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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/07/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 775/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 775/2021 promossa da:
nato il [...] a [...] codice Parte_1
fiscale , elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), al C.F._1
Viale Montariello n. 6, presso lo studio legale dell'avv. Emilio Moretti (pec:
– cod. fiscale e dell'avv. Email_1 C.F._2
Giovanni Cilento (pec: – cod. fiscale Email_2
, che lo rappresentano e difendono giusta mandato in C.F._3
calce all'originale dell' atto di citazione in appello;
- APPELLA
NTE
e pagina 1 di 6
in persona del Prefetto p.t. (codice fiscale Controparte_1
) rappresentata e difesa dal Viceprefetto Dott.ssa Maria Lucia P.IVA_1
Trezza con la quale elettivamente domicilia ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di sita in alla Via Armando Diaz n. 11 CP_1 CP_1
(pec:
[...]
[...]
Email_3
contumace
Oggetto: appello avverso sent. n. 1801/2020, resa dal Giudice di Pace di
Sorrento; impugnazione verbale sanzione amministrativa;
violazione codice della strada.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato nei modi e nei termini di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011 in data 07/01/2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il verbale recante n. 700017270512 dell'08/12/2019, notificato in pari data, relativo ad infrazione alle norme sulla circolazione stradale. Deduceva l'opponente, in particolare, la illegittimità dell'atto impugnato per il sussistere di uno stato di necessità in quanto al momento del fermo della Polizia Stradale aveva avuto una forte crisi respiratoria e pochi secondi prima era stato costretto a slacciare la cintura di sicurezza, in precedenza regolarmente indossata;
al momento del fermo non riusciva a pagina 2 di 6 parlare a causa della crisi respiratoria e nulla riuscì ad obiettare ai poliziotti che lo sanzionavano. Tanto premesso, l'opponente chiedeva all'Autorità
Giudiziale adita fissarsi l'udienza di sospensiva, onde bloccare le sanzioni ricevute nel verbale sopra indicato, e, conseguentemente, fissarsi udienza di discussione al fine di annullare per i giusti motivi il suddetto provvedimento, avendo lo stesso necessità di conservare la patente di Parte_1
guida, essendo studente in Roma presso l'Università LUISS, che egli frequentava da pendolare. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo l'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese. Il Giudice di Pace, esaminati gli atti, decideva la causa, dando lettura del dispositivo, con il quale rigettava il ricorso. Proponeva appello l' per l'unico seguente motivo: Pt_1
erroneità della pronuncia di primo grado circa la (presunta) carenza di prova dello stato di necessità invocato dal ricorrente, ed omessa disamina e valutazione delle istanze istruttorie avanzate dal medesimo ricorrente;
omessa motivazione. In particolare, l impugnava la sentenza nella Pt_1
parte in cui il g.d.p. così motiva: "Nel merito, il ricorrente non contesta la violazione dell'art. 172, commi 1 e 10, del cds in quanto circolava senza fare uso della cintura di sicurezza ma di aver commesso la violazione in stato di necessità. Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge il buon diritto della P.A. a riscuotere la somma richiesta in quanto la contestazione posta in essere dal ricorrente, in ordine all'esistenza dello stato di necessità, determinato da una crisi respiratoria, va rigettata, atteso che
l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da
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pagina 3 di 6 in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. Del resto, il ricorrente multa dichiarava al momento della contestazione né ha prodotto documentazione medica dalla quale emerge una sintomatologia o patologia di particolare gravità. Appare evidente, quindi, l'inesistenza di qualsiasi situazione di pericolo al di là della semplice affermazione della parte. Ne consegue il rigetto della domanda con la conferma della sanzione amministrativa di euro 166,50 di cui l'atto impugnato”. La dott.ssa Diana, primo giudice in grado d'appello investito della questione, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'appellante in data 10.06.2021. Si riporta di seguito il contenuto della deposizione resadalla teste , dichiaratasi Testimone_1
amica dell'appellante “L'auto era ferma vicino alla Parte_1
farmacia, ci siamo fermati all'alt, ma poco prima che la polizia ci fermasse, non si è sentito bene, forse per un'indigestione, e si è tolto la cintura Pt_1
di sicurezza dell'Audi A1 di colore nero. Io ero seduta accanto e portavo regolarmente la cintura. Dopo l'irrogazione della sanzione siamo rientrati a casa e ilo padre di lo ha visitato. Non abbiamo avuto il tempo di Pt_1
parlare con i poliziotti perché avevamo fretta di parlare con il padre di
” Pt_1
Reputa l'odierno giudicante che la resa testimonianza non sia sufficiente a comprovare la circostanza esimente in ragione della quale l' Pt_1
lamenta l'illegittimità del verbale impugnato e che pertanto l'appello vada rigettato.
L'appellante, invero, richiedeva l'ammissione della prova testimoniale a dimostrazione dell'esistenza dello stato di necessità, che avrebbe determinato una crisi respiratoria, dall'appellante invocata come causa di esclusione della responsabilità per violazione amministrativa. Infatti, del paventato stato di necessità che determinerebbe un'esimente rispetto all'obbligo di indossare la pagina 4 di 6 cintura di sicurezza, la teste ha dichiarato “(…) stavamo rientrando a Tes_2
casa dopo aver accompagnato un'amica, e ci ha fermato la polizia stradale,
c'erano 2 poliziotti. L'auto era ferma vicino alla farmacia, ci siamo fermati all'alt, ma poco prima che la polizia ci fermasse, non si e' sentito bene, Pt_1
forse per un'indigestione, e si e' tolto la cintura di sicurezza dell'audi a1 di colore nero. io ero seduta accanto e portavo regolarmente la cintura. dopo
l'irrogazione della sanzione siamo rientrati a casa e il padre di lo ha Pt_1
visitato. non abbiamo avuto il tempo di parlare con i poliziotti perche' avevamo fretta di parlare con il padre di ”. Invero, la testimonianza resa non Pt_1
solo presenta un'evidente insufficienza di precisione rispetto alla descrizione della circostanza dedotta, ma anche una palese contraddizione nel riportare due circostanze tra loro inconciliabili “l'auto era ferma vicino alla farmacia, ci siamo fermati all'alt, ma poco prima che la polizia ci fermasse…” creando un evidente vulnus circostanziale rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal conducente nel momento in cui concretamente l'auto si è fermata,
e circa la prossimità temporale della crisi respiratoria rispetto all'alt intimato dalla polizia. Peraltro, non è stata prodotta alcuna documentazione comprovante una situazione patologica dell'odierno appellante che potrebbe ragionevolmente fondare la presunzione che tali crisi respiratoria si sia presentata proprio in concomitanza con l'alt della polizia, e che si trattasse di episodi che si verificavano con una certa frequenza nella vita dell'appellante.
Dunque, l'odierno appello va rigettato.
Nulla per le spese in assenza della costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 5 di 6 Rigetta l'appello
Torre Annunziata, 23.07.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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