Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2025, proposto da
SE LE, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Puglia – Lecce nn. 423/2014, 1812/2014, 1814/2014, 213/2015, 214/2015, 215/2015, 276/2015, 744/2015, 745/2015 e 746/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EL CH e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza a dieci sentenze di questo TAR, come specificamente indicate in epigrafe, nella parte in cui hanno disposto a carico del Ministero della Giustizia l’obbligo di procedere al pagamento in favore del ricorrente medesimo delle somme ivi indicate a titolo di spese di lite. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto il mancato adempimento da parte dell’amministrazione alla suddette statuizioni (pur a fronte dell’intervenuta notificazione delle sentenze e dell’invio di una successiva diffida in data 2 maggio 2025) e ha chiesto, pertanto, la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di provvedere al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, il rimborso delle spese di copia e notifica sostenute, la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, co. 1, lett. e, cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
1.2. Il Ministero della Giustizia si è costituito in data 4 agosto 2025 per resistere al ricorso.
1.3. Ad esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
2.3. Le sentenze oggetto della domanda di ottemperanza recano diretta condanna del Ministero della Giustizia a provvedere al pagamento in favore di parte ricorrente degli importi ivi indicati a titolo di spese di lite, come di seguito specificati: sentenza n. 423/2014 per € 400; sentenza n. 1812/2014 per € 300; sentenza n. 1814/2014 per € 300; sentenza n. 213/2015 per € 200 oltre accessori; sentenza n. 214/2015 per € 200 oltre accessori; sentenza n. 215/2015 per € 200 oltre accessori; sentenza n. 276/2015 per € 400 oltre IVA e CPA; sentenza n. 744/2015 per € 400 oltre IVA e CPA; sentenza n. 745/2015 per € 400 oltre IVA e CPA; e sentenza n. 746/2015 per € 400 oltre IVA e CPA.
2.4. Il ricorrente, inoltre, ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento dei suddetti importi, pur a fronte della notificazione di tutte le pronunce e dell’invio di una diffida in data 2 maggio 2025, come attestato dalla documentazione allegata in atti. Il Ministero della Giustizia, inoltre, non ha formulato contestazioni in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente.
2.5. Ne discende, pertanto, la fondatezza della domanda di condanna dell’amministrazione alla corresponsione degli importi indicati a titolo di spese di lite nelle suddette sentenze, come sopra specificati. Su tali somme devono, inoltre, riconoscersi gli interessi legali con decorrenza dal giorno 2 maggio 2025 (data di costituzione in mora dell’amministrazione) e sino al soddisfo.
3. Fondata è, altresì, la domanda di rimborso delle spese sostenute per diritti di copia e di notifica delle sentenze nella misura indicata nel ricorso (e precisamente: € 30,37 per la sentenza n. 423/2014; € 11,79 per la sentenza n. 1812/2014; € 11,79 per la sentenza n. 1814/2014; € 10,44 per la sentenza n. 213/2015; € 10,44 per la sentenza n. 214/2015; € 10,44 per la sentenza n. 215/2015; € 18,64 per la sentenza n. 276/2015; € 10,44 per la sentenza n. 744/2015; € 10,44 per la sentenza n. 745/2015; € 17,32 per la sentenza n. 746/2015), risultando dalla documentazione depositata in atti prova del pagamento delle suddette somme.
4. Il Collegio ritiene, invece, di dover rigettare l’ulteriore domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, co. 1, lett. e, cod. proc. amm., dovendosi tener conto, ai fini della valutazione della condotta del Ministero, del fatto notorio relativo alle difficoltà di gestione dell’ingente quantità di provvedimenti di condanna intervenuti nell’ambito del contezioso per irragionevole durata del processo (cui si ricollegano – se pur indirettamente – anche le somme di cui al presente giudizio, in quanto relative a spese di lite su sentenze per l’ottemperanza di decreti ex l. 89/2001), tanto da determinare la predisposizione di un apposito sistema di gestione dei pagamenti, con dirottamento di specifiche risorse amministrative e finanziarie, disposto dall’art. 1, co. 817 – 821, l. 207/204.
5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle sentenze in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute a titolo di spese di lite, come sopra specificate, oltre interessi legali con decorrenza dal 2 maggio 2025 e sino al soddisfo e, altresì, al rimborso delle spese di notifica e di copia sostenute dal ricorrente, come sopra specificate. Ai fini del suddetto adempimento si fissa il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
6. Può, infine, nominarsi sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione oltre il termine suddetto, quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Lecce, con facoltà di delega. Il commissario o il suo delegato dovranno provvedere all’espletamento dell’incarico nel termine di ulteriori giorni sessanta.
7. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale delle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di provvedere all’esecuzione delle sentenze oggetto di ottemperanza, come indicate in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Rigetta il ricorso con riferimento alla domanda di condanna ex art. 114, co. 1, lett. e, cod. proc. amm.
Nomina quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Prefetto della Provincia di Lecce, con facoltà di delega, assegnando termine di ulteriori giorni sessanta per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CH | TO SC |
IL SEGRETARIO