Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
ap
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8094/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Guttuso, giusta procura allegata al ricorso
–ricorrente –
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
– resistente contumace–
Avente ad oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente in data 5 febbraio 2025
*** letto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato nell'interesse di con Parte_1
1
emesso il 16 maggio 2024 e notificato in data 5 giugno 2024, con cui il Questore di
Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 9 novembre 2022 nonché i pareri della
Commissione territoriale ivi citati, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio del predetto permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione del percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della situazione socio-politica esistente in patria;
preso atto che l'Amministrazione resistente, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e va, pertanto, dichiarata contumace;
rilevato che nel corso del giudizio parte ricorrente ha documentato l'avvio di un proficuo percorso di integrazione in Italia tramite lo svolgimento di attività lavorativa, formativa e di studio;
lette le note scritte depositate da parte ricorrente in vista dell'udienza, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, con cui la stessa ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere - documentando l'avvenuto rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale n. valido fino al 23 luglio Numero_1
2026 - o, in subordine, che si disposto un rinvio per integrazione documentale o che la causa sia posta in decisione;
ritenuto che
l'avvenuto rilascio nelle more del giudizio del predetto permesso di soggiorno con scadenza al 23 luglio 2026 determini la cessazione della materia del contendere;
ritenuto che
l'esito del giudizio, la produzione di documentazione successiva all'emanazione del diniego impugnato al fine di dimostrare il proprio percorso di integrazione e la contumacia di parte resistente, inducono a lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute;
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 − dichiara cessata la materia del contendere;
− lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 2 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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