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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESE TOMMASO (C.F.: ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Piazza Troilo n. 8, di Pescara presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. , in qualità di impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1
l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada con il patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA ( ) in Via Fabrizi, 60 di C.F._3
Pescara presso il difensore avv
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
CP_3
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 14 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 24-05-2024, in cui la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a partire dal 20- 10-2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva che in data 20 novembre 2017, alle ore 19,00 circa, la Parte_1
medesima transitava a piedi lungo Viale dei Tigli in Popoli (PE) e, al segnale di “luce verde” indicato dal semaforo ivi installato, si immetteva sulla S.S. n. 5 con direzione
"Popoli Centro", premurandosi di incedere sulle strisce pedonali;
che contestualmente proveniva dal Viale dei Tigli l'autovettura tipo “Alfa Romeo 166”, targata BC348CL, di proprietà della sedente in Popoli (PE), alla Piazza della Parte_2
Libertà, n. 23, condotta da il quale durante la manovra di svolta a sinistra CP_3
investiva la che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Bussi sul Parte_1
Tirino i quali effettuavano i rilievi di rito ed accertavano che l'autovettura condotta dal Sig. era mancante di revisione e di assicurazione r.c.a.; che la veniva CP_3 Parte_1
trasportata presso il locale nosocomio a mezzo del servizio 118 e ricoverata presso l'Unità
Operativa di Chirurgia Generale;
che il giorno 1-12-2017 veniva dimessa dal reparto di chirurgia generale con diagnosi: “Politrauma con trauma cranico, trauma contusivo toraco-addominale, trauma contusivo del rachide cervicale e lombosacrale - trauma contusivo del bacino, del femore sinistro e della scapola destra. Deficit di forza arto superiore sinistro”; che all'esito delle diverse visite mediche, con certificato medico del 5 luglio 2018 a firma del Dott. l'esponente veniva dichiarata clinicamente CP_4
guarita, seppure con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale; che visitata dal medico legale dott. lo stesso riscontrava un minus biologico permanente ed Persona_1
invalidante valutabile in misura non inferiore al 13% (tredici per cento) della totale e la sussistenza di un'incapacità temporanea, così determinata: - assoluta: 30 giorni;
- parziale al 50%: 30 giorni;
- parziale al 25%: 90 giorni, nonché una riduzione dell'attività lavorativa specifica nella misura del 20%; che visitata dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Per_2 la stessa riscontrava: "l'evento traumatico di cui sopra ha prodotto
[...]
pagina 2 di 14 nell'esaminata un danno non patrimoniale personalizzabile e valutabile nella misura del
25%"; che in data 22 febbraio 2019, si verificava l'estinzione della Parte_2
a seguito della cancellazione dal registro delle imprese e dunque l'atto di citazione
[...]
veniva notificato al socio unico che con nota del 15 marzo 2019, la Controparte_2 [...]
in qualità di impresa designata a provvedere alla liquidazione dei Controparte_5
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada relativamente alla Regione
Abruzzo inviava alla per il tramite della Unipol Banca S.p.A., l'assegno n. Parte_1
0090482064-10 dell'importo di € 5.160,00 comprensivo della cifra di € 500,00 a titolo di competenze professionali del difensore (v. doc. n. 13), che veniva accettato soltanto in acconto;
che in data 12 febbraio 2018 l'attrice ha presentato formale denuncia-querela nei confronti del Sig. per la violazione dell'art. 590-bis c.p., con conseguente Parte_3
instaurazione del procedimento penale n.1913/2018 R.G.N.R., incardinato dinanzi alla
Procura della Repubblica di Pescara.
Concludeva l'attrice come di seguito : “ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in ordine alla causazione del Parte_3
sinistro occorso in data 20 novembre 2017, così come descritto in narrativa, e, per
l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale e ciascuno per il proprio titolo giuridico di responsabilità, al risarcimento integrale di tutti i danni patiti dall'attrice e, in particolare:
a) al risarcimento della somma pari ad € 45.998,75, a titolo di danno biologico permanente personalizzato;
b) al risarcimento dell'importo di € 6.615,00, a causa del danno da inabilità temporanea patito;
c) al risarcimento di € 9.199,75, a titolo di danno morale;
d) al risarcimento di € 2.711,81, quale importo dovuto a titolo di danno meramente patrimoniale;
e) al risarcimento di € 3.226,10 quale somma dovuta per la riduzione della capacità lavorativa specifica o, in subordine, di un importo da quantificarsi in via equitativa, per la riduzione della capacità lavorativa generica. Il tutto per la somma di € 67.751,41, con la sottrazione di quella pari ad € 4.660,00 [€ 5.160,00 - € 500,00
(liquidati a titolo di competenze professionali del difensore)], versata in data 15 marzo
2019 dalla tramite la Unipol Banca S.p.A. ed accettata Controparte_5
soltanto in acconto dalla e dunque per un totale complessivo residuo pari ad € Parte_1
63.091,41, o per la diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio [anche in pagina 3 di 14 virtù dell'accoglimento della domanda avanzata, in via subordinata, sub e)], da quantificarsi anche tramite C.T.U., e con l'aggiunta degli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati dal 20 novembre 2017 (data del sinistro) sino al 15 marzo 2019 (data di invio dell'acconto), sulla somma versata a tale titolo, pari ad € 5.160,00, nonché dal 16 marzo 2019 sull'ulteriore importo che l'Ill.mo Sig. Giudice designato vorrà liquidare in favore dell'istante, devalutato al 16 marzo 2019 e di anno in anno rivalutato;
Con condanna, infine, delle controparti alla refusione di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, il quale se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Si costituiva in giudizio la in qualità di impresa Controparte_1 designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e prodotto e nella specie lamentando che parte attrice quale pedone, avrebbe dovuto dimostrare il comportamento rispettoso di tutte le norme del C.d.S.; che comunque la domanda era infondata con riguardo alle lesioni lamentate atteso che l'attrice è soggetto affetto da preesistenze degenerative e già indennizzato nella misura del 2% per regresso trauma nel medesimo distretto scheletrico come risultante oltre che da documentazione medica, dal Casellario Centrale Infortuni;
che parte attrice risulta avere cessato le proprie attività musicali sin dal 2015 ed alla data del
29.7.2017 era “fuori corso” rispetto al corso di musicoterapia;
che nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica oltre che per difetto di prova perché parte attrice è disoccupata.
Concludeva dunque come di seguito : “affinché l'On.le Giudice adito Voglia, in via principale, verificata la procedibilità dell'azione ex D. Lgs. 209/2005, rigettare la domanda ex adverso spiegata per le motivazioni tutte suesposte con vittoria di spese e competenze di causa;
b- in via subordinata, porre a carico della Compagnia, nella spiegata qualità, la somma che sarà ritenuta di giustizia, con compensazione di spese e competenze di lite secondo soccombenza.”
pagina 4 di 14 Concessi i termini di cui all'art. 183comma 6 c.p.c., assunte le prove orali, precisate le conclusioni all'udienza del 24-05-24 all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a partire dal 20-10-2024.
Sulla eccezione di proponibilità della domanda avanzata dalla impresa assicuratrice ex artt. 145-148 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si rileva che è emerso in atti come parte attrice abbia avviato le procedure di richiesta all'impresa del risarcimento del danno.
A conferma il versamento della somma di euro 5.160,00 versato dalla
[...] in favore della attrice con l'assegno n. 0090482064-10 del 15-03- Controparte_5
19 (cfr. doc. 12).
Invero l'art. 145 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dispone che l'azione di risarcimento del danno possa essere proposta solo dopo che siano decorsi 90 giorni (nella ipotesi de quo di danno anche alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, l'azione di risarcimento è stata introdotta il 15-5-2020 e dunque nel pieno rispetto dei termini di cui sopra.
Deve ora passarsi per ragioni di ordine logico, ad individuare se vi è nesso di causalità materiale tra la circolazione su strada del veicolo e l'evento dannoso lamentato dall'attrice e a chi sia imputabile il sinistro per cui è causa.
L'articolo di riferimento è il 2054 c.c. il quale dispone al comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma, che disciplina proprio la fattispecie in esame, prevede una responsabilità per colpa a prova invertita, gravando sul danneggiante l'onere di vincere la presunzione di colpa, ossia di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 5 di 14 È necessaria però una precisazione in merito al requisito specifico della fattispecie, ossia la causazione dell'evento lesivo nello svolgimento della circolazione stradale.
La presunzione di colpa che grava sul conducente non influisce sulle modalità dell'accertamento causale, onde qualsiasi inosservanza di legge o di regolamento, nella specie la accertata mancanza di revisione e la mancanza di assicurazione r.c.a., se non sia la causa dell'incidente, non vale a rendere perciò solo responsabile il conducente, il quale, per vincere la presunzione derivante dal fatto dell'investimento, potrà provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Il fatto colposo del danneggiato non integra di per sé tale prova, né sul piano della causalità (1227, comma 1 c.c.), né su quello della presunzione di colpa (cfr. Cass. sez. III,
n. 8663 del 2017).
In ogni caso nella specie dalla istruzione probatoria è emersa nettamente la prova che sia stato il ad a causare l'evento lesivo impattando sulla con la CP_3 Parte_1
propria auto.
In tale senso depongono le dichiarazioni di raccolte in sede di sommarie informazioni, e soprattutto i riscontri in fase di audizione testimoniale.
“appena giunti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Popoli, nell'accedere all'interno, una persona di sesso maschile si avvicinava agli scriventi chiedendo se eravamo sul posto “per lui”, poiché poco prima aveva impattato in maniera, a suo dire, leggera, una persona che attraversava sulle strisce pedonali […] A tale affermazione si provvedeva ad identificare compiutamente la persona che risultava essere tale CP_3
[…]”. (CFR. Annotazione di polizia redatta dal Mar. e
[...] Persona_3
– doc. 16); Persona_4
“[..] sono sceso dall'auto e sono andato verso l'incrocio dove ho visto una ragazza seduta
a terra sulle strisce pedonali e con la schiena poggiata su paraurti di un autovettura alfa
Romeo” ( – cfr- doc. 17) [..] Testimone_1
“In merito a tale episodio posso riferire che quel giorno erano circa le 19.00, pioveva, io stavo scendendo verso la zona PEEP, quando notavo ferma al semaforo un autovettura alfa romeo guidata da un ragazzo che conosco con il nome di ferma sulle strisce, e CP_3 per terra c'era una ragazza che io non conosco, che era stata investita dall'auto condotta pagina 6 di 14 da Ho aspettato insieme alla ragazza l'arrivo del 118.” (SULPRIZIO ELBA – cfr. CP_3
doc. 18).
Ebbene, al di là del principio secondo cui nell'ordinamento processuale vigente, in forza della norma di cui all'art. 116 c.p.c. il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione (Cass. civ., 27 marzo 2003, n. 4666; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019,
n.18025), vi è da dire che nel procedimento sono stati sentiti come testimoni Testimone_2
ed il Maresciallo confemando quanto sopra richiamato. Per_3
All'udienza del 10-11-21 ascoltata sui capitoli di prova di parte attrice, cap. sub 9 la così riferiva: “confermo che quel giorno ho visto la signora seduta Tes_2 Parte_1
sulle strisce pedonali sulla strada statale 5, con la schiena poggiata sul paraurti anteriore di una Alfa Romeo grigia condotta dal signor che conosco di vista perché abita a CP_3
Popoli.”. Ancora, all'udienza del 19-02-22 il teste , intervenuto in Persona_3
qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio a Popoli, ascoltato sui capitoli di prova di parte attrice, nella specie sub. 6, rispondeva come di seguito: “confermo che giunto presso
l'ospedale di Popoli il signor dichiarò di aver investito la signora CP_3 Parte_1
nel mentre era alla guida della propria autovettura, precisando che in quel
[...]
momento la signora pedone, stava attraversando la carreggiata sulle strisce Parte_1 pedonali poste all'incrocio tra il viale dei Tigli e la Statale 5.”
Quanto sopra, unitamente al fatto che la parte convenuta non ha minimamente dedotto né tanto meno dimostrato che il abbia fatto tutto il possibile per evitare il CP_3 danno, conduce ad affermare la piena responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro. In sostanza va fatta applicazione del principio di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., in presenza di attraversamento del pedone sulle apposite strisce non apprezzandosi alcun elemento che possa far ipotizzare una qualche imprudenza od apporto colposo da parte del pedone.
Deve ora passarsi alla quantificazione del danno.
pagina 7 di 14 Con ordinanza del 5-2-21 veniva richiesto al CTU nominato di accertare: “alla luce delle prospettazioni delle parti e delle emergenze dell'istruttoria orale e documentale, secondo i criteri della medicina legale (inabilità temporanea assoluta e parziale, postumi di invalidità permanente, incidenza sulla capacità lavorativa specifica), l'entità della lesione anatomo-funzionale fisica e psichica patita dall'attrice medesima in nesso di causalità con
i fatti per cui è causa;
se le spese mediche documentate siano congrue e se se ne prevedano di future”.
Dalla espletata CTU è emerso quanto segue.
“[…] Sarebbe anzitutto possibile stabilire la riconducibilità del sinistro de quo quale fattore causante la vitreopatia e, di conseguenza, le miodesopsie patite, come peraltro accertato da consulenza oculistica. È ben noto infatti come traumi, anche non diretti, e concussioni del bulbo oculare abbiano la capacità di provocare lesioni ed esiti a carico del corpo vitreo. […] non sarebbe possibile stabilire altrettanto in merito al danno a carico del rachide cervicale, e conseguentemente dell'arto superiore sinistro, oggi lamentato dalla paziente. È infatti parere del CTU non ritenere tali affezioni derivanti in maniera esclusiva dall'evento per cui è causa.
Per quanto riguarda la protrusione erniaria riscontrata mediante Risonanza
Magnetica, pur riconoscendo che l'evento abbia prodotto effetti valutabili sullo stato di salute della Sig.ra l'entità dello stesso non sarebbe, da sola, in grado di Parte_1
causare la suddetta patologia.
L'insorgenza dell'ernia discale del tratto cervicale riconosce molteplici fattori di rischio, che possono concorrere alla genesi di detta patologia. Tra le cause principali vi sono sicuramente il reiterato e scorretto sovraccarico funzionale del rachide, l'assunzione
a lungo termine di atteggiamenti posturali non congrui, il fisiologico deterioramento dei dischi dovuto all'età, la predisposizione familiare, le alterazioni della normale struttura vertebrale e i traumi del rachide cervicale ripetuti nel tempo.
La prognosi dell'ernia discale cervicale sintomatica è, ad ogni buon conto, piuttosto favorevole anche in assenza di trattamento cruento, con una riduzione della sintomatologia entro 4-6 mesi e la possibilità di recupero completo a distanza di 24- 36 mesi circa, come mostrato dall'analisi dei dati presenti in letteratura.[…] Nel caso di pagina 8 di 14 specie, risulta di tutta evidenza come il sinistro non abbia provocato fratture o distrazioni dei metameri, come tra l'altro accertato tramite le tecniche d'indagine strumentale impiegate (RX, TAC e RMN). Alla luce di tale dato sarebbe possibile inquadrare il sinistro come “impatto a bassa energia”, un impatto dunque che, da un punto di vista probabilistico, non sarebbe stato in possesso della congrua efficienza lesiva per causare un'erniazione del disco. Ebbene, sulla base di tali risultanze appare congruo stabilire che, eccezion fatta per la vitreopatia, l'incidente abbia inciso su di un quadro patologico preesistente.
In tal senso, il corteo sintomatologico ad oggi lamentato dalla paziente, e riferibile anche alla presenza della patologia erniaria a livello cervicale, rappresenterebbe infatti la sua slatentizzazione clinica con aggravamento complessivo, producendo gli effetti obiettivabili anche tramite l'esecuzione dell'Elettromiografia, che evidenziava un deficit di attivazione di tutti i muscoli dell'arto superiore sinistro esaminati. Vi è infatti da considerare che la paziente sarebbe stata già risarcita anni addietro (2007) per “colpo di frusta cervicale” a seguito di incidente stradale. È possibile dunque ritenere che tale primo evento abbia inciso negativamente sul rachide cervicale della Sig.ra Appare Parte_1 plausibile che l'azione lesiva del presente. sinistro abbia al più slatentizzato un quadro clinico protrusico cervicale, contribuendo in minima parte alle sequele oggi lamentate. ultimo, non è possibile sottacere quanto evinto dalla Risonanza Magnetica eseguita in data
29.11.2017, nove giorni dopo il sinistro, prodotta con cd-rom dalla Parte attrice. Suddetto esame, oltre alla focale erniazione discale mediana e lievemente paramediana destra C5-
C6, non mostra evidenti segni di edema dei tessuti, compatibili con lesione di recente insorgenza e dunque attesi nel caso di evento acuto o in ogni caso a pochi giorni dal trauma. tale reperto depone dunque per la preesistenza di suddetta lesione[… ]. Si ritiene pertanto congruo identificare il complessivo Danno Biologico permanente complessivamente subito dalla Sig.ra nel presente sinistro pari al 5 (cinque) Parte_1
%. […] Ad oggi, tali postumi sarebbero da ritenersi in ogni caso stabilizzati. In merito al periodo di inabilità temporanea successivo al sinistro, espresso in termini di Inabilità
Temporanea Totale (I.T.T.) e Parziale (I.T.P.), dopo attenta valutazione del caso, si ritiene congruo riconoscere alla paziente 12 (Dodici) giorni In merito al periodo di inabilità
pagina 9 di 14 temporanea successivo al sinistro, espresso in termini di Inabilità Temporanea Totale
(I.T.T.) e Parziale (I.T.P.), dopo attenta valutazione del caso, si ritiene congruo riconoscere alla paziente 12 (Dodici) giorni. le spese mediche sostenute sono risultate essere congrue al caso di specie;
non si ravvisa la necessità di spese mediche future.
In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice e di parte convenuta, il Ctu ha tenuto ferme le proprie conclusioni.
Tali argomentazioni e conclusioni, per la loro logicità, chiarezza e completezza, tenute ferme all'esito di più che esaurienti risposte alle osservazioni critiche delle parti, non possono che essere integralmente recepite.
D'altronde la logicità e coerenza delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. incaricato trovano riscontro in quanto emerso in sede probatoria.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice, nella specie dalle annotazioni della
Polizia giudiziaria, si legge: “Lo stesso riferiva che essendo esigua la velocità, sul veicolo non restavano tracce e si accostava immediatamente per chiedere soccorso. Circostanza questa confermata dal fatto che visivamente, sulla vettura in uso al non vi erano CP_3 tracce di nessun tipo”.
Quanto sopra conferma la ricostruzione del ctu di impatto lieve tale da giustificare la assenza di edema nei tessuti della zona cervicale con conseguente riconoscimento di una percentuale di invalidità nei termini indicati.
Prima si passare alla liquidazione del danno, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato "ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: unitarietà nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt.
1223,226,2056,2059 c.c.); onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici).
Con la riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la precedente rubrica “danno biologico” è stata sostituita dal "danno non pagina 10 di 14 patrimoniale", al cui interno è possibile distinguere le due voci di “danno biologico
/dinamico-relazionale” e di “danno da sofferenza soggettiva interiore” (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
La fenomenologia della lesione non patrimoniale deve dunque essere valutata sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. da sofferenza soggettiva interiore, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). (cfr. Cassazione civile sez. III - 01/03/2024, n. 5547)
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che, come chiarito dalla Suprema Corte, "sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c." (Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020).
Nel caso di specie posta l'adesione alle conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine alla valutazione del danno, ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri di cui al Codice delle Assicurazioni sulla base delle tabelle aggiornate al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cass. n. 19229/2022).
I danni si liquidano come di seguito:
- danno biologico temporaneo €. 2.765,81 = € 662,88 per I.T.T. ( giorni 12) ; €
870,03 (per I.T.P. al 75%, giorni 21); € 828,60 (per I.T.P. al 50 %; giorni 30); €
414,30 (per I.T.P. al 25%; giorni 30)
- danno non patrimoniale da invalidità permanente : €6.465,32 (età 28; 5% punto di invalidità permanente).
Totale danno biologico risarcibile: € 9.231,13
Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale o rectius, “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico. Il danneggiato deve allegare e pagina 11 di 14 provare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni: cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 339 del 13/01/2016.
Ebbene, deve congruamente riconoscersi la ulteriore somma di euro 2.154,89 ( 33% sul totale spettante per invalidità permanente ) in quanto la specifica voce appare riconoscibile non solo alla luce della perizia di parte che ha riscontrato un disturbo da stress post- traumatico bensì in quanto è presumibile ritenere che l'evento dannoso in discussione, ossia l'investimento, abbia di fatto scosso la parte attrice provocandone una afflizione psicologica.
Null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione o a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Il Ctu ha invero escluso la incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica.
Inoltre le indicazioni dal medesimo fornite circa il fatto che gli esiti conseguenti il sinistro stradale in oggetto, consistono unicamente nell'insorgenza delle miodesopsie da vitreopatia post-traumatica, nonché nella irritazione delle radici dei nervi cervicali C5-C7 conseguenti a slatentizzazione della patologia discale C5-C6, quantificabili nel complesso come Danno Biologico di carattere Permanente nella misura del 5%, inducono a ritenere che l'impossibilità di praticare quale sport l'arrampicata e l'impossibilità di proseguire l'attività di clarinettista sono al più da collegarsi all'evento dannoso subito in precedenza dalla attrice e non all'incidente oggetto di questo giudizio.
Il CTU ha sul punto chiarito che l'evento dannoso era privo della necessaria efficienza lesiva per determinare la protrusione erniaria discale intervertebrale lamentata dalla attrice, dovendo la riacutizzazione e il peggioramento della sintomatologia obiettivata ricondursi solo parzialmente all'evento di danno, proprio per la sussistenza di pregresse problematiche a carico del rachide cervicale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, sono da riconoscere gli esborsi effettuati da parte attrice in quanto riconosciuti quali spese congrue da parte del C.T.U. e quantificabili nell'importo di euro 2.711,81 e comprensive degli esborsi per i consulenti tecnici di parte.
Concludendo, per quanto riguarda il danno riportato dalla in conseguenza del Parte_1 sinistro si riconosce la somma di € 9.231,13 quale danno non patrimoniale;
€ 2.711,81 pagina 12 di 14 quale danno patrimoniale per un totale di € 11.942,94. Va poi tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma già versata dalla Assicurazione di € 4660,00(5160,00- 500,00) con bonifico del 15-3-19 (cfr. doc. 12 parte attrice).
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo
Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ.
5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 20/11/17 data dell'evento (Cass. civ.
5671/2010; Cass. civ. 18028/2010), sino alla data del 15-3-19, data dell'assegno bancario incassato, sull'intero dovuto e sul residuo da tale data fino alla data odierna.
Sulle somme finali di cui sopra spettanti dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ.
11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa;
con distrazione in favore del procuratore antistatari. Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014; Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022); valore della causa da €5.201 a €26.000.
Le spese di ctu sono a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la sussistenza di una responsabilità esclusiva di nella verificazione CP_3
del sinistro per cui è causa;
pagina 13 di 14 dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, riportato dall'attrice in conseguenza diretta ed immediata del sinistro ammonta a complessivi euro
11.942,94 condanna nonché i convenuti in persona del CP_6 Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore e , in via solidale tra loro, tenuto conto Controparte_2
dell'avvenuto pagamento della somma di euro € 4660,00 da parte dell'Assicurazione con bonifico del 15-03-2019 al pagamento in favore della del residuo dovuto, con Parte_1
interessi e rivalutazione nei termini specificati in parte motiva.;
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 5.077.00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. spese generali;
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge
Pe, 15/2/2025
ILGIUDICE
Rossana Villani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1292/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESE TOMMASO (C.F.: ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Piazza Troilo n. 8, di Pescara presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. , in qualità di impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1
l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada con il patrocinio dell'avv. COLITTI ROBERTA ( ) in Via Fabrizi, 60 di C.F._3
Pescara presso il difensore avv
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
CP_3
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 14 Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 24-05-2024, in cui la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a partire dal 20- 10-2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva che in data 20 novembre 2017, alle ore 19,00 circa, la Parte_1
medesima transitava a piedi lungo Viale dei Tigli in Popoli (PE) e, al segnale di “luce verde” indicato dal semaforo ivi installato, si immetteva sulla S.S. n. 5 con direzione
"Popoli Centro", premurandosi di incedere sulle strisce pedonali;
che contestualmente proveniva dal Viale dei Tigli l'autovettura tipo “Alfa Romeo 166”, targata BC348CL, di proprietà della sedente in Popoli (PE), alla Piazza della Parte_2
Libertà, n. 23, condotta da il quale durante la manovra di svolta a sinistra CP_3
investiva la che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Bussi sul Parte_1
Tirino i quali effettuavano i rilievi di rito ed accertavano che l'autovettura condotta dal Sig. era mancante di revisione e di assicurazione r.c.a.; che la veniva CP_3 Parte_1
trasportata presso il locale nosocomio a mezzo del servizio 118 e ricoverata presso l'Unità
Operativa di Chirurgia Generale;
che il giorno 1-12-2017 veniva dimessa dal reparto di chirurgia generale con diagnosi: “Politrauma con trauma cranico, trauma contusivo toraco-addominale, trauma contusivo del rachide cervicale e lombosacrale - trauma contusivo del bacino, del femore sinistro e della scapola destra. Deficit di forza arto superiore sinistro”; che all'esito delle diverse visite mediche, con certificato medico del 5 luglio 2018 a firma del Dott. l'esponente veniva dichiarata clinicamente CP_4
guarita, seppure con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale; che visitata dal medico legale dott. lo stesso riscontrava un minus biologico permanente ed Persona_1
invalidante valutabile in misura non inferiore al 13% (tredici per cento) della totale e la sussistenza di un'incapacità temporanea, così determinata: - assoluta: 30 giorni;
- parziale al 50%: 30 giorni;
- parziale al 25%: 90 giorni, nonché una riduzione dell'attività lavorativa specifica nella misura del 20%; che visitata dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Per_2 la stessa riscontrava: "l'evento traumatico di cui sopra ha prodotto
[...]
pagina 2 di 14 nell'esaminata un danno non patrimoniale personalizzabile e valutabile nella misura del
25%"; che in data 22 febbraio 2019, si verificava l'estinzione della Parte_2
a seguito della cancellazione dal registro delle imprese e dunque l'atto di citazione
[...]
veniva notificato al socio unico che con nota del 15 marzo 2019, la Controparte_2 [...]
in qualità di impresa designata a provvedere alla liquidazione dei Controparte_5
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada relativamente alla Regione
Abruzzo inviava alla per il tramite della Unipol Banca S.p.A., l'assegno n. Parte_1
0090482064-10 dell'importo di € 5.160,00 comprensivo della cifra di € 500,00 a titolo di competenze professionali del difensore (v. doc. n. 13), che veniva accettato soltanto in acconto;
che in data 12 febbraio 2018 l'attrice ha presentato formale denuncia-querela nei confronti del Sig. per la violazione dell'art. 590-bis c.p., con conseguente Parte_3
instaurazione del procedimento penale n.1913/2018 R.G.N.R., incardinato dinanzi alla
Procura della Repubblica di Pescara.
Concludeva l'attrice come di seguito : “ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in ordine alla causazione del Parte_3
sinistro occorso in data 20 novembre 2017, così come descritto in narrativa, e, per
l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale e ciascuno per il proprio titolo giuridico di responsabilità, al risarcimento integrale di tutti i danni patiti dall'attrice e, in particolare:
a) al risarcimento della somma pari ad € 45.998,75, a titolo di danno biologico permanente personalizzato;
b) al risarcimento dell'importo di € 6.615,00, a causa del danno da inabilità temporanea patito;
c) al risarcimento di € 9.199,75, a titolo di danno morale;
d) al risarcimento di € 2.711,81, quale importo dovuto a titolo di danno meramente patrimoniale;
e) al risarcimento di € 3.226,10 quale somma dovuta per la riduzione della capacità lavorativa specifica o, in subordine, di un importo da quantificarsi in via equitativa, per la riduzione della capacità lavorativa generica. Il tutto per la somma di € 67.751,41, con la sottrazione di quella pari ad € 4.660,00 [€ 5.160,00 - € 500,00
(liquidati a titolo di competenze professionali del difensore)], versata in data 15 marzo
2019 dalla tramite la Unipol Banca S.p.A. ed accettata Controparte_5
soltanto in acconto dalla e dunque per un totale complessivo residuo pari ad € Parte_1
63.091,41, o per la diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio [anche in pagina 3 di 14 virtù dell'accoglimento della domanda avanzata, in via subordinata, sub e)], da quantificarsi anche tramite C.T.U., e con l'aggiunta degli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati dal 20 novembre 2017 (data del sinistro) sino al 15 marzo 2019 (data di invio dell'acconto), sulla somma versata a tale titolo, pari ad € 5.160,00, nonché dal 16 marzo 2019 sull'ulteriore importo che l'Ill.mo Sig. Giudice designato vorrà liquidare in favore dell'istante, devalutato al 16 marzo 2019 e di anno in anno rivalutato;
Con condanna, infine, delle controparti alla refusione di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, il quale se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Si costituiva in giudizio la in qualità di impresa Controparte_1 designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestando tutto quanto ex adverso eccepito e prodotto e nella specie lamentando che parte attrice quale pedone, avrebbe dovuto dimostrare il comportamento rispettoso di tutte le norme del C.d.S.; che comunque la domanda era infondata con riguardo alle lesioni lamentate atteso che l'attrice è soggetto affetto da preesistenze degenerative e già indennizzato nella misura del 2% per regresso trauma nel medesimo distretto scheletrico come risultante oltre che da documentazione medica, dal Casellario Centrale Infortuni;
che parte attrice risulta avere cessato le proprie attività musicali sin dal 2015 ed alla data del
29.7.2017 era “fuori corso” rispetto al corso di musicoterapia;
che nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica oltre che per difetto di prova perché parte attrice è disoccupata.
Concludeva dunque come di seguito : “affinché l'On.le Giudice adito Voglia, in via principale, verificata la procedibilità dell'azione ex D. Lgs. 209/2005, rigettare la domanda ex adverso spiegata per le motivazioni tutte suesposte con vittoria di spese e competenze di causa;
b- in via subordinata, porre a carico della Compagnia, nella spiegata qualità, la somma che sarà ritenuta di giustizia, con compensazione di spese e competenze di lite secondo soccombenza.”
pagina 4 di 14 Concessi i termini di cui all'art. 183comma 6 c.p.c., assunte le prove orali, precisate le conclusioni all'udienza del 24-05-24 all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a partire dal 20-10-2024.
Sulla eccezione di proponibilità della domanda avanzata dalla impresa assicuratrice ex artt. 145-148 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si rileva che è emerso in atti come parte attrice abbia avviato le procedure di richiesta all'impresa del risarcimento del danno.
A conferma il versamento della somma di euro 5.160,00 versato dalla
[...] in favore della attrice con l'assegno n. 0090482064-10 del 15-03- Controparte_5
19 (cfr. doc. 12).
Invero l'art. 145 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dispone che l'azione di risarcimento del danno possa essere proposta solo dopo che siano decorsi 90 giorni (nella ipotesi de quo di danno anche alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in esame, l'azione di risarcimento è stata introdotta il 15-5-2020 e dunque nel pieno rispetto dei termini di cui sopra.
Deve ora passarsi per ragioni di ordine logico, ad individuare se vi è nesso di causalità materiale tra la circolazione su strada del veicolo e l'evento dannoso lamentato dall'attrice e a chi sia imputabile il sinistro per cui è causa.
L'articolo di riferimento è il 2054 c.c. il quale dispone al comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma, che disciplina proprio la fattispecie in esame, prevede una responsabilità per colpa a prova invertita, gravando sul danneggiante l'onere di vincere la presunzione di colpa, ossia di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 5 di 14 È necessaria però una precisazione in merito al requisito specifico della fattispecie, ossia la causazione dell'evento lesivo nello svolgimento della circolazione stradale.
La presunzione di colpa che grava sul conducente non influisce sulle modalità dell'accertamento causale, onde qualsiasi inosservanza di legge o di regolamento, nella specie la accertata mancanza di revisione e la mancanza di assicurazione r.c.a., se non sia la causa dell'incidente, non vale a rendere perciò solo responsabile il conducente, il quale, per vincere la presunzione derivante dal fatto dell'investimento, potrà provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Il fatto colposo del danneggiato non integra di per sé tale prova, né sul piano della causalità (1227, comma 1 c.c.), né su quello della presunzione di colpa (cfr. Cass. sez. III,
n. 8663 del 2017).
In ogni caso nella specie dalla istruzione probatoria è emersa nettamente la prova che sia stato il ad a causare l'evento lesivo impattando sulla con la CP_3 Parte_1
propria auto.
In tale senso depongono le dichiarazioni di raccolte in sede di sommarie informazioni, e soprattutto i riscontri in fase di audizione testimoniale.
“appena giunti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Popoli, nell'accedere all'interno, una persona di sesso maschile si avvicinava agli scriventi chiedendo se eravamo sul posto “per lui”, poiché poco prima aveva impattato in maniera, a suo dire, leggera, una persona che attraversava sulle strisce pedonali […] A tale affermazione si provvedeva ad identificare compiutamente la persona che risultava essere tale CP_3
[…]”. (CFR. Annotazione di polizia redatta dal Mar. e
[...] Persona_3
– doc. 16); Persona_4
“[..] sono sceso dall'auto e sono andato verso l'incrocio dove ho visto una ragazza seduta
a terra sulle strisce pedonali e con la schiena poggiata su paraurti di un autovettura alfa
Romeo” ( – cfr- doc. 17) [..] Testimone_1
“In merito a tale episodio posso riferire che quel giorno erano circa le 19.00, pioveva, io stavo scendendo verso la zona PEEP, quando notavo ferma al semaforo un autovettura alfa romeo guidata da un ragazzo che conosco con il nome di ferma sulle strisce, e CP_3 per terra c'era una ragazza che io non conosco, che era stata investita dall'auto condotta pagina 6 di 14 da Ho aspettato insieme alla ragazza l'arrivo del 118.” (SULPRIZIO ELBA – cfr. CP_3
doc. 18).
Ebbene, al di là del principio secondo cui nell'ordinamento processuale vigente, in forza della norma di cui all'art. 116 c.p.c. il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione (Cass. civ., 27 marzo 2003, n. 4666; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019,
n.18025), vi è da dire che nel procedimento sono stati sentiti come testimoni Testimone_2
ed il Maresciallo confemando quanto sopra richiamato. Per_3
All'udienza del 10-11-21 ascoltata sui capitoli di prova di parte attrice, cap. sub 9 la così riferiva: “confermo che quel giorno ho visto la signora seduta Tes_2 Parte_1
sulle strisce pedonali sulla strada statale 5, con la schiena poggiata sul paraurti anteriore di una Alfa Romeo grigia condotta dal signor che conosco di vista perché abita a CP_3
Popoli.”. Ancora, all'udienza del 19-02-22 il teste , intervenuto in Persona_3
qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio a Popoli, ascoltato sui capitoli di prova di parte attrice, nella specie sub. 6, rispondeva come di seguito: “confermo che giunto presso
l'ospedale di Popoli il signor dichiarò di aver investito la signora CP_3 Parte_1
nel mentre era alla guida della propria autovettura, precisando che in quel
[...]
momento la signora pedone, stava attraversando la carreggiata sulle strisce Parte_1 pedonali poste all'incrocio tra il viale dei Tigli e la Statale 5.”
Quanto sopra, unitamente al fatto che la parte convenuta non ha minimamente dedotto né tanto meno dimostrato che il abbia fatto tutto il possibile per evitare il CP_3 danno, conduce ad affermare la piena responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro. In sostanza va fatta applicazione del principio di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., in presenza di attraversamento del pedone sulle apposite strisce non apprezzandosi alcun elemento che possa far ipotizzare una qualche imprudenza od apporto colposo da parte del pedone.
Deve ora passarsi alla quantificazione del danno.
pagina 7 di 14 Con ordinanza del 5-2-21 veniva richiesto al CTU nominato di accertare: “alla luce delle prospettazioni delle parti e delle emergenze dell'istruttoria orale e documentale, secondo i criteri della medicina legale (inabilità temporanea assoluta e parziale, postumi di invalidità permanente, incidenza sulla capacità lavorativa specifica), l'entità della lesione anatomo-funzionale fisica e psichica patita dall'attrice medesima in nesso di causalità con
i fatti per cui è causa;
se le spese mediche documentate siano congrue e se se ne prevedano di future”.
Dalla espletata CTU è emerso quanto segue.
“[…] Sarebbe anzitutto possibile stabilire la riconducibilità del sinistro de quo quale fattore causante la vitreopatia e, di conseguenza, le miodesopsie patite, come peraltro accertato da consulenza oculistica. È ben noto infatti come traumi, anche non diretti, e concussioni del bulbo oculare abbiano la capacità di provocare lesioni ed esiti a carico del corpo vitreo. […] non sarebbe possibile stabilire altrettanto in merito al danno a carico del rachide cervicale, e conseguentemente dell'arto superiore sinistro, oggi lamentato dalla paziente. È infatti parere del CTU non ritenere tali affezioni derivanti in maniera esclusiva dall'evento per cui è causa.
Per quanto riguarda la protrusione erniaria riscontrata mediante Risonanza
Magnetica, pur riconoscendo che l'evento abbia prodotto effetti valutabili sullo stato di salute della Sig.ra l'entità dello stesso non sarebbe, da sola, in grado di Parte_1
causare la suddetta patologia.
L'insorgenza dell'ernia discale del tratto cervicale riconosce molteplici fattori di rischio, che possono concorrere alla genesi di detta patologia. Tra le cause principali vi sono sicuramente il reiterato e scorretto sovraccarico funzionale del rachide, l'assunzione
a lungo termine di atteggiamenti posturali non congrui, il fisiologico deterioramento dei dischi dovuto all'età, la predisposizione familiare, le alterazioni della normale struttura vertebrale e i traumi del rachide cervicale ripetuti nel tempo.
La prognosi dell'ernia discale cervicale sintomatica è, ad ogni buon conto, piuttosto favorevole anche in assenza di trattamento cruento, con una riduzione della sintomatologia entro 4-6 mesi e la possibilità di recupero completo a distanza di 24- 36 mesi circa, come mostrato dall'analisi dei dati presenti in letteratura.[…] Nel caso di pagina 8 di 14 specie, risulta di tutta evidenza come il sinistro non abbia provocato fratture o distrazioni dei metameri, come tra l'altro accertato tramite le tecniche d'indagine strumentale impiegate (RX, TAC e RMN). Alla luce di tale dato sarebbe possibile inquadrare il sinistro come “impatto a bassa energia”, un impatto dunque che, da un punto di vista probabilistico, non sarebbe stato in possesso della congrua efficienza lesiva per causare un'erniazione del disco. Ebbene, sulla base di tali risultanze appare congruo stabilire che, eccezion fatta per la vitreopatia, l'incidente abbia inciso su di un quadro patologico preesistente.
In tal senso, il corteo sintomatologico ad oggi lamentato dalla paziente, e riferibile anche alla presenza della patologia erniaria a livello cervicale, rappresenterebbe infatti la sua slatentizzazione clinica con aggravamento complessivo, producendo gli effetti obiettivabili anche tramite l'esecuzione dell'Elettromiografia, che evidenziava un deficit di attivazione di tutti i muscoli dell'arto superiore sinistro esaminati. Vi è infatti da considerare che la paziente sarebbe stata già risarcita anni addietro (2007) per “colpo di frusta cervicale” a seguito di incidente stradale. È possibile dunque ritenere che tale primo evento abbia inciso negativamente sul rachide cervicale della Sig.ra Appare Parte_1 plausibile che l'azione lesiva del presente. sinistro abbia al più slatentizzato un quadro clinico protrusico cervicale, contribuendo in minima parte alle sequele oggi lamentate. ultimo, non è possibile sottacere quanto evinto dalla Risonanza Magnetica eseguita in data
29.11.2017, nove giorni dopo il sinistro, prodotta con cd-rom dalla Parte attrice. Suddetto esame, oltre alla focale erniazione discale mediana e lievemente paramediana destra C5-
C6, non mostra evidenti segni di edema dei tessuti, compatibili con lesione di recente insorgenza e dunque attesi nel caso di evento acuto o in ogni caso a pochi giorni dal trauma. tale reperto depone dunque per la preesistenza di suddetta lesione[… ]. Si ritiene pertanto congruo identificare il complessivo Danno Biologico permanente complessivamente subito dalla Sig.ra nel presente sinistro pari al 5 (cinque) Parte_1
%. […] Ad oggi, tali postumi sarebbero da ritenersi in ogni caso stabilizzati. In merito al periodo di inabilità temporanea successivo al sinistro, espresso in termini di Inabilità
Temporanea Totale (I.T.T.) e Parziale (I.T.P.), dopo attenta valutazione del caso, si ritiene congruo riconoscere alla paziente 12 (Dodici) giorni In merito al periodo di inabilità
pagina 9 di 14 temporanea successivo al sinistro, espresso in termini di Inabilità Temporanea Totale
(I.T.T.) e Parziale (I.T.P.), dopo attenta valutazione del caso, si ritiene congruo riconoscere alla paziente 12 (Dodici) giorni. le spese mediche sostenute sono risultate essere congrue al caso di specie;
non si ravvisa la necessità di spese mediche future.
In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice e di parte convenuta, il Ctu ha tenuto ferme le proprie conclusioni.
Tali argomentazioni e conclusioni, per la loro logicità, chiarezza e completezza, tenute ferme all'esito di più che esaurienti risposte alle osservazioni critiche delle parti, non possono che essere integralmente recepite.
D'altronde la logicità e coerenza delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. incaricato trovano riscontro in quanto emerso in sede probatoria.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice, nella specie dalle annotazioni della
Polizia giudiziaria, si legge: “Lo stesso riferiva che essendo esigua la velocità, sul veicolo non restavano tracce e si accostava immediatamente per chiedere soccorso. Circostanza questa confermata dal fatto che visivamente, sulla vettura in uso al non vi erano CP_3 tracce di nessun tipo”.
Quanto sopra conferma la ricostruzione del ctu di impatto lieve tale da giustificare la assenza di edema nei tessuti della zona cervicale con conseguente riconoscimento di una percentuale di invalidità nei termini indicati.
Prima si passare alla liquidazione del danno, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato "ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: unitarietà nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt.
1223,226,2056,2059 c.c.); onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici).
Con la riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la precedente rubrica “danno biologico” è stata sostituita dal "danno non pagina 10 di 14 patrimoniale", al cui interno è possibile distinguere le due voci di “danno biologico
/dinamico-relazionale” e di “danno da sofferenza soggettiva interiore” (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
La fenomenologia della lesione non patrimoniale deve dunque essere valutata sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. da sofferenza soggettiva interiore, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). (cfr. Cassazione civile sez. III - 01/03/2024, n. 5547)
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che, come chiarito dalla Suprema Corte, "sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c." (Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020).
Nel caso di specie posta l'adesione alle conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine alla valutazione del danno, ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri di cui al Codice delle Assicurazioni sulla base delle tabelle aggiornate al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cass. n. 19229/2022).
I danni si liquidano come di seguito:
- danno biologico temporaneo €. 2.765,81 = € 662,88 per I.T.T. ( giorni 12) ; €
870,03 (per I.T.P. al 75%, giorni 21); € 828,60 (per I.T.P. al 50 %; giorni 30); €
414,30 (per I.T.P. al 25%; giorni 30)
- danno non patrimoniale da invalidità permanente : €6.465,32 (età 28; 5% punto di invalidità permanente).
Totale danno biologico risarcibile: € 9.231,13
Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale o rectius, “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico. Il danneggiato deve allegare e pagina 11 di 14 provare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni: cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 339 del 13/01/2016.
Ebbene, deve congruamente riconoscersi la ulteriore somma di euro 2.154,89 ( 33% sul totale spettante per invalidità permanente ) in quanto la specifica voce appare riconoscibile non solo alla luce della perizia di parte che ha riscontrato un disturbo da stress post- traumatico bensì in quanto è presumibile ritenere che l'evento dannoso in discussione, ossia l'investimento, abbia di fatto scosso la parte attrice provocandone una afflizione psicologica.
Null'altro può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione o a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Il Ctu ha invero escluso la incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica.
Inoltre le indicazioni dal medesimo fornite circa il fatto che gli esiti conseguenti il sinistro stradale in oggetto, consistono unicamente nell'insorgenza delle miodesopsie da vitreopatia post-traumatica, nonché nella irritazione delle radici dei nervi cervicali C5-C7 conseguenti a slatentizzazione della patologia discale C5-C6, quantificabili nel complesso come Danno Biologico di carattere Permanente nella misura del 5%, inducono a ritenere che l'impossibilità di praticare quale sport l'arrampicata e l'impossibilità di proseguire l'attività di clarinettista sono al più da collegarsi all'evento dannoso subito in precedenza dalla attrice e non all'incidente oggetto di questo giudizio.
Il CTU ha sul punto chiarito che l'evento dannoso era privo della necessaria efficienza lesiva per determinare la protrusione erniaria discale intervertebrale lamentata dalla attrice, dovendo la riacutizzazione e il peggioramento della sintomatologia obiettivata ricondursi solo parzialmente all'evento di danno, proprio per la sussistenza di pregresse problematiche a carico del rachide cervicale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, sono da riconoscere gli esborsi effettuati da parte attrice in quanto riconosciuti quali spese congrue da parte del C.T.U. e quantificabili nell'importo di euro 2.711,81 e comprensive degli esborsi per i consulenti tecnici di parte.
Concludendo, per quanto riguarda il danno riportato dalla in conseguenza del Parte_1 sinistro si riconosce la somma di € 9.231,13 quale danno non patrimoniale;
€ 2.711,81 pagina 12 di 14 quale danno patrimoniale per un totale di € 11.942,94. Va poi tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma già versata dalla Assicurazione di € 4660,00(5160,00- 500,00) con bonifico del 15-3-19 (cfr. doc. 12 parte attrice).
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo
Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ.
5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal 20/11/17 data dell'evento (Cass. civ.
5671/2010; Cass. civ. 18028/2010), sino alla data del 15-3-19, data dell'assegno bancario incassato, sull'intero dovuto e sul residuo da tale data fino alla data odierna.
Sulle somme finali di cui sopra spettanti dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ.
11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa;
con distrazione in favore del procuratore antistatari. Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014; Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022); valore della causa da €5.201 a €26.000.
Le spese di ctu sono a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la sussistenza di una responsabilità esclusiva di nella verificazione CP_3
del sinistro per cui è causa;
pagina 13 di 14 dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, riportato dall'attrice in conseguenza diretta ed immediata del sinistro ammonta a complessivi euro
11.942,94 condanna nonché i convenuti in persona del CP_6 Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore e , in via solidale tra loro, tenuto conto Controparte_2
dell'avvenuto pagamento della somma di euro € 4660,00 da parte dell'Assicurazione con bonifico del 15-03-2019 al pagamento in favore della del residuo dovuto, con Parte_1
interessi e rivalutazione nei termini specificati in parte motiva.;
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 5.077.00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. spese generali;
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge
Pe, 15/2/2025
ILGIUDICE
Rossana Villani
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