Versione
23 maggio 1958
23 maggio 1958
Art. 26.
Il sottufficiale cessa dai servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato dalla tabella annessa alla presente legge.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.
Il sottufficiale cessa dai servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato dalla tabella annessa alla presente legge.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.