TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. Avv. Raffaella Caiazza, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti sottoscritta in data 02/10/2018 dall'Avv. Andrea Adamo, presso il cui studio, in
Napoli al Corso Umberto I n. 190 è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., Sig.ra rappresentata e difesa in forza di procura in atti rilasciata in Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13/02/2020, dall'Avv. Gianpiero
Gagliardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Scalea (CS) alla Via G.
Saragat n. 9
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 02.10.2018, il in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 15/06/2019 la società unipersonale, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la inesistenza/infondatezza del credito esperito e l'infondatezza della domanda avversa, per non essere provato il credito su cui poggia la richiesta monitoria;
2) rigettare ogni avversa richiesta ex art. 648 c.p.c. e revocare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto;
3) Accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art. 1460 c.c. e la compensazione così come esposto nel presente atto per i danni subiti a fronte dei molteplici inadempimenti nell'esecuzione delle opere di pulizia degli appartamenti e delle parti comuni - da quantificarsi in via equitativa dal Giudice - e per l'ammanco del materiale fornito dalla lavanderia Controparte_3 per €. 5.701,83 con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale;
4) con vittoria
[...]
di spese e competenze di lite, oltre IVA, RSF e CPA con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si deposita la documentazione di cui al foliario”.
Preliminarmente occorre precisare che con decreto n. 295/2018, notificato in data 31.07.2018, il Tribunale di Lagonegro ingiungeva al di pagare, in favore della odierna Parte_1
opposta, la somma di euro 46.334,42 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio a saldo della fattura n. 07/P del 13.04.2018 del maggior importo di euro 60.934,42 iva inclusa per l'esecuzione di lavori di pulizia settimanali ad ogni cambio utente dei 222 appartamenti facenti parte del Condominio Multiproprietà Pianeta Maratea.
A fondamento della spiegata opposizione, il eccepiva Parte_1
l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della controprestazione da parte della società ricorrente, disconoscendo formalmente, altresì, le prestazioni di servizi indicate nelle fatture. Eccepiva, altresì, in compensazione un controcredito di euro 5.701,83, importo addebitatole dalla società fornitrice della biancheria a causa dello smarrimento di oltre 1.500,00 unità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2019, si costituiva la
, chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1
domanda con condanna del alla refusione di spese e competenze di lite, Parte_1 articolando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, portante il n. 295/2018 del 30.07.2018 – n. 1075/2018 R.G., emesso da Codesto Tribunale in data 29.07.2018; 2) nel prosieguo, sempre in via preliminare subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione a stare in giudizio dell'Avv. Andrea
Adamo, per le ragioni sopra dedotte;
3) nel merito, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la spiegata opposizione, perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché di qualsiasi pregio logico e giuridico, per tutte le motivazioni evidenziate nel corpo dell'atto;
4) condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il opponente, in persona del suo Parte_1 amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni “da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria, si chiede sin d'ora
l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo monitorio portante il n. 1075/2018 R.G. – decreto ingiuntivo n. 295/2018 del 30.07.2018, emesso da codesto Tribunale.”. Con provvedimento del 16.07.2019, il Tribunale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 295/2018 e rinviava la controversia all'udienza del 16/03/2020, con concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
La causa è stata istruita con prova documentale e testimoniale.
2. Il Tribunale ritiene innanzitutto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da parte opposta. L'opposta, con la comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito il difetto di legittimazione a stare in giudizio dell'avv. Andrea Adamo per il
[...]
per difetto assoluto di procura del nuovo amministratore p.t., avv. Fabrizio Parte_1
D'Albero.
A fronte di tale eccezione parte opponente nulla ha dedotto né in prima udienza né nel corso del giudizio. L'opponente non ha, in particolare, provato che la procura alle liti era stata rilasciata effettivamente dall'amministratore p.t. indicato nell'atto di citazione in opposizione nella persona dell'avv. Raffaella Caiazza e, di contro, individuato nella persona dell'avv.
Fabrizio D'Albero dalla società opposta.
Non vi è quindi prova che effettivamente la procura alle liti rilasciata in favore dell'avv.
Adamo sia stata rilasciata dal rappresentante p.t. del Condominio opponente.
Sul punto appare opportuno ulteriormente evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato a contraddire” (Cass. n. 24212/2018; cfr in termini analoghi Cass. n.
29244/2021 “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art.
182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”; Cass. n. 20396/2024: “In tema di difetto di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza o di un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso del giudice”).
Ad ogni modo l'opposizione è altresì infondata.
Il non ha contestato il rapporto contrattuale con la società Parte_1
opposta, comunque provato dal contratto prodotto da parte opposta (all. n. 3 prod.), e ha solo formalmente disconosciuto le prestazioni indicate da controparte senza adempiere al proprio onere di contestazione di specifica (art. 115 co. 1 c.p.c.). L'opponente ha solo genericamente eccepito l'inadempimento ex art. 1460 c.c. di controparte deducendo che nel corso della stagione 2017 l'amministrazione condominiale sarebbe stata tempestata di contestazione in merito alla pulizia degli appartamenti tanto da costringerla ad implementare il servizio di pulizia con risorse esterne.
L'eccezione è infondata oltre che contraria a buona fede dal momento che, come già rilevato con ordinanza del 16.07.2019, non vi è prova che il abbia mai sollevato Parte_1 contestazioni sulle prestazioni oggetto della domanda monitoria prima dell'instaurazione del presente giudizio. Di contro l'opposta, con la memoria depositata il 30.09.2019, ha depositato ben due comunicazioni trasmesse dall'amministratore del avv. , di Parte_1 CP_4
luglio 2018 e agosto 2019, nelle quali, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dalla unipersonale, non veniva disconosciuto il rapporto contrattuale né Controparte_1 tanto meno la debitoria ma si invocava l'impossibilità per l'amministrazione condominiale di far fronte prontamente al pagamento dell'intero debito.
Inoltre, l'istruttoria orale ha confermato che parte opposta ha sempre regolarmente svolto le prestazioni contrattualmente poste a suo carico, ricevendo, peraltro, anche il pagamento di un acconto pari a complessivi euro 14.600,00 (all.ti nn. 34,4 prod. mon.), in assenza di qualsivoglia doglianza.
In particolare, il teste all'epoca dei fatti direttore della struttura Testimone_1 condominiale, escusso all'udienza dell'08/06/2021, sul capo 1) della memoria istruttoria di parte opposta, ha confermato che la società si era occupata non Controparte_1
solo della pulizia degli appartamenti, ma anche delle parti comuni;
sul capo 6) del medesimo atto, ha riferito che “di solito il mercoledì o comunque con cadenza settimanale un dipendente del Condominio faceva un ordine di servizio alla società opposta nel quale venivano indicati i numeri degli appartamenti nei quali dovevano essere svolte le pulizie. La società opposta una volta terminate le pulizie restituiva lo stesso ordine con la spunta delle attività fatte e il
Condominio procedeva ad un controllo a campione di cui mi occupavo quasi sempre io.
Preciso che non ho mai mosso contestazioni sulle pulizie svolte né ci sono mai state lamentele dei clienti da quello che ricordo”. Dette circostanze trovano conferma nel dettato della pattuizione contrattuale prodotta dalla società , Controparte_1
giammai disconosciuta o contestata dal Condominio opponente.
Il teste escusso all'udienza del 17/03/2022, ha precisato di aver ricoperto Testimone_2
l'incarico di amministratore del e di aver sottoscritto, Parte_1 nell'interesse di quest'ultimo il contratto con la società oggi opposta, confermando altresì che
“vi era in bilancio un debito del nei confronti Parte_1 Controparte_1
di circa €. 60.934,42”. Ancora il teste sul capo 7) ha riferito che “quando ero
[...]
presente la struttura era pulita e che venivano svolti i lavori di pulizia anche nelle parti comuni oltre che nelle stanze dalla società ”. Controparte_1
A fronte di simili conferme circa l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di
[...]
, non v'è prova circa la fondatezza degli assunti di parte Controparte_1
opponente.
Parimenti infondata è l'eccezione di compensazione sollevata dal Controparte_5
con il controcredito di euro 5.701,83 pagato alla società fornitrice della biancheria
[...]
per lo smarrimento di ben 1.500 unità di biancheria oltre che con altri presunti, non provati, danni.
Non vi è prova dell'effettivo pagamento dell'importo di euro 5.701,83 e, in ogni caso, non v'è modo di ricondurre con certezza il preteso smarrimento di tale ingente quantitativo di biancheria mista alla condotta della unipersonale. Controparte_1
Alla luce di tutto quanto sopra chiarito l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n.295/2018, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16.07.2019 va confermato.
3. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta non può, invece, essere accolta dal momento che per giurisprudenza pacifica “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992;
13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio
2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come successivamente modificato e integrato, tenuto conto del valore della domanda, ai valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 295/2018 del
Tribunale di Lagonegro, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
16.07.2019;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
c) condanna il in persona dell'amministratore Parte_1
p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opposta che liquida in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Lagonegro, il 30.05.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1367 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. Avv. Raffaella Caiazza, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti sottoscritta in data 02/10/2018 dall'Avv. Andrea Adamo, presso il cui studio, in
Napoli al Corso Umberto I n. 190 è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., Sig.ra rappresentata e difesa in forza di procura in atti rilasciata in Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13/02/2020, dall'Avv. Gianpiero
Gagliardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Scalea (CS) alla Via G.
Saragat n. 9
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 02.10.2018, il in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 15/06/2019 la società unipersonale, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la inesistenza/infondatezza del credito esperito e l'infondatezza della domanda avversa, per non essere provato il credito su cui poggia la richiesta monitoria;
2) rigettare ogni avversa richiesta ex art. 648 c.p.c. e revocare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto;
3) Accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art. 1460 c.c. e la compensazione così come esposto nel presente atto per i danni subiti a fronte dei molteplici inadempimenti nell'esecuzione delle opere di pulizia degli appartamenti e delle parti comuni - da quantificarsi in via equitativa dal Giudice - e per l'ammanco del materiale fornito dalla lavanderia Controparte_3 per €. 5.701,83 con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale;
4) con vittoria
[...]
di spese e competenze di lite, oltre IVA, RSF e CPA con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si deposita la documentazione di cui al foliario”.
Preliminarmente occorre precisare che con decreto n. 295/2018, notificato in data 31.07.2018, il Tribunale di Lagonegro ingiungeva al di pagare, in favore della odierna Parte_1
opposta, la somma di euro 46.334,42 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio a saldo della fattura n. 07/P del 13.04.2018 del maggior importo di euro 60.934,42 iva inclusa per l'esecuzione di lavori di pulizia settimanali ad ogni cambio utente dei 222 appartamenti facenti parte del Condominio Multiproprietà Pianeta Maratea.
A fondamento della spiegata opposizione, il eccepiva Parte_1
l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della controprestazione da parte della società ricorrente, disconoscendo formalmente, altresì, le prestazioni di servizi indicate nelle fatture. Eccepiva, altresì, in compensazione un controcredito di euro 5.701,83, importo addebitatole dalla società fornitrice della biancheria a causa dello smarrimento di oltre 1.500,00 unità.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2019, si costituiva la
, chiedendo il rigetto dell'avverso Controparte_1
domanda con condanna del alla refusione di spese e competenze di lite, Parte_1 articolando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, portante il n. 295/2018 del 30.07.2018 – n. 1075/2018 R.G., emesso da Codesto Tribunale in data 29.07.2018; 2) nel prosieguo, sempre in via preliminare subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione a stare in giudizio dell'Avv. Andrea
Adamo, per le ragioni sopra dedotte;
3) nel merito, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la spiegata opposizione, perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché di qualsiasi pregio logico e giuridico, per tutte le motivazioni evidenziate nel corpo dell'atto;
4) condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il opponente, in persona del suo Parte_1 amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni “da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa;
5) con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria, si chiede sin d'ora
l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo monitorio portante il n. 1075/2018 R.G. – decreto ingiuntivo n. 295/2018 del 30.07.2018, emesso da codesto Tribunale.”. Con provvedimento del 16.07.2019, il Tribunale dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 295/2018 e rinviava la controversia all'udienza del 16/03/2020, con concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
La causa è stata istruita con prova documentale e testimoniale.
2. Il Tribunale ritiene innanzitutto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da parte opposta. L'opposta, con la comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito il difetto di legittimazione a stare in giudizio dell'avv. Andrea Adamo per il
[...]
per difetto assoluto di procura del nuovo amministratore p.t., avv. Fabrizio Parte_1
D'Albero.
A fronte di tale eccezione parte opponente nulla ha dedotto né in prima udienza né nel corso del giudizio. L'opponente non ha, in particolare, provato che la procura alle liti era stata rilasciata effettivamente dall'amministratore p.t. indicato nell'atto di citazione in opposizione nella persona dell'avv. Raffaella Caiazza e, di contro, individuato nella persona dell'avv.
Fabrizio D'Albero dalla società opposta.
Non vi è quindi prova che effettivamente la procura alle liti rilasciata in favore dell'avv.
Adamo sia stata rilasciata dal rappresentante p.t. del Condominio opponente.
Sul punto appare opportuno ulteriormente evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte
l'avversario è chiamato a contraddire” (Cass. n. 24212/2018; cfr in termini analoghi Cass. n.
29244/2021 “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art.
182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso”; Cass. n. 20396/2024: “In tema di difetto di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza o di un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso del giudice”).
Ad ogni modo l'opposizione è altresì infondata.
Il non ha contestato il rapporto contrattuale con la società Parte_1
opposta, comunque provato dal contratto prodotto da parte opposta (all. n. 3 prod.), e ha solo formalmente disconosciuto le prestazioni indicate da controparte senza adempiere al proprio onere di contestazione di specifica (art. 115 co. 1 c.p.c.). L'opponente ha solo genericamente eccepito l'inadempimento ex art. 1460 c.c. di controparte deducendo che nel corso della stagione 2017 l'amministrazione condominiale sarebbe stata tempestata di contestazione in merito alla pulizia degli appartamenti tanto da costringerla ad implementare il servizio di pulizia con risorse esterne.
L'eccezione è infondata oltre che contraria a buona fede dal momento che, come già rilevato con ordinanza del 16.07.2019, non vi è prova che il abbia mai sollevato Parte_1 contestazioni sulle prestazioni oggetto della domanda monitoria prima dell'instaurazione del presente giudizio. Di contro l'opposta, con la memoria depositata il 30.09.2019, ha depositato ben due comunicazioni trasmesse dall'amministratore del avv. , di Parte_1 CP_4
luglio 2018 e agosto 2019, nelle quali, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dalla unipersonale, non veniva disconosciuto il rapporto contrattuale né Controparte_1 tanto meno la debitoria ma si invocava l'impossibilità per l'amministrazione condominiale di far fronte prontamente al pagamento dell'intero debito.
Inoltre, l'istruttoria orale ha confermato che parte opposta ha sempre regolarmente svolto le prestazioni contrattualmente poste a suo carico, ricevendo, peraltro, anche il pagamento di un acconto pari a complessivi euro 14.600,00 (all.ti nn. 34,4 prod. mon.), in assenza di qualsivoglia doglianza.
In particolare, il teste all'epoca dei fatti direttore della struttura Testimone_1 condominiale, escusso all'udienza dell'08/06/2021, sul capo 1) della memoria istruttoria di parte opposta, ha confermato che la società si era occupata non Controparte_1
solo della pulizia degli appartamenti, ma anche delle parti comuni;
sul capo 6) del medesimo atto, ha riferito che “di solito il mercoledì o comunque con cadenza settimanale un dipendente del Condominio faceva un ordine di servizio alla società opposta nel quale venivano indicati i numeri degli appartamenti nei quali dovevano essere svolte le pulizie. La società opposta una volta terminate le pulizie restituiva lo stesso ordine con la spunta delle attività fatte e il
Condominio procedeva ad un controllo a campione di cui mi occupavo quasi sempre io.
Preciso che non ho mai mosso contestazioni sulle pulizie svolte né ci sono mai state lamentele dei clienti da quello che ricordo”. Dette circostanze trovano conferma nel dettato della pattuizione contrattuale prodotta dalla società , Controparte_1
giammai disconosciuta o contestata dal Condominio opponente.
Il teste escusso all'udienza del 17/03/2022, ha precisato di aver ricoperto Testimone_2
l'incarico di amministratore del e di aver sottoscritto, Parte_1 nell'interesse di quest'ultimo il contratto con la società oggi opposta, confermando altresì che
“vi era in bilancio un debito del nei confronti Parte_1 Controparte_1
di circa €. 60.934,42”. Ancora il teste sul capo 7) ha riferito che “quando ero
[...]
presente la struttura era pulita e che venivano svolti i lavori di pulizia anche nelle parti comuni oltre che nelle stanze dalla società ”. Controparte_1
A fronte di simili conferme circa l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di
[...]
, non v'è prova circa la fondatezza degli assunti di parte Controparte_1
opponente.
Parimenti infondata è l'eccezione di compensazione sollevata dal Controparte_5
con il controcredito di euro 5.701,83 pagato alla società fornitrice della biancheria
[...]
per lo smarrimento di ben 1.500 unità di biancheria oltre che con altri presunti, non provati, danni.
Non vi è prova dell'effettivo pagamento dell'importo di euro 5.701,83 e, in ogni caso, non v'è modo di ricondurre con certezza il preteso smarrimento di tale ingente quantitativo di biancheria mista alla condotta della unipersonale. Controparte_1
Alla luce di tutto quanto sopra chiarito l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n.295/2018, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16.07.2019 va confermato.
3. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta non può, invece, essere accolta dal momento che per giurisprudenza pacifica “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992;
13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio
2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come successivamente modificato e integrato, tenuto conto del valore della domanda, ai valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 295/2018 del
Tribunale di Lagonegro, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
16.07.2019;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
c) condanna il in persona dell'amministratore Parte_1
p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte opposta che liquida in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Lagonegro, il 30.05.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale