Articolo 26 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 25Articolo 27
Versione
23 maggio 1958
Art. 26.
Il sottufficiale cessa dai servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato dalla tabella annessa alla presente legge.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958