Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 156/2024 proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Paoletti
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Paoletti
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in GROSSETO in data 4.02.2017, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di GROSSETO, dell'anno 2017, al N. 23, Parte II, Serie C, Uff. 0 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio Persona_1 della responsabilità genitoriale, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità in occasione dei tempi di permanenza della figlia presso di sé, impegnandosi entrambi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
nei fine settimana alternati, con prelievo presso l'abitazione della madre alle ore 16:00 del sabato e pernotto con il padre e sino alle ore 20:00 della domenica, quando la riporterà presso l'abitazione della madre, nonché durante le vacanze estive per 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno, e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali e per il compleanno della figlia. I genitori alterneranno tra loro le festività ed i ponti durante l'anno (25 aprile, 28 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre e 08 dicembre). Nell'ipotesi in cui la Sig.ra dovesse trovare una occupazione che la CP_1 impegni durante l'orario serale, il padre provvederà a prendere e tenere con sé la figlia minore Per_1 ovvero, in caso fosse a ciò impossibilitato, a contribuire al 50% alle spese necessarie per la ba Si intende comunque che i tempi e le modalità con i quali il padre terrà con sé la figlia saranno modulati e modificati da accordi tra i genitori, tenendo sempre conto delle esigenze scolastiche e ludiche della minore.
3) La casa familiare sita in Civitavecchia (RM) alla Via Fratelli Cervi n. 56/A, resterà assegnata alla madre, quale genitore collocataria della figlia minore . Per_1
4) Il Sig. corrisponderà mensilment .ra quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 300,00# (trecento/00), da rivalutare Persona_1 annualmente sulla base deg tivi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese sull'IBAN [...].
5) Saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia ed individuate, secondo il Protocollo adottato dall'intestato Tribunale, come Persona_1 segue: a) spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e costo dei medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e) spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo dei genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter;
viaggi e vacanze senza genitori.
6) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o domicilio.
7) Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento.
8) Le parti danno atto che l'appartamento sito in Civitavecchia (RM) alla Via Fabio Filzi n. 7, scala A, int. 1, di proprietà della Sig.ra è stato venduto e che la medesima ha trattenuto dal CP_1 relativo ricavato la somma di € tanovemila/00), mentre la somma residua è stata messa a disposizione del Sig. Parte_1
9) Le parti dichiarano zioni, multe e corrispettivi non versati, imputabili al Sig. Pt_1
il cui pagamento dovesse tuttavia essere richiesto nel futuro alla Sig.ra e di cui
[...] CP_1 sima, ad oggi, non è a conoscenza, verranno corrisposti dal Sig. previa Parte_1 esibizione da parte della Sig.ra della relativa documentazione giustificativa. Lo stesso è CP_1 da dirsi relativamente ad eve multe e corrispettivi non versati imputabili alla Sig.ra e richiesti al Sig. e di cui il medesimo, ad oggi, non è a conoscenza, CP_1 Parte_1 ece corrisposti d previa esibizione da parte del Sig. CP_1 Pt_1 della relativa documentazione giustificativa.
[...] 10) I ricorrenti si danno il reciproco consenso sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore Per_1
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso