CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 868/2018 r.g., vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
nr. 23, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Barilari del Foro di CodiceFiscale_1
Palmi - giusta procura in atti – ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gioia
Tauro alla via Nazionale 111 nr. 114
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 [...]
e nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._2 Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Marina di IO CA alla via CodiceFiscale_3
Corrado Alvaro n. 8 presso lo studio dell'Avv. Sandro Furfaro che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alessandra Denza, giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 499/2018, pubblicata il 9/4/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2016 il SI. citava in giudizio i SI.ri Pt_1
1 e , per accertare la violazione delle prescrizioni dettate dal Controparte_1 Controparte_2 codice civile e dal locale strumento urbanistico e, per l'effetto, ordinare i convenuti alla demolizione delle parti del manufatto con arretramento degli stessi fino alla distanza di legge dal confine, e condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza della detta condotta, al pagamento della somma di euro 22.500,00, o della diversa, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice esponeva:
• Di essere proprietario di un immobile sito in Marina di IO CA alla via Sant'anna, contraddistinto in catasto al foglio n. 17, particella n. 1707, confinante con l'immobile dei SI.ri antistante il predetto fabbricato censito al foglio n. 17, part. 1697 NCTU;
Persona_1
• Con permesso del 29 marzo 2012 i coniugi – iniziavano lavori di completamento CP_1 CP_2 del proprio immobile, senza però rispettare le distanze previste in tema di fabbricati confinanti e dal regolamento comunale;
• Il SI. con nota protocollata dal Comune di Marina di IO CA richiedeva Pt_1
l'intervento dell'Ente al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, distanze in ambito di edilizia privata;
• A seguito di detti controlli e verifiche il Comune con ordinanza n. 5 del 19 febbraio 2013 emessa dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Marina di IO CA, veniva annullato parzialmente il permesso di costruire in precedenza concesso, ordinando la demolizione di alcune porzioni di fabbricato.
Con comparsa, si costituivano in giudizio i SI.ri e contestando Controparte_1 Controparte_2 in toto la domanda avanzata da parte attrice ed eccepivano in particolar modo l'assenza di presupposti di fatto per ritenere irregolare la costruzione con conseguente conformità al regolamento edilizio comunale sulle distanze e infondatezza della domanda in punto di tutela inibitoria e risarcitoria.
• i convenuti chiedevano, pertanto, al Giudice in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancata notifica dell'invito a mediare;
• accertare e dichiarare sussistenza delle distanze di cui all'art. 873 c.c. ovvero quelle previste dal piano regolatore comunale del Comune di Marina di IO CA e conseguentemente dichiarare che nessuna responsabilità debba essere imputata al SI. e alla SI.ra ; CP_1 CP_2
• rigettare di conseguenza tutte le altre domande ex adverso formulate;
ed in ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 499 del 2018, emessa il 9 aprile 2018, rigettava le domande con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
2 Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e , resistendo al gravame di cui chiedevano il Controparte_1 Controparte_2 rigetto.
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
3 del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione degli artt. 115 e 116 cpc, arbitrario ed erroneo rigetto della richiesta ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice;
b) Illogicità e manifesta contraddittorietà della decisione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errata applicazione e interpretazione delle norme previste in materia di mancato rispetto delle distanze legali tra edifici.
2.1) I motivi, che ben possono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
A norma dell'art. 2697 cc l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
La Suprema Corte a SSUU, ha ribadito, che la consulenza esplica primariamente la propria funzione, che è il piano istruttorio, è quella che si traduce nel divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Già in questo si scorge un'ulteriore implicazione che prende forma nella considerazione che il divieto della consulenza
4 “esplorativa” è diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda, da cui il primo insieme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato promana, di guisa che, gettando lo sguardo oltre lo steccato istruttorio, è proprio nel rapporto con questi principi che il tema dei poteri esercitabili dal CTU si schiarisce e si rivela in tutta la sua oggettiva consistenza (
Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza del 01/02/2022, n. 3086).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che l'odierno appellante si è limitato, in seno all'atto di citazione a produrre documentazione inconducente al fine di cristallizzare e provare la propria domanda ed a richiedere genericamente una CTU, senza, però, fornire alcuna prova in merito ai presupposti della domanda stessa.
Inoltre, pur chiedendo il termine ex art. 183 sesto comma, c.p.c., il non ha articolato alcun Pt_1 altro mezzo istruttorio, né contestato le difese della controparte.
Giova osservare che la produzione degli accertamenti effettuati, sull'immobile in oggetto, dall'Ufficio Tecnico del Comune di IO NI, non appare sufficiente ai fini probatori;
infatti, i convenuti hanno dedotto di avere provveduto a sanare la loro posizione, procedendo alla demolizione delle parti irregolari.
Sarebbe, pertanto, stato onere del proprio in seno alle memorie ex art. 183 c.p.c., non Pt_1 depositate, prendere posizione su tali fatti, contestandoli specificamente, indicando le ragioni per cui,
a suo dire, l'edificio di proprietà degli appellati presentasse ancora delle irregolarità.
La mancanza di allegazioni e prove non può essere superata dal fatto che, come asserito in sede di appello, il non avesse accesso all'immobile e pertanto, non potesse documentarne le Pt_1 irregolarità, atteso che, lo stesso, certamente avrà avuto modo di constatare, dal confine del proprio immobile, l'asserita irregolarità in merito alle distanze del fabbricato degli appellati, tanto da ritenere opportuno intentare un giudizio, chiedendone sia la riduzione in pristino sia il risarcimento dei danni subiti a causa delle suddette irregolarità.
Per quanto attiene al chiesto risarcimento del danno, pur volendo ritenere che nel periodo intercorrente tra l'ordinanza e la demolizione, l'immobile degli appellati abbia violato le norme in materia di distanze, la relativa richiesta è stata formulata dal in maniera del tutto generica. Pt_1
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria Il danno che può derivare al confinante dalla costruzione di manufatti in violazione delle distanze legali al confinante riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Ciò premesso, colui che intende farlo
5 valere in aggiunta alla tutela “ripristinatoria” ha l'onere di darne la prova. Anche nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha comunque l'onere di allegare il pregiudizio subito. Il danno connesso all'aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, ove sia disposta la demolizione dell'opera costruita non a distanza, andrà computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che comunque il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno” ( Cass.
1079/23).
Nel caso in esame, nessuna allegazione è stata effettuata dall'appellante, né circa il pregiudizio subito né, tantomeno, in merito alla temporanea diminuzione del valore della proprietà o al limitato godimento della stessa.
In merito alla richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., avanzata dagli appellati, la stessa deve essere rigettata, non rilevandosi i profili della lite temeraria.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori minimi data la semplicità delle questioni trattate, e pertanto, €. 567,00 fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione
6 impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 499/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 499/2018; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 868/2018 r.g., vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
nr. 23, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Barilari del Foro di CodiceFiscale_1
Palmi - giusta procura in atti – ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gioia
Tauro alla via Nazionale 111 nr. 114
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1 [...]
e nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._2 Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Marina di IO CA alla via CodiceFiscale_3
Corrado Alvaro n. 8 presso lo studio dell'Avv. Sandro Furfaro che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alessandra Denza, giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 499/2018, pubblicata il 9/4/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2016 il SI. citava in giudizio i SI.ri Pt_1
1 e , per accertare la violazione delle prescrizioni dettate dal Controparte_1 Controparte_2 codice civile e dal locale strumento urbanistico e, per l'effetto, ordinare i convenuti alla demolizione delle parti del manufatto con arretramento degli stessi fino alla distanza di legge dal confine, e condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza della detta condotta, al pagamento della somma di euro 22.500,00, o della diversa, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia.
In particolare, parte attrice esponeva:
• Di essere proprietario di un immobile sito in Marina di IO CA alla via Sant'anna, contraddistinto in catasto al foglio n. 17, particella n. 1707, confinante con l'immobile dei SI.ri antistante il predetto fabbricato censito al foglio n. 17, part. 1697 NCTU;
Persona_1
• Con permesso del 29 marzo 2012 i coniugi – iniziavano lavori di completamento CP_1 CP_2 del proprio immobile, senza però rispettare le distanze previste in tema di fabbricati confinanti e dal regolamento comunale;
• Il SI. con nota protocollata dal Comune di Marina di IO CA richiedeva Pt_1
l'intervento dell'Ente al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, distanze in ambito di edilizia privata;
• A seguito di detti controlli e verifiche il Comune con ordinanza n. 5 del 19 febbraio 2013 emessa dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Marina di IO CA, veniva annullato parzialmente il permesso di costruire in precedenza concesso, ordinando la demolizione di alcune porzioni di fabbricato.
Con comparsa, si costituivano in giudizio i SI.ri e contestando Controparte_1 Controparte_2 in toto la domanda avanzata da parte attrice ed eccepivano in particolar modo l'assenza di presupposti di fatto per ritenere irregolare la costruzione con conseguente conformità al regolamento edilizio comunale sulle distanze e infondatezza della domanda in punto di tutela inibitoria e risarcitoria.
• i convenuti chiedevano, pertanto, al Giudice in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda attorea per mancata notifica dell'invito a mediare;
• accertare e dichiarare sussistenza delle distanze di cui all'art. 873 c.c. ovvero quelle previste dal piano regolatore comunale del Comune di Marina di IO CA e conseguentemente dichiarare che nessuna responsabilità debba essere imputata al SI. e alla SI.ra ; CP_1 CP_2
• rigettare di conseguenza tutte le altre domande ex adverso formulate;
ed in ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 499 del 2018, emessa il 9 aprile 2018, rigettava le domande con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.
2 Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano e , resistendo al gravame di cui chiedevano il Controparte_1 Controparte_2 rigetto.
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 4/11/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
3 del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione degli artt. 115 e 116 cpc, arbitrario ed erroneo rigetto della richiesta ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice;
b) Illogicità e manifesta contraddittorietà della decisione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errata applicazione e interpretazione delle norme previste in materia di mancato rispetto delle distanze legali tra edifici.
2.1) I motivi, che ben possono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
A norma dell'art. 2697 cc l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
La Suprema Corte a SSUU, ha ribadito, che la consulenza esplica primariamente la propria funzione, che è il piano istruttorio, è quella che si traduce nel divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Già in questo si scorge un'ulteriore implicazione che prende forma nella considerazione che il divieto della consulenza
4 “esplorativa” è diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda, da cui il primo insieme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato promana, di guisa che, gettando lo sguardo oltre lo steccato istruttorio, è proprio nel rapporto con questi principi che il tema dei poteri esercitabili dal CTU si schiarisce e si rivela in tutta la sua oggettiva consistenza (
Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza del 01/02/2022, n. 3086).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che l'odierno appellante si è limitato, in seno all'atto di citazione a produrre documentazione inconducente al fine di cristallizzare e provare la propria domanda ed a richiedere genericamente una CTU, senza, però, fornire alcuna prova in merito ai presupposti della domanda stessa.
Inoltre, pur chiedendo il termine ex art. 183 sesto comma, c.p.c., il non ha articolato alcun Pt_1 altro mezzo istruttorio, né contestato le difese della controparte.
Giova osservare che la produzione degli accertamenti effettuati, sull'immobile in oggetto, dall'Ufficio Tecnico del Comune di IO NI, non appare sufficiente ai fini probatori;
infatti, i convenuti hanno dedotto di avere provveduto a sanare la loro posizione, procedendo alla demolizione delle parti irregolari.
Sarebbe, pertanto, stato onere del proprio in seno alle memorie ex art. 183 c.p.c., non Pt_1 depositate, prendere posizione su tali fatti, contestandoli specificamente, indicando le ragioni per cui,
a suo dire, l'edificio di proprietà degli appellati presentasse ancora delle irregolarità.
La mancanza di allegazioni e prove non può essere superata dal fatto che, come asserito in sede di appello, il non avesse accesso all'immobile e pertanto, non potesse documentarne le Pt_1 irregolarità, atteso che, lo stesso, certamente avrà avuto modo di constatare, dal confine del proprio immobile, l'asserita irregolarità in merito alle distanze del fabbricato degli appellati, tanto da ritenere opportuno intentare un giudizio, chiedendone sia la riduzione in pristino sia il risarcimento dei danni subiti a causa delle suddette irregolarità.
Per quanto attiene al chiesto risarcimento del danno, pur volendo ritenere che nel periodo intercorrente tra l'ordinanza e la demolizione, l'immobile degli appellati abbia violato le norme in materia di distanze, la relativa richiesta è stata formulata dal in maniera del tutto generica. Pt_1
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria Il danno che può derivare al confinante dalla costruzione di manufatti in violazione delle distanze legali al confinante riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Ciò premesso, colui che intende farlo
5 valere in aggiunta alla tutela “ripristinatoria” ha l'onere di darne la prova. Anche nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha comunque l'onere di allegare il pregiudizio subito. Il danno connesso all'aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, ove sia disposta la demolizione dell'opera costruita non a distanza, andrà computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che comunque il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno” ( Cass.
1079/23).
Nel caso in esame, nessuna allegazione è stata effettuata dall'appellante, né circa il pregiudizio subito né, tantomeno, in merito alla temporanea diminuzione del valore della proprietà o al limitato godimento della stessa.
In merito alla richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., avanzata dagli appellati, la stessa deve essere rigettata, non rilevandosi i profili della lite temeraria.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e l'appello deve essere rigettato.
3) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori minimi data la semplicità delle questioni trattate, e pertanto, €. 567,00 fase di studio, €. 461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione, €. 956,00 fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione
6 impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 499/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza 499/2018; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7