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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3043 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025 e promossa da
(P.IVA ) e per essa quale sua procuratrice speciale, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, in via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio Parte_2
dell'avv. TEODORO CARSILLO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- CREDITORE OPPONENTE/ATTORE - contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Varese, via CP_1 C.F._1
Bagaini n. 14, presso lo studio dell'avv. PAOLO PASQUALE DI PAOLA che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- DEBITORE OPPOSTO/CONVENUTO –
Controparte_2
e per essa la sua procuratrice Controparte_3 Controparte_4
[...]
Controparte_5
1 Controparte_6 Controparte_7
[...]
[...]
Controparte_8
Controparte_9
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.01.2025 i procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione insistendo per le conclusioni rassegnate in atti.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, agiva Parte_1
avverso chiedendo la revoca dell'ordinanza del 04.09.2023 con cui il CP_1
GE aveva dichiarato l'estinzione atipica dell'esecuzione immobiliare n. 44/2016.
In particolare, l'attore chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Dichiarare illegittima e, per l'effetto, revocare l'Ordinanza emessa in data 4.9.2023 in seno alla procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal numero di R.G.E. 44/2016 del Tribunale di
Varese e con cui è stata dichiarata l'estinzione, evidentemente atipica, della procedura esecutiva immobiliare medesima;
Con vittoria di compensi e spese, maggiorati del rimborso del 15%, C.P.A. e I.V.A., nei confronti dei convenuti che contrasteranno la relativa domanda”.
A fondamento della propria pretesa, deduceva: Parte_1
- che, con contratto in forma esecutiva per Notaio di Arcisate del Persona_1
15.9.2006 (rep. 19262, racc. 14888), (poi incorporata per Controparte_10
fusione da concedeva a e un Controparte_10 CP_1 Controparte_2
finanziamento sotto forma di contratto di apertura di credito in conto corrente di €
2 900.000 il cui importo veniva immediatamente accreditato (doc. 3 e 5 fascicolo attoreo);
- Che tale finanziamento era garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei
Registri immobiliari di Varese (formalità part. 5047, gen. 22305) (doc. 4 fascicolo attoreo);
- che, a seguito dell'inadempimento di e l'immobile ipotecato veniva CP_1 CP_2
pignorato, con iscrizione della procedura esecutiva al n. 44/2016 RGE (doc. 6 fascicolo attoreo);
- che, in data 18 novembre 2019, interveniva ex art. 111 c.p.c. nella Parte_1
suddetta procedura in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato con avente ad oggetto anche il credito scaturente dalla menzionata apertura di CP_10
credito (docc. da 10 a 17 fascicolo attoreo);
- che si svolgevano molti tentativi di vendita del bene pignorato;
- che, con ordinanza del 04.09.2023, il G.E. estingueva la suddetta procedura ritenendola non sorretta da un valido titolo esecutivo ed ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento (doc. 20 fascicolo attoreo);
- che proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso tale Pt_1
ordinanza, chiedendo di sospenderne l'efficacia e di revocarla (doc. 21 fascicolo attoreo);
- che il G.E., a scioglimento di riserva assunta all'udienza appositamente fissata, sospendeva l'ordinanza impugnata “nelle parti relative all'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento e alla disposizione rivolta all'esecutato [recte: delegato] di chiudere il conto della procedura e di erogare il saldo di tale conto, al netto dei costi di chiusura, all'esecutato” (doc. 22 fascicolo attoreo);
- che la statuizione dichiarativa dell'estinzione era errata in quanto il contratto di apertura di credito costituiva idoneo titolo esecutivo;
3 - che, infatti, lo stesso titolo era stato utilizzato anche per introdurre la procedura esecutiva presso terzi di cui al RGE n. 7/2018 contro la sig.ra conclusasi con CP_2
l'assegnazione delle somme disponibili presso INPS (doc. 23 e 24 fascicolo attoreo);
- che, in ogni caso, i due esecutati non avevano mai contestato la propria esposizione debitoria né l'idoneità del titolo azionato in via esecutiva;
- che il contratto di apertura di credito su conto corrente assistito da garanzia ipotecaria de qua era stato redatto in forma di atto pubblico e munito di formula esecutiva con indicazione chiara della somma accreditata;
- che il fenomeno dell'eterointegrazione del titolo doveva ritenersi possibile anche per un titolo stragiudiziale;
- che, quindi, l'esistenza del piano di ammortamento allegato al contratto doveva comprovare l'effettiva dazione delle somme e l'attualità del debito del CP_1
Si costituiva , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e, in CP_1
particolare, eccependo:
- che era priva di legittimazione ad agire non avendo prodotto l'atto di Parte_1
cessione in blocco da;
CP_10
- che, in capo a sussisteva anche un difetto di titolarità attiva, in Parte_1
quanto, dalla documentazione in atti, emergeva che la aveva ceduto il CP_10
credito oggetto del presente giudizio alla diversa società (docc. da 2 Controparte_3
a 5 fascicolo convenuto).
Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle eccezioni in rito e nel rigetto delle domande in opposizione svolte dal creditore.
Non si costituivano gli altri convenuti che venivano dichiarati, pertanto, contumaci.
Veniva, quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, e Controparte_10 [...]
avanzata da parte creditrice per i motivi che qui devono intendersi Controparte_3
completamente richiamati e, successivamente, la causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4 All'esito, avendo la causa natura documentale ed essendo matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 21.01.2025, sulle conclusioni come precisate delle parti, la causa veniva riservata in decisione.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento della legittimità dell'ordinanza resa dal GE in data 04.09.2023 con cui è stata dichiarata l'estinzione anticipata (cd. atipica) della procedura esecutiva RGE 44/2016 sul presupposto dell'assenza di un valido titolo esecutivo.
a. Nel merito
Alla luce delle contestazioni sollevate dal debitore che riguardano anche profili di legittimazione ad agire e titolarità del credito in capo a il Tribunale Parte_1
ritiene opportuno decidere la presente controversia sulla base della cd. ragione più liquida, derogando, quindi, all'ordine logico di esame delle questioni e tenendo conto che le questioni che saranno vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'organo giudicante in aderenza al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
La presente controversia, trattandosi di una fase di merito svolta nell'ambito di un'opposizione agli atti esecutivi, si risolve, infatti, rispondendo al quesito se un contratto di apertura di credito pur redatto nella forma di atto pubblico, come quello tra CP_10
e (essendo nelle more deceduta), possa
[...] CP_1 Controparte_2
costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Come noto, l'apertura di credito è il contratto con cui un soggetto mette a disposizione di un altro soggetto una determinata somma di denaro concedendogli la facoltà di utilizzarla con obbligo di restituzione entro una determinata scadenza;
il contratto, dunque, identifica la somma messa a disposizione del beneficiario ma non documenta anche l'obbligazione contratta da quest'ultimo in virtù dell'effettiva utilizzazione della provvista disponibile.
5 In sostanza, “la somma in affidamento rimane in proprietà dell'accreditante fino al momento della sua effettiva utilizzazione da parte dell'accreditato. Ed è solo con il prelevamento che l'accreditante è tenuto alla restituzione dell'importo utilizzato, con i relativi interessi connessi al tempo di effettiva utilizzazione» (cfr. Trib. Milano, sez. III,
12/2/2007, n. 1758; da ultimo citata anche da Trib. Palermo, Sez. VI civ., sent. n.
2548/2024)
Da quanto sopra consegue che, al momento della stipula del contratto, il diritto di credito non è certo, ma meramente eventuale, atteso che la somma oggetto di fido viene solo messa a disposizione del beneficiario.
Non rileva, quindi, la circostanza che il contratto sia stato stipulato con la forma notarile in quanto l'atto notarile assolve alla funzione di titolo esecutivo ex art. 474 co. 3 c.p.c. solo quando “contenga l'indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro” (Cassazione civile sez. III, 19/09/2014, n.19738) nonché l'espressione della certezza e della liquidità di questo.
Nell'ambito dell'operazione economica compiuta con il contratto di apertura di credito, la misura del credito potrà essere individuata ed è – di fatto - individuabile solo sulla base del reale utilizzo che del fido sarà effettuato dal debitore e di cui si può avere prova mediante l'uso di documentazione esterna al contratto (ex. scritture contabili).
L'an ed il quantum dell'effettivo credito, nell'ambito del contratto di apertura di credito, possono, quindi, essere determinati solo successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso per cui, trattandosi di un credito solo futuro ed eventuale, ma comunque non ancora attuale, trova applicazione il principio secondo cui “al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata autenticata)” (Sez. III civ., sent. n. 41791 del 28/12/2021 (Rv. 663693 - 01)).
6 In sostanza, affinché il contratto di apertura di credito possa valere quale titolo esecutivo, dovrebbero essere documentate, sempre per via notarile (o equipollente), anche le modalità di impiego della provvista messa a disposizione;
documentazione che, nel caso di specie, manca.
A conferma di quanto sinora detto, il Tribunale dà atto che il testo del contratto per cui è causa (doc. 3 fascicolo attoreo) prevede all'art. 1 “che la Banca concede un finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente ed assistita da garanzia ipotecaria per complessivi euro 900.000 ai fini di liquidità […] all'uopo viene aperto un conto corrente a nome del correntista destinato esclusivamente all'utilizzo e al rimborso del finanziamento.
Il correntista potrà operare su detto conto solo mediante operazioni di prelevamento e versamento per cassa o disposizioni di addebito/accredito per il giro al/dal conto corrente ordinario intrattenuto dal correntisti medesimo […]” e, ancora, all'art. 3 “l'apertura di credito in conto corrente avrà durata sino al 30.09.2021. […]. Entro i limiti dell'apertura di credito, l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla potrà avvenire in una o più CP_10
volte”.
Il controllo, poi, circa la sussistenza del valido titolo fondante la procedura esecutiva, è per il G.E. sempre possibile.
Ed infatti, il G.E. ha il potere/dovere di controllare, anche d'ufficio, la sussistenza, alla base del procedimento esecutivo, di un valido titolo esecutivo trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva;
nel caso di specie, il G.E. ha affermato che il contratto azionato dal creditore – pur se stipulato in forma notarile, garantito da ipoteca e munito di formula esecutiva – non rappresentava un titolo esecutivo, mancando dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. e relativi all'attestazione di un diritto certo, liquido ed esigibile.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere integralmente confermata essendo l'opposizione spiegata infondata per le ragioni poc'anzi espresse.
È evidente che la presente statuizione nulla dice circa l'effettiva debenza delle somme da parte del ma, semplicemente, statuisce in ordine all'assenza, nella procedura CP_1
7 RGE 44/2016, di una condizione dell'azione esecutiva e cioè la presenza di un titolo stragiudiziale che abbia le caratteristiche previste dall'art. 474 c.p.c.
Pertanto, nessun rilievo in questa sede può avere il fatto che il non abbia mai CP_1
contestato l'erogazione delle somme o la validità del titolo verificato.
b. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono vengono integralmente compensate tra e Parte_1
ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., sussistendone giustificati motivi CP_1
costituiti dall'esistenza di orientamenti – seppur minoritari – di segno diametralmente contrario a quello oggi accolto (come, tra l'altro, più volte evidenziato dallo stesso soggetto debitore) e dal fatto che lo stesso contratto azionato nella procedura n. 44/2016 sia stato ritenuto valido titolo esecutivo nell'ambito di altro pignoramento presso terzi;
nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni istanza, domanda ed eccezione contraria disattesa:
- rigetta la domanda di e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1
pronunciata dal G.E. in data 4.09.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui al R.G.E. n. 44/2016;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla sulle spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci.
Così deciso in Varese, 03.02.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
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