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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4430/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4430/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI Parte_1 C.F._1 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. RUFFINI FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALACE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FALACE
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sostiene che per il sinistro che ha subito in data 8 gennaio 2016, Parte_1 alle 1130 circa, quando all'altezza della chilometrica 11,600 direzione Giulianova strada Teramo Mare perse il controllo del mezzo perché andò ad urtare un parafango di un mezzo pesante che giaceva lungo la propria corsia di marcia,riportando danni alla persona,debba rispondere l'ente proprietario della strada, che non curò colpevolmente la sicurezza della strada e che non ha CP_1 dimostrato nel caso di specie il caso fortuito;
pertanto ne chiede al tribunale di Teramo la condanna al risarcimento del danno da lei patito, che quantifica in euro 26 mila. L' invoca la nullità CP_1 della domanda per assoluta incertezza, nel merito la domanda è da respingere per colpa esclusiva o da ridurre per colpa prevalente dell'attrice, che nella domanda non ha precisato quale fosse stata la sua condotta di guida e come mai l'ostacolo presente non fosse congruamente avvistabile. Ipotizza una condotta non prudente ed una velocità eccessiva da parte dell'utente della strada, anche perché
l'ostacolo era tra la corsia di marcia e quella di sorpasso. Condotta istruttoria con prova per testi, consulenza tecnica medico legale e interrogatorio,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da Cassazione, 18518/24, Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio
2023, n. 14228, Rv. 667836-02). Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione pagina 2 di 3 del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).Come giustamente affermato dal Tribunale di Pavia, con sentenza 1074/23, L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico è obbligato a provvedere alla manutenzione di essa e a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Tale obbligo è imposto dall'art. 14
C.d.S. oltre che, per i Comuni, dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2506, art.
5. Si presume quindi che tale ente sia responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era prevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Orbene, che non fosse avvistabile l'ostacolo, oltre al teste che precedeva nella marcia l'infortunata, è stato affermato anche dagli operanti delle forze dell'ordine che agirono sul posto. Si aggiunga che è stata data prova dell'ostacolo, che deriva sicuramente da un sinistro o da un avaria non occorsa immediatamente;
a questo punto doveva essere data prova da della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, il CP_1 che non è stato dato;
vi erano cantonieri che agivano regolarmente su quel tratto di strada, e non vi è prova di una segnalazione dei detriti troppo repentina perché potesse agire in CP_1 qualche modo. Ne deriva che la convenuta è tenuta a risarcire i danni patiti da parte attrice.La consulenza tecnica sui danni alla persona ha appurato che dal sinistro Parte_1 ha riportato danni alla persona, attualizzati, che considerate le spese mediche , il danno temporaneo e permanente come computato del consulente, intitolano l' attrice a ricevere la somma per risarcimento pari ad euro 14.277,55; incluse le spese per valutazione, normalmente inserite nelle spese di giustizia, nel caso di specie inserite nel ciclo terapeutico ed indistinguibili da queste;
oltre le spese per riparazione dell'auto e soccorso,pari ad euro 5639,65,sempre con decorrenza della pubblicazione della sentenza,non essendovi prova che siano state effettivamente sostenute, salva la spesa del soccorso stradale;
quindi CP_1 deve essere condannata a pagare a euro 19.917,20, oltre interessi, in Parte_1 misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pqm
Accoglie la domanda e condanna a pagare a euro CP_1 Parte_1
19.917,20, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
.condanna alle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 5077,00 oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
[...]
Teramo 27 FEBBRAIO 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4430/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI Parte_1 C.F._1 FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. RUFFINI FABIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FALACE GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FALACE
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sostiene che per il sinistro che ha subito in data 8 gennaio 2016, Parte_1 alle 1130 circa, quando all'altezza della chilometrica 11,600 direzione Giulianova strada Teramo Mare perse il controllo del mezzo perché andò ad urtare un parafango di un mezzo pesante che giaceva lungo la propria corsia di marcia,riportando danni alla persona,debba rispondere l'ente proprietario della strada, che non curò colpevolmente la sicurezza della strada e che non ha CP_1 dimostrato nel caso di specie il caso fortuito;
pertanto ne chiede al tribunale di Teramo la condanna al risarcimento del danno da lei patito, che quantifica in euro 26 mila. L' invoca la nullità CP_1 della domanda per assoluta incertezza, nel merito la domanda è da respingere per colpa esclusiva o da ridurre per colpa prevalente dell'attrice, che nella domanda non ha precisato quale fosse stata la sua condotta di guida e come mai l'ostacolo presente non fosse congruamente avvistabile. Ipotizza una condotta non prudente ed una velocità eccessiva da parte dell'utente della strada, anche perché
l'ostacolo era tra la corsia di marcia e quella di sorpasso. Condotta istruttoria con prova per testi, consulenza tecnica medico legale e interrogatorio,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come affermato da Cassazione, 18518/24, Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio
2023, n. 14228, Rv. 667836-02). Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione pagina 2 di 3 del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).Come giustamente affermato dal Tribunale di Pavia, con sentenza 1074/23, L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico è obbligato a provvedere alla manutenzione di essa e a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Tale obbligo è imposto dall'art. 14
C.d.S. oltre che, per i Comuni, dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2506, art.
5. Si presume quindi che tale ente sia responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era prevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Orbene, che non fosse avvistabile l'ostacolo, oltre al teste che precedeva nella marcia l'infortunata, è stato affermato anche dagli operanti delle forze dell'ordine che agirono sul posto. Si aggiunga che è stata data prova dell'ostacolo, che deriva sicuramente da un sinistro o da un avaria non occorsa immediatamente;
a questo punto doveva essere data prova da della imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, il CP_1 che non è stato dato;
vi erano cantonieri che agivano regolarmente su quel tratto di strada, e non vi è prova di una segnalazione dei detriti troppo repentina perché potesse agire in CP_1 qualche modo. Ne deriva che la convenuta è tenuta a risarcire i danni patiti da parte attrice.La consulenza tecnica sui danni alla persona ha appurato che dal sinistro Parte_1 ha riportato danni alla persona, attualizzati, che considerate le spese mediche , il danno temporaneo e permanente come computato del consulente, intitolano l' attrice a ricevere la somma per risarcimento pari ad euro 14.277,55; incluse le spese per valutazione, normalmente inserite nelle spese di giustizia, nel caso di specie inserite nel ciclo terapeutico ed indistinguibili da queste;
oltre le spese per riparazione dell'auto e soccorso,pari ad euro 5639,65,sempre con decorrenza della pubblicazione della sentenza,non essendovi prova che siano state effettivamente sostenute, salva la spesa del soccorso stradale;
quindi CP_1 deve essere condannata a pagare a euro 19.917,20, oltre interessi, in Parte_1 misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Pqm
Accoglie la domanda e condanna a pagare a euro CP_1 Parte_1
19.917,20, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
.condanna alle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in euro 5077,00 oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
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Teramo 27 FEBBRAIO 2025. Il giudice Pietro Merletti
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