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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12857/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
AVV. LUCA ROTONDO quale curatore speciale della minore Persona_1 con il patrocinio dell'avv. ROTONDO LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 62 40026 IMOLApresso il difensore avv. ROTONDO LUCA
RZ MA
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 13-10-2023
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui ai fogli di pc 10-7-24 la ricorrente e 11-7-24 il Curatore speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con sentenza di divorzio n. 2688/2022 pubbl. il 31/10/2022, il Tribunale di Bologna pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti, matrimonio dal quale era nata la figlia in data Per_1
13.02.2015, a Bologna.
Il Tribunale dava atto che con la sentenza di separazione in data 23.12.2021, il Giudice della separazione, dopo aver confermato in via provvisoria i provvedimenti emessi dal TM Emilia Romagna nel procedimento promosso dal PM ex artt. 330 ss. cc., aveva disposto in via definitiva l'affido esclusivo della minore alla madre collocataria, con conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, aveva disciplinato gli incontri padre-figlia demandandone l'organizzazione in forma protetta al
Servizio sociale, aveva determinato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia nell'importo mensile di euro 250,00 mensili oltre al 50% alle spese straordinarie, aveva ordinato ex art. 156 c.c. all'allora datore di lavoro del marito di provvedere al versamento diretto alla moglie del contributo di mantenimento dovuto dal dipendente per la figlia;
dava altresì atto che non c'era stata riconciliazione tra i coniugi, essendo il marito tornato in Pakistan dal gennaio 2021, senza più dare sue notizie.
Alla luce di tali presupposti, la sentenza di divorzio confermava l'affido esclusivo rafforzato alla madre, il collocamento prevalente della figlia presso di lei, l'assegnazione a lei della casa familiare e l'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, incontri protetti padre-figlia sotto la vigilanza del Servizio Sociale, il quale era incaricato per altri due anni del monitoraggio del nucleo familiare e di interventi a sostegno del medesimo.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la difesa della Signora rappresenta che la Parte_1
vita matrimoniale era stata caratterizzata da agiti violenti del marito contro la moglie, anche alla presenza della figlia;
che per questa ragione nel 2017 la moglie si era decisa a farsi refertare e a sporgere querela;
che il Tribunale per i Minorenni nel luglio 2017 aveva ordinato al marito di non avvicinarsi a moglie e figlia e ai luoghi dalla medesima frequentati salvo che per gli incontri protetti padre-figlia; che il marito aveva più volte violato il divieto di avvicinamento e per tale ragione gli incontri erano stati momentaneamente sospesi;
dal gennaio 2021 il padre ha fatto rientro nel suo paese di origine (Pakistan) e da allora non risulta avere più fatto rientro in Italia, né mantenuto alcun contatto con la minore e con il Servizio Sociale, né contribuito al mantenimento della figlia, né risulta avere prestato la necessaria collaborazione, richiestagli anche dallo stesso Servizio, per il rinnovo del passaporto della figlia minore (relazione maggio 2021 sub doc. 12).
Inoltre egli è stato condannato con sentenza definitiva dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 572 c.p., con condotte commesse anche ai danni della figlia, oltre che contro la madre alla presenza della bambina, alla pena di anno due di reclusione. Per il reato di cui all'art. 570 c.p.
pagina 2 di 7 (omissione della contribuzione al mantenimento della figlia) è stata emessa il 22-11-2023 sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. e per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.p. commesso ai danni dell'attrice è stata pronunciata il 26-6-2024 sentenza analoga. nella relazione del Servizio Sociale del 5-6-2024 è riportato, in particolare, quanto segue:
Dall'ultimo aggiornamento ad oggi la situazione è rimasta pressochè invariata.
Il sig. continua ad essere irreperibile e dall'ultimo contatto col Servizio scrivente, avvenuto via mail in CP_1 data 27.04.2021. Si riporta in dettaglio, qui di seguito, la cronologia degli ultimi contatti col padre della minore:
Il sig. in data 31 gennaio 2021 contattava via mail il Servizio Sociale : “Buongiorno sono malik sono fuori di CP_1
Italia. Verrò dopo quando torno iniziamo incontri Con mia figlia azaan. Grazie”.
Il 22 marzo 2021 rispondeva alle domande postegli dal Servizio Sociale sulle sue intenzioni di rientro come di seguito riportato:“Caro assistente sociale. Scusami io non mi sono espresso bene e ho scritto solo due parole ma io ho perso mio fratello che è stato ucciso in modo . E sono stato malissimo nei primi momenti della Per_2 notizia non comunicavo e mi sentivo malissimo e lo presa malissimo come lo prenderebbe una qualsiasi persona. io sono dovuto scappare al mio paese per rendere giustizia a mio fratello per fare il processo e fare tutte le denunce e fare tutti gli atti che si devono fare quando un familiare va ucciso e io in questo momento devo risolvere questo problema, ma questo non significa che io non penso alla mia figlia, penserò alla mia situazione in italia che continuero a portare avanti, continueró a pagare gli elementi di mia figlia tutti i meso quando tornerò. Il mio datore di lavore mi conserverá il lavoro, mi è successa una cosa tragica e lui ha capito la mia situazione. Cortesemenete mi può rospondere alla mia email. Un ' altra cosa avevamo deciso quando ero in arresto a domicilio che per motivo di corona virus potevamo fare i colloqui su Videoconfernze ma la signora ha fatto la denuncia che io la videochiamavo per litigare con lei. Ma questa era la decisione dell'assistenza sociale. Ma lei ha fatto una denuncia. E dopo queste denuncie il giudice ha deciso di non fare piu le chiamate, per questo in questa durata di processo ci si metteranno almeno 4 o 5 mesi. Cosa dovrei fare ora?Aspettero della sua risposta! Grazie tantissime!Cordiali saluti. . CP_1
Il 27 aprile 2021 il sig. inviava al Servizio Sociale, tramite posta elettronica, delle foto di elaborate CP_1 Per_1 con Photoshop chiedendo di farle avere alla figlia. Il Servizio Sociale rispondeva di non ritenere opportuno assecondare tale richiesta in assenza di continuità di rapporti con la figlia.
In data 5 maggio 2021 la Scrivente, come da richiesta della sig.ra che riferiva di necessitare di una Pt_1 copia del passaporto del sig. per procedere al rinnovo dei documenti della figlia, contattava tramite CP_1 posta elettronica il padre della minore senza però ricevere alcuna risposta. La sig.ra tra dicembre 2023 e gennaio 2024 segnalava alla scrivente di aver denunciato all'Autorità Pt_1
Giudiziaria alcuni accadimenti che si erano registrati nei giorni immediatamente successivi alla conferma da parte della Corte di Appello della sentenza di condanna di primo grado per maltrattamenti a carico del sig.
, ossia a settembre 2023. Da quel momento avrebbe ricevuto quotidianamente telefonate anonime al suo CP_1 cellulare (anche 5 o 6 al giorno), che proseguivano poi sull'utenza della figlia maggiore una volta che la Per_3 sig.ra sostituiva la sua utenza telefonica;
messaggi in lingua urdu in cui le venivano addebitate Pt_1 relazioni con un “altro uomo” o in cui dicevano che il padre di era e “che nessun uomo avrebbe Per_1 CP_1 mai potuto prendere il posto del padre legittimo”. Inoltre, le si sarebbero ripetutamente avvicinati in strada dei soggetti che la stessa riconosceva in una sorella ed in un fratello del sig. , i quali le avrebbero “suggerito” CP_1 di collaborare con l'ex marito, ritirando le denunce. CP_ Vista la gravità dei fatti esposti, si sosteneva la sig.ra in una richiesta di cambio alloggio che Pt_1 acconsentiva di gestire in via urgente. Purtroppo, ad inizio febbraio la procedura si bloccava in quanto dal controllo dei requisiti emergeva una difformità riguardante il nucleo familiare, ossia da dicembre 2023 risultava presente un ulteriore componente pagina 3 di 7 CP_ nel nucleo che non era stato dichiarato formalmente ad La sig.ra che aveva già anticipato alla Pt_1 scrivente la presenza di un giovane nipote giunto dalla Sicilia dove si trovava domiciliato da alcuni mesi, dopo l'arrivo dal Pakistan, confermava la presenza di quest'ultimo e accoglieva comunque serenamente il rifiuto del cambio alloggio, riferendo che la situazione nelle ultime settimane appariva rientrata.
Nei colloqui svolti negli ultimi mesi la sig.ra non ha fatto più menzione alla presente di ulteriori Pt_1 accadimenti di questo livello. Interventi svolti
Colloqui con la madre, supporto pratiche burocratiche e alloggio, richieste di natura socio-economica. Verifiche del progetto di Vicinanza Solidale.
Valutazioni conclusive e progetto del Servizio Sociale Il pediatra, dott. e la scuola primaria “ ” hanno riferito di non aver avuto contatti col padre Per_4 Per_5 confermando le informazioni in nostro possesso in merito alla completa assenza negli ultimi tre anni di vita del sig. dal contesto educativo, di cura e scolastico della figlia . Alla luce di quanto finora osservato, si CP_1 Per_1 osserva che in questi ultimi tre anni la sig.ra ha rappresentato il solo riferimento genitoriale per la Pt_1 minore.
Si rammenta che sui presupposti necessari per pronunciare la decadenza di un genitore dalla potestà su un figlio minore, la Cassazione ha recentemente precisato quanto segue: (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024): In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti); (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023): Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali;
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 23247 del 31/07/2023): In tema di responsabilità genitoriale, le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'ambito della fase delle indagini
pagina 4 di 7 preliminari, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte.
Il caso concreto integra tutti i presupposti necessari per la pronuncia di decadenza.
Infatti dalla lettura delle condotte contestate e per le quali il convenuto è stato condannato in via definitiva alla pena di anni due di reclusione per il reato di maltrattamenti, emerge che egli reiteratamente ha commesso non solo atti di violenza fisica e verbale contro la madre alla presenza della figlia, ma anche direttamente contro la figlia stessa.
Emerge, inoltre, in particolare dall'ultima relazione del Servizio Sociale, che non solo egli da tre anni a questa parte si è completamente disinteressato della figlia dal punto di vista materiale e morale, ma anche che non risulta in alcun modo disponibile a collaborare col Servizio Sociale e a intraprendere un percorso di recupero del rapporto con la minore, essendosi volutamente reso irreperibile dal momento in cui ha fatto ritorno in Pakistan.
Quanto alla domanda di disporre il divieto di espatrio della figlia minore dal territorio italiano con il padre, anch'essa va accolta, in quanto, fra le condotte contestate nel capo di imputazione di cui alla sentenza di condanna definitiva sopra menzionata, vi è anche quella di avere minacciato la attrice di portarle via la figlia. Occorre precisare che tale condotta è stata contestata nell'ambito del capo B di imputazione, per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., per il quale l'imputato è stato assolto. Tuttavia, dalla lettura della motivazione, emerge chiaramente che tale minaccia, riferita dalla Parte_2 della quale il Giudice Penale ha attentamente vagliato, con esito positivo, l'attendibilità, non si dubita che sia stata veramente proferita dall'imputato, ma si è ritenuto che, per le relative circostanze (il CP_1
Pa era agli arresti domiciliari per altro reato e la lo andava a trovare, probabilmente nella speranza che egli avesse mutato atteggiamento nei suoi confronti e quindi nella speranza di poter ricostruire il
Pa rapporto coniugale), non avesse avuto sulla quell'effetto persecutorio richiesto per l'integrazione del reato contestato.
Vanno, pertanto, accolte le domande della attrice, e la sentenza di divorzio va di conseguenza modificata, come precisato in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e di liquidano in dispositivo nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, trattandosi di causa contumaciale e istruita solo con acquisizioni documentali.
Va posto a carico del convenuto l'obbligo di rifondere le spese legali sia all'attrice che al Curatore
Speciale della minore;
essendo entrambi ammessi al PSS, va ordinato al convenuto il pagamento diretto in favore dello Stato.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2688/2022 pubbl. il 31/10/2022 del Tribunale di
Bologna così dispone:
1 – dichiara il convenuto nato in [...] il [...] – C.F. Controparte_3 C.F._3 decaduto dalla potestà genitoriale sulla figlia minore
(C.F. ) nata a [...] in data [...]; Persona_1 C.F._4
2 – conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore (C.F. ) Persona_1 C.F._4 nata a [...] in data [...] alla madre , nata a [...] il Parte_1
19.10.1983 e residente a [...], C.F. ; C.F._1
precisa che ella potrà assumere autonomamente, senza il consenso paterno, anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore;
ella potrà chiedere e ottenere autonomamente il rilascio e rinnovo di documenti di identità della minore anche validi per l'espatrio (ad esempio, il passaporto); potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per la figlia;
3 - dispone la sospensione degli incontri padre-figlia, di fatto già avvenuta dal 2021, e subordina una ripresa degli stessi– in forma protetta - solo laddove il sig. abbia dato prova di stabilità sul territorio italiano CP_1
e previa verifica della positiva conclusione da parte del convenuto di un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché della volontà della figlia di riprendere i rapporti con il padre e della rispondenza di tale ricostruzione della relazione all'interesse del minore;
conferisce specifico mandato in tal senso al Servizio
Sociale, che continuerà altresì, per la durata di due anni, a monitorare il nucleo familiare, con interventi di colloqui con la madre, supporto pratiche burocratiche e alloggio, supporto a richieste di natura socio- economica e verifiche del progetto di Vicinanza Solidale, dell'andamento scolastico e della salute della minore;
4 – dispone il divieto di espatrio della minore (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._4
Bologna in data 13.02.2015 dal territorio italiano con il padre nato in Controparte_3
Pakistan il 15.01.1979 – C.F. ; C.F._3
5 - Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10 per spese, € 4.300 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
dispone il pagamento diretto in favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/2002;
6- Condanna altresì il convenuto a rimborsare al Curatore Speciale della minore, Avv. Luca Rotondo,
pagina 6 di 7 le spese di lite, che € 1.800 per compensi come da richiesta, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
dispone il pagamento diretto in favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/2002;
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
SI comunichi al Servizio Sociale e alla Polizia di Frontiera.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12857/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
AVV. LUCA ROTONDO quale curatore speciale della minore Persona_1 con il patrocinio dell'avv. ROTONDO LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ANDREA COSTA 62 40026 IMOLApresso il difensore avv. ROTONDO LUCA
RZ MA
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 13-10-2023
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui ai fogli di pc 10-7-24 la ricorrente e 11-7-24 il Curatore speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con sentenza di divorzio n. 2688/2022 pubbl. il 31/10/2022, il Tribunale di Bologna pronunciava lo scioglimento del matrimonio fra le parti, matrimonio dal quale era nata la figlia in data Per_1
13.02.2015, a Bologna.
Il Tribunale dava atto che con la sentenza di separazione in data 23.12.2021, il Giudice della separazione, dopo aver confermato in via provvisoria i provvedimenti emessi dal TM Emilia Romagna nel procedimento promosso dal PM ex artt. 330 ss. cc., aveva disposto in via definitiva l'affido esclusivo della minore alla madre collocataria, con conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, aveva disciplinato gli incontri padre-figlia demandandone l'organizzazione in forma protetta al
Servizio sociale, aveva determinato il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia nell'importo mensile di euro 250,00 mensili oltre al 50% alle spese straordinarie, aveva ordinato ex art. 156 c.c. all'allora datore di lavoro del marito di provvedere al versamento diretto alla moglie del contributo di mantenimento dovuto dal dipendente per la figlia;
dava altresì atto che non c'era stata riconciliazione tra i coniugi, essendo il marito tornato in Pakistan dal gennaio 2021, senza più dare sue notizie.
Alla luce di tali presupposti, la sentenza di divorzio confermava l'affido esclusivo rafforzato alla madre, il collocamento prevalente della figlia presso di lei, l'assegnazione a lei della casa familiare e l'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie, incontri protetti padre-figlia sotto la vigilanza del Servizio Sociale, il quale era incaricato per altri due anni del monitoraggio del nucleo familiare e di interventi a sostegno del medesimo.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la difesa della Signora rappresenta che la Parte_1
vita matrimoniale era stata caratterizzata da agiti violenti del marito contro la moglie, anche alla presenza della figlia;
che per questa ragione nel 2017 la moglie si era decisa a farsi refertare e a sporgere querela;
che il Tribunale per i Minorenni nel luglio 2017 aveva ordinato al marito di non avvicinarsi a moglie e figlia e ai luoghi dalla medesima frequentati salvo che per gli incontri protetti padre-figlia; che il marito aveva più volte violato il divieto di avvicinamento e per tale ragione gli incontri erano stati momentaneamente sospesi;
dal gennaio 2021 il padre ha fatto rientro nel suo paese di origine (Pakistan) e da allora non risulta avere più fatto rientro in Italia, né mantenuto alcun contatto con la minore e con il Servizio Sociale, né contribuito al mantenimento della figlia, né risulta avere prestato la necessaria collaborazione, richiestagli anche dallo stesso Servizio, per il rinnovo del passaporto della figlia minore (relazione maggio 2021 sub doc. 12).
Inoltre egli è stato condannato con sentenza definitiva dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 572 c.p., con condotte commesse anche ai danni della figlia, oltre che contro la madre alla presenza della bambina, alla pena di anno due di reclusione. Per il reato di cui all'art. 570 c.p.
pagina 2 di 7 (omissione della contribuzione al mantenimento della figlia) è stata emessa il 22-11-2023 sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. e per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.p. commesso ai danni dell'attrice è stata pronunciata il 26-6-2024 sentenza analoga. nella relazione del Servizio Sociale del 5-6-2024 è riportato, in particolare, quanto segue:
Dall'ultimo aggiornamento ad oggi la situazione è rimasta pressochè invariata.
Il sig. continua ad essere irreperibile e dall'ultimo contatto col Servizio scrivente, avvenuto via mail in CP_1 data 27.04.2021. Si riporta in dettaglio, qui di seguito, la cronologia degli ultimi contatti col padre della minore:
Il sig. in data 31 gennaio 2021 contattava via mail il Servizio Sociale : “Buongiorno sono malik sono fuori di CP_1
Italia. Verrò dopo quando torno iniziamo incontri Con mia figlia azaan. Grazie”.
Il 22 marzo 2021 rispondeva alle domande postegli dal Servizio Sociale sulle sue intenzioni di rientro come di seguito riportato:“Caro assistente sociale. Scusami io non mi sono espresso bene e ho scritto solo due parole ma io ho perso mio fratello che è stato ucciso in modo . E sono stato malissimo nei primi momenti della Per_2 notizia non comunicavo e mi sentivo malissimo e lo presa malissimo come lo prenderebbe una qualsiasi persona. io sono dovuto scappare al mio paese per rendere giustizia a mio fratello per fare il processo e fare tutte le denunce e fare tutti gli atti che si devono fare quando un familiare va ucciso e io in questo momento devo risolvere questo problema, ma questo non significa che io non penso alla mia figlia, penserò alla mia situazione in italia che continuero a portare avanti, continueró a pagare gli elementi di mia figlia tutti i meso quando tornerò. Il mio datore di lavore mi conserverá il lavoro, mi è successa una cosa tragica e lui ha capito la mia situazione. Cortesemenete mi può rospondere alla mia email. Un ' altra cosa avevamo deciso quando ero in arresto a domicilio che per motivo di corona virus potevamo fare i colloqui su Videoconfernze ma la signora ha fatto la denuncia che io la videochiamavo per litigare con lei. Ma questa era la decisione dell'assistenza sociale. Ma lei ha fatto una denuncia. E dopo queste denuncie il giudice ha deciso di non fare piu le chiamate, per questo in questa durata di processo ci si metteranno almeno 4 o 5 mesi. Cosa dovrei fare ora?Aspettero della sua risposta! Grazie tantissime!Cordiali saluti. . CP_1
Il 27 aprile 2021 il sig. inviava al Servizio Sociale, tramite posta elettronica, delle foto di elaborate CP_1 Per_1 con Photoshop chiedendo di farle avere alla figlia. Il Servizio Sociale rispondeva di non ritenere opportuno assecondare tale richiesta in assenza di continuità di rapporti con la figlia.
In data 5 maggio 2021 la Scrivente, come da richiesta della sig.ra che riferiva di necessitare di una Pt_1 copia del passaporto del sig. per procedere al rinnovo dei documenti della figlia, contattava tramite CP_1 posta elettronica il padre della minore senza però ricevere alcuna risposta. La sig.ra tra dicembre 2023 e gennaio 2024 segnalava alla scrivente di aver denunciato all'Autorità Pt_1
Giudiziaria alcuni accadimenti che si erano registrati nei giorni immediatamente successivi alla conferma da parte della Corte di Appello della sentenza di condanna di primo grado per maltrattamenti a carico del sig.
, ossia a settembre 2023. Da quel momento avrebbe ricevuto quotidianamente telefonate anonime al suo CP_1 cellulare (anche 5 o 6 al giorno), che proseguivano poi sull'utenza della figlia maggiore una volta che la Per_3 sig.ra sostituiva la sua utenza telefonica;
messaggi in lingua urdu in cui le venivano addebitate Pt_1 relazioni con un “altro uomo” o in cui dicevano che il padre di era e “che nessun uomo avrebbe Per_1 CP_1 mai potuto prendere il posto del padre legittimo”. Inoltre, le si sarebbero ripetutamente avvicinati in strada dei soggetti che la stessa riconosceva in una sorella ed in un fratello del sig. , i quali le avrebbero “suggerito” CP_1 di collaborare con l'ex marito, ritirando le denunce. CP_ Vista la gravità dei fatti esposti, si sosteneva la sig.ra in una richiesta di cambio alloggio che Pt_1 acconsentiva di gestire in via urgente. Purtroppo, ad inizio febbraio la procedura si bloccava in quanto dal controllo dei requisiti emergeva una difformità riguardante il nucleo familiare, ossia da dicembre 2023 risultava presente un ulteriore componente pagina 3 di 7 CP_ nel nucleo che non era stato dichiarato formalmente ad La sig.ra che aveva già anticipato alla Pt_1 scrivente la presenza di un giovane nipote giunto dalla Sicilia dove si trovava domiciliato da alcuni mesi, dopo l'arrivo dal Pakistan, confermava la presenza di quest'ultimo e accoglieva comunque serenamente il rifiuto del cambio alloggio, riferendo che la situazione nelle ultime settimane appariva rientrata.
Nei colloqui svolti negli ultimi mesi la sig.ra non ha fatto più menzione alla presente di ulteriori Pt_1 accadimenti di questo livello. Interventi svolti
Colloqui con la madre, supporto pratiche burocratiche e alloggio, richieste di natura socio-economica. Verifiche del progetto di Vicinanza Solidale.
Valutazioni conclusive e progetto del Servizio Sociale Il pediatra, dott. e la scuola primaria “ ” hanno riferito di non aver avuto contatti col padre Per_4 Per_5 confermando le informazioni in nostro possesso in merito alla completa assenza negli ultimi tre anni di vita del sig. dal contesto educativo, di cura e scolastico della figlia . Alla luce di quanto finora osservato, si CP_1 Per_1 osserva che in questi ultimi tre anni la sig.ra ha rappresentato il solo riferimento genitoriale per la Pt_1 minore.
Si rammenta che sui presupposti necessari per pronunciare la decadenza di un genitore dalla potestà su un figlio minore, la Cassazione ha recentemente precisato quanto segue: (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024): In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti); (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023): Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali;
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 23247 del 31/07/2023): In tema di responsabilità genitoriale, le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'ambito della fase delle indagini
pagina 4 di 7 preliminari, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte.
Il caso concreto integra tutti i presupposti necessari per la pronuncia di decadenza.
Infatti dalla lettura delle condotte contestate e per le quali il convenuto è stato condannato in via definitiva alla pena di anni due di reclusione per il reato di maltrattamenti, emerge che egli reiteratamente ha commesso non solo atti di violenza fisica e verbale contro la madre alla presenza della figlia, ma anche direttamente contro la figlia stessa.
Emerge, inoltre, in particolare dall'ultima relazione del Servizio Sociale, che non solo egli da tre anni a questa parte si è completamente disinteressato della figlia dal punto di vista materiale e morale, ma anche che non risulta in alcun modo disponibile a collaborare col Servizio Sociale e a intraprendere un percorso di recupero del rapporto con la minore, essendosi volutamente reso irreperibile dal momento in cui ha fatto ritorno in Pakistan.
Quanto alla domanda di disporre il divieto di espatrio della figlia minore dal territorio italiano con il padre, anch'essa va accolta, in quanto, fra le condotte contestate nel capo di imputazione di cui alla sentenza di condanna definitiva sopra menzionata, vi è anche quella di avere minacciato la attrice di portarle via la figlia. Occorre precisare che tale condotta è stata contestata nell'ambito del capo B di imputazione, per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., per il quale l'imputato è stato assolto. Tuttavia, dalla lettura della motivazione, emerge chiaramente che tale minaccia, riferita dalla Parte_2 della quale il Giudice Penale ha attentamente vagliato, con esito positivo, l'attendibilità, non si dubita che sia stata veramente proferita dall'imputato, ma si è ritenuto che, per le relative circostanze (il CP_1
Pa era agli arresti domiciliari per altro reato e la lo andava a trovare, probabilmente nella speranza che egli avesse mutato atteggiamento nei suoi confronti e quindi nella speranza di poter ricostruire il
Pa rapporto coniugale), non avesse avuto sulla quell'effetto persecutorio richiesto per l'integrazione del reato contestato.
Vanno, pertanto, accolte le domande della attrice, e la sentenza di divorzio va di conseguenza modificata, come precisato in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e di liquidano in dispositivo nei valori compresi fra i medi e i minimi per tutte le fasi, trattandosi di causa contumaciale e istruita solo con acquisizioni documentali.
Va posto a carico del convenuto l'obbligo di rifondere le spese legali sia all'attrice che al Curatore
Speciale della minore;
essendo entrambi ammessi al PSS, va ordinato al convenuto il pagamento diretto in favore dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2688/2022 pubbl. il 31/10/2022 del Tribunale di
Bologna così dispone:
1 – dichiara il convenuto nato in [...] il [...] – C.F. Controparte_3 C.F._3 decaduto dalla potestà genitoriale sulla figlia minore
(C.F. ) nata a [...] in data [...]; Persona_1 C.F._4
2 – conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore (C.F. ) Persona_1 C.F._4 nata a [...] in data [...] alla madre , nata a [...] il Parte_1
19.10.1983 e residente a [...], C.F. ; C.F._1
precisa che ella potrà assumere autonomamente, senza il consenso paterno, anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore;
ella potrà chiedere e ottenere autonomamente il rilascio e rinnovo di documenti di identità della minore anche validi per l'espatrio (ad esempio, il passaporto); potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per la figlia;
3 - dispone la sospensione degli incontri padre-figlia, di fatto già avvenuta dal 2021, e subordina una ripresa degli stessi– in forma protetta - solo laddove il sig. abbia dato prova di stabilità sul territorio italiano CP_1
e previa verifica della positiva conclusione da parte del convenuto di un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché della volontà della figlia di riprendere i rapporti con il padre e della rispondenza di tale ricostruzione della relazione all'interesse del minore;
conferisce specifico mandato in tal senso al Servizio
Sociale, che continuerà altresì, per la durata di due anni, a monitorare il nucleo familiare, con interventi di colloqui con la madre, supporto pratiche burocratiche e alloggio, supporto a richieste di natura socio- economica e verifiche del progetto di Vicinanza Solidale, dell'andamento scolastico e della salute della minore;
4 – dispone il divieto di espatrio della minore (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._4
Bologna in data 13.02.2015 dal territorio italiano con il padre nato in Controparte_3
Pakistan il 15.01.1979 – C.F. ; C.F._3
5 - Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10 per spese, € 4.300 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
dispone il pagamento diretto in favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/2002;
6- Condanna altresì il convenuto a rimborsare al Curatore Speciale della minore, Avv. Luca Rotondo,
pagina 6 di 7 le spese di lite, che € 1.800 per compensi come da richiesta, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
dispone il pagamento diretto in favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/2002;
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
SI comunichi al Servizio Sociale e alla Polizia di Frontiera.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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