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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2022 promossa da:
(C.F. ) con gli avv.ti ANTONIO VOCE (C.F. Parte_1 C.F._1
) e VINCENZO SANSOBRINO (C.F. ); C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. VITTORIO BECHI (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Pistoia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ricorrono al Giudice Controparte_2
Unico del Lavoro del Tribunale di Pistoia affinché, accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della Sig.ra per i motivi esposti in narrativa, Voglia Parte_1 condannare come in epigrafe a revocare il provvedimento disciplinare della sospensione dal Controparte_3 servizio e dal trattamento economico per 4 giorni intimato alla ricorrente disponendo la restituzione dell'importo di
€.456,41 = trattenuto nell a bust a paga di settembre 2021 . Con vittoria di spese e compensi professionali.” Nella specie, la ricorrente ha dedotto: di essere dipendente dal 01.06.1999 di , con Controparte_1 provenienza da Banca Popolare di Vicenza, in forza di contratto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato, con inquadramento nella terza aria professionale, al terzo livello retributivo e con ruolo di gestore privati presso la filiale di Pistoia Breda;
che, a seguito dell'acquisizione CP_4 della Banca Popolare di Vicenza, in data 26.06.2017 il conto corrente cointestato di cui i Sig.ri e erano titolari, confluiva in unitamente al Parte_1 Persona_1 Controparte_3 conto deposito titoli aperto nel 2007 in seguito alla successione della madre della sig.ra Pt_1
che, data la presenza di titoli azionari, al dossier titoli sono agganciati due sotto- dossier
[...] intestati rispettivamente ad (n.001) e (n.002); che, con lettera Parte_1 Persona_1 raccomandata del 26.07.2021, contestava alla ricorrente di aver violato il Controparte_1 codice interno di comportamento, in primo luogo per aver effettuato più operazioni di acquisto/vendita del medesimo titolo nella stessa giornata (cd. operatività intraday), nonché per aver consegnato la carta a lei intestata al marito al fine di effettuare versamenti in contanti, presso sportelli automatici di , sul conto corrente cointestato;
di aver replicato con lettera Controparte_3 raccomandata del 03.08.2021, rappresentando come, al momento delle operazioni contestate, non fosse a conoscenza che il divieto delle cd. operazioni intraday valesse anche per il cointestatario del conto corrente che, non dipendente del gruppo , aveva operato con il proprio esclusivo e CP_3 personale servizio MyKey n.08173336 e che, ad ogni modo, aveva espressamente consentito al sig. di utilizzare la propria carta;
che con lettera raccomandata a mano del 02.09.2021, Per_1 [...]
, ritenute le argomentazioni fornite non idonee a giustificare le irregolarità contestate, CP_1 comminava alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico di
4 giorni, quantificati in euro 456,41, successivamente decurtati dalla mensilità di settembre 2021; che, dunque, tale sanzione disciplinare sarebbe illegittima perché afferente ad un'attività non espressamente sanzionata dal codice interno di comportamenti di gruppo, nonché in quanto tardiva e adottata in violazione delle garanzie procedurali prevista dall'art. 7 della L. 399/1970.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed in diritto del Controparte_1 ricorso avversario e chiedendone, quindi, il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Effettuata istruttoria orale e documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo di sentenza pubblicamente letto e motivazione depositata nei sessanta giorni successivi.
***
1. La domanda dedotta in giudizio è volta a far dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sanzione disciplinare adottata dalla datrice di lavoro nei confronti della dipendente Controparte_3
consistita nella sospensione dal servizio e dal trattamento economico per quattro Parte_1 giorni, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 456,41, trattenuto nella busta paga di settembre 2021.
Pag. 2 di 9 2. I fatti allegati in ricorso e di seguito esposti sono incontroversi e/o documentali.
La sig.ra dipendente della dal 1.06.1999 con provenienza Banca Pt_1 CP_3 Controparte_3
Popolare di Vicenza già in forza di un contratto di lavoro full-time ed a tempo Controparte_5 indeterminato, lavora per la società convenuta con l'inquadramento nella 3a Area Professionale 3° livello retributivo e ruolo di Gestore Privati presso la Filiale di Pistoia Breda. CP_4
Con l'acquisizione della Banca Popolare di Vicenza, in data 26.06.2017 il conto corrente cointestato di cui i sig.ri e erano titolari, confluiva in Parte_1 Persona_1 Controparte_3 unitamente al conto deposito titoli aperto nel 2007 in seguito alla successione della madre della ricorrente. Essendo presenti titoli azionari, al dossier titoli risultavano agganciati n.2 sotto-dossier intestati rispettivamente ad (n.001) e (n.002), circostanza questa Parte_1 Persona_1 automatica e resa necessaria dal fatto che la proprietà delle azioni è personale e comporta l'apertura di posizioni fiscali distinte, riconducibili ai codici fiscali degli intestatari, in cui confluiscono minusvalenze e plusvalenze.
Con lettera raccomandata a mano del 26.7.2021 ha formulato nei confronti Controparte_3 della ricorrente le seguenti contestazioni:
< che le sono imposti dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo in qualità di dipendente della Banca (attualmente in servizio presso la filiale Retail di Pistoia Stabilimento
Breda con il ruolo di Gestore Privati).
Tra marzo 2020 e febbraio 2021, infatti, sul deposito amministrato n.50443/3100/5002659 intestato a lei e a suo marito signor appoggiato al conto corrente agevolato Persona_1
n.50443/1000 /90020 parimenti intestato, risultano eseguite, in 55 giornate, operazioni di acquisto/vendita del medesimo titolo nella stessa giornata (cosiddetta operatività intraday), per un controvalore complessivo di €.5.825.278,90, come riepilogato nell'allegato 1 che costituisce ad ogni effetto parte integrante della presente.
Tale suo operato, come detto, contrasta di per sé con le previsioni del Codice Interno di
Comportamento di Gruppo il cui articolo 6 co.2, nell'edizione vigente da agosto 2020, fa espresso divieto ai dipendenti di “effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e barra o i medesimi strumenti finanziari della stessa giornata” (divieto peraltro previsto anche nella precedente edizione del codice all'articolo 5 co.2).
Pag. 3 di 9 Né, peraltro, rileva la circostanza che le suddette operazioni (tutte relative al titolo azionario
UNICREDIT ORD RG codice 5239360) siano state eseguite a valere sul sotto deposito intestato a suo marito (numero 002) e con il servizio MyKey in capo a quest'ultimo (n.
08173336), atteso che tutta l'operatività in parola, e quindi anche i risultati economici che ne sono scaturiti, è avvenuta con suo diretto rischio e beneficio in quanto imputata e regolata su rapporti di deposito e conto corrente di cui lei e cointestataria.
Nell'ambito delle verifiche, inoltre, sono state rilevate diverse operazioni ATM effettuate presso le filiali di Quarrata e Casalguidi con la carta bancomat XME card n.5167950011300815 a lei intestata, che tuttavia non possono essere state eseguite personalmente da lei in quanto nelle date e negli orari delle operazioni, lei risultava in servizio presso la sua sede di lavoro, ubicato in località diversa. Si rimanda in proposito all'allegato 2, anch'esso parte integrante della presente, ove sono riepilogati a titolo esemplificativo 27 operazioni di versamento ATM effettuate con la sua carta in orari incompatibili con le sue timbrature di entrata e uscita dal lavoro.
Sentita al riguardo, lei stessa ha confermato che le operazioni in parola sono state eseguite da suo marito al quale lei ha concesso l'utilizzo della carta a lei intestata. Anche sotto tale profilo, dunque, il suo comportamento contrasta con il Codice Interno di Comportamento di
Gruppo il quale, all'articolo 8 co.1, stabilisce che “i dipendenti nell'utilizzo dei rapporti e dei servizi bancari presso tutte le società del gruppo, dei quali risultano intestatari, cointestatari o delegati, sono tenuti a rispettare le disposizioni normative contrattuali che disciplinano i rapporti e i servizi medesimi, astenendosi dal porre in essere condotte e operatività non previste da dette disposizioni o comunque con esse incompatibili (a titolo meramente esemplificativo è vietato consentire ad altri l'utilizzo delle proprie carte di credito/debito ovvero delle proprie credenziali personali di accesso ai servizi di Internet banking).
Nel contestarle quanto sopra esposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della l. 300 del 20 maggio 1970, La invitiamo, ove lo ritenga, a farci pervenire le sue giustificazioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente” (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Le giustificazioni della sig.ra sono state affidate alla lettera raccomandata del 3.8.2021 del Pt_1 seguente tenore: “In merito alla contestazione di aver violato quanto previsto dal Codice di
Comportamento di Gruppo all'art. 6 comma 2 che < fa espresso divieto ai Dipendenti di “effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e/o i medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata”> preciso quanto segue: l'operatività in parola non è avvenuta su
Pag. 4 di 9 rapporto di deposito cointestato, come da voi erroneamente riportato alla fine del quarto capoverso ma sul sotto-deposito n. 002 intestato solo a mio marito (trattandosi di azioni), mentre è vero che il conto corrente di appoggio è cointestato ma non ho nessuno strumento né possibilità alcuna di modificarlo;
non ho mai eseguito operazioni di acquisto/vendita di alcun titolo, tantomeno nella stessa giornata;
la < (c.d. operatività intraday)> che mi contestate è da attribuire a mio marito, cointestatario del conto corrente, unico intestatario del sotto deposito titoli n.002 che ha operato con il proprio esclusivo e personale servizio MyKey n.08173336 e che preciso non essere dipendente del
Gruppo , né Consulente Finanziario, né Agente;
solo oggi apprendo, in perfetta Controparte_3 buona fede che tali divieti sarebbero validi anche per i cointestatari del conto corrente pur non dipendenti del Gruppo Intesa, in quanto (né) dal Codice Comportamentale da voi richiamato (né dal precedente) si evince tale ipotesi;
in nessun modo le operazioni poste in essere hanno, o avrebbero potuto, in quanto il sotto-deposito titoli è intestato solo a mio marito ed anche se i titoli in parola perdessero il 100% del loro valore, azzererebbero il saldo patrimoniale del suo sotto-deposito titoli, senza nessuna ripercussione sul conto corrente cointestato. Le operazioni di compravendita inoltre, sono sempre state realizzate senza la variazione del saldo del conto corrente;
In merito alla contestazione di aver violato quanto previsto dal Codice di Comportamento di Gruppo all'art. 8 comma 1 <…è vietato consentire ad altri l'utilizzo delle proprie carte di credito/debito> preciso quanto segue: la persona alla quale ho consentito temporaneamente l'utilizzo della mia carta di debito è il cointestatario del conto corrente che, in piena e totale autonomia, può compiere lo stesso tipo di operazioni senza utilizzare la carta di debito in questione. Mio marito infatti, fino alla chiusura della Filiale di via Montalbano a Quarrata, effettuava le medesime operazioni di versamento presentandosi direttamente alla sportello senza bisogno di utilizzare la carta di debito. Prendo atto, leggendo il sesto capoverso dove asserite : <
Sentita al riguardo, Lei stessa ha confermato…> che il colloquio al quale mi avete convocata il giorno 5 luglio u.s., con mail del giorno 1 luglio u.s., alla presenza della Direttrice di Area Parte_2 senza peraltro comunicarmi il motivo, era in realtà l'inizio della contestazione disciplinare.
[...]
Colloquio al quale mi sono presentata senza l'assistenza sindacale e che mi è stato presentato come del tutto informale nonostante fosse prevista la verbalizzazione. Nella speranza di aver chiarito quanto contestatomi porgo distinti saluti” (cfr. doc.3 fasc. ric.).
Con lettera raccomandata notificata a mani in data 2.09.2021, ritenute le Controparte_3 precisazioni e le argomentazioni fornite non idonee a giustificare le irregolarità contestate, ha
Pag. 5 di 9 comminato alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per la durata di 4 giorni (cfr. doc.4 fasc. ric.).
La ricorrente ha scontato la sanzione disciplinare e per i quattro giorni di sospensione dalla retribuzione si è vista decurtare dalle mensilità di settembre 2021 l'importo di €.456,41= (cfr. doc.5 fasc. ric.).
3. In diritto si rammenta che, come chiarito da un consolidato orientamento di legittimità, ogni volta che il lavoratore nella sede giudiziale impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che tale responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (cfr. Cass. 15950/2004).
Nella specie si rileva che risultano incontroversi, in quanto mai negati dalla lavoratrice, sia in sede di procedimento disciplinare che in sede giudiziale, i seguenti fatti materiali, oggetto di contestazione disciplinare:
a) che, tra marzo 2020 e febbraio 2021, sul deposito amministrato n.50443/3100/5002659 intestato alla sig.ra e al di lei marito signor appoggiato al conto corrente agevolato Pt_1 Persona_1
n.50443/1000 /90020 parimenti intestato, sono state eseguite, in 55 giornate, operazioni di acquisto/vendita del medesimo titolo nella stessa giornata (cosiddetta operatività intraday), per un controvalore complessivo di € 5.825.278,90.
b) che, nel medesimo periodo, la sig.ra ha concesso l'utilizzo della carta bancomat XME card Pt_1
n.5167950011300815, alla medesima intestato, al marito sig. il quale effettuava Persona_1 diverse operazioni ATM presso le filiali di Quarrata e Casalguidi mentre la ricorrente risultava in servizio presso la sua sede di lavoro.
Tanto premesso in ordine alla materialità dei fatti contestati è assorbente ai fini del decidere l'esame della eccezione di tardività della contestazione disciplinare operata con raccomandata del 26.7.2021.
Al riguardo si rammenta che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il dato di raffronto per stabilire se la contestazione sia tardiva o meno non è l'epoca a cui risalgono i fatti addebitati, bensì il momento in cui il datore di lavoro ne viene in concreto a conoscenza. Va considerato, inoltre, il tempo intercorrente tra l'accertamento dell'anomalia e la contestazione al lavoratore, essendo necessario che la verifica venga effettuata in modo ponderato e responsabile sia nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da addebiti avventati e sia per consentire al datore di lavoro la
Pag. 6 di 9 possibilità di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere (Cass.
12702/2012, 22066/2007, 1101/2007, 241/2006).
Nel caso di specie si rileva che i fatti di cui al primo addebito disciplinare (operazioni c.d. intraday) si sono verificati in n. 55 giornate dal 12.3.2020 al 8.2.2021 (cfr. allegato 1 della lettera di contestazione disciplinare), mentre quelli del secondo addebito (n. 27 operazioni ATM compiute da terzi con carta di debito intestata alla dipendente) dal 17.1.2020 al 31.3.2021 (cfr. allegato 2 della lettera di contestazione disciplinare).
Occorre poi evidenziare che è pacifico che tutte le operazioni bancarie contestate, protrattesi per oltre un anno, sono state compiute su conto corrente e con l'impiego di strumenti (carte di CP_3 debito, servizio MyKey n.08173336) ad esso riferibili.
Pertanto non può dubitarsi che ciascuna delle operazioni addebitate alla ricorrente, a far data dalla prima verificatasi nel gennaio 2020, fosse, almeno in astratto, immediatamente percepibile, nella sua materiale sussistenza, e valutabile, sotto il profilo della rilevanza disciplinare, dalla società datrice di lavoro.
Ciò detto risulta dirimente il rilievo per cui, sia nella contestazione disciplinare e che in memoria di costituzione, è del tutto mancante l'indicazione del momento in cui la datrice di lavoro complessivamente intesa (e non tanto l'ufficio interno competente per l'attivazione dei procedimenti disciplinare) è venuta, in concreto, a conoscenza dei fatti addebitati.
Tale momento non è rinvenibile nemmeno esaminando la relazione ispettiva del 12.7.2021, laddove viene solo genericamente rappresentato che le irregolarità riscontrate sono state rilevate “A fronte delle verifiche condotte dalla scrivente struttura”, senza che peraltro sia nemmeno specificato se tali accertamenti sono avvenuti a seguito di segnalazione oppure nell'ambito di verifiche periodiche (cfr. doc. 1 fasc. resist.).
Pertanto, in mancanza di alcun dato certo sul momento in cui il datore di lavoro è venuto in concreto a conoscenza dei fatti addebitati non è possibile operare alcun raffronto con il momento della contestazione disciplinare, ai fini di verificare la tempestività di quest'ultima.
Si aggiunga che, come dianzi evidenziato, ciascuna delle operazioni bancarie contestate rientrava pacificamente nella sfera di conoscibilità della società datrice di lavoro e, pertanto, quest'ultima avrebbe dovuto quantomeno specificare le ragioni organizzative per le quali tali irregolarità sono state accertate solo oltre un anno dal loro iniziale compimento per mezzo della relazione ispettiva del
12.7.2021.
Pag. 7 di 9 Questo giudice non ignora, in quanto costituente fatto notorio, la complessità della struttura gerarchico organizzativa e le notevoli dimensioni dell'organico della società convenuta, nonché
l'articolazione in diversi uffici delle funzioni di controllo e di contenzioso lavoro, dedotte in memoria di costituzione al fine di giustificare lo scarto temporale tra il momento del compimento di attività irregolari da parte della dipendente e quello della attivazione del procedimento disciplinare.
Si osserva tuttavia che la complessità della struttura organizzativa della datrice di lavoro e delle procedure interne volte ad accertare e valutare condotte disciplinarmente rilevanti dei dipendenti, non possono essere opposte al lavoratore al fine di giustificare ex se una contestazione disciplinare intervenuta a distanza anche di molti mesi dalla verificazione dei fatti addebitati. Così argomentando si giungerebbe al paradosso per cui eventuali inefficienze organizzative interne della società datrice di lavoro andrebbero inammissibilmente a ricadere in pregiudizio del lavoratore, comportando la sistematica elusione del principio della immediatezza della contestazione disciplinare.
Invero, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro e quindi a sé imputabile (cfr. Cass.
15467/2004; 35664/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che l'odierna convenuta non abbia assolto ad un simile rigoroso onere probatorio.
In conclusione, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova ricadente sulla datrice di lavoro in ordine alla sussistenza del requisito della tempestività dell'addebito del 26.7.2021, deve concludersi per l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per quattro giorni, comminata alla ricorrente.
Conseguentemente la resistente va condannata a revocare la sanzione conservativa impugnata e a restituire alla ricorrente il corrispondente importo di € 456,41, trattenuto nella busta paga di settembre 2021.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente soccombente ex art 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 in base al valore della causa (indeterminabile), con riduzione rispetto ai compensi medi liquidabili (assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 di 9 - condanna la resistente a revocare la sanzione conservativa impugnata;
- condanna la resistente a restituire alla ricorrente la somma di euro 456,41 trattenuta sulla busta paga di settembre 2021;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre euro 259,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza del dispositivo e con deposito delle motivazioni nei sessanta giorni successivi.
Pistoia, 21.2.2025
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 108/2022 promossa da:
(C.F. ) con gli avv.ti ANTONIO VOCE (C.F. Parte_1 C.F._1
) e VINCENZO SANSOBRINO (C.F. ); C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. VITTORIO BECHI (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Pistoia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ricorrono al Giudice Controparte_2
Unico del Lavoro del Tribunale di Pistoia affinché, accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della Sig.ra per i motivi esposti in narrativa, Voglia Parte_1 condannare come in epigrafe a revocare il provvedimento disciplinare della sospensione dal Controparte_3 servizio e dal trattamento economico per 4 giorni intimato alla ricorrente disponendo la restituzione dell'importo di
€.456,41 = trattenuto nell a bust a paga di settembre 2021 . Con vittoria di spese e compensi professionali.” Nella specie, la ricorrente ha dedotto: di essere dipendente dal 01.06.1999 di , con Controparte_1 provenienza da Banca Popolare di Vicenza, in forza di contratto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato, con inquadramento nella terza aria professionale, al terzo livello retributivo e con ruolo di gestore privati presso la filiale di Pistoia Breda;
che, a seguito dell'acquisizione CP_4 della Banca Popolare di Vicenza, in data 26.06.2017 il conto corrente cointestato di cui i Sig.ri e erano titolari, confluiva in unitamente al Parte_1 Persona_1 Controparte_3 conto deposito titoli aperto nel 2007 in seguito alla successione della madre della sig.ra Pt_1
che, data la presenza di titoli azionari, al dossier titoli sono agganciati due sotto- dossier
[...] intestati rispettivamente ad (n.001) e (n.002); che, con lettera Parte_1 Persona_1 raccomandata del 26.07.2021, contestava alla ricorrente di aver violato il Controparte_1 codice interno di comportamento, in primo luogo per aver effettuato più operazioni di acquisto/vendita del medesimo titolo nella stessa giornata (cd. operatività intraday), nonché per aver consegnato la carta a lei intestata al marito al fine di effettuare versamenti in contanti, presso sportelli automatici di , sul conto corrente cointestato;
di aver replicato con lettera Controparte_3 raccomandata del 03.08.2021, rappresentando come, al momento delle operazioni contestate, non fosse a conoscenza che il divieto delle cd. operazioni intraday valesse anche per il cointestatario del conto corrente che, non dipendente del gruppo , aveva operato con il proprio esclusivo e CP_3 personale servizio MyKey n.08173336 e che, ad ogni modo, aveva espressamente consentito al sig. di utilizzare la propria carta;
che con lettera raccomandata a mano del 02.09.2021, Per_1 [...]
, ritenute le argomentazioni fornite non idonee a giustificare le irregolarità contestate, CP_1 comminava alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico di
4 giorni, quantificati in euro 456,41, successivamente decurtati dalla mensilità di settembre 2021; che, dunque, tale sanzione disciplinare sarebbe illegittima perché afferente ad un'attività non espressamente sanzionata dal codice interno di comportamenti di gruppo, nonché in quanto tardiva e adottata in violazione delle garanzie procedurali prevista dall'art. 7 della L. 399/1970.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed in diritto del Controparte_1 ricorso avversario e chiedendone, quindi, il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Effettuata istruttoria orale e documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo di sentenza pubblicamente letto e motivazione depositata nei sessanta giorni successivi.
***
1. La domanda dedotta in giudizio è volta a far dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sanzione disciplinare adottata dalla datrice di lavoro nei confronti della dipendente Controparte_3
consistita nella sospensione dal servizio e dal trattamento economico per quattro Parte_1 giorni, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 456,41, trattenuto nella busta paga di settembre 2021.
Pag. 2 di 9 2. I fatti allegati in ricorso e di seguito esposti sono incontroversi e/o documentali.
La sig.ra dipendente della dal 1.06.1999 con provenienza Banca Pt_1 CP_3 Controparte_3
Popolare di Vicenza già in forza di un contratto di lavoro full-time ed a tempo Controparte_5 indeterminato, lavora per la società convenuta con l'inquadramento nella 3a Area Professionale 3° livello retributivo e ruolo di Gestore Privati presso la Filiale di Pistoia Breda. CP_4
Con l'acquisizione della Banca Popolare di Vicenza, in data 26.06.2017 il conto corrente cointestato di cui i sig.ri e erano titolari, confluiva in Parte_1 Persona_1 Controparte_3 unitamente al conto deposito titoli aperto nel 2007 in seguito alla successione della madre della ricorrente. Essendo presenti titoli azionari, al dossier titoli risultavano agganciati n.2 sotto-dossier intestati rispettivamente ad (n.001) e (n.002), circostanza questa Parte_1 Persona_1 automatica e resa necessaria dal fatto che la proprietà delle azioni è personale e comporta l'apertura di posizioni fiscali distinte, riconducibili ai codici fiscali degli intestatari, in cui confluiscono minusvalenze e plusvalenze.
Con lettera raccomandata a mano del 26.7.2021 ha formulato nei confronti Controparte_3 della ricorrente le seguenti contestazioni:
< che le sono imposti dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo in qualità di dipendente della Banca (attualmente in servizio presso la filiale Retail di Pistoia Stabilimento
Breda con il ruolo di Gestore Privati).
Tra marzo 2020 e febbraio 2021, infatti, sul deposito amministrato n.50443/3100/5002659 intestato a lei e a suo marito signor appoggiato al conto corrente agevolato Persona_1
n.50443/1000 /90020 parimenti intestato, risultano eseguite, in 55 giornate, operazioni di acquisto/vendita del medesimo titolo nella stessa giornata (cosiddetta operatività intraday), per un controvalore complessivo di €.5.825.278,90, come riepilogato nell'allegato 1 che costituisce ad ogni effetto parte integrante della presente.
Tale suo operato, come detto, contrasta di per sé con le previsioni del Codice Interno di
Comportamento di Gruppo il cui articolo 6 co.2, nell'edizione vigente da agosto 2020, fa espresso divieto ai dipendenti di “effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e barra o i medesimi strumenti finanziari della stessa giornata” (divieto peraltro previsto anche nella precedente edizione del codice all'articolo 5 co.2).
Pag. 3 di 9 Né, peraltro, rileva la circostanza che le suddette operazioni (tutte relative al titolo azionario
UNICREDIT ORD RG codice 5239360) siano state eseguite a valere sul sotto deposito intestato a suo marito (numero 002) e con il servizio MyKey in capo a quest'ultimo (n.
08173336), atteso che tutta l'operatività in parola, e quindi anche i risultati economici che ne sono scaturiti, è avvenuta con suo diretto rischio e beneficio in quanto imputata e regolata su rapporti di deposito e conto corrente di cui lei e cointestataria.
Nell'ambito delle verifiche, inoltre, sono state rilevate diverse operazioni ATM effettuate presso le filiali di Quarrata e Casalguidi con la carta bancomat XME card n.5167950011300815 a lei intestata, che tuttavia non possono essere state eseguite personalmente da lei in quanto nelle date e negli orari delle operazioni, lei risultava in servizio presso la sua sede di lavoro, ubicato in località diversa. Si rimanda in proposito all'allegato 2, anch'esso parte integrante della presente, ove sono riepilogati a titolo esemplificativo 27 operazioni di versamento ATM effettuate con la sua carta in orari incompatibili con le sue timbrature di entrata e uscita dal lavoro.
Sentita al riguardo, lei stessa ha confermato che le operazioni in parola sono state eseguite da suo marito al quale lei ha concesso l'utilizzo della carta a lei intestata. Anche sotto tale profilo, dunque, il suo comportamento contrasta con il Codice Interno di Comportamento di
Gruppo il quale, all'articolo 8 co.1, stabilisce che “i dipendenti nell'utilizzo dei rapporti e dei servizi bancari presso tutte le società del gruppo, dei quali risultano intestatari, cointestatari o delegati, sono tenuti a rispettare le disposizioni normative contrattuali che disciplinano i rapporti e i servizi medesimi, astenendosi dal porre in essere condotte e operatività non previste da dette disposizioni o comunque con esse incompatibili (a titolo meramente esemplificativo è vietato consentire ad altri l'utilizzo delle proprie carte di credito/debito ovvero delle proprie credenziali personali di accesso ai servizi di Internet banking).
Nel contestarle quanto sopra esposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della l. 300 del 20 maggio 1970, La invitiamo, ove lo ritenga, a farci pervenire le sue giustificazioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente” (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Le giustificazioni della sig.ra sono state affidate alla lettera raccomandata del 3.8.2021 del Pt_1 seguente tenore: “In merito alla contestazione di aver violato quanto previsto dal Codice di
Comportamento di Gruppo all'art. 6 comma 2 che < fa espresso divieto ai Dipendenti di “effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e/o i medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata”> preciso quanto segue: l'operatività in parola non è avvenuta su
Pag. 4 di 9 rapporto di deposito cointestato, come da voi erroneamente riportato alla fine del quarto capoverso ma sul sotto-deposito n. 002 intestato solo a mio marito (trattandosi di azioni), mentre è vero che il conto corrente di appoggio è cointestato ma non ho nessuno strumento né possibilità alcuna di modificarlo;
non ho mai eseguito operazioni di acquisto/vendita di alcun titolo, tantomeno nella stessa giornata;
la < (c.d. operatività intraday)> che mi contestate è da attribuire a mio marito, cointestatario del conto corrente, unico intestatario del sotto deposito titoli n.002 che ha operato con il proprio esclusivo e personale servizio MyKey n.08173336 e che preciso non essere dipendente del
Gruppo , né Consulente Finanziario, né Agente;
solo oggi apprendo, in perfetta Controparte_3 buona fede che tali divieti sarebbero validi anche per i cointestatari del conto corrente pur non dipendenti del Gruppo Intesa, in quanto (né) dal Codice Comportamentale da voi richiamato (né dal precedente) si evince tale ipotesi;
in nessun modo le operazioni poste in essere hanno, o avrebbero potuto, in quanto il sotto-deposito titoli è intestato solo a mio marito ed anche se i titoli in parola perdessero il 100% del loro valore, azzererebbero il saldo patrimoniale del suo sotto-deposito titoli, senza nessuna ripercussione sul conto corrente cointestato. Le operazioni di compravendita inoltre, sono sempre state realizzate senza la variazione del saldo del conto corrente;
In merito alla contestazione di aver violato quanto previsto dal Codice di Comportamento di Gruppo all'art. 8 comma 1 <…è vietato consentire ad altri l'utilizzo delle proprie carte di credito/debito> preciso quanto segue: la persona alla quale ho consentito temporaneamente l'utilizzo della mia carta di debito è il cointestatario del conto corrente che, in piena e totale autonomia, può compiere lo stesso tipo di operazioni senza utilizzare la carta di debito in questione. Mio marito infatti, fino alla chiusura della Filiale di via Montalbano a Quarrata, effettuava le medesime operazioni di versamento presentandosi direttamente alla sportello senza bisogno di utilizzare la carta di debito. Prendo atto, leggendo il sesto capoverso dove asserite : <
Sentita al riguardo, Lei stessa ha confermato…> che il colloquio al quale mi avete convocata il giorno 5 luglio u.s., con mail del giorno 1 luglio u.s., alla presenza della Direttrice di Area Parte_2 senza peraltro comunicarmi il motivo, era in realtà l'inizio della contestazione disciplinare.
[...]
Colloquio al quale mi sono presentata senza l'assistenza sindacale e che mi è stato presentato come del tutto informale nonostante fosse prevista la verbalizzazione. Nella speranza di aver chiarito quanto contestatomi porgo distinti saluti” (cfr. doc.3 fasc. ric.).
Con lettera raccomandata notificata a mani in data 2.09.2021, ritenute le Controparte_3 precisazioni e le argomentazioni fornite non idonee a giustificare le irregolarità contestate, ha
Pag. 5 di 9 comminato alla ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per la durata di 4 giorni (cfr. doc.4 fasc. ric.).
La ricorrente ha scontato la sanzione disciplinare e per i quattro giorni di sospensione dalla retribuzione si è vista decurtare dalle mensilità di settembre 2021 l'importo di €.456,41= (cfr. doc.5 fasc. ric.).
3. In diritto si rammenta che, come chiarito da un consolidato orientamento di legittimità, ogni volta che il lavoratore nella sede giudiziale impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che tale responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (cfr. Cass. 15950/2004).
Nella specie si rileva che risultano incontroversi, in quanto mai negati dalla lavoratrice, sia in sede di procedimento disciplinare che in sede giudiziale, i seguenti fatti materiali, oggetto di contestazione disciplinare:
a) che, tra marzo 2020 e febbraio 2021, sul deposito amministrato n.50443/3100/5002659 intestato alla sig.ra e al di lei marito signor appoggiato al conto corrente agevolato Pt_1 Persona_1
n.50443/1000 /90020 parimenti intestato, sono state eseguite, in 55 giornate, operazioni di acquisto/vendita del medesimo titolo nella stessa giornata (cosiddetta operatività intraday), per un controvalore complessivo di € 5.825.278,90.
b) che, nel medesimo periodo, la sig.ra ha concesso l'utilizzo della carta bancomat XME card Pt_1
n.5167950011300815, alla medesima intestato, al marito sig. il quale effettuava Persona_1 diverse operazioni ATM presso le filiali di Quarrata e Casalguidi mentre la ricorrente risultava in servizio presso la sua sede di lavoro.
Tanto premesso in ordine alla materialità dei fatti contestati è assorbente ai fini del decidere l'esame della eccezione di tardività della contestazione disciplinare operata con raccomandata del 26.7.2021.
Al riguardo si rammenta che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il dato di raffronto per stabilire se la contestazione sia tardiva o meno non è l'epoca a cui risalgono i fatti addebitati, bensì il momento in cui il datore di lavoro ne viene in concreto a conoscenza. Va considerato, inoltre, il tempo intercorrente tra l'accertamento dell'anomalia e la contestazione al lavoratore, essendo necessario che la verifica venga effettuata in modo ponderato e responsabile sia nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da addebiti avventati e sia per consentire al datore di lavoro la
Pag. 6 di 9 possibilità di valutare i fatti nel loro insieme e stabilire la congrua sanzione da infliggere (Cass.
12702/2012, 22066/2007, 1101/2007, 241/2006).
Nel caso di specie si rileva che i fatti di cui al primo addebito disciplinare (operazioni c.d. intraday) si sono verificati in n. 55 giornate dal 12.3.2020 al 8.2.2021 (cfr. allegato 1 della lettera di contestazione disciplinare), mentre quelli del secondo addebito (n. 27 operazioni ATM compiute da terzi con carta di debito intestata alla dipendente) dal 17.1.2020 al 31.3.2021 (cfr. allegato 2 della lettera di contestazione disciplinare).
Occorre poi evidenziare che è pacifico che tutte le operazioni bancarie contestate, protrattesi per oltre un anno, sono state compiute su conto corrente e con l'impiego di strumenti (carte di CP_3 debito, servizio MyKey n.08173336) ad esso riferibili.
Pertanto non può dubitarsi che ciascuna delle operazioni addebitate alla ricorrente, a far data dalla prima verificatasi nel gennaio 2020, fosse, almeno in astratto, immediatamente percepibile, nella sua materiale sussistenza, e valutabile, sotto il profilo della rilevanza disciplinare, dalla società datrice di lavoro.
Ciò detto risulta dirimente il rilievo per cui, sia nella contestazione disciplinare e che in memoria di costituzione, è del tutto mancante l'indicazione del momento in cui la datrice di lavoro complessivamente intesa (e non tanto l'ufficio interno competente per l'attivazione dei procedimenti disciplinare) è venuta, in concreto, a conoscenza dei fatti addebitati.
Tale momento non è rinvenibile nemmeno esaminando la relazione ispettiva del 12.7.2021, laddove viene solo genericamente rappresentato che le irregolarità riscontrate sono state rilevate “A fronte delle verifiche condotte dalla scrivente struttura”, senza che peraltro sia nemmeno specificato se tali accertamenti sono avvenuti a seguito di segnalazione oppure nell'ambito di verifiche periodiche (cfr. doc. 1 fasc. resist.).
Pertanto, in mancanza di alcun dato certo sul momento in cui il datore di lavoro è venuto in concreto a conoscenza dei fatti addebitati non è possibile operare alcun raffronto con il momento della contestazione disciplinare, ai fini di verificare la tempestività di quest'ultima.
Si aggiunga che, come dianzi evidenziato, ciascuna delle operazioni bancarie contestate rientrava pacificamente nella sfera di conoscibilità della società datrice di lavoro e, pertanto, quest'ultima avrebbe dovuto quantomeno specificare le ragioni organizzative per le quali tali irregolarità sono state accertate solo oltre un anno dal loro iniziale compimento per mezzo della relazione ispettiva del
12.7.2021.
Pag. 7 di 9 Questo giudice non ignora, in quanto costituente fatto notorio, la complessità della struttura gerarchico organizzativa e le notevoli dimensioni dell'organico della società convenuta, nonché
l'articolazione in diversi uffici delle funzioni di controllo e di contenzioso lavoro, dedotte in memoria di costituzione al fine di giustificare lo scarto temporale tra il momento del compimento di attività irregolari da parte della dipendente e quello della attivazione del procedimento disciplinare.
Si osserva tuttavia che la complessità della struttura organizzativa della datrice di lavoro e delle procedure interne volte ad accertare e valutare condotte disciplinarmente rilevanti dei dipendenti, non possono essere opposte al lavoratore al fine di giustificare ex se una contestazione disciplinare intervenuta a distanza anche di molti mesi dalla verificazione dei fatti addebitati. Così argomentando si giungerebbe al paradosso per cui eventuali inefficienze organizzative interne della società datrice di lavoro andrebbero inammissibilmente a ricadere in pregiudizio del lavoratore, comportando la sistematica elusione del principio della immediatezza della contestazione disciplinare.
Invero, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro e quindi a sé imputabile (cfr. Cass.
15467/2004; 35664/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che l'odierna convenuta non abbia assolto ad un simile rigoroso onere probatorio.
In conclusione, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova ricadente sulla datrice di lavoro in ordine alla sussistenza del requisito della tempestività dell'addebito del 26.7.2021, deve concludersi per l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per quattro giorni, comminata alla ricorrente.
Conseguentemente la resistente va condannata a revocare la sanzione conservativa impugnata e a restituire alla ricorrente il corrispondente importo di € 456,41, trattenuto nella busta paga di settembre 2021.
4. Le spese di lite sono poste a carico di parte resistente soccombente ex art 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 in base al valore della causa (indeterminabile), con riduzione rispetto ai compensi medi liquidabili (assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 di 9 - condanna la resistente a revocare la sanzione conservativa impugnata;
- condanna la resistente a restituire alla ricorrente la somma di euro 456,41 trattenuta sulla busta paga di settembre 2021;
- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre euro 259,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza del dispositivo e con deposito delle motivazioni nei sessanta giorni successivi.
Pistoia, 21.2.2025
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