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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3742/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. VINCENZA Parte_1 C.F._1
CARRIERO
RICORRENTE
contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- dichiarare anche giudizialmente la risoluzione del contratto di appalto siglato tra
[...]
e il sig. in data 30.10.2023 e relativo ai lavori di Controparte_1 Parte_1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà del committente sito in Modena, alla via Keplero
4; - dichiarare tenuta, e quindi condannare, a restituire al sig. Controparte_1 [...]
le somme dallo stesso versate nei termini e nei modi convenuti nei patti di Parte_1
cui al contratto di appalto del 30.10.2023 indebitamente trattenute dalla società appaltatrice per il complessivo importo di €. 27.278,35 oltre interessi di legge;
- condannare a risarcire il danno patito dal sig. Controparte_1 Parte_1
a fronte dell'illegittimo ed ingiustificato comportamento assunto dalla società
[...]
appaltante a norma dell'art. 19 del contratto di appalto, da calcolarsi in via equitativa, in una somma non inferiore a € 5.000,00, a cui aggiungere la somma € 50,00 per ogni giorno di ritardo, quale penale prevista in contratto all'art. 7, dalla data inizialmente prevista per
l'inizio dei lavori e quantomeno fino alla data dell'intervenuta risoluzione per inadempimento
e/o alla diversa data che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di lite, come da nota che si allega.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2024 e notificato il 23.7.2024 unitamente al decreto di comparizione conviene in giudizio chiedendo la Parte_1 Controparte_1
risoluzione per inadempimento dell'appalto d'opera del 30.10.2023, la restituzione del compenso pagato e il risarcimento del danno.
regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione con ordinanza del 3.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe previa sostituzione della discussione con il deposito di note scritte.
1.
Il creditore ha provato la fonte dell'obbligazione che assume inadempiuta (CC SU 30.10.2001
n. 13533) e i pagamenti eseguiti documentando:
a. il contratto del valore di € 36.651,95 oltre imposte (doc.
1-2 ric.) con cui ha affidato a
[...]
la realizzazione di opere nell'immobile di sua proprietà in Modena, Via Controparte_1
Keplero n. 4, da consegnare entro il 3.7.2024;
b. il proprio adempimento con i pagamenti in favore della resistente in data 14.11.2023,
18.01.2024 e 22.02.2024 di € 4.031,71, € 4.031,71 ed € 4.031,72 (globali € 12.095,14), portati dalle fatture 14.11.2023 n. 26117 di € 4.031,71, 18.1.2024 n. 293 di € 4.031,71, 22.4.2024 n.
2 di 5 1167 di € 4.031,72 (doc. 3 ric., p. 4-5; doc. 5 ric., p. 4) nonché in data 21.2.2024 di €
15.183,21 per gli arredi sanitari venduti da (doc. 3 ric., p. 6; doc. 5 ric., p. 1-3). CP_2
A fronte della specifica allegazione del creditore del rifiuto della debitrice di dare corso alle opere e di pagare si presumono la persistenza nel diritto del committente e la colpa CP_2
di che, rendendosi contumace, non ha inteso provare l'adempimento o Controparte_1
la diversa causa di estinzione della propria obbligazione (cfr. CC SU 30.10.2001 n. 13533).
2.
ha offerto plurimi elementi che denotano la non scarsa importanza Parte_1 dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) necessaria ai fini della risoluzione del contratto, documentando:
a. le scuse di in data 10.4.2024 per i disagi riscontrati in taluni cantieri Controparte_1
(doc. 6 ric.);
b. il rifiuto di di consegnare a gli arredi sanitari venduti a CP_2 Parte_1 senza ricevere il compenso di € 15.183,21 portato dalla fattura Controparte_1
5.2.2024 n. 669 emessa a debito di (doc. 7 ric.); Controparte_1
c. la richiesta in data 12.4.2024 dell'architetto , titolare di una casella di Controparte_3
posta elettronica con dominio riconducibile alla resistente (@facileristrutturare.it), a
[...]
di pagare a il compenso dovutole;
Controparte_1 CP_2
d. la diffida ad adempiere del 12.4.2024 (doc. 8 ric.) e l'intimazione del 18.4.2024 (doc. 9 ric.);
e. la richiesta in data 10.5.2024 della resistente al legale della committente di un incontro per discutere la risoluzione del contratto (doc. 10 ric.);
f. lo scambio della proposta di transazione della resistente in data 15.4.2024 su sua carta intestata per la restituzione del compenso al committente (doc. 12 ric.) e la controproposta del
28.5.2024 (doc. 13 ric.).
Il su esposto quadro istruttorio conferma la protratta, radicale e conclamata inerzia dell'impresa nel dare principio di esecuzione al contratto dopo aver ricevuto ben tre quarti del compenso, condotte che inficiano in modo irreversibile l'utilità dell'intera prestazione rapportata all'interesse del creditore menomandone la fiducia nella regolare attuazione del rapporto obbligatorio (cfr. CC III 20.2.2018 n. 4022; CC I 27.4.2020 n. 8212). Ne discendono:
a. la risoluzione dell'appalto, da pronunciarsi ope iudicis come alternativamente richiesto dalla committente (art. 1453 c.c.), poiché il termine di soli tre giorni assegnato alla resistente con la diffida ad adempiere del 12.4.2024 (art. 1454 c.c.) appare incongruo (cfr. CC 14.5.2020 n.
3 di 5 8943; CC VI-3 3.9.2019 n. 22002) in rapporto alla natura del contratto e all'assenza di previe diffide;
b. la condanna della resistente, attesa l'efficacia ex tunc della risoluzione (art. 1458 c.c.), alla restituzione in favore del committente di € 27.278,35, costituenti debito di valuta (CC SU
4.12.1992 n. 12942) e di cui € 12.095,14 per il compenso già pagato ed € 15.183,21 per i fondi messi a disposizione dell'appaltatrice in esecuzione della delegazione pattuita nell'appalto
(doc. 13 ric.), oltre interessi dalla notifica del ricorso (CC I 20.3.2018 n. 6911) al saggio di cui all'art. 12841 c.c. (CC I 14.12.2022 n. 36595), ritenendosi l'inciso dell'art. 12844 c.c. («Se le parti non ne hanno determinato la misura») incompatibile con la fonte extracontrattuale (artt.
1422, 1463 e 2033 c.c.) dell'obbligazione restitutoria conseguente allo scioglimento del contratto, che la giurisprudenza ripetutamente afferma (inter alias CC II 15.1.2018 n. 715) per trarne, quali logiche conclusioni, la necessità della domanda (ex multis CC III 29.1.2013 n.
2075) e l'impossibilità di sospenderne l'adempimento ex art. 1460 c.c. (CC II 9.9.2004 n.
14143);
c. la condanna della resistente, cumulabile con la risoluzione (CC II 31.10.2018 n. 27994), al pagamento della penale per il ritardo nella consegna di € 50,00 pro die, esigibile dal settimo giorno successivo al termine di adempimento del 3.7.2024 (10.7.2024), come stabilito dalle parti, al giorno antecedente alla notifica del ricorso (23.7.2024) cui retroagisce la pronuncia di risoluzione estintiva dell'obbligazione dell'appaltatore, per un totale di € 600,00, costituente debito di valuta (CC III 8.4.1998 n. 3641) oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla notifica del ricorso al soddisfo.
Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento del danno, poiché nessun danno ulteriore è stato allegato e provato.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accerta e dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento di Controparte_1 del contratto d'appalto concluso con
[...] Parte_1
2- dichiara tenuta e condanna a titolo di ripetizione dell'indebito, al Controparte_1
4 di 5 pagamento in favore di di € 27.278,35 oltre interessi ex art. 12841 c.c. Parte_1
dalla notifica del ricorso al soddisfo;
3- dichiara tenuta e condanna a titolo di penale, al pagamento in favore Controparte_1 di di € 600,00 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla notifica del ricorso Parte_1
al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 518,00 per esborsi, € 5.261,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3742/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. VINCENZA Parte_1 C.F._1
CARRIERO
RICORRENTE
contro
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- dichiarare anche giudizialmente la risoluzione del contratto di appalto siglato tra
[...]
e il sig. in data 30.10.2023 e relativo ai lavori di Controparte_1 Parte_1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà del committente sito in Modena, alla via Keplero
4; - dichiarare tenuta, e quindi condannare, a restituire al sig. Controparte_1 [...]
le somme dallo stesso versate nei termini e nei modi convenuti nei patti di Parte_1
cui al contratto di appalto del 30.10.2023 indebitamente trattenute dalla società appaltatrice per il complessivo importo di €. 27.278,35 oltre interessi di legge;
- condannare a risarcire il danno patito dal sig. Controparte_1 Parte_1
a fronte dell'illegittimo ed ingiustificato comportamento assunto dalla società
[...]
appaltante a norma dell'art. 19 del contratto di appalto, da calcolarsi in via equitativa, in una somma non inferiore a € 5.000,00, a cui aggiungere la somma € 50,00 per ogni giorno di ritardo, quale penale prevista in contratto all'art. 7, dalla data inizialmente prevista per
l'inizio dei lavori e quantomeno fino alla data dell'intervenuta risoluzione per inadempimento
e/o alla diversa data che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di lite, come da nota che si allega.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2024 e notificato il 23.7.2024 unitamente al decreto di comparizione conviene in giudizio chiedendo la Parte_1 Controparte_1
risoluzione per inadempimento dell'appalto d'opera del 30.10.2023, la restituzione del compenso pagato e il risarcimento del danno.
regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione con ordinanza del 3.6.2025 sulle conclusioni in epigrafe previa sostituzione della discussione con il deposito di note scritte.
1.
Il creditore ha provato la fonte dell'obbligazione che assume inadempiuta (CC SU 30.10.2001
n. 13533) e i pagamenti eseguiti documentando:
a. il contratto del valore di € 36.651,95 oltre imposte (doc.
1-2 ric.) con cui ha affidato a
[...]
la realizzazione di opere nell'immobile di sua proprietà in Modena, Via Controparte_1
Keplero n. 4, da consegnare entro il 3.7.2024;
b. il proprio adempimento con i pagamenti in favore della resistente in data 14.11.2023,
18.01.2024 e 22.02.2024 di € 4.031,71, € 4.031,71 ed € 4.031,72 (globali € 12.095,14), portati dalle fatture 14.11.2023 n. 26117 di € 4.031,71, 18.1.2024 n. 293 di € 4.031,71, 22.4.2024 n.
2 di 5 1167 di € 4.031,72 (doc. 3 ric., p. 4-5; doc. 5 ric., p. 4) nonché in data 21.2.2024 di €
15.183,21 per gli arredi sanitari venduti da (doc. 3 ric., p. 6; doc. 5 ric., p. 1-3). CP_2
A fronte della specifica allegazione del creditore del rifiuto della debitrice di dare corso alle opere e di pagare si presumono la persistenza nel diritto del committente e la colpa CP_2
di che, rendendosi contumace, non ha inteso provare l'adempimento o Controparte_1
la diversa causa di estinzione della propria obbligazione (cfr. CC SU 30.10.2001 n. 13533).
2.
ha offerto plurimi elementi che denotano la non scarsa importanza Parte_1 dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) necessaria ai fini della risoluzione del contratto, documentando:
a. le scuse di in data 10.4.2024 per i disagi riscontrati in taluni cantieri Controparte_1
(doc. 6 ric.);
b. il rifiuto di di consegnare a gli arredi sanitari venduti a CP_2 Parte_1 senza ricevere il compenso di € 15.183,21 portato dalla fattura Controparte_1
5.2.2024 n. 669 emessa a debito di (doc. 7 ric.); Controparte_1
c. la richiesta in data 12.4.2024 dell'architetto , titolare di una casella di Controparte_3
posta elettronica con dominio riconducibile alla resistente (@facileristrutturare.it), a
[...]
di pagare a il compenso dovutole;
Controparte_1 CP_2
d. la diffida ad adempiere del 12.4.2024 (doc. 8 ric.) e l'intimazione del 18.4.2024 (doc. 9 ric.);
e. la richiesta in data 10.5.2024 della resistente al legale della committente di un incontro per discutere la risoluzione del contratto (doc. 10 ric.);
f. lo scambio della proposta di transazione della resistente in data 15.4.2024 su sua carta intestata per la restituzione del compenso al committente (doc. 12 ric.) e la controproposta del
28.5.2024 (doc. 13 ric.).
Il su esposto quadro istruttorio conferma la protratta, radicale e conclamata inerzia dell'impresa nel dare principio di esecuzione al contratto dopo aver ricevuto ben tre quarti del compenso, condotte che inficiano in modo irreversibile l'utilità dell'intera prestazione rapportata all'interesse del creditore menomandone la fiducia nella regolare attuazione del rapporto obbligatorio (cfr. CC III 20.2.2018 n. 4022; CC I 27.4.2020 n. 8212). Ne discendono:
a. la risoluzione dell'appalto, da pronunciarsi ope iudicis come alternativamente richiesto dalla committente (art. 1453 c.c.), poiché il termine di soli tre giorni assegnato alla resistente con la diffida ad adempiere del 12.4.2024 (art. 1454 c.c.) appare incongruo (cfr. CC 14.5.2020 n.
3 di 5 8943; CC VI-3 3.9.2019 n. 22002) in rapporto alla natura del contratto e all'assenza di previe diffide;
b. la condanna della resistente, attesa l'efficacia ex tunc della risoluzione (art. 1458 c.c.), alla restituzione in favore del committente di € 27.278,35, costituenti debito di valuta (CC SU
4.12.1992 n. 12942) e di cui € 12.095,14 per il compenso già pagato ed € 15.183,21 per i fondi messi a disposizione dell'appaltatrice in esecuzione della delegazione pattuita nell'appalto
(doc. 13 ric.), oltre interessi dalla notifica del ricorso (CC I 20.3.2018 n. 6911) al saggio di cui all'art. 12841 c.c. (CC I 14.12.2022 n. 36595), ritenendosi l'inciso dell'art. 12844 c.c. («Se le parti non ne hanno determinato la misura») incompatibile con la fonte extracontrattuale (artt.
1422, 1463 e 2033 c.c.) dell'obbligazione restitutoria conseguente allo scioglimento del contratto, che la giurisprudenza ripetutamente afferma (inter alias CC II 15.1.2018 n. 715) per trarne, quali logiche conclusioni, la necessità della domanda (ex multis CC III 29.1.2013 n.
2075) e l'impossibilità di sospenderne l'adempimento ex art. 1460 c.c. (CC II 9.9.2004 n.
14143);
c. la condanna della resistente, cumulabile con la risoluzione (CC II 31.10.2018 n. 27994), al pagamento della penale per il ritardo nella consegna di € 50,00 pro die, esigibile dal settimo giorno successivo al termine di adempimento del 3.7.2024 (10.7.2024), come stabilito dalle parti, al giorno antecedente alla notifica del ricorso (23.7.2024) cui retroagisce la pronuncia di risoluzione estintiva dell'obbligazione dell'appaltatore, per un totale di € 600,00, costituente debito di valuta (CC III 8.4.1998 n. 3641) oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla notifica del ricorso al soddisfo.
Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento del danno, poiché nessun danno ulteriore è stato allegato e provato.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accerta e dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento di Controparte_1 del contratto d'appalto concluso con
[...] Parte_1
2- dichiara tenuta e condanna a titolo di ripetizione dell'indebito, al Controparte_1
4 di 5 pagamento in favore di di € 27.278,35 oltre interessi ex art. 12841 c.c. Parte_1
dalla notifica del ricorso al soddisfo;
3- dichiara tenuta e condanna a titolo di penale, al pagamento in favore Controparte_1 di di € 600,00 oltre interessi ex art. 12844 c.c. dalla notifica del ricorso Parte_1
al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 518,00 per esborsi, € 5.261,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5