Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata alle ore 9:55 la causa civile iscritta al n. 3886/2024
R.G.
È comparso per parte attrice Avv. Larosa che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Alle ore 9:55 nessuno è comparso per CP 1
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3886/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del 27.05.2025 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente TRA
/fax 0942/24601), con studio in Taormina, Via w. Email 1
Von Gloden 79, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante in carica con sede in Roma Via Giuseppe Grezar 14 (CF E PI: P.IVA 1 e per esso, Controparte_3 nella qualità di
Responsabile Atti Introduttivi Giudizio Sicilia a ciò autorizzato per procura speciale con atto per Notaio dott. in Roma n. Persona_1
Rep. 181515 racc. 12772del 25/7/2024, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Calabrò (C.F.: C.F.
3 - PEC:
Nr. Fax: 0965/897824), giusta Email 2 - procura in calce del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Via Spagnolio 1/h.
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 295 2024 9012195592000 deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica,
l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, comunque, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (solidale) in quanto “va detto come, la somma portata dalla cartella esattoriale indicata nell'atto di intimazione è un'obbligazione solidale ovvero attinente ad una concessione edilizia rilasciata ai Signori Controparte_5 Controparte_4 e,
appunto, all'odierna ricorrente. E così, mentre i fratelli della Sig.ra [...] hanno impugnato le cartelle esattoriali - regolarmente -Parte 1 ricevute e le stesse sono state annullate dal (cfr. doc. 4 e 5 CP 6
), l'odierna ricorrente non ha ricevuto alcuna cartella esattoriale. In particolare, il TAR CATANIA ha annullato le due cartelle relative ai fratelli ed avente ad oggetto la sanzione CP 5 e Controparte_4
solidalmente comminata - per presunto "abusivismo edilizio in area a tutela paesaggistica da anno 2002".
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di CP 1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 2.4.2025 parte opponente depositava preverbale in cui, in ordine alla contestazione sulla giurisdizione, replicava testualmente In ordine "
all'eccezione di "difetto di giurisdizione” sollevata da parte resistente, la stessa deve rigettarsi, poiché infondata. La contestazione di parte ricorrente riguarda il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva del credito (cfr. cfr. Cassazione Civile, n. 3149/2003), ritenuta l'eccezione di prescrizione sollevata e non il merito della vicenda;
va da sé che la giurisdizione è del giudice ordinario. Ed invero, è pacifico in giurisprudenza come alla giurisdizione ordinaria spetti la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (cfr. Cass.
SSUU n. 7822/2020)".
Contestava, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_1
e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto di opposizione.
Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
E' incontestato che la controversia abbia ad oggetto il pagamento di un importo dovuto a titolo di sanzione per abusivismo edilizio in area a tutela paesaggistica. Trattasi di materia rientrante nella giurisdizione del Giudice
amministrativo; ed infatti, per come evidenziato dallo stesso opponente, i coobbligati in solido impugnavano le cartelle di pagamento loro notificate dinanzi al TAR SICILIA che, ritenendo la propria giurisdizione, ne disponeva l'annullamento.
L'atto impugnato, ancora, non è un atto della procedura esecutiva in senso stretto, ma una intimazione di pagamento, adottata, principalmente, per fini interruttivi della prescrizione. Il Consiglio di Stato ha precisato come “2.3 Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n.
639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell'azione proposta dal CP 7 con la richiesta di decreto ingiuntivo" Consiglio di Stato Sez. VI n. 484 del 15 gennaio 2021.
Sussiste, come anticipato, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito;
le spese, stante la particolarità della controversia, possono essere
compensate.
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara il proprio difetto di giurisdizione rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo;
spese compensate.
Così deciso in Messina il 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo