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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2361/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Casali del Manco, Via A. Parte_1
Proviero n. 20, presso lo studio dell'Avv. Rosa Cinnante che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Mesoraca, Via San Giovanni n. 16, presso lo studio dell'Avv. Andrea Mazza che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: 2) In accoglimento alla proposta
opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
1 dell'atto impugnato, dell'avviso di addebito ad esso sotteso nonché di ogni altro atto connesso o
conseguente, anche non conosciuto;
3) Per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dell'ente
impositore a procedere ad esecuzione forzata relativamente alle somme indicate in epigrafe, CP_1
per come riportate, stante la non dovutezza delle stesse per tutti i motivi di cui in narrativa;
4) Il
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 96 c.p.c.
in favore del sottoscritto procuratore…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese …”.
Conclusioni di : “… dichiarare infondatezza dei motivi;
Controparte_2
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Concessionario, per le causali evidenziate,
direttamente riconducibili all'Ente Creditore, la quale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi
gravame, ponendo a carico dell'Ente Creditore qualsiasi conseguenza negativa del presente giudizio
poiché unico legittimato. Con vittoria di spese e competenze di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 03480202400014511000, alla quale è sotteso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420230003404762000, afferente a credito
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'esito di rinvio per la corretta instaurazione del contraddittorio, per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al
28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
Si aggiunge che l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente è inammissibile atteso che il fermo amministrativo non è atto dell'esecuzione (cfr. Cass. SS. UU.
15354/2015), sicché l'azione proposta deve qualificarsi in termini di accertamento negativo del diritto di procedere all'iscrizione del fermo.
2. La parte ricorrente muove le seguenti contestazioni.
2.1. L'insussistenza del credito, con argomentazione inammissibile poiché, come eccepito
CP_ dall' non risulta l'impugnativa avverso l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, sicché il credito è divenuto non più contestabile (tra le altre in merito Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
2.2. La strumentalità del bene con argomentazione generica e infondata atteso che, come eccepito da , manca ogni dimostrazione che il bene Controparte_2
mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione ex art. 86, comma 2, D.P.R.
602/1973.
3. La domanda è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
3 condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti resistenti, delle spese di lite, che si quantificano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 22.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2361/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Casali del Manco, Via A. Parte_1
Proviero n. 20, presso lo studio dell'Avv. Rosa Cinnante che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Mesoraca, Via San Giovanni n. 16, presso lo studio dell'Avv. Andrea Mazza che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: 2) In accoglimento alla proposta
opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia
1 dell'atto impugnato, dell'avviso di addebito ad esso sotteso nonché di ogni altro atto connesso o
conseguente, anche non conosciuto;
3) Per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dell'ente
impositore a procedere ad esecuzione forzata relativamente alle somme indicate in epigrafe, CP_1
per come riportate, stante la non dovutezza delle stesse per tutti i motivi di cui in narrativa;
4) Il
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 96 c.p.c.
in favore del sottoscritto procuratore…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese …”.
Conclusioni di : “… dichiarare infondatezza dei motivi;
Controparte_2
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Concessionario, per le causali evidenziate,
direttamente riconducibili all'Ente Creditore, la quale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi
gravame, ponendo a carico dell'Ente Creditore qualsiasi conseguenza negativa del presente giudizio
poiché unico legittimato. Con vittoria di spese e competenze di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 03480202400014511000, alla quale è sotteso l'avviso di addebito n.
CP_ 33420230003404762000, afferente a credito
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'esito di rinvio per la corretta instaurazione del contraddittorio, per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al
28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
Si aggiunge che l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente è inammissibile atteso che il fermo amministrativo non è atto dell'esecuzione (cfr. Cass. SS. UU.
15354/2015), sicché l'azione proposta deve qualificarsi in termini di accertamento negativo del diritto di procedere all'iscrizione del fermo.
2. La parte ricorrente muove le seguenti contestazioni.
2.1. L'insussistenza del credito, con argomentazione inammissibile poiché, come eccepito
CP_ dall' non risulta l'impugnativa avverso l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, sicché il credito è divenuto non più contestabile (tra le altre in merito Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
2.2. La strumentalità del bene con argomentazione generica e infondata atteso che, come eccepito da , manca ogni dimostrazione che il bene Controparte_2
mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione ex art. 86, comma 2, D.P.R.
602/1973.
3. La domanda è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
3 condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti resistenti, delle spese di lite, che si quantificano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 22.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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