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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3940 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...], FL (Stati Uniti d'America) il 27.12.1986, Parte_1
c.f. C.F._1
(alla nascita ), nata nella Contea Controparte_1 Persona_1 di -D (Corea del Sud) il 21.04.1990, c.f. ; C.F._2
, nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America), Parte_2 il 06.11.1951, c.f. ; C.F._3 rappresentati e difesi come da mandati in atti, dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. 10;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 28 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_2 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...] (all'epoca in provincia di CZ e oggi VV) il Persona_2
18.01.1879 ed emigrato negli Stati Uniti, il quale si naturalizzava cittadino statunitense
1 solamente in data 10.05.1944, quando la figlia aveva già raggiunto la maggiore età, ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione tra e Persona_2 [...]
(alias ) nacque in data 16.12.1907 a CP_3 Persona_3 Per_4 Parte_3
Norton, NI (Stati Uniti d'America). sposò il Persona_5 Persona_6
17.08.1927, e dalla loro unione nasceva in data 02.10.1931 a Persona_7
Pittsburgh, Pennsylvania.
In data 17.09.1949 sposava a Pittsburgh, Persona_7 Parte_2
Pennsylvania, e dalla loro unione nasceva il ricorrente in data Parte_2
06.11.1951 a Pittsburgh, Pennsylvania.
In data 23.08.1980 sposava a Berwyn, Pennsylvania, Parte_2 Persona_8
e dalla loro unione nasceva il ricorrente in data 27.12.1986 a Tampa, Parte_1
FL (Stati Uniti d'America).
In data 03.01.1992, Jr e adottavano la ricorrente Parte_2 Persona_8 [...]
, nata il [...] nella Contea di -D (Corea del Sud). Persona_1
In data 07.10.2021 contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_9
a New Hanover, OR RO (Stati Uniti d'America- doc. 19), divenendo
[...] conseguentemente al matrimonio . Controparte_1
Il si è costituito in giudizio, rimettendosi al giudice per la verifica Controparte_2 dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di DE (VV) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato negli Stati
Uniti D'America.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_2 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto
2 dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che:
- il ricorrente discendente dell'avo italiano, in data 3.1.1992 ha Parte_2 adottato la minore , nata il [...] in [...] (identificata Persona_1 come a seguito del matrimonio), alla quale l'ordinamento italiano Controparte_1 riconosce la trasmissione della cittadinanza (cfr. art. 3, legge 91/1992);
- la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente
[...]
ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di sposava Parte_4 Persona_2 Per_6
il 17.08.1927 e dall'unione nasceva il 02.10.1931, la quale, il
[...] Persona_7
17.09.1949 sposava a Pittsburgh, Pennsylvania). Parte_2
A questo ultimo riguardo, va evidenziata una possibile criticità.
Infatti, la trasmissione jure sanguinis era all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Deve, però, richiamarsi l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 30 del 28.01.1983, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima dell'1.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
"automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948,
3 data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che
l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 28.5.2025
Il Giudice
Pietro Caré
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