Articolo 1812 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1808Articolo 1806
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9 ottobre 2010
Art. 1812. Progressione economica 1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio di irreversibilita' stipendiale di cui all'articolo 1780, in caso di promozione, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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