TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1134 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Capozzi Paola presso Parte_1 cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Castelluzzo Erica Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti intraprendevano una convivenza e dalla stessa nascevano i figli nato il [...], Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nata il [...]. Per_2
Con ricorso congiunto depositato in data 06.05.2025, le parti adivano il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere affinché venissero modificate le condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio, definite all'esito del procedimento RG 1082/2020 in data 19.10.2021, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 01.10.2021, e oggetto di conferma in data 23.05.2022.
Mediante deposito di note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 28.11.2025 le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la figlia minore alle seguenti condizioni: Per_2
“ 1) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
Persona_3
2) la casa familiare sita in Caserta, al vicolo G. Michitto n. 17, al momento assegnata alla madre, viene assegnata al sig.
che ne è anche proprietario;
Parte_1
3) la madre incontrerà la minore due pomeriggi a settimana e a weekend alternati, il sabato e la domenica, in orari concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e lavorative dei genitori, allo stato senza pernotto, salva diversa volontà della minore, nonché il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio nonché la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
4) la sig.ra contribuisce al mantenimento della figlia minore, previa corresponsione di un assegno mensile Controparte_1 di euro 350,00, da versare a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ludiche e sportive), purché previamente concordate e documentate;
5) l'importo di cui all'assegno unico e universale per la figlia a carico verrà diviso tra i genitori al 50%;
6) la sig.ra si impegna a tenere indenne il sig. da qualsiasi spesa relativa all'abitazione familiare sita in CP_1 Pt_1
Caserta, al vicolo G. Michitto n. 17, ivi comprese le utenze e la TARSU, limitatamente al periodo in cui la stessa è risultata assegnataria della casa familiare e cioè dalla data del provvedimento reso in data 19 ottobre 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sino alla data del 31 marzo 2025, giorno della consegna delle chiavi dell'abitazione familiare al sig. ; Pt_1
7) in relazione agli impegni ed alle attività quotidiane della figlia, , relativi alla scuola, al percorso Persona_3 educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, ci si riporta al piano genitoriale di cui all'articolo 473 bis 12, ultimo comma, c.p.c., allegato al presente ricorso sub 9).
Il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.”
Il P.M. nulla osserva.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1134 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Capozzi Paola presso Parte_1 cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Castelluzzo Erica Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti intraprendevano una convivenza e dalla stessa nascevano i figli nato il [...], Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nata il [...]. Per_2
Con ricorso congiunto depositato in data 06.05.2025, le parti adivano il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere affinché venissero modificate le condizioni di regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio, definite all'esito del procedimento RG 1082/2020 in data 19.10.2021, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 01.10.2021, e oggetto di conferma in data 23.05.2022.
Mediante deposito di note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 28.11.2025 le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la figlia minore alle seguenti condizioni: Per_2
“ 1) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre;
Persona_3
2) la casa familiare sita in Caserta, al vicolo G. Michitto n. 17, al momento assegnata alla madre, viene assegnata al sig.
che ne è anche proprietario;
Parte_1
3) la madre incontrerà la minore due pomeriggi a settimana e a weekend alternati, il sabato e la domenica, in orari concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e lavorative dei genitori, allo stato senza pernotto, salva diversa volontà della minore, nonché il 24 dicembre o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio nonché la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
4) la sig.ra contribuisce al mantenimento della figlia minore, previa corresponsione di un assegno mensile Controparte_1 di euro 350,00, da versare a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ludiche e sportive), purché previamente concordate e documentate;
5) l'importo di cui all'assegno unico e universale per la figlia a carico verrà diviso tra i genitori al 50%;
6) la sig.ra si impegna a tenere indenne il sig. da qualsiasi spesa relativa all'abitazione familiare sita in CP_1 Pt_1
Caserta, al vicolo G. Michitto n. 17, ivi comprese le utenze e la TARSU, limitatamente al periodo in cui la stessa è risultata assegnataria della casa familiare e cioè dalla data del provvedimento reso in data 19 ottobre 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sino alla data del 31 marzo 2025, giorno della consegna delle chiavi dell'abitazione familiare al sig. ; Pt_1
7) in relazione agli impegni ed alle attività quotidiane della figlia, , relativi alla scuola, al percorso Persona_3 educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, ci si riporta al piano genitoriale di cui all'articolo 473 bis 12, ultimo comma, c.p.c., allegato al presente ricorso sub 9).
Il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.”
Il P.M. nulla osserva.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso