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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2889/2024 rg.
Vertente tra
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simeone Gennaro, giusta procura in atti
- ricorrente -
e
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
- resistente -
Nonché presso il Tribunale di Nola Controparte_2
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.02.2025, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso con conferma delle condizioni della sentenza di separazione.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.06.2024 la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig. in CP_1
Napoli (NA) il 06.12.2017, dalla cui unione nasceva , il 07.10.2013 in Massa Di Persona_1
Somma (NA), attualmente minorenne;
premetteva che con sentenza n. 5088/2023 pubbl. il
14.12.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli Nord aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi e che dall'anno della statuizione della separazione non vi è stata alcuna riconciliazione. La ricorrente quindi nella presente sede processuale chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido esclusivo del minore alla ricorrente e porre a carico del resistente Per_1 contributo al mantenimento a favore del minore pari ad euro 320,00 mensili, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie, con riserva di disciplinare il diritto/dovere di visita del padre una volta terminato il suo periodo di detenzione.
All'udienza del 02.12.2024 compariva solo parte ricorrente, la quale si riportava al ricorso chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Presidente Relatore, dato atto che non risultava ancora provata la ritualità della notifica al resistente, fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 10.02.2025 per precisazione conclusioni.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.02.2025, parte ricorrente depositava prova della ritualità della notifica al resistente, si riportava al ricorso e ne chiedeva l'integrale accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 5088/2023 pubbl. il 14.12.2023 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato;
del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze in atti.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte alla stregua delle riferite circostanze, attesa la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di confermare quanto statuito con sentenza di separazione giudiziale del 21.11.2023.
Circa l'affidamento del minore giova precisare quanto segue.
È noto, al riguardo, che il criterio fondamentale cui deve attenersi Giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante, Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172). È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo
Cassazione Civile 2017 n. 27). L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386).
Nel caso di specie, dalle risultanze in atti emerge che il resistente risulta detenuto da dieci anni, e che il minore ha incontrato il padre solo tramite brevi colloqui in carcere, accompagnato dalla Per_1 madre e/o tramite videochiamate saltuarie. In sede di prima udienza di comparizione la ricorrente ha poi dichiarato che il resistente, a seguito di un ulteriore episodio di gelosia avutosi nei confronti del suo nuovo compagno, non si è più interessato del figlio e delle sue esigenze, anche di tipo materiale.
A parere di questo Giudice, l'atteggiamento di disinteresse del resistente, inadempiente ai doveri scaturenti dalla responsabilità genitoriale sia di ordine affettivo che di cura materiale nei confronti del figlio, è indubbiamente sintomatico di una certa carenza nella capacità genitoriale, costituendo altresì una situazione pregiudizievole per il minore a causa della costante assenza, precarietà dell'apporto affettivo e materiale.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ritiene quindi di poter accogliere la richiesta di parte ricorrente di statuizione di affido superesclusivo conferendo alla madre la facoltà di prendere decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nei confronti del minore . Per_1 Invero a riguardo si osserva che dall'art. 337 quater comma III c.c, è agevole desumere un particolare modello di affidamento, definito “affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo” (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa dalla IX Sezione civile il 20.3.2014; Trib. Torino ord.
22.1.2015) secondo il quale il genitore affidatario ha diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla formazione religiosa e sportiva;
il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che richiedere la modifica delle modalità di affido se sussistenti i presupposti.
Quindi la misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato, ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” ( cfr. cit. Trib. di Milano).
Alla luce di quanto indicato, il Tribunale nulla dispone in merito al diritto/dovere di visita paterno, non sussistendo i presupposti per tale regolamentazione.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento a carico del sig. , il Tribunale ritiene CP_1 equo confermare la misura stabilita nella sentenza di separazione in euro 300,00 mensili, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, sulla base delle risultanze in atti da cui emerge che la ricorrente è disoccupata, percepisce ADI pari di euro 1339,00 e AUU di euro 400,00, nonché di aver avuto un altro figlio dalla nuova relazione.
Riguardo ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale prende atto che la ricorrente non ha formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: 1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
, nata in [...] il [...] (C.F. ) e ,
[...] C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F. , in Napoli (NA) il 06.12.2017, con C.F._2
atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) (n.4, parte II, serie C, anno
2018);
2) dispone l'affido superesclusivo del minore alla madre con residenza Per_1 Parte_1 privilegiata presso la sua abitazione sita in Nola alla Via Cimitile n.24;
3) determina in € 300,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del Per_1 padre da corrispondere alla madre mediante contanti, vaglia postale o CP_1 Parte_1 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
5) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola, addì 28.02.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca