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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.19025 R.G. per l'anno 2024 TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Claudia Parte_1
Salemme ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, alla via Giuseppe Recco n.23;
- opponente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.09.2024 la sig.ra dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento in proprio favore del diritto all'indennità di accompagnamento. Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare che l'istante già totalmente inabile (al 100% come decretato dal ctu) è soggetto con diritto al riconoscimento e alla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonché confermare, altresì così come indicato nell'elaborato peritale, nei confronti della ricorrente il beneficio di cui all'art.3 comma 3, L.104/92 (dalla domanda amministrativa del 08.08.2022), spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura, è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso non merita accoglimento salvo che per l'accertamenti del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 legge 104/92. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. poiché, pur avendo egli riconosciuto diverse Per_2 patologie, con importanti limitazioni funzionali agli arti, cionondimeno ha ritenuto che ella possa deambulare autonomamente;
ancora , pur avendo rilevato che la stessa è affetta da spondilosi, una malattia degenerativa, e che all'esame obiettivo risulta “dolore alla pressione sulle apofisi spinose di L4, L5, S1 con Lasegue positiva (+) a sinistra”, avrebbe dovuto concludere che la perizianda è afflitta da forti limitazioni nel compimento degli atti di vita quotidiani. Segnala , inoltre, l'istante che la sclerosi sistemica in overlap con polimiosite- interstiziopatia polmonare secondaria- sindrome di Sijogren, da cui è affetta, pur conducendo ad un giudizio di inabilità “assoluta ed irreversibile” fa pervenire alla conclusione dell'ausiliario della autonoma deambulazione.
1 Da ultimo è contestato come non sia chiaro se il CTU abbia praticato i test IAL, IADL e MMSE e quale sia il relativo punteggio, del tutto mancante. Al tempo stesso viene evidenziato che mentre il CTU non ha riconosciuto il requisito dell'indennità di accompagnamento, abbia tuttavia accertato una situazione riconducibile alla previsione di cui all'art.3 comma 3, L.104/92. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento operando un'indebita e scorretta sovrapposizione tra la condizione della persona con disabilità grave e la persona incapace di deambulare autonomamente ovvero di attendere da sola agli atti quotidiani della vita.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Sclerosi sistemica in overlap con polimiosite – interstiziopatia polmonare secondaria in fumatrice – S. di Sijogren;
codici 9303, 9332, 6407 valore calcolato 70% 2) Poliartrosi con rigidità lombare;
gonartrosi maggiore a destra, PSO maggiore a destra – codice prevalente 7010 40% 3) Obesità I° classe OMS con dislipidemia – codice 7105, ridotto
20% 4) Ipotiroidismo in tiroidectomia parziale – codice 1004 (analogo) ridotto ad un terzo – 30%
In risposta alle osservazioni del legale di parte ricorrente che: “…..la paziente, lucida e colloborativa, è in grado di impugnare un BC per aiutare la marcia, è dotata di deambulatore ma non si presentò con esso, narra la propria storia clinica e, nella nostra osservazione, è in grado di lavarsi, di assumere farmaci, di andare in bagno da sola, di prepararsi un pasto. Invece, fuori dall'ambiente domestico, necessita di un aiuto per andare a sottoporsi ad esami diagnostici, a controlli strumentali ed a tutte quelle condizioni (ad es. ritirare una pensione) che richiedono spostamenti e soste lunghe in attesa delle incombenze da compiere. E' questo che definisce il diritto al comma 3 Art 3 della L. 104/92 mentre, per quanto detto prima, la Ricorrente non necessita del medesimo supporto nell'ambiente domestico ove è praticamente ancora autonoma e quindi priva del diritto ex L. 18/80”. Pertanto ha concluso che la ricorrente sia da qualificare quale inabile assoluta ex L. 118/71 Art 2, 12 a decorrere dalla domanda, mentre non ricorrono gli elementi che integrano il diverso requisito sanitario dell' indennità di accompagnamento ex L. 18/80, ed invece versa nelle condizioni previste per la concessione del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Dunque il CTU ha tenuto conto delle limitazioni funzionali degli arti, ma ha ritenuto che tali limitazioni non impediscono la deambulazione autonoma. Ciò trova conferma anche nel fatto che, alla visita, la ricorrente non ha utilizzato il Deambulatore dalla ASL per aiutarsi nella deambulazione. In relazione, invece, al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur avendo il CTU riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 bisogna tener conto della diversità del giudizio medico-legale sottostante alla due condizioni.
Le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “sussiste situazione di gravità in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Mentre la condizione del soggetto abbisognevole di accompagnamento è tutt'altra, avendo a che fare con la deambulazione autonoma, impedita in modo permanente e non provvisorio e con
2 l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita, di talchè nessuna sovrapponibilità o automatismo è consentita tra le due situazioni. Invero la condizione di invalidità viene accertata in base a criteri medico-legali, legati quindi al concetto di funzionalità; lo stato di disabilità invece, esprime la difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale di appartenenza a causa della propria minorazione Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente. Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. A tal fine non utilizzabili nemmeno le ulteriori certificazioni mediche successive al deposito della relazione peritale , tanto più che in alcun modo viene evidenziato un qualche aggravamento L'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto al riconoscimento nei confronti della ricorrente del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del 8.08.2022). Nel resto la domanda va respinta. In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese vengono compensate per intero. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta in favore della ricorrente il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del 8.08.2022).
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- liquida le spese di CTU come da separato decreto. Si comunichi. Napoli, lì 30.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
3
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Claudia Parte_1
Salemme ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Napoli, alla via Giuseppe Recco n.23;
- opponente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.09.2024 la sig.ra dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento in proprio favore del diritto all'indennità di accompagnamento. Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare che l'istante già totalmente inabile (al 100% come decretato dal ctu) è soggetto con diritto al riconoscimento e alla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonché confermare, altresì così come indicato nell'elaborato peritale, nei confronti della ricorrente il beneficio di cui all'art.3 comma 3, L.104/92 (dalla domanda amministrativa del 08.08.2022), spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura, è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso non merita accoglimento salvo che per l'accertamenti del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 legge 104/92. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. poiché, pur avendo egli riconosciuto diverse Per_2 patologie, con importanti limitazioni funzionali agli arti, cionondimeno ha ritenuto che ella possa deambulare autonomamente;
ancora , pur avendo rilevato che la stessa è affetta da spondilosi, una malattia degenerativa, e che all'esame obiettivo risulta “dolore alla pressione sulle apofisi spinose di L4, L5, S1 con Lasegue positiva (+) a sinistra”, avrebbe dovuto concludere che la perizianda è afflitta da forti limitazioni nel compimento degli atti di vita quotidiani. Segnala , inoltre, l'istante che la sclerosi sistemica in overlap con polimiosite- interstiziopatia polmonare secondaria- sindrome di Sijogren, da cui è affetta, pur conducendo ad un giudizio di inabilità “assoluta ed irreversibile” fa pervenire alla conclusione dell'ausiliario della autonoma deambulazione.
1 Da ultimo è contestato come non sia chiaro se il CTU abbia praticato i test IAL, IADL e MMSE e quale sia il relativo punteggio, del tutto mancante. Al tempo stesso viene evidenziato che mentre il CTU non ha riconosciuto il requisito dell'indennità di accompagnamento, abbia tuttavia accertato una situazione riconducibile alla previsione di cui all'art.3 comma 3, L.104/92. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento operando un'indebita e scorretta sovrapposizione tra la condizione della persona con disabilità grave e la persona incapace di deambulare autonomamente ovvero di attendere da sola agli atti quotidiani della vita.
L'ausiliare nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Sclerosi sistemica in overlap con polimiosite – interstiziopatia polmonare secondaria in fumatrice – S. di Sijogren;
codici 9303, 9332, 6407 valore calcolato 70% 2) Poliartrosi con rigidità lombare;
gonartrosi maggiore a destra, PSO maggiore a destra – codice prevalente 7010 40% 3) Obesità I° classe OMS con dislipidemia – codice 7105, ridotto
20% 4) Ipotiroidismo in tiroidectomia parziale – codice 1004 (analogo) ridotto ad un terzo – 30%
In risposta alle osservazioni del legale di parte ricorrente che: “…..la paziente, lucida e colloborativa, è in grado di impugnare un BC per aiutare la marcia, è dotata di deambulatore ma non si presentò con esso, narra la propria storia clinica e, nella nostra osservazione, è in grado di lavarsi, di assumere farmaci, di andare in bagno da sola, di prepararsi un pasto. Invece, fuori dall'ambiente domestico, necessita di un aiuto per andare a sottoporsi ad esami diagnostici, a controlli strumentali ed a tutte quelle condizioni (ad es. ritirare una pensione) che richiedono spostamenti e soste lunghe in attesa delle incombenze da compiere. E' questo che definisce il diritto al comma 3 Art 3 della L. 104/92 mentre, per quanto detto prima, la Ricorrente non necessita del medesimo supporto nell'ambiente domestico ove è praticamente ancora autonoma e quindi priva del diritto ex L. 18/80”. Pertanto ha concluso che la ricorrente sia da qualificare quale inabile assoluta ex L. 118/71 Art 2, 12 a decorrere dalla domanda, mentre non ricorrono gli elementi che integrano il diverso requisito sanitario dell' indennità di accompagnamento ex L. 18/80, ed invece versa nelle condizioni previste per la concessione del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Dunque il CTU ha tenuto conto delle limitazioni funzionali degli arti, ma ha ritenuto che tali limitazioni non impediscono la deambulazione autonoma. Ciò trova conferma anche nel fatto che, alla visita, la ricorrente non ha utilizzato il Deambulatore dalla ASL per aiutarsi nella deambulazione. In relazione, invece, al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur avendo il CTU riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 bisogna tener conto della diversità del giudizio medico-legale sottostante alla due condizioni.
Le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “sussiste situazione di gravità in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Mentre la condizione del soggetto abbisognevole di accompagnamento è tutt'altra, avendo a che fare con la deambulazione autonoma, impedita in modo permanente e non provvisorio e con
2 l'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita, di talchè nessuna sovrapponibilità o automatismo è consentita tra le due situazioni. Invero la condizione di invalidità viene accertata in base a criteri medico-legali, legati quindi al concetto di funzionalità; lo stato di disabilità invece, esprime la difficoltà di inserimento della persona nel contesto sociale di appartenenza a causa della propria minorazione Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente. Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. A tal fine non utilizzabili nemmeno le ulteriori certificazioni mediche successive al deposito della relazione peritale , tanto più che in alcun modo viene evidenziato un qualche aggravamento L'accertamento oggetto del presente giudizio resta circoscritto al riconoscimento nei confronti della ricorrente del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del 8.08.2022). Nel resto la domanda va respinta. In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese vengono compensate per intero. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- accerta in favore della ricorrente il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (d.a. del 8.08.2022).
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- liquida le spese di CTU come da separato decreto. Si comunichi. Napoli, lì 30.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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