLIL ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo, previa disapplicazione della Contr nota del n. 11276/2024, affermando, quanto al fumus boni iuris, la sussistenza del diritto al punteggio aggiuntivo in virtù delle disposizioni richiamate, ed il rischio di pregiudizi fisici, psicologici ed economici gravanti sull'intero nucleo familiare, a causa della deteriore posizione in graduatoria e conseguente perdita di chances di incarichi con depauperamento delle competenze professionali, quanto a periculum in mora, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegavano documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire, in via preliminare, il difetto di Contro contradditorio per omessa evocazione in giudizio del e, nel merito, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e per domandarne il rigetto Contr Contro attesa la correttezza dell'operato dell' a seguito della nota del ed alla luce delle disposizioni richiamate a conforto della ritenuta mancanza di valore legale delle certificazioni CLIL rilasciate dalle SSML, per come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta in analogo contenzioso richiamata e prodotta, oltre ad affermare carente il ricorso di fumus boni iuris ed in ogni caso insussistenti le esigenze cautelari qualificate dalla irrimediabilità dei pregiudizi lamentati, quanto a mancanza di periculum in mora, vinte le spese processuali. Ebbene, le domande cautelari formulate dalle parti ricorrenti non sono fondate e non meritano accoglimento.
Risulta insussistente, innanzitutto, il fumus boni iuris.
A bene vedere, infatti, in analogo contenzioso è intervenuta la giurisprudenza amministrativa, la quale ha ricostruito correttamente la disciplina di riferimento.
Le motivazioni rese nella sentenza del TAR Lazio n. 17836/2024 richiamata e prodotta dalla parte resistente sono pienamente condivisibili e si riportano quasi integralmente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “…
(omissis)… Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti.
12.1 - In estrema sintesi, con il primo motivo di doglianza le parti ricorrenti affermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l' Pt_6 avrebbe titolo, quanto meno, ad erogare dei corsi di
[...] perfezionamento sulla metodologia CLIL che il
[...]
avrebbe correttamente reputato di inserire Controparte_2 tra i titoli accademici, professionali e culturali valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di graduatoria relativa al bando emesso con ordinanza n. 88/2024.
In particolare, secondo prospettazione attorea, la categoria di interesse è una di quelle previste al punto B13 delle tabelle ovverosia “positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60
CFU”.
A ben vedere, tuttavia, in linea con quanto riferito dal
[...]
nella nota in contestazione n. Controparte_7
11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia. Difatti, l'art. 14 del D.M. 10 settembre
2010, n. 249, prevede che, “1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal con proprio Controparte_8 decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”; l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012,nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n.
1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art.1 – Oggetto), prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le
Università, statali e non statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy School srl. Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire uniformità CP_2 tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del
[...]
n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire Controparte_2 corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.
Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato n.
47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione ditali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare.
12.2 – Anche le ulteriori doglianze proposte nel ricorso introduttivo non appaiono fondate.
12.2.1 - Quanto al denunciato difetto di competenza del
[...]
, è appena il caso di rilevare che è proprio a tale Controparte_7
Amministrazione che è stata attribuita per legge la competenza a gestire ed organizzare i corsi cc.dd. , con poteri di selezione in ordine alle Università CP_9 in grado di somministrarli per assicurare l'uniformità degli stessi. Nessuna indebita incidenza è stata dunque posta in essere sul distinto potere esercitato dal di prevedere tale titolo come fonte di Controparte_2 punteggio aggiuntivo in sede concorsuale.
12.2.3 – Di poi, in conseguenza di quanto sopra specificato, priva di valore è la tesi prospettata nell'ulteriore motivo di gravame secondo la quale il
[...]
avrebbe inteso escludere la valenza legale dei Controparte_7 corsi CLIL impartiti dalla Scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall'art. 14 del DM 249/2010 (e DDMM citati) in quanto, in tutta evidenza, la nota in contestazione intende coprire l'intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione (i.e. mera frequenza). Difatti il punto di vista dell'Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all'uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli.
12.2.4 – Infine, quanto alla lamentata disparità di trattamento in tesi subita dalle ricorrenti (e dagli altri insegnanti che hanno subito medio tempore per gli stessi motivi una decurtazione del proprio punteggio in occasione della menzionata tornata concorsuale di scorrimento delle graduatorie) essa si basa,
a ben vedere, su uno stato di illegittimità (valorizzazione dei titoli CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica) che evidentemente non può essere preso come parametro di riferimento. Infatti è principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato quello secondo il quale,
“il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (Consiglio di Stato , sez. VI ,
30/12/2019 , n. 8893).
13 – Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va, pertanto, rigettato. …
(omissis)…”.
Tanto conforta l'insussistenza del fumus boni iuris. Alla luce di tutto quanto appena rappresentato appare del tutto inutile l'indagine dell'ulteriore requisito necessario ed indefettibile per l'accesso alla domanda cautelare rappresentato dal periculum in mora.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso cautelare.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - in composizione monocratica nella persona del dott.
Salvatore Franco SANTORO – in via cautelare pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
▪ rigetta le domande cautelari;
▪ spese di lite al merito.
Bari, 14/02/2025
Il Giudice
Salvatore Franco Santoro