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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1763/2024 promossa con ricorso depositato in data 12/08/2024
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GOLDONI PAOLA;
CONTRO
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI EMANUELA;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente, chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di:
1. pronunciare sentenza di separazione, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pagliara (ME);
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale, ubicata nel Comune di Goito via G. Zambelli 17, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
;
[...] 3. disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
4. disporre che le visite tra il padre e la figlia minorenne avvengano liberamente previ accordi tra gli stessi;
5. disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della figlia minorenne , la somma mensile di Per_1 Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da marzo 2025; 6. disporre che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia minore , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
Per_1
7. disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento per la coniuge, la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese di marzo 2025;
8. disporre che l'assegno unico per la figlia minorenne sia percepito Per_1 integralmente da;
Parte_1
9. disporre che le spese del giudizio di separazione siano integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio col resistente in
PAGLIARA (ME) in data 05/08/1997 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie A, anno 1997) ha formulato altresì ulteriori domande accessorie relative all'affidamento della figlia minorenne e ai rapporti economici tra le parti.
Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Alla prima udienza le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe, chiedendo la conversione del rito da contenzioso a consensuale.
In relazione alle domande di separazione ed alle condizioni concordate dalle parti ed indicate nelle conclusioni indicate in epigrafe, la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGLIARA (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13.03.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1763/2024 promossa con ricorso depositato in data 12/08/2024
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GOLDONI PAOLA;
CONTRO
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI EMANUELA;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente, chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di:
1. pronunciare sentenza di separazione, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pagliara (ME);
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale, ubicata nel Comune di Goito via G. Zambelli 17, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
;
[...] 3. disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne , con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
4. disporre che le visite tra il padre e la figlia minorenne avvengano liberamente previ accordi tra gli stessi;
5. disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario della figlia minorenne , la somma mensile di Per_1 Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da marzo 2025; 6. disporre che ciascun genitore provveda al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia minore , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
Per_1
7. disporre che corrisponda a , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento per la coniuge, la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal mese di marzo 2025;
8. disporre che l'assegno unico per la figlia minorenne sia percepito Per_1 integralmente da;
Parte_1
9. disporre che le spese del giudizio di separazione siano integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con cumulativa domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio col resistente in
PAGLIARA (ME) in data 05/08/1997 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie A, anno 1997) ha formulato altresì ulteriori domande accessorie relative all'affidamento della figlia minorenne e ai rapporti economici tra le parti.
Parte resistente si è costituita, non opponendosi alla domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Alla prima udienza le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe, chiedendo la conversione del rito da contenzioso a consensuale.
In relazione alle domande di separazione ed alle condizioni concordate dalle parti ed indicate nelle conclusioni indicate in epigrafe, la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAGLIARA (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
13.03.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola