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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6974 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa IA ES IO, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 29654 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 come in atti dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.12.2024 e ritualmente notificato all' la CP_1 parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto: di aver presentato domanda all' per l'accertamento dei requisiti sanitari per la concessione CP_1 dell'indennità di accompagnamento;
che a seguito della visita medica compiuta dalla competente commissione medica, non è stato ritenuto sussistente il requisito sanitario per il diritto al beneficio richiesto;
di aver quindi proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e del diritto a fruire dei benefici richiesti. L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il CP_1 riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso, tempestivamente depositato nel termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., deve essere accolto, nei limiti di seguito indicati. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente procedimento ha accertato che dal mese di ottobre 2024 sussistono i requisiti medico legali per il diritto all'indennità di accompagnamento (si veda la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. . Persona_1
Sulla base dei risultati della co giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, deve ritenersi accertato che la parte ricorrente sia in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, seppure da una data successiva a quella richiesta. Nessuna statuizione deve essere adottata in merito alla condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione. Considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, appare equa la compensazione delle spese di giudizio. Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio sono poste definitivamente a carico dell' e sono liquidate per la presente fase CP_1 come da separato decreto e per l edente come da decreto del giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da ottobre 2024; rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Roma, 16/06/2025
Il giudice
IA ES IO
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