Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 5081/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 1865/2019, resa dal Tribunale di Avellino nel procedimento n.
4300/2015 in materia di: servitù, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., cf. Parte_1
, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di appello dall'avv. P.IVA_1
Gianfranco Porreca, presso il quale è elettivamente domiciliata in Cervinara alla via Cupa n.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 508172019 R.G. – Parte_2
[...]
contro
, cf. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall' avv. Giuseppe Iannicelli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Salerno alla via C.A. Alemagna n. 2/C
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 1865/2019, depositata il 14.10.2019 e resa dal Tribunale di Avellino
nel procedimento n. 4300/2015 - con la quale il Tribunale adito aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società Parte_1
condannandola alle spese di lite in favore dell'opposta - ha interposto appello la
[...]
deducendo a sostegno tre motivi. Parte_1 Parte_1
2. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria Controparte_1
delle spese di lite.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 14.10.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il 14.11.2019 a tramite invio pec agli avvocati Giuseppe Iannicelli e Luca Iandolo, Controparte_1
procuratori costituiti nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi
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[...] applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2015 e dunque in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784), da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dall'appellata.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto
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[...] compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e
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[...] senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso depositato il 22.05.2015 chiedeva al Tribunale di Avellino Controparte_1
ingiunzione di pagamento nei confronti della società per l'importo di Parte_1
€. 8.750,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno della domanda, la ricorrente premetteva di aver costituito in virtù di contratto del
30.04.2007 un diritto di servitù di accesso ad un elettrodotto su di un terreno di sua proprietà
a destinazione agricola sito nel Comune di Santomenna - in catasto al foglio 9. p.lla 20 - in favore della società per un canone annuo di €. 2.500,00; aggiungeva Parte_1
che per il periodo 01.05.2012-30.04.2013 la società resistente aveva versato la minor somma di €. 1.250,00, mentre per le tre annualità successive dal 01.05.2013 al 30.04.2016 non aveva più versato in suo favore alcun emolumento, ragion per cui più volte aveva richiesto alla
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[...] controparte il pagamento in via bonaria, senza alcun successo.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale la condanna della società Controparte_1
resistente al pagamento della somma richiesta, oltre accessori di legge e spese.
Esaminata la documentazione agli atti, il successivo 04.08.2015 il Tribunale adito ingiungeva alla società il pagamento della somma richiesta dalla ricorrente, Parte_1
liquidando le spese della procedura;
il predetto decreto ingiuntivo n. 1060/2015 veniva fatto oggetto di opposizione con atto di citazione del 07.10.2015, nel quale la società opponente chiedeva la revoca e/o l'annullamento dell'ingiunzione per scadenza del termine di durata contrattuale e per infondatezza della pretesa monitoria per mancata costituzione della dedotta servitù; nel contempo, eccependo la nullità dell'atto costitutivo di servitù posto a base della richiesta di pagamento, la società opponente spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso delle somme fino ad allora versate in favore della pari a complessivi €. CP_1
13.750,00, di cui €. 12.500,00 a titolo di corrispettivo per i cinque anni di durata del vincolo contrattuale ed €. 1.250,00 versati alla controparte in data 24.05.2013 per l'annualità
successiva alla scadenza contrattuale.
Costituendosi nel giudizio di opposizione, l'opposta contestava ogni Controparte_1
avverso assunto, chiedendo il rigetto dell'interposta opposizione e della domanda riconvenzionale perché infondate, con condanna della società opponente alla refusione delle spese ed al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Il giudizio veniva istruito con il deposito di documentazione e con l'audizione di testimoni e successivamente definito con l'impugnata sentenza, nella quale il Tribunale adito rigettava sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale della società Parte_1
condannando la società opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta
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[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] [...]
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la società Parte_1
7. Con il primo motivo la società appellante lamenta la violazione in sentenza dell'art. 2697
c.c, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia rilevato che la pretesa di pagamento avanzata da risulta priva di ogni fondamento giuridico. Controparte_1
A sostegno della doglianza, la società appellante ribadisce che col contratto sottoscritto il
30.04.2007 era stata costituita in suo favore una servitù di accesso al fondo con un canone annuo di €. 2.500,00 e per la durata di un quinquennio, decorso il quale era stato offerto alla un canone annuale di €. 1.000,00, che costei non aveva inteso accettare;
a seguito del CP_1
diniego ricevuto, la società stessa si era quindi vista costretta ad intraprendere un processo espropriativo nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, al fine di versare l'indennità
dovuta ed utilizzare senza vincoli la porzione di fondo necessaria alla sua attività
imprenditoriale.
In virtù di quanto innanzi, la sostiene che, all'esito della scadenza Parte_1
contrattualmente stabilita pari a cinque anni, la non abbia alcun titolo per ottenere il CP_1
pagamento legato alla prosecuzione in via di fatto del transito sul suo fondo.
Il motivo è infondato e va disatteso.
La disamina della scrittura privata sottoscritta tra le parti consente di rilevare che il contratto intercorso tra le parti è un contratto di locazione del terreno al foglio 9 - p.lla 20 - nel Comune
di Santomenna, diretto alla installazione di aerogeneratori sul fondo e successivamente alla costruzione e gestione di una centrale eolica.
Il detto contratto, previsto della durata di anni cinque con un canone annuale di €. 2.500,00 e relativo alla striscia di terreno indicata sulla planimetria allegata alla scrittura privata, risulta
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[...] stipulato tra la società richiedente e conduttrice del fondo, ma non Controparte_1
proprietaria esclusiva dello stesso.
Tanto premesso non può non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1059 cc, la concessione di una servitù a carico di un fondo costituita da uno soltanto dei comproprietari, al fine di produrre gli effetti costitutivi del diritto reale, necessita anche del consenso degli altri comproprietari,
sicché la mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di taluno dei comproprietari di un fondo indiviso - pur non privando l'atto di effetti giuridici - si atteggia in maniera differente a seconda del tipo di servitù oggetto del contratto.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1059 cc., ove il contratto abbia ad oggetto una servitù attiva, la stipulazione effettuata dagli altri condomini risulta valida ed efficace anche nei confronti dell'assente, in quanto con il contratto a favore di terzo può essere attribuito a quest'ultimo anche uno ius in re aliena;
ove, invece, il contratto abbia ad oggetto una servitù passiva, la concessione vincola soltanto il proprietario concedente, sicchè la servitù risulta definitivamente costituita quando si verifichi l'adesione degli altri condomini, o quando maturi - nei casi consentiti - l'usucapione, oppure quando vengano acquisite dal condomino concedente anche le quote degli altri condomini. (così Cass. 14.02.2016 n. 2853; Cass. civ. n.
6450/2000).
Applicando la normativa suindicata al caso di specie, si rileva che il contratto intercorso tra la e posto a base della presente controversia è stato Parte_1 Controparte_1
sottoscritto soltanto da uno dei comproprietari del fondo, ragion per cui se devono escludersi gli effetti reali dell'accordo trattandosi dell'imposizione di una servitù passiva, possono sicuramente riconoscersi effetti obbligatori all'accordo, che può essere sicuramente inquadrato nello schema del contratto di locazione.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 508172019 R.G. – Parte_2
[...] Ciò posto, al caso che ci occupa risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 1591 cc, ai sensi della quale, ove il conduttore non abbia rilasciato il bene alla scadenza contrattuale, costui è
tenuto per legge a versare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla data di riconsegna,
fatto salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, ove questo si sia verificato e sia stato provato.
In concreto, la disciplina di cui all'art. 1591 c.c. assicura al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato;
ovviamente, in tale caso si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria se non in senso più
favorevole al locatore, ragion per cui il conduttore in mora non può eccepire che il danno subito dal locatore è inferiore alla misura del canone, ma deve continuare a versare quest'ultimo, quale corrispettivo di una prosecuzione non voluta dal locatore della relazione di godimento con la res non ancora restituita.(Cass.
7.10.2021 n. 27287; Cass. 16.7.2019 n.
18946).
Sul punto, la Suprema Corte ha pure precisato che il canone convenuto costituisce esclusivamente il parametro normativo di riferimento per la quantificazione del risarcimento minimo spettante ragion per cui, versandone l'importo al locatore, il conduttore non dà corso all'adempimento di una obbligazione contrattuale, ma adempie ad una obbligazione risarcitoria, “che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone” e che,
come debito di valore, è pertanto soggetto a rivalutazione monetaria. (cfr. Cass. 27287/21)
Da ultimo deve pure osservarsi che, poiché il ritardo nella restituzione della cosa locata,
comportando un prolungamento nel godimento da parte del conduttore, impone che per l'ulteriore periodo di godimento il locatore riceva necessariamente un corrispettivo aggiuntivo
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 508172019 R.G. – Parte_2
[...] analogo a quello pattuito nel contratto, la giurisprudenza di legittimità afferma che sia che il rapporto venga risolto contrattualmente, sia che venga risolto giudizialmente, l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto non necessita di alcuna costituzione in
mora e permane per tutto il tempo in cui costui rimane nella detenzione del bene e fino al momento dell'effettiva riconsegna (così Cass. 07.05.2018 n. 10926).
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando evidente a fondatezza della richiesta di pagamento avanzata da per il periodo successivo alla scadenza Controparte_1
contrattuale prevista, deve disporsi il rigetto della doglianza avanzata sul punto dalla società
appellante.
8. Con il secondo motivo la società appellante si duole della nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà della motivazione.
Richiamando in proposito la pronuncia Sezioni Unite n. 22404/2018 che ha ritenuto ammissibile la domanda di indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento spiegata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc - come avvenuto nel caso di specie, avendo
[...]
proposto in via subordinata nelle memorie dell'art. 183 cpc primo termine, anche CP_1
la domanda di arricchimento senza causa - la società impugnante ritiene incomprensibili le ragioni della decisione assunta dal Tribunale adito di riconoscere il pagamento richiesto in favore di Controparte_1
Più precisamente, l'appellante società sostiene che il rigetto da parte del giudice di prime cure della eccezione sollevata in relazione alla modifica della domanda da parte della non CP_1
consente di comprendere se la richiesta di pagamento della opposta sia stata accolta sotto il profilo contrattuale ovvero per la causale indennitaria ex art. 2041 cc.; domanda quest'ultima che, a suo dire, avrebbe in ogni caso meritato il rigetto, sia per difetto di prova dei presupposti
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 508172019 R.G. – Parte_2
[...] per il suo esercizio e sia per difetto di allegazione dei requisiti di arricchimento e depauperamento richiesti dalla legge.
Insistendo pertanto sulla fondatezza dell'impugnazione, la società Parte_1
chiede la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Nella parte motiva che precede è stato già chiarito che il ritardo nella restituzione della cosa,
comportando un prolungamento del godimento da parte del conduttore, impone a costui il pagamento in favore del locatore del corrispettivo nella misura pattuita nel contratto;
ciò
posto, la doglianza dell'appellante relativa all'ipotesi che nella sentenza impugnata il
Tribunale possa aver riconosciuto in favore di una somma di denaro in Controparte_1
base ad un titolo differente da quello originario di tipo contrattuale appare sprovvista di ogni fondamento.
Ed infatti, sebbene il giudice di prime cure abbia profusamente argomentato in ordine alla possibilità riconosciuta all'attore di modificare la domanda entro il primo termine dell'art. 183
comma VI cpc, rigettando di conseguenza l'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dalla società, ciò non significa che abbia inteso riconoscere fondamento all'altra domanda proposta dalla n via subordinata a titolo risarcitorio e/o di ingiustificato arricchimento;
CP_1
nella sentenza impugnata il giudice di prime cure individua chiaramente la fonte della pretesa della nel contratto intercorso tra le parti senza fare alcun cenno o richiamo alla causale CP_1
risarcitoria e/o all'ingiustificato arricchimento quale titolo giustificativo della pretesa dell'attrice, ragion per cui la doglianza che precede merita di essere disattesa in quanto evidentemente infondata.
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[...]
9. Con il terzo ed ultimo motivo la società appellante, insistendo per la fondatezza del gravame, chiede la riforma delle spese di lite e la condanna della controparte alla refusione in suo favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Le considerazioni che precedono, dimostrando l'assoluta infondatezza del gravame,
consentono il sicuro rigetto anche della doglianza sulle spese di lite.
10. Il rigetto del gravame comporta la condanna della società appellante al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €.
26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado e con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Iannicelli, dichiaratosi anticipatario.
11. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 la società
appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002
n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, nel giudizio sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 1865/2019 del Tribunale di Avellino, Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna la società appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore di le spese del presente grado, Controparte_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. Giuseppe Iannicelli,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 508172019 R.G. – Parte_2
[...] dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che la società appellante, come in atti rappresentata, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 21.05.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 508172019 R.G. – Parte_2
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