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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 5346/2022
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle le parti,
precisate le conclusioni come in atti,
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. 5346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5346/2022 promossa da
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cannizzaro del Foro di Milano e Parte_2 dall'Avv. Rita Dottori del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, Via G.B. Pontani n. 14,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. CP_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Vegezzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio sito in Brescia, Via XX Settembre n. 66,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1288/2022.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente.: ““IN VIA PRINCIPALE: - Previa risoluzione, ex art. 1453 c.c., per
inadempimento della fornitrice del contratto di fornitura del materiale di cui alle CP_1
fatture monitoriamente azionate, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
per i motivi di cui in premessa, per esclusiva inadempienza contrattuale di per vizi CP_1
e/o difetti delle forniture e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo n. 1288/2022 (R.G. N. 1914/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia in data
28.03.2022 poiché infondato sia in fatto che in diritto. - In accoglimento della dispiegata domanda
riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale dell'opposta per vizi e/o difetti
delle forniture e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla opponente a causa dei difetti e/o vizi della merce fornita, che risulteranno in corso di causa, all'occorrenza anche ad effetto di valutazione
equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla
compromissione della propria immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa. IN VIA
SUBORDINATA: in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, condannare CP_1
all'integrale risarcimento dei danni subìti dalla opponente, quantificati nella misura che
[...]
risulterà in corso di causa, all'occorrenza anche ad effetto di valutazione equitativa, all'esito
dell'espletanda istruttoria, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla compromissione della
propria immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa e, comunque, compensare il credito
eventualmente vantato dalla opposta con quanto da questa dovuto a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno subìto a causa dei predetti difetti e/o vizi della merce fornita”.
Per l'opposta: In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
telematico n. 1288/2022 ex art. 648 co. 1 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o
di pronta soluzione e, in ogni caso, per la sussistenza di pregiudizio per le ragioni creditizie per le
ragioni esposte in narrativa;
- in via principale: - rigettare tutte le richieste avversarie formulate in
via principale e subordinata e, previa adozione dei provvedimenti necessari in ordine al decreto
ingiuntivo telematico n. 1288/2022, confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 1288/2022
e condannare la società al pagamento a favore di di Euro Parte_1 CP_1
48.735,90= ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalle
scadenze al saldo effettivo;
- condannare ex art. 96 co. 3 cpc al risarcimento dei Parte_1
danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, premesso di essere di essere creditrice CP_1
nei confronti della della somma di € 48.735,90 quale corrispettivo per la fornitura Parte_1
di chiusini stradali in ghisa, come portato dalle fatture n. 19-CFI01284, n. 21-CFI01294, n. 21-
CFI01620, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla medesima il pagamento in proprio favore della predetta somma, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo,
e spese di procedura.
A tal fine esponeva che la società debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto,
nonostante il tempo trascorso e il sollecito a mezzo legale (all.3) e che pertanto il proprio credito era certo liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 28 marzo 2022 il decreto ingiuntivo telematico n. 1288/2022,
per l'importo di € 48.735,90, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo e spese di procedura, che veniva regolarmente notificato.
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 5 maggio 2022 l'ingiunta
[...]
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via Parte_1
preliminare il rigetto dell'istanza di concessione di provvisoria esecuzione;
in via principale, previa dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento della convenuta opposta, accertare che nulla era dovuto in favore di e pertanto revocare il decreto CP_1
ingiuntivo; in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta per vizi e/o difetti delle forniture e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni,
da quantificarsi anche in via equitativa, oltre al risarcimento del danno d'immagine. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese l'opponente deduceva che: in data 19.05.2021, con Ordine n. Pt_1
A2100283 (Doc. 2) ordinava a la fornitura di chiusini stradali in ghisa, per l'esecuzione di CP_1
un contratto di appalto sottoscritto tra l'opponente e il per la realizzazione di una Controparte_3
serie di complessi edilizi e infrastrutture per circa 1.800 unità abitative;
il materiale fornito da CP_1
veniva caricato nei containers presso lo stabilimento del fornitore rispettivamente in data Pt_1
31.05.2021 (Docc. 3 e 4) e in data 19.07.2021 (Doc. 5), provvedeva quindi ad effettuare il trasporto dei predetti containers al porto di Genova, dove veniva successivamente imbarcato con destinazione
Massawa (Eritrea) in data 10 Giugno 2021 (Doc. 6) e in data 24.07.2021 (Doc. 7); immediatamente dopo l'arrivo del materiale presso il cantiere di Asmara, i responsabili di in Eritrea si Pt_1 avvedevano che il materiale fornito da resentava vizi e/ difetti tali da renderlo inutilizzabile, CP_1
difetti tempestivamente denunciato all'opposta (Doc.8); l'assoluta inidoneità all'uso dei chiusini in ghisa causava gravi danni derivanti all'opposta, atteso il “fermo” del cantiere e i conseguenti ritardi,
“a cascata” rispetto al piano di lavori concordati;
l'opposta non provvedeva alla sostituzione dei materiali viziati e costringeva l'opponente a sostenere le spese per l'acquisto di nuova merce e a sospendere il cantiere di cui al contratto d'appalto principale, compromettendo pertanto la credibilità
e l'immagine dell'opponente medesima;
pertanto vi era inadempimento della convenuta opposta all'ordine di cui sopra, con la conseguenza che sussistevano i presupposti per la risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento del danno.
Tutto ciò premesso, l'opponente, ritenendo di nulla dovere alla società opposta a titolo di corrispettivo delle fatture azionate monitoriamente, chiedeva la revoca del decreto, rassegando le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte CP_1
dagli opponenti e chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Chiedeva altresì la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 cpc.
In particolare, ribadite le deduzioni già svolte in ricorso, l'opposta società deduceva ulteriormente che: l'opponente non presentava alcuna formale denuncia di vizi e richiesta di sostituzione dei materiali forniti;
anzi, l'opponente versava un acconto sulla maggior somma dovuta (doc. 1), dopo la consegna della fornitura, e riconosceva con mail 20.07.2021 che era “tutto in ordine”(doc. 2); la corrispondenza intercorsa tra le parti era costituita da una serie di mail del luglio 2021, ottobre 2021,
novembre 2021 e dicembre 2021 (docc. da 3 a 8) dalla quale emergeva pacificamente l'assenza di qualsiasi denuncia di vizi del materiale fornito e/o contestazione della sua qualità; pertanto,
l'opposizione non era fondata su prova scritta;
in data 4.10.2021 l'opposta trasmetteva all'opponente l'estratto conto delle fatture da pagare e, a seguito di telefonata, durante la quale l'opponente riconosceva di dover adempiere al pagamento delle stesse, seguiva mail in cui l'opponente chiedeva un piano di rientro (docc. 9 e 10); quest'ultima mail non veniva contestata dall'opponente; la conferma del predetto accordo era contenuta nella mail del 7.12.2021 in cui l'opposta forniva le coordinate bancarie e l'opponente allegava bonifico di € 2.000,00 “in acconto vostre fatture” datato
21.12.2021(doc. 11 e 12); a fronte della diffida a mezzo legale trasmessa dall'opposta in data
31.12.2021, la società opponente non forniva riscontro né contestava di nulla dovere in ragione di vizi del prodotto, né eccepiva la risoluzione del contratto di fornitura e la conseguente richiesta di risarcimento del danno;
sussisteva la mala fede processuale dell'opponente, e pertanto i presupposti ex art. 96 cpc.
Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Alla prima udienza, le parti chiedevano un rinvio pendendo trattative e il Giudice fissava nuova udienza.
Alla successiva udienza, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI co. per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281
sexies cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive.
Nelle note conclusive le parti davano atto del raggiungimento un accordo per il pagamento rateale del debito e parte opponente versava in data 04.08.2023 (all.1) unicamente la somma di € 24.367,95,
residuando in favore dell'opposta l'ulteriore credito di € 24.367,95.
Nell'agosto 2023 la società opponente depositava ricorso ai sensi degli artt. 40-44 co. 1 lett.a) – 39
co. 3 CCII con contestuale richiesta di misure protettive avanti al Tribunale di Perugia che dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con decreto del 26.01.2024. In data 19.02.2024 il
Commissario Giudiziale comunicava che, dalle scritture contabili, risultava un credito di € 24.367,95 a favore di e invitava a esercitare il diritto di voto (all.2). inviava la CP_1 CP_1
dichiarazione di voto in data 01.08.2024 esprimendo voto favorevole e precisando il proprio credito in € 24.367,95 (all.3). In data 13.12.2024 veniva fissata l'udienza per l'omologa della richiesta di concordato preventivo, per la comparizione della società debitrice, dei creditori e dei commissari giudiziali ex art. 106 CCII.
Con decreto del 27.1.2025, il Giudice disponeva che l'udienza precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc si tenesse nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, riservandosi di provvedere fuori udienza.
MOTIVI
Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma di €
24.367,95 da parte dell'attrice opponente in favore della convenuta opposta, circostanza che da sola impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Nondimeno, le spese del procedimento monitorio seguiranno, in ogni caso, la regola della soccombenza, tenuto conto che il pagamento del credito oggetto di ingiunzione è avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e l'instaurazione del giudizio di merito, con la conseguenza che vanno in ogni caso poste a carico dell'opponente.
Tanto premesso e venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opponente fonda la propria opposizione sull'asserita sussistenza di vizi e/o difetti dei “chiusini stradali in ghisa” forniti dalla convenuta opposta a seguito dell'ordine n. A2100283 del 19.05.2021
(Doc. 2).
Si osserva che, come già esposto nell'ordinanza dell'11.1.2023, di concessione della provvisoria esecuzione, l'opposizione non è fondata su prova scritta con riguardo all'unico motivo dedotto rappresentato dalla presunta sussistenza di vizi del materiale oggetto di fornitura.
La circostanza non risulta, anzitutto, documentata da alcuna lettera di contestazione inviata dall'attrice alla convenuta all'epoca dei fatti. L'unico documento prodotto dall'attrice è rappresentato da una mail interna, posto che è transitata su indirizzi mail tutti riferibili a soggetti appartenenti al gruppo Pt_1
( , , Email_1 Email_2
, ) e non Email_3 Email_4
risulta trasmessa a nessun soggetto riferibile alla società opposta.
In tale mail viene dato atto unicamente delle contestazioni formulate dal direttore lavori del contratto di appalto asseritamente sottoscritto dall'opponente con soggetti terzi (che l'opponente non documenta), inidonee a dimostrare l'avvenuta denuncia dei vizi e/o contestazione o richiesta di sostituzione dei materiali forniti, nei confronti della venditrice.
Neppure è stata offerta prova testimoniale a sostegno degli assunti attorei, posto che i capitoli di prova formulati dalla parte attrice nella memoria n. 2 sono stati ritenuti dal Giudice generici, documentali,
valutativi e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione.
Per contro, il credito oggetto di ingiunzione risulta documentato dalle fatture azionate monitoriamente n. 19-CFI01284, n. 21-CFI01294, n. 21-CFI01620 (docc. 1 fasc. monitorio) e dalle bolle di accompagnamento (docc. 3, 4 e 5 attrice), peraltro prodotte dalla stessa opponente e mai contestate né disconosciute dalla medesima.
La convenuta opposta ha prodotto in giudizio copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale emerge che nessuna specifica contestazione di vizi e difetti è mai stata formulata dall'attrice opponente;
per contro, si legge che in data 20.07.2022, di , ha Parte_3 Parte_1
Co inviato mail all'opposta in cui così si è espressa: “ mi sembra tutto in ordine, grz mille. Per_1
(doc. 8, n.2).
Altresì prodotta in giudizio è la diffida di pagamento trasmessa dalla convenuta alla stessa opponente in data 31.12.2021 (doc. 2 fasc. monitorio), alla quale non è seguito alcun riscontro né, tantomeno,
contestazione.
A ciò si aggiunga che è pacifico in causa, per stessa ammissione di entrambe le parti, che tra le stesse fosse stato raggiunto un accordo di dilazione del debito. Il comportamento della parte opponente, che ha aderito all'accordo di dilazione del debito, pagando la prima delle due rate per l'importo di € 24.367,95, risulta del tutto incompatibile con quanto sostenuto dalla medesima in tesi, rispetto alla condotta asseritamente inadempiente della convenuta opposta che giustificherebbe la risoluzione del contratto oggetto di causa.
Già sulla base di tali emergenze, può quindi ritenersi raggiunta la prova sia dell'an sia del quantum della pretesa creditoria dell'opposta.
Sulla scorta di tali considerazioni e, atteso che l'opponente ha provveduto unicamente al pagamento di una sola tranche del debito oggetto di causa e nulla ha prodotto e/o provato in merito al pagamento dell'ulteriore rata, il credito residuo di € 24.367,95 in favore della convenuta va ritenuto certo, liquido ed esigibile.
Nessuna risultanza di segno contrato è emersa nel corso del giudizio.
In definitiva, l'opposizione, con riguardo al credito residuo, deve essere in toto rigettata.
Revocato il decreto ingiuntivo n. 1288/2022 e, accertato il credito residuo di € 24.367,95 in favore della convenuta opposta, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della predetta somma oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
In merito al regolamento delle spese di lite, richiamato quanto sopra esposto, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese del procedimento monitorio, poste a carico dell'opponente per le ragioni sopra enunciate,
sono liquidate come da provvedimento del giudice del monitorio.
Le spese del presente giudizio si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità della stessa.
La società opponente deve quindi essere condannata a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti dell'attrice è fondata e deve essere accolta. La condotta processuale di parte attrice deve essere ritenuta rimproverabile, atteso che, nel corso del giudizio è emersa la radicale infondatezza delle pretese formulate e tenuto conto altresì dell'avvenuto riconoscimento tacito del debito per avvenuto pagamento da parte della stessa opponente, circostanze che dimostrano la pretestuosità della domanda.
Tale condotta deve essere ritenuta non improntata a correttezza, con la conseguenza che sussiste nel caso di specie il requisito della mala fede processuale.
In merito al quantum risarcibile, ritiene il Tribunale di dover liquidare il risarcimento in misura pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi avvocato, avuto riguardo alla natura e al valore della causa ed all'intensità dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accertato il parziale pagamento, in corso di causa del credito oggetto di ingiunzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1288/2022;
rigetta l'opposizione, per il resto e condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma residua di € 24.367,95, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
condanna l'attrice opponente a rifondere in favore della convenuta opposta le spese del procedimento monitorio liquidate in quella sede, nonché le spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge;
in accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dal convenuto, nei confronti dell'attore, condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di €
1.693,50 a titolo di risarcimento del danno.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 31 gennaio 2025. Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle le parti,
precisate le conclusioni come in atti,
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. 5346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5346/2022 promossa da
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cannizzaro del Foro di Milano e Parte_2 dall'Avv. Rita Dottori del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, Via G.B. Pontani n. 14,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. CP_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Vegezzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio sito in Brescia, Via XX Settembre n. 66,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1288/2022.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente.: ““IN VIA PRINCIPALE: - Previa risoluzione, ex art. 1453 c.c., per
inadempimento della fornitrice del contratto di fornitura del materiale di cui alle CP_1
fatture monitoriamente azionate, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1
per i motivi di cui in premessa, per esclusiva inadempienza contrattuale di per vizi CP_1
e/o difetti delle forniture e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare privo di efficacia il Decreto
Ingiuntivo n. 1288/2022 (R.G. N. 1914/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia in data
28.03.2022 poiché infondato sia in fatto che in diritto. - In accoglimento della dispiegata domanda
riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale dell'opposta per vizi e/o difetti
delle forniture e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla opponente a causa dei difetti e/o vizi della merce fornita, che risulteranno in corso di causa, all'occorrenza anche ad effetto di valutazione
equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla
compromissione della propria immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa. IN VIA
SUBORDINATA: in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale, condannare CP_1
all'integrale risarcimento dei danni subìti dalla opponente, quantificati nella misura che
[...]
risulterà in corso di causa, all'occorrenza anche ad effetto di valutazione equitativa, all'esito
dell'espletanda istruttoria, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla compromissione della
propria immagine commerciale, da quantificarsi in via equitativa e, comunque, compensare il credito
eventualmente vantato dalla opposta con quanto da questa dovuto a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno subìto a causa dei predetti difetti e/o vizi della merce fornita”.
Per l'opposta: In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
telematico n. 1288/2022 ex art. 648 co. 1 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o
di pronta soluzione e, in ogni caso, per la sussistenza di pregiudizio per le ragioni creditizie per le
ragioni esposte in narrativa;
- in via principale: - rigettare tutte le richieste avversarie formulate in
via principale e subordinata e, previa adozione dei provvedimenti necessari in ordine al decreto
ingiuntivo telematico n. 1288/2022, confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 1288/2022
e condannare la società al pagamento a favore di di Euro Parte_1 CP_1
48.735,90= ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalle
scadenze al saldo effettivo;
- condannare ex art. 96 co. 3 cpc al risarcimento dei Parte_1
danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.2.2022, premesso di essere di essere creditrice CP_1
nei confronti della della somma di € 48.735,90 quale corrispettivo per la fornitura Parte_1
di chiusini stradali in ghisa, come portato dalle fatture n. 19-CFI01284, n. 21-CFI01294, n. 21-
CFI01620, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla medesima il pagamento in proprio favore della predetta somma, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo,
e spese di procedura.
A tal fine esponeva che la società debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto,
nonostante il tempo trascorso e il sollecito a mezzo legale (all.3) e che pertanto il proprio credito era certo liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 28 marzo 2022 il decreto ingiuntivo telematico n. 1288/2022,
per l'importo di € 48.735,90, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle fatture al saldo e spese di procedura, che veniva regolarmente notificato.
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 5 maggio 2022 l'ingiunta
[...]
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via Parte_1
preliminare il rigetto dell'istanza di concessione di provvisoria esecuzione;
in via principale, previa dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per inadempimento della convenuta opposta, accertare che nulla era dovuto in favore di e pertanto revocare il decreto CP_1
ingiuntivo; in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta per vizi e/o difetti delle forniture e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni,
da quantificarsi anche in via equitativa, oltre al risarcimento del danno d'immagine. Con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese l'opponente deduceva che: in data 19.05.2021, con Ordine n. Pt_1
A2100283 (Doc. 2) ordinava a la fornitura di chiusini stradali in ghisa, per l'esecuzione di CP_1
un contratto di appalto sottoscritto tra l'opponente e il per la realizzazione di una Controparte_3
serie di complessi edilizi e infrastrutture per circa 1.800 unità abitative;
il materiale fornito da CP_1
veniva caricato nei containers presso lo stabilimento del fornitore rispettivamente in data Pt_1
31.05.2021 (Docc. 3 e 4) e in data 19.07.2021 (Doc. 5), provvedeva quindi ad effettuare il trasporto dei predetti containers al porto di Genova, dove veniva successivamente imbarcato con destinazione
Massawa (Eritrea) in data 10 Giugno 2021 (Doc. 6) e in data 24.07.2021 (Doc. 7); immediatamente dopo l'arrivo del materiale presso il cantiere di Asmara, i responsabili di in Eritrea si Pt_1 avvedevano che il materiale fornito da resentava vizi e/ difetti tali da renderlo inutilizzabile, CP_1
difetti tempestivamente denunciato all'opposta (Doc.8); l'assoluta inidoneità all'uso dei chiusini in ghisa causava gravi danni derivanti all'opposta, atteso il “fermo” del cantiere e i conseguenti ritardi,
“a cascata” rispetto al piano di lavori concordati;
l'opposta non provvedeva alla sostituzione dei materiali viziati e costringeva l'opponente a sostenere le spese per l'acquisto di nuova merce e a sospendere il cantiere di cui al contratto d'appalto principale, compromettendo pertanto la credibilità
e l'immagine dell'opponente medesima;
pertanto vi era inadempimento della convenuta opposta all'ordine di cui sopra, con la conseguenza che sussistevano i presupposti per la risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento del danno.
Tutto ciò premesso, l'opponente, ritenendo di nulla dovere alla società opposta a titolo di corrispettivo delle fatture azionate monitoriamente, chiedeva la revoca del decreto, rassegando le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte CP_1
dagli opponenti e chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Chiedeva altresì la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 cpc.
In particolare, ribadite le deduzioni già svolte in ricorso, l'opposta società deduceva ulteriormente che: l'opponente non presentava alcuna formale denuncia di vizi e richiesta di sostituzione dei materiali forniti;
anzi, l'opponente versava un acconto sulla maggior somma dovuta (doc. 1), dopo la consegna della fornitura, e riconosceva con mail 20.07.2021 che era “tutto in ordine”(doc. 2); la corrispondenza intercorsa tra le parti era costituita da una serie di mail del luglio 2021, ottobre 2021,
novembre 2021 e dicembre 2021 (docc. da 3 a 8) dalla quale emergeva pacificamente l'assenza di qualsiasi denuncia di vizi del materiale fornito e/o contestazione della sua qualità; pertanto,
l'opposizione non era fondata su prova scritta;
in data 4.10.2021 l'opposta trasmetteva all'opponente l'estratto conto delle fatture da pagare e, a seguito di telefonata, durante la quale l'opponente riconosceva di dover adempiere al pagamento delle stesse, seguiva mail in cui l'opponente chiedeva un piano di rientro (docc. 9 e 10); quest'ultima mail non veniva contestata dall'opponente; la conferma del predetto accordo era contenuta nella mail del 7.12.2021 in cui l'opposta forniva le coordinate bancarie e l'opponente allegava bonifico di € 2.000,00 “in acconto vostre fatture” datato
21.12.2021(doc. 11 e 12); a fronte della diffida a mezzo legale trasmessa dall'opposta in data
31.12.2021, la società opponente non forniva riscontro né contestava di nulla dovere in ragione di vizi del prodotto, né eccepiva la risoluzione del contratto di fornitura e la conseguente richiesta di risarcimento del danno;
sussisteva la mala fede processuale dell'opponente, e pertanto i presupposti ex art. 96 cpc.
Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese.
Alla prima udienza, le parti chiedevano un rinvio pendendo trattative e il Giudice fissava nuova udienza.
Alla successiva udienza, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI co. per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281
sexies cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive.
Nelle note conclusive le parti davano atto del raggiungimento un accordo per il pagamento rateale del debito e parte opponente versava in data 04.08.2023 (all.1) unicamente la somma di € 24.367,95,
residuando in favore dell'opposta l'ulteriore credito di € 24.367,95.
Nell'agosto 2023 la società opponente depositava ricorso ai sensi degli artt. 40-44 co. 1 lett.a) – 39
co. 3 CCII con contestuale richiesta di misure protettive avanti al Tribunale di Perugia che dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con decreto del 26.01.2024. In data 19.02.2024 il
Commissario Giudiziale comunicava che, dalle scritture contabili, risultava un credito di € 24.367,95 a favore di e invitava a esercitare il diritto di voto (all.2). inviava la CP_1 CP_1
dichiarazione di voto in data 01.08.2024 esprimendo voto favorevole e precisando il proprio credito in € 24.367,95 (all.3). In data 13.12.2024 veniva fissata l'udienza per l'omologa della richiesta di concordato preventivo, per la comparizione della società debitrice, dei creditori e dei commissari giudiziali ex art. 106 CCII.
Con decreto del 27.1.2025, il Giudice disponeva che l'udienza precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc si tenesse nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, riservandosi di provvedere fuori udienza.
MOTIVI
Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma di €
24.367,95 da parte dell'attrice opponente in favore della convenuta opposta, circostanza che da sola impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Nondimeno, le spese del procedimento monitorio seguiranno, in ogni caso, la regola della soccombenza, tenuto conto che il pagamento del credito oggetto di ingiunzione è avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e l'instaurazione del giudizio di merito, con la conseguenza che vanno in ogni caso poste a carico dell'opponente.
Tanto premesso e venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opponente fonda la propria opposizione sull'asserita sussistenza di vizi e/o difetti dei “chiusini stradali in ghisa” forniti dalla convenuta opposta a seguito dell'ordine n. A2100283 del 19.05.2021
(Doc. 2).
Si osserva che, come già esposto nell'ordinanza dell'11.1.2023, di concessione della provvisoria esecuzione, l'opposizione non è fondata su prova scritta con riguardo all'unico motivo dedotto rappresentato dalla presunta sussistenza di vizi del materiale oggetto di fornitura.
La circostanza non risulta, anzitutto, documentata da alcuna lettera di contestazione inviata dall'attrice alla convenuta all'epoca dei fatti. L'unico documento prodotto dall'attrice è rappresentato da una mail interna, posto che è transitata su indirizzi mail tutti riferibili a soggetti appartenenti al gruppo Pt_1
( , , Email_1 Email_2
, ) e non Email_3 Email_4
risulta trasmessa a nessun soggetto riferibile alla società opposta.
In tale mail viene dato atto unicamente delle contestazioni formulate dal direttore lavori del contratto di appalto asseritamente sottoscritto dall'opponente con soggetti terzi (che l'opponente non documenta), inidonee a dimostrare l'avvenuta denuncia dei vizi e/o contestazione o richiesta di sostituzione dei materiali forniti, nei confronti della venditrice.
Neppure è stata offerta prova testimoniale a sostegno degli assunti attorei, posto che i capitoli di prova formulati dalla parte attrice nella memoria n. 2 sono stati ritenuti dal Giudice generici, documentali,
valutativi e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione.
Per contro, il credito oggetto di ingiunzione risulta documentato dalle fatture azionate monitoriamente n. 19-CFI01284, n. 21-CFI01294, n. 21-CFI01620 (docc. 1 fasc. monitorio) e dalle bolle di accompagnamento (docc. 3, 4 e 5 attrice), peraltro prodotte dalla stessa opponente e mai contestate né disconosciute dalla medesima.
La convenuta opposta ha prodotto in giudizio copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale emerge che nessuna specifica contestazione di vizi e difetti è mai stata formulata dall'attrice opponente;
per contro, si legge che in data 20.07.2022, di , ha Parte_3 Parte_1
Co inviato mail all'opposta in cui così si è espressa: “ mi sembra tutto in ordine, grz mille. Per_1
(doc. 8, n.2).
Altresì prodotta in giudizio è la diffida di pagamento trasmessa dalla convenuta alla stessa opponente in data 31.12.2021 (doc. 2 fasc. monitorio), alla quale non è seguito alcun riscontro né, tantomeno,
contestazione.
A ciò si aggiunga che è pacifico in causa, per stessa ammissione di entrambe le parti, che tra le stesse fosse stato raggiunto un accordo di dilazione del debito. Il comportamento della parte opponente, che ha aderito all'accordo di dilazione del debito, pagando la prima delle due rate per l'importo di € 24.367,95, risulta del tutto incompatibile con quanto sostenuto dalla medesima in tesi, rispetto alla condotta asseritamente inadempiente della convenuta opposta che giustificherebbe la risoluzione del contratto oggetto di causa.
Già sulla base di tali emergenze, può quindi ritenersi raggiunta la prova sia dell'an sia del quantum della pretesa creditoria dell'opposta.
Sulla scorta di tali considerazioni e, atteso che l'opponente ha provveduto unicamente al pagamento di una sola tranche del debito oggetto di causa e nulla ha prodotto e/o provato in merito al pagamento dell'ulteriore rata, il credito residuo di € 24.367,95 in favore della convenuta va ritenuto certo, liquido ed esigibile.
Nessuna risultanza di segno contrato è emersa nel corso del giudizio.
In definitiva, l'opposizione, con riguardo al credito residuo, deve essere in toto rigettata.
Revocato il decreto ingiuntivo n. 1288/2022 e, accertato il credito residuo di € 24.367,95 in favore della convenuta opposta, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della predetta somma oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
In merito al regolamento delle spese di lite, richiamato quanto sopra esposto, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Le spese del procedimento monitorio, poste a carico dell'opponente per le ragioni sopra enunciate,
sono liquidate come da provvedimento del giudice del monitorio.
Le spese del presente giudizio si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le altre fasi, attesa la natura documentale della controversia e la non particolare complessità della stessa.
La società opponente deve quindi essere condannata a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti dell'attrice è fondata e deve essere accolta. La condotta processuale di parte attrice deve essere ritenuta rimproverabile, atteso che, nel corso del giudizio è emersa la radicale infondatezza delle pretese formulate e tenuto conto altresì dell'avvenuto riconoscimento tacito del debito per avvenuto pagamento da parte della stessa opponente, circostanze che dimostrano la pretestuosità della domanda.
Tale condotta deve essere ritenuta non improntata a correttezza, con la conseguenza che sussiste nel caso di specie il requisito della mala fede processuale.
In merito al quantum risarcibile, ritiene il Tribunale di dover liquidare il risarcimento in misura pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi avvocato, avuto riguardo alla natura e al valore della causa ed all'intensità dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accertato il parziale pagamento, in corso di causa del credito oggetto di ingiunzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1288/2022;
rigetta l'opposizione, per il resto e condanna l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma residua di € 24.367,95, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
condanna l'attrice opponente a rifondere in favore della convenuta opposta le spese del procedimento monitorio liquidate in quella sede, nonché le spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge;
in accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dal convenuto, nei confronti dell'attore, condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di €
1.693,50 a titolo di risarcimento del danno.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 31 gennaio 2025. Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”