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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 535/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'Avv. SERGIO SCIUTO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ANTONINA LUCIA BONARRIGO che lo rappresenta e difende per procura in atti
(c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CORRADO CORRENTI che la rappresenta e difende per procura in atti
resistenti,
terzo chiamato contumace, Controparte_3
avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito.
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sezione civile MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la unipersonale Parte_1
conveniva in giudizio ed esponeva: CP_1
- che con atto di cessione d'azienda del 30/09/2004 (all. n.1), la aveva ceduto alla (già CP_4 Parte_1 CP_5
il ramo d'azienda avente a oggetto l'attività di commercio al
[...]
minuto di abbigliamento e calzature;
- che il ramo d'azienda ceduto dalla era corrente in CP_4
Barcellona P.G. nell'immobile sito al piano terra, primo e secondo, di via Dante Aligheri n.14, ang. Via Mons. Pajno n. 4, in forza di contratti di locazione del 3 luglio 2002, registrati in Barcellona
Pozzo di Gotto il 2 agosto 2002 al n. 657 (all. n.2) e del 3 luglio
2002, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 agosto 2002 al n.
658 (cfr. all.3);
- che la cedente contestualmente alla stipula dei CP_4
suesposti contratti di locazione, con riferimento all'unità immobiliare di piano terra, aveva costituito un deposito cauzionale di complessivi € 3.320,00, pari a due mensilità, di cui € 1.394,00 per la quota spettante a , mediante accensione di Controparte_2
libretto al portatore (all. n. 5) n. 000402041 c/o Banca di Credito
Popolare di Siracusa, Agenzia di Patti ed € 1.926,00 (all. n. 6) e per la quota spettante a mediante accensione del libretto CP_1
al portatore (all. n. 7) n. 000402044 c/o Banca di Credito Popolare di Siracusa, Agenzia di Patti;
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile - che la con riferimento all'unità immobiliare posta al CP_4
secondo piano, aveva costituito un deposito cauzionale (all. n. 8) dicomplessivi € 671,40, pari a due mensilità, mediante accensione di libretto al portatore, intestato a (all. n. 9) n. CP_1
000402043 c/o Banca di Credito Popolare di Siracusa, Agenzia di
Patti;
- che le parti, con riferimento all'unità immobiliare di piano terra, avevano consensualmente risolto il contratto di locazione del 3 luglio 2002, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 agosto
2002 al n. 657, con decorrenza dal 11.03.2018, e l'odierna ricorrente aveva restituito il cespite in questione alla parte locatrice, che ne aveva attestato il buono stato d'uso all'atto del rilascio (all.
n.10);
- che per quanto riguarda l'unità immobiliare di secondo piano, quest'ultima era stata rilasciata in data 01/10/2013 dalla conduttrice dopo aver provveduto alla realizzazione delle opere di separazione dal piano terra (all. n. 11);
- di avere, pertanto, diritto alla restituzione dell'importo del deposito in quanto, a seguito dell'atto di cessione d'azienda del 30/09/2004 la società cessionaria, con riferimento a contratti di locazione, ne aveva assunto i diritti e gli obblighi, tant'è che le parti avevano espressamente previsto come: << In riferimento a tali contratti di locazione la società cessionaria ne assume, dalla data odierna e al netto da ogni arretro, i diritti e gli obblighi…>>;
- che, nonostante i reiterati solleciti, nessuna somma era stata
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile restituita.
Domandava, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “condannare la sig.ra alla Controparte_2
restituzione in favore della ricorrente del deposito cauzionale d'importo pari a euro
1.394,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo;
- condannare il sig. CP_1
alla restituzione in favore della ricorrente del deposito cauzionale d'importo pari a euro 2.597,40, oltre interessi legali dal fatto al saldo;
oltre al pagamento degli onorari e delle spese affrontate per il procedimento di mediazione, pari a € 48,80, le spese e gli onorari di lite del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1
quale, dopo avere chiesto la chiamata in giudizio di Controparte_3
esponeva:
- che in data 3.7.2002 che interveniva in proprio, Persona_1
nonché in nome e per conto di , congiuntamente a Controparte_2
che interveniva in proprio, nonché in nome e per CP_1
conto degli eredi della sorella , , Persona_2 Persona_3
e aveva stipulato con Persona_4 Controparte_6 CP_3
nella qualità di legale rapp.te p.t. della soc. Valery srl, il
[...]
contratto di locazione registrato al n. 657 presso l'Agenzia delle
Entrate di Barcellona P.G. e riguardante il piano terra di un immobile sito in Barcellona P.G. via Dante Alighieri n. 14;
- che, in relazione a questo contratto di locazione – per quella quota di proprietà per la quale interveniva l'odierno resistente – era stato costituito un deposito cauzionale di € 1.926,00 mediante accensione di libretto al portatore n. 0000402044 c/o Banca di
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Credito Popolare di Siracusa Agenzia di Patti;
- che, per tale deposito, le parti avevano convenuto che in caso di utilizzo dovesse essere costituito a cura del conduttore e che lo stesso conduttore avrebbe rinunciato agli interessi;
- che, nel suddetto contratto, al punto n. 7 veniva pattuito, che “Sono espressamente vietate la sublocazione e/o la cessione, anche parziale, del presente contratto senza consenso scritto dei concedenti” (vedi all.2);
- che, in data 3.7.2002, in proprio, nonché in nome e CP_1
per conto degli eredi di , Persona_2 Persona_3 Per_4
e , aveva stipulato con
[...] Controparte_6 Controparte_3
nella qualità di legale rapp.te p.t. della soc. il contratto di CP_4
locazione registrato al n. 658 presso l'Agenzia delle Entrate di
Barcellona P.G. e riguardante il piano secondo di un immobile sito in Barcellona P.G. via Dante Alighieri n. 14;
- che, con riferimento al suddetto contratto di locazione, era stato costituito un distinto deposito cauzionale di € 671,40, mediante accensione di libretto al portatore n. 0000402043 c/o Banca di
Credito Popolare di Siracusa Agenzia di Patti;
- che, per tale deposito, le parti avevano convenuto che in caso di utilizzo il deposito avrebbe dovuto essere costituito a cura del conduttore e che lo stesso conduttore avrebbe rinunciato agli interessi;
- che, anche nel suddetto contratto, al punto n. 7, era stato pattuito che “Sono espressamente vietate la sublocazione e/o la cessione, anche parziale, del presente contratto senza consenso scritto dei concedenti” (vedi
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile all.3);
- che, con lettera del 18.10.2004 (All.4), la società aveva CP_4
comunicato al la “cessione di ramo d'azienda” alla società CP_1
in persona dell'amministratore Parte_1 [...]
, dichiarando che dal primo ottobre la CP_7 Parte_1
avrebbe assunto i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione registrato al n. 657; il tutto quindi in dispregio di quanto contenuto nel punto n. 7) del contratto di locazione;
- che nell'atto di cessione (cfr. all. 4), non era contenuto alcuno specifico riferimento alle sorti dei libretti al portatore, e neppure all'importo dei depositi cauzionali, infatti si pattuiva il trasferimento del ramo di azienda per l'importo complessivo di €
55.000,00, di cui € 37.000,00 per l'avviamento ed € 18.000,00 per l'attrezzatura;
- che nell'anno 2013, il , adducendo una sopravvenuta CP_7
crisi aziendale, aveva chiesto ed ottenuto una rinegoziazione dei rapporti locatizi, specificatamente il rilascio di primo e secondo piano e la prosecuzione solo con il piano terra di proprietà – CP_1
con una diminuzione del canone di locazione, Parte_2
circostanze che di fatto aveva condotto alla sottoscrizione di un nuovo contratto per il piano terra in data 1.7.2013 (All.5), nel quale non era stato previsto il pagamento di alcuna cauzione e non si faceva riferimento alcuno al deposito cauzionale del precedente contratto stipulato con CP_4
- che nelle more, infatti, l'odierno comparente aveva appreso dalla
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile cugina , che i libretti di deposito cauzionale erano Controparte_2
stati estinti dall' ovvero dal legale rapp. p.t. della CP_3 CP_4
colui che aveva sottoscritto i contratti di affitto originari e accesso i relativi libretti al portatore;
- che di tale circostanza era stato informato anche il , CP_7
legale rapp. p.t. dell'odierna ricorrente, il quale, per come aveva riferito la avrebbe rinunciato alla consegna dei libretti CP_2
relativi ai contratti ormai risolti, mentre per il nuovo contratto del piano terra non avrebbe versato alcuna cauzione, come di fatto era stato;
- che con mail del 21.2.2018 (All.6), la società Parte_1
aveva comunicato di non poter continuare a
[...]
detenere l'immobile locato, prospettando la risoluzione consensuale del contratto senza pagamento di indennità alcuna a suo carico;
- che, in data 21.03.2018, le parti avevano sottoscritto la risoluzione consensuale del contratto di locazione n. 657 del 3.07.2002, dichiarando espressamente di chiudere i loro rapporti senza alcun corrispettivo a carico né dell'una né dell'altra parte;
- che, a seguito dell'invito alla mediazione rivolta dalla
[...]
al quest'ultimo, sperando di mettere una Parte_1 CP_1
parola fine alla vicenda, aveva ritenuto di doversi accertare delle sorti dei citati libretti di deposito, ed effettuate delle ricerche presso il Tribunale di Patti aveva appreso che:
a) in data 05.07.02, il Sig. n.q., aveva sottoscritto Controparte_3
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile n. 2 contratti di libretto al portatore intestati a CP_1
(All. 8 e 9);
b) in data 9.12.09 era stata formalizzata denuncia di smarrimento dei libretti da parte di (All.10); Controparte_3
c) In data 12.02.2010, era stato depositato presso il Tribunale di
Patti, dal medesimo istanza di ammortamento di titoli CP_3
iscritta al n. 88/2010 R.G.V.G. (All.11);
d) che in data 25.2.2010 era stato emesso decreto di ammortamento da parte del Tribunale di Patti (all.12 fascicolo
R.G.V.G. n. 80/2010 Trib.Patti).
Domandava, alla luce delle spiegate premesse, il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio ovvero, in via subordinata, chideva che la condanna fosse limitata alla quota parte di sua spettanza. si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 3 Controparte_2
febbraio 2025 e, dopo avere eccepito la incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace alla luce dell'entità delle somme richieste (€ 1.394 per la ed € 2.597,40 per , in CP_2 CP_1
conseguenza appunto della intervenuta transazione novativa del
21.3.2018 (doc. 3) e dello “svuotamento del titolo, ad opera del sig.
” a.u. della Società (doc. 4 stralcio visura Controparte_3 CP_4
CCIAA) rappresentava:
- che e avevano transatto il giudizio CP_2 Parte_1
instaurato da e , contro l'odierna Controparte_2 Persona_1
ricorrente e , iscritto al n. 844/2016 RG Controparte_7
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Tribunale Barcellona, avente ad oggetto i danni riscontrati nell'immobile al momento del rilascio, definendo ogni reciproco rapporto di dare ed avere:
- che dal carattere novativo della transazione doveva discendere la liberazione dal precedente rapporto locativo con conseguente applicazione, non della disciplina ex art. 447 bis, ma delle norme sulla competenza per valore;
- che nella predetta transazione, in particolare, era stato convenuto testualmente: ”la parte conduttrice, inoltre, dichiara, comunque di rinunciare
a richiedere la restituzione dei libretti bancari al portare di cui all'originario deposito cauzionale” ed a seguire ”Le parti precisano che con l'esatto adempimento della superiore obbligazione pecuniaria, oggi assunta dalla
[...]
la parte locatrice null'altro avrà a pretendere e così reciprocamente Parte_1
la dai locatori”; CP_8
- che, dunque, doveva ritenersi che la domanda oggetto del procedimento preclusa dall'intervenuta transazione;
- che, peraltro, avendo le parti optato per la costituzione del deposito cauzionale mediante titolo, era questo che eventualmente avrebbe dovuto essere restituito alla riconsegna del locale (ove non riscontrati danni) e non il relativo controvalore.
Domandava, alla luce di quanto sopra esposto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “1) Preliminarmente alla luce della pregressa transazione novativa, del 21.3.2018, dichiarare non applicabile la disciplina ex art. 447 bis cpc, e per l'effetto la incompetenza per valore del giudizio adito a favore del GPD di Barcellona, emettendo ogni consequenziale provvedimento anche
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile di condanna alle spese;
2) Nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda attrice, stante la esistenza di transazione sulla pretesa attorea, ed in via ancora più gradata la infondatezza della stessa avuto riguardo alle sopravvenute vicende dei relativi depositi e dello “”svuotamento di fatto degli stessi”” ad opera di;
3) Condannare la ricorrente ai danni ex Controparte_3
art. 96, comma 3 cpc, quantificandoli in via equitativa;
4) Condannare la ricorrente alle spese del giudizio con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese senza riscuotere compensi”.
ritualmente citato, non si costituiva in giudizio Controparte_3
sicché deve essere dichiarato contumace.
In via preliminare deve essere dichiarata tardiva l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Giudice di Pace sollevata da essendosi quest'ultima costituita solo con Controparte_2
comparsa depositata nel corso del procedimento, in data 3 febbraio
2025.
Per la medesima ragione, deve essere dichiarata tardiva la produzione della documentazione effettuata dalla solo al momento della CP_2
tardiva costituzione in giudizio.
La domanda formulata da parte ricorrente è fondata.
Sono allegati in atti i contratti di locazione stipulati dalla il 3 CP_4
luglio 2002 e registrati in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 agosto 2002 al n. 657 e 658 (all. n.2 e 3) con i locatori in proprio e quale Persona_1
rappresentante di e in proprio, nonché in Controparte_2 CP_1
nome e per conto degli eredi della sorella , sig.ri Persona_2 [...]
, e Per_3 Persona_4 Controparte_6
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Sono, altresì, allegate in atti le ricevute di costituzione del deposito cauzionale degli importi, rispettivamente, di € 1.394,00 (cfr. all.n.4) per la quota spettante a e di complessivi € 2.597,40 (cfr. all. Controparte_2
6 e 8) per la quota spettante a CP_1
È, altresì, depositato in atti da parte ricorrente il contratto di cessione d'azienda intervenuto in data 30 settembre 2004 tra la e la CP_4
contenente la contestuale cessione dei contratti di Controparte_5
locazione oggetto della presente causa.
Ciò posto, e contrariamente a quanto dedotto dal resistente si CP_1
osserva che nessuna valenza assume la circostanza che nel contratto di locazione del 3 luglio 2002 le parti al punto 7) avessero pattuito di escludere “la sublocazione e/o la cessione, anche parziale, del presente contratto senza consenso scritto dei concedenti”; tale clausola, infatti, era priva di qualsiasi validità poiché contrastante con l'art. 36 della legge n.
392/1978, norma non derogabile.
Secondo tale disposizione “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 4802/2000), infatti, “La sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo sono consentite al conduttore, ai
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare l'immobile o di cedere il contratto;
la mancata comunicazione della cessione al locatore non pone il conduttore in una situazione di inadempienza ma comporta soltanto l'inopponibilità della cessione al locatore”.
Ne discende che, con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 disciplina nello stesso modo il caso di sublocazione dell'immobile e quello della cessione del contratto di locazione stabilendo che il conduttore può, senza il consenso del locatore, sublocare l'immobile o cedere l'azienda o parte di essa, e cioè di una porzione dei beni destinati all'attività esercitata nell'immobile autonoma e funzionalmente sufficiente per tale attività.
Nel caso in esame è documentato che la cessione del contratto di locazione è avvenuta contestualmente alla cessione del ramo d'azienda
(cfr. all. 1 parte ricorrente) di talché nessuna efficacia assume l'art. 7 del contratto di locazione perché nullo per contrasto con norma imperativa.
Ne discende che il contratto originariamente stipulato dal e dalla CP_1
(anche per conto di terzi) è proseguito legittimamente con il Per_1
cessionario, Parte_1
Del pari, è priva di pregio la circostanza dedotta dal secondo la CP_1
quale nulla è dovuto a parte ricorrente in quanto nel contratto di
“cessione di ramo d'azienda” non si fa alcun riferimento al fatto che siano stati ceduti anche i libretti al portatore.
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Ed invero, ove – come nel caso di specie - un soggetto succeda ad un altro, ex art. 36 legge n. 392 del 1978, nella qualità di conduttore, l'onere del deposito cauzionale già costituito a favore del locatore deve far carico al nuovo conduttore, salvo che una specifica convenzione fra il cedente ed il cessionario del contratto lo escluda.
Né, infine, rileva il fatto che al momento della risoluzione del contratto le parti avessero pattuito di chiudere i loro rapporti “senza alcun corrispettivo” (cfr. all. 7 parte resistente) in quanto il deposito cauzionale non costituisce un corrispettivo del contratto ma una garanzia risarcitoria in correlazione alla verifica dello stato dell'immobile all'atto del suo rilascio di talchè la locuzione usata dalle parti in sede di risoluzione del contratto in alcun modo può intendersi riferita al deposito cauzionale.
Né, comunque, assumono alcuna rilevanza le doglianze – comunque tardive – sollevate dalla in relazione al fatto che nulla sarebbe CP_2
dovuta alla ricorrente per essere intervenuta apposita transazione novativa tra le parti in data 21 marzo 2018 atteso che la predetta transazione riguarda il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in via Dante Alighieri n. 14, piano primo, e non già quello sito al medesimo indirizzo, piano terra, oggetto del presente procedimento.
Ed ancora con riferimento alla circostanza dedotta dalla CP_2
secondo la quale nulla sarebbe dovuto “avendo le parti optato per la costituzione del deposito cauzionale mediante titolo, è questo che eventualmente dovrebbe essere restituito alla riconsegna del locale”, si osserva che il libretto al
- 13 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile portatore costituisce un qualunque mezzo di pagamento ed il fatto che lo stesso non sia ad oggi esistente non fa venir meno, evidentemente,
l'obbligazione assunta.
Ciò posto e tenendo conto che è pacifica l'avvenuta risoluzione dei contratti di locazione per cui è causa devono, dunque, essere condannati i resistenti e alla restituzione degli Controparte_2 CP_1
importi, rispettivamente, di € 1.394,00 ed € 2.597,40, oltre interessi legali dalla data della risoluzione del contratto al soddisfo.
Va precisato, a tal fine, che gli interessi legali richiesti da parte ricorrente con decorrenza “dal fatto” sono dovuti – in virtù della clausola contenuta nella ricevuta di deposito cauzionale (cfr. all. 4 e 6 di parte ricorrente) – solo a far data dalla risoluzione del contratto di locazione in quanto, nella vigenza del contratto, il conduttore cedente aveva espressamente rinunciato alla corresponsione degli stessi (cfr. all. 4 e 6 parte resistente).
In merito, poi, alla circostanza che il abbia chiesto di limitare la CP_1
propria eventuale condanna alla sua “quota-parte” essendo intervenuto nel contratto di locazione anche in nome e per conto degli eredi della sorella , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
si osserva che tale pretesa è infondata. CP_6
Ed invero, quando la parte locatrice – come nel caso di specie - è costituita da più soggetti, in virtù della natura solidale dell'obbligazione ex art. 1292 c.c., ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore, alla medesima prestazione, fatta salva la possibilità per il locatore - una volta adempiuta l'obbligazione – di rivalersi nei confronti
- 14 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile degli altri coobbligati.
In ordine alla chiamata del terzo, si osserva che Controparte_3
nessuna domanda è stata spiegata dal resistente nei confronti dell' di talchè nessuna statuizione deve essere assunta. CP_3
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna alla restituzione in favore della ricorrente Controparte_2
del deposito cauzionale d'importo pari a euro 1.394,00, oltre interessi legali dalla risoluzione del contratto al soddisfo;
condannare alla restituzione in favore della ricorrente CP_1
del deposito cauzionale d'importo pari a euro 2.597,40, oltre interessi legali dalla risoluzione del contratto al soddisfo;
condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio liquidate in € 150,00 per spese vive
(comprensive della mediazione) ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, l'8/3/2025
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 15 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 535/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'Avv. SERGIO SCIUTO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ANTONINA LUCIA BONARRIGO che lo rappresenta e difende per procura in atti
(c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CORRADO CORRENTI che la rappresenta e difende per procura in atti
resistenti,
terzo chiamato contumace, Controparte_3
avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito.
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto sezione civile MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la unipersonale Parte_1
conveniva in giudizio ed esponeva: CP_1
- che con atto di cessione d'azienda del 30/09/2004 (all. n.1), la aveva ceduto alla (già CP_4 Parte_1 CP_5
il ramo d'azienda avente a oggetto l'attività di commercio al
[...]
minuto di abbigliamento e calzature;
- che il ramo d'azienda ceduto dalla era corrente in CP_4
Barcellona P.G. nell'immobile sito al piano terra, primo e secondo, di via Dante Aligheri n.14, ang. Via Mons. Pajno n. 4, in forza di contratti di locazione del 3 luglio 2002, registrati in Barcellona
Pozzo di Gotto il 2 agosto 2002 al n. 657 (all. n.2) e del 3 luglio
2002, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 agosto 2002 al n.
658 (cfr. all.3);
- che la cedente contestualmente alla stipula dei CP_4
suesposti contratti di locazione, con riferimento all'unità immobiliare di piano terra, aveva costituito un deposito cauzionale di complessivi € 3.320,00, pari a due mensilità, di cui € 1.394,00 per la quota spettante a , mediante accensione di Controparte_2
libretto al portatore (all. n. 5) n. 000402041 c/o Banca di Credito
Popolare di Siracusa, Agenzia di Patti ed € 1.926,00 (all. n. 6) e per la quota spettante a mediante accensione del libretto CP_1
al portatore (all. n. 7) n. 000402044 c/o Banca di Credito Popolare di Siracusa, Agenzia di Patti;
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile - che la con riferimento all'unità immobiliare posta al CP_4
secondo piano, aveva costituito un deposito cauzionale (all. n. 8) dicomplessivi € 671,40, pari a due mensilità, mediante accensione di libretto al portatore, intestato a (all. n. 9) n. CP_1
000402043 c/o Banca di Credito Popolare di Siracusa, Agenzia di
Patti;
- che le parti, con riferimento all'unità immobiliare di piano terra, avevano consensualmente risolto il contratto di locazione del 3 luglio 2002, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 agosto
2002 al n. 657, con decorrenza dal 11.03.2018, e l'odierna ricorrente aveva restituito il cespite in questione alla parte locatrice, che ne aveva attestato il buono stato d'uso all'atto del rilascio (all.
n.10);
- che per quanto riguarda l'unità immobiliare di secondo piano, quest'ultima era stata rilasciata in data 01/10/2013 dalla conduttrice dopo aver provveduto alla realizzazione delle opere di separazione dal piano terra (all. n. 11);
- di avere, pertanto, diritto alla restituzione dell'importo del deposito in quanto, a seguito dell'atto di cessione d'azienda del 30/09/2004 la società cessionaria, con riferimento a contratti di locazione, ne aveva assunto i diritti e gli obblighi, tant'è che le parti avevano espressamente previsto come: << In riferimento a tali contratti di locazione la società cessionaria ne assume, dalla data odierna e al netto da ogni arretro, i diritti e gli obblighi…>>;
- che, nonostante i reiterati solleciti, nessuna somma era stata
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile restituita.
Domandava, alla luce delle superiori premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “condannare la sig.ra alla Controparte_2
restituzione in favore della ricorrente del deposito cauzionale d'importo pari a euro
1.394,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo;
- condannare il sig. CP_1
alla restituzione in favore della ricorrente del deposito cauzionale d'importo pari a euro 2.597,40, oltre interessi legali dal fatto al saldo;
oltre al pagamento degli onorari e delle spese affrontate per il procedimento di mediazione, pari a € 48,80, le spese e gli onorari di lite del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1
quale, dopo avere chiesto la chiamata in giudizio di Controparte_3
esponeva:
- che in data 3.7.2002 che interveniva in proprio, Persona_1
nonché in nome e per conto di , congiuntamente a Controparte_2
che interveniva in proprio, nonché in nome e per CP_1
conto degli eredi della sorella , , Persona_2 Persona_3
e aveva stipulato con Persona_4 Controparte_6 CP_3
nella qualità di legale rapp.te p.t. della soc. Valery srl, il
[...]
contratto di locazione registrato al n. 657 presso l'Agenzia delle
Entrate di Barcellona P.G. e riguardante il piano terra di un immobile sito in Barcellona P.G. via Dante Alighieri n. 14;
- che, in relazione a questo contratto di locazione – per quella quota di proprietà per la quale interveniva l'odierno resistente – era stato costituito un deposito cauzionale di € 1.926,00 mediante accensione di libretto al portatore n. 0000402044 c/o Banca di
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Credito Popolare di Siracusa Agenzia di Patti;
- che, per tale deposito, le parti avevano convenuto che in caso di utilizzo dovesse essere costituito a cura del conduttore e che lo stesso conduttore avrebbe rinunciato agli interessi;
- che, nel suddetto contratto, al punto n. 7 veniva pattuito, che “Sono espressamente vietate la sublocazione e/o la cessione, anche parziale, del presente contratto senza consenso scritto dei concedenti” (vedi all.2);
- che, in data 3.7.2002, in proprio, nonché in nome e CP_1
per conto degli eredi di , Persona_2 Persona_3 Per_4
e , aveva stipulato con
[...] Controparte_6 Controparte_3
nella qualità di legale rapp.te p.t. della soc. il contratto di CP_4
locazione registrato al n. 658 presso l'Agenzia delle Entrate di
Barcellona P.G. e riguardante il piano secondo di un immobile sito in Barcellona P.G. via Dante Alighieri n. 14;
- che, con riferimento al suddetto contratto di locazione, era stato costituito un distinto deposito cauzionale di € 671,40, mediante accensione di libretto al portatore n. 0000402043 c/o Banca di
Credito Popolare di Siracusa Agenzia di Patti;
- che, per tale deposito, le parti avevano convenuto che in caso di utilizzo il deposito avrebbe dovuto essere costituito a cura del conduttore e che lo stesso conduttore avrebbe rinunciato agli interessi;
- che, anche nel suddetto contratto, al punto n. 7, era stato pattuito che “Sono espressamente vietate la sublocazione e/o la cessione, anche parziale, del presente contratto senza consenso scritto dei concedenti” (vedi
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile all.3);
- che, con lettera del 18.10.2004 (All.4), la società aveva CP_4
comunicato al la “cessione di ramo d'azienda” alla società CP_1
in persona dell'amministratore Parte_1 [...]
, dichiarando che dal primo ottobre la CP_7 Parte_1
avrebbe assunto i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione registrato al n. 657; il tutto quindi in dispregio di quanto contenuto nel punto n. 7) del contratto di locazione;
- che nell'atto di cessione (cfr. all. 4), non era contenuto alcuno specifico riferimento alle sorti dei libretti al portatore, e neppure all'importo dei depositi cauzionali, infatti si pattuiva il trasferimento del ramo di azienda per l'importo complessivo di €
55.000,00, di cui € 37.000,00 per l'avviamento ed € 18.000,00 per l'attrezzatura;
- che nell'anno 2013, il , adducendo una sopravvenuta CP_7
crisi aziendale, aveva chiesto ed ottenuto una rinegoziazione dei rapporti locatizi, specificatamente il rilascio di primo e secondo piano e la prosecuzione solo con il piano terra di proprietà – CP_1
con una diminuzione del canone di locazione, Parte_2
circostanze che di fatto aveva condotto alla sottoscrizione di un nuovo contratto per il piano terra in data 1.7.2013 (All.5), nel quale non era stato previsto il pagamento di alcuna cauzione e non si faceva riferimento alcuno al deposito cauzionale del precedente contratto stipulato con CP_4
- che nelle more, infatti, l'odierno comparente aveva appreso dalla
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile cugina , che i libretti di deposito cauzionale erano Controparte_2
stati estinti dall' ovvero dal legale rapp. p.t. della CP_3 CP_4
colui che aveva sottoscritto i contratti di affitto originari e accesso i relativi libretti al portatore;
- che di tale circostanza era stato informato anche il , CP_7
legale rapp. p.t. dell'odierna ricorrente, il quale, per come aveva riferito la avrebbe rinunciato alla consegna dei libretti CP_2
relativi ai contratti ormai risolti, mentre per il nuovo contratto del piano terra non avrebbe versato alcuna cauzione, come di fatto era stato;
- che con mail del 21.2.2018 (All.6), la società Parte_1
aveva comunicato di non poter continuare a
[...]
detenere l'immobile locato, prospettando la risoluzione consensuale del contratto senza pagamento di indennità alcuna a suo carico;
- che, in data 21.03.2018, le parti avevano sottoscritto la risoluzione consensuale del contratto di locazione n. 657 del 3.07.2002, dichiarando espressamente di chiudere i loro rapporti senza alcun corrispettivo a carico né dell'una né dell'altra parte;
- che, a seguito dell'invito alla mediazione rivolta dalla
[...]
al quest'ultimo, sperando di mettere una Parte_1 CP_1
parola fine alla vicenda, aveva ritenuto di doversi accertare delle sorti dei citati libretti di deposito, ed effettuate delle ricerche presso il Tribunale di Patti aveva appreso che:
a) in data 05.07.02, il Sig. n.q., aveva sottoscritto Controparte_3
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile n. 2 contratti di libretto al portatore intestati a CP_1
(All. 8 e 9);
b) in data 9.12.09 era stata formalizzata denuncia di smarrimento dei libretti da parte di (All.10); Controparte_3
c) In data 12.02.2010, era stato depositato presso il Tribunale di
Patti, dal medesimo istanza di ammortamento di titoli CP_3
iscritta al n. 88/2010 R.G.V.G. (All.11);
d) che in data 25.2.2010 era stato emesso decreto di ammortamento da parte del Tribunale di Patti (all.12 fascicolo
R.G.V.G. n. 80/2010 Trib.Patti).
Domandava, alla luce delle spiegate premesse, il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio ovvero, in via subordinata, chideva che la condanna fosse limitata alla quota parte di sua spettanza. si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 3 Controparte_2
febbraio 2025 e, dopo avere eccepito la incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace alla luce dell'entità delle somme richieste (€ 1.394 per la ed € 2.597,40 per , in CP_2 CP_1
conseguenza appunto della intervenuta transazione novativa del
21.3.2018 (doc. 3) e dello “svuotamento del titolo, ad opera del sig.
” a.u. della Società (doc. 4 stralcio visura Controparte_3 CP_4
CCIAA) rappresentava:
- che e avevano transatto il giudizio CP_2 Parte_1
instaurato da e , contro l'odierna Controparte_2 Persona_1
ricorrente e , iscritto al n. 844/2016 RG Controparte_7
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Tribunale Barcellona, avente ad oggetto i danni riscontrati nell'immobile al momento del rilascio, definendo ogni reciproco rapporto di dare ed avere:
- che dal carattere novativo della transazione doveva discendere la liberazione dal precedente rapporto locativo con conseguente applicazione, non della disciplina ex art. 447 bis, ma delle norme sulla competenza per valore;
- che nella predetta transazione, in particolare, era stato convenuto testualmente: ”la parte conduttrice, inoltre, dichiara, comunque di rinunciare
a richiedere la restituzione dei libretti bancari al portare di cui all'originario deposito cauzionale” ed a seguire ”Le parti precisano che con l'esatto adempimento della superiore obbligazione pecuniaria, oggi assunta dalla
[...]
la parte locatrice null'altro avrà a pretendere e così reciprocamente Parte_1
la dai locatori”; CP_8
- che, dunque, doveva ritenersi che la domanda oggetto del procedimento preclusa dall'intervenuta transazione;
- che, peraltro, avendo le parti optato per la costituzione del deposito cauzionale mediante titolo, era questo che eventualmente avrebbe dovuto essere restituito alla riconsegna del locale (ove non riscontrati danni) e non il relativo controvalore.
Domandava, alla luce di quanto sopra esposto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “1) Preliminarmente alla luce della pregressa transazione novativa, del 21.3.2018, dichiarare non applicabile la disciplina ex art. 447 bis cpc, e per l'effetto la incompetenza per valore del giudizio adito a favore del GPD di Barcellona, emettendo ogni consequenziale provvedimento anche
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile di condanna alle spese;
2) Nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda attrice, stante la esistenza di transazione sulla pretesa attorea, ed in via ancora più gradata la infondatezza della stessa avuto riguardo alle sopravvenute vicende dei relativi depositi e dello “”svuotamento di fatto degli stessi”” ad opera di;
3) Condannare la ricorrente ai danni ex Controparte_3
art. 96, comma 3 cpc, quantificandoli in via equitativa;
4) Condannare la ricorrente alle spese del giudizio con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese senza riscuotere compensi”.
ritualmente citato, non si costituiva in giudizio Controparte_3
sicché deve essere dichiarato contumace.
In via preliminare deve essere dichiarata tardiva l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Giudice di Pace sollevata da essendosi quest'ultima costituita solo con Controparte_2
comparsa depositata nel corso del procedimento, in data 3 febbraio
2025.
Per la medesima ragione, deve essere dichiarata tardiva la produzione della documentazione effettuata dalla solo al momento della CP_2
tardiva costituzione in giudizio.
La domanda formulata da parte ricorrente è fondata.
Sono allegati in atti i contratti di locazione stipulati dalla il 3 CP_4
luglio 2002 e registrati in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 agosto 2002 al n. 657 e 658 (all. n.2 e 3) con i locatori in proprio e quale Persona_1
rappresentante di e in proprio, nonché in Controparte_2 CP_1
nome e per conto degli eredi della sorella , sig.ri Persona_2 [...]
, e Per_3 Persona_4 Controparte_6
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Sono, altresì, allegate in atti le ricevute di costituzione del deposito cauzionale degli importi, rispettivamente, di € 1.394,00 (cfr. all.n.4) per la quota spettante a e di complessivi € 2.597,40 (cfr. all. Controparte_2
6 e 8) per la quota spettante a CP_1
È, altresì, depositato in atti da parte ricorrente il contratto di cessione d'azienda intervenuto in data 30 settembre 2004 tra la e la CP_4
contenente la contestuale cessione dei contratti di Controparte_5
locazione oggetto della presente causa.
Ciò posto, e contrariamente a quanto dedotto dal resistente si CP_1
osserva che nessuna valenza assume la circostanza che nel contratto di locazione del 3 luglio 2002 le parti al punto 7) avessero pattuito di escludere “la sublocazione e/o la cessione, anche parziale, del presente contratto senza consenso scritto dei concedenti”; tale clausola, infatti, era priva di qualsiasi validità poiché contrastante con l'art. 36 della legge n.
392/1978, norma non derogabile.
Secondo tale disposizione “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 4802/2000), infatti, “La sublocazione o la cessione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo sono consentite al conduttore, ai
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare l'immobile o di cedere il contratto;
la mancata comunicazione della cessione al locatore non pone il conduttore in una situazione di inadempienza ma comporta soltanto l'inopponibilità della cessione al locatore”.
Ne discende che, con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 disciplina nello stesso modo il caso di sublocazione dell'immobile e quello della cessione del contratto di locazione stabilendo che il conduttore può, senza il consenso del locatore, sublocare l'immobile o cedere l'azienda o parte di essa, e cioè di una porzione dei beni destinati all'attività esercitata nell'immobile autonoma e funzionalmente sufficiente per tale attività.
Nel caso in esame è documentato che la cessione del contratto di locazione è avvenuta contestualmente alla cessione del ramo d'azienda
(cfr. all. 1 parte ricorrente) di talché nessuna efficacia assume l'art. 7 del contratto di locazione perché nullo per contrasto con norma imperativa.
Ne discende che il contratto originariamente stipulato dal e dalla CP_1
(anche per conto di terzi) è proseguito legittimamente con il Per_1
cessionario, Parte_1
Del pari, è priva di pregio la circostanza dedotta dal secondo la CP_1
quale nulla è dovuto a parte ricorrente in quanto nel contratto di
“cessione di ramo d'azienda” non si fa alcun riferimento al fatto che siano stati ceduti anche i libretti al portatore.
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile Ed invero, ove – come nel caso di specie - un soggetto succeda ad un altro, ex art. 36 legge n. 392 del 1978, nella qualità di conduttore, l'onere del deposito cauzionale già costituito a favore del locatore deve far carico al nuovo conduttore, salvo che una specifica convenzione fra il cedente ed il cessionario del contratto lo escluda.
Né, infine, rileva il fatto che al momento della risoluzione del contratto le parti avessero pattuito di chiudere i loro rapporti “senza alcun corrispettivo” (cfr. all. 7 parte resistente) in quanto il deposito cauzionale non costituisce un corrispettivo del contratto ma una garanzia risarcitoria in correlazione alla verifica dello stato dell'immobile all'atto del suo rilascio di talchè la locuzione usata dalle parti in sede di risoluzione del contratto in alcun modo può intendersi riferita al deposito cauzionale.
Né, comunque, assumono alcuna rilevanza le doglianze – comunque tardive – sollevate dalla in relazione al fatto che nulla sarebbe CP_2
dovuta alla ricorrente per essere intervenuta apposita transazione novativa tra le parti in data 21 marzo 2018 atteso che la predetta transazione riguarda il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in via Dante Alighieri n. 14, piano primo, e non già quello sito al medesimo indirizzo, piano terra, oggetto del presente procedimento.
Ed ancora con riferimento alla circostanza dedotta dalla CP_2
secondo la quale nulla sarebbe dovuto “avendo le parti optato per la costituzione del deposito cauzionale mediante titolo, è questo che eventualmente dovrebbe essere restituito alla riconsegna del locale”, si osserva che il libretto al
- 13 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile portatore costituisce un qualunque mezzo di pagamento ed il fatto che lo stesso non sia ad oggi esistente non fa venir meno, evidentemente,
l'obbligazione assunta.
Ciò posto e tenendo conto che è pacifica l'avvenuta risoluzione dei contratti di locazione per cui è causa devono, dunque, essere condannati i resistenti e alla restituzione degli Controparte_2 CP_1
importi, rispettivamente, di € 1.394,00 ed € 2.597,40, oltre interessi legali dalla data della risoluzione del contratto al soddisfo.
Va precisato, a tal fine, che gli interessi legali richiesti da parte ricorrente con decorrenza “dal fatto” sono dovuti – in virtù della clausola contenuta nella ricevuta di deposito cauzionale (cfr. all. 4 e 6 di parte ricorrente) – solo a far data dalla risoluzione del contratto di locazione in quanto, nella vigenza del contratto, il conduttore cedente aveva espressamente rinunciato alla corresponsione degli stessi (cfr. all. 4 e 6 parte resistente).
In merito, poi, alla circostanza che il abbia chiesto di limitare la CP_1
propria eventuale condanna alla sua “quota-parte” essendo intervenuto nel contratto di locazione anche in nome e per conto degli eredi della sorella , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
si osserva che tale pretesa è infondata. CP_6
Ed invero, quando la parte locatrice – come nel caso di specie - è costituita da più soggetti, in virtù della natura solidale dell'obbligazione ex art. 1292 c.c., ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore, alla medesima prestazione, fatta salva la possibilità per il locatore - una volta adempiuta l'obbligazione – di rivalersi nei confronti
- 14 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile degli altri coobbligati.
In ordine alla chiamata del terzo, si osserva che Controparte_3
nessuna domanda è stata spiegata dal resistente nei confronti dell' di talchè nessuna statuizione deve essere assunta. CP_3
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna alla restituzione in favore della ricorrente Controparte_2
del deposito cauzionale d'importo pari a euro 1.394,00, oltre interessi legali dalla risoluzione del contratto al soddisfo;
condannare alla restituzione in favore della ricorrente CP_1
del deposito cauzionale d'importo pari a euro 2.597,40, oltre interessi legali dalla risoluzione del contratto al soddisfo;
condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio liquidate in € 150,00 per spese vive
(comprensive della mediazione) ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, l'8/3/2025
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 15 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione civile