Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.1545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Marco Del Vecchio - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1545/2024
TRA
, con sede in Finlandia, elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
BROLETTO, 20 MILANO presso lo studio dell'avv. COLANTONI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AURICCHIO VITO MARIA
( ) VIA S.NICOLA DA TOLENTINO, 67 00187 ROMA C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Castello 12121 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGNONI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MICARI CARMELA
( ) PIAZZA CASTELLO N. 26 20121 MILANO C.F._2
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti atipici
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, in riforma dell'Ordinanza n. 3215/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VII, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7585/2023, pubblicata in data 22 aprile 2024, per tutti gli specifici motivi di appello esposti in narrativa,
(a) accertare e dichiarare che la società è tenuta, per i titoli di cui in Controparte_1 narrativa, al pagamento in favore di dell'importo di Euro 8.205,00 (Euro- CP_2 ottomiladuecentocinque/00), oltre agli interessi di mora ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e, per l'effetto,
(b) condannare la società al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 dell'importo di Euro 8.205,00 (Euro-ottomiladuecentocinque/00), oltre agli interessi di mora ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito in via principale disattendere e respingere l'appello proposto da , siccome infondato in Parte_1 fatto e in diritto e non meritevole di accoglimento, neppure parziale, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza decisoria ex art. 702 ter cod. proc. civ. n. cronol. 3215/2024, Rep. n.
3425/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 22 aprile 2024, R.G. 7585/2023;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in caso di accoglimento anche parziale delle domande formulate da , con conseguente riforma, anche parziale, dell'ordinanza Parte_1 decisoria ex art. 702 ter cod. proc. civ. n. cronol. 3215/2024, Rep. n. 3425/2024 del Tribunale di
Milano pubblicata il 22 aprile 2024, R.G. 7585/2023, ridurre, per le ragioni esposte in narrativa, ex art. 1384 cod. civ. la penale nella minor misura possibile.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del presente procedimento nonchè del procedimento di primo grado (R.G. n. 7585/2023).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa del
Tribunale di Milano, che ha rigettato la domanda svolta da - Controparte_3 agenzia europea per la regolamentazione in materia di sicurezza delle sostanze chimiche - nei confronti di diretta ad ottenere il pagamento di euro 8.250 a titolo di Controparte_1 differenza di tariffa dovuta all'agenzia, rispetto alla tariffa pagata in misura ridotta prevista per le
PMI.
, con l'atto introduttivo in primo grado, ha dedotto che aveva richiesto la CP_2 CP_1 registrazione di una sostanza denominata aluminium, e in relazione a tale registrazione l'agenzia, su richiesta della parte, aveva applicato la tariffa ridotta per le piccole e medie imprese.
Successivamente, l'agenzia nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, aveva richiesto a CP_1 di fornire la documentazione che potesse provare il possesso dei requisiti per essere
[...] considerata una PMI. Poiché alla lettera di richiesta di ECHA New Coms non ha dato risposta nei termini, in data 22 ottobre 2019 l'Agenzia ha adottato una “Decisione” di esito negativo della fase di verifica, con contestuale emissione di una fattura per il pagamento della differenza tariffaria. Ha quindi richiesto la condanna al pagamento della fattura relativa a questa differenza tariffaria.
Nella propria costituzione la parte convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo di non aver mai ricevuto le comunicazioni indicate nell'atto introduttivo come richieste di documentazione integrativa, ed inoltre di possedere tutti i requisiti delle PMI che consentono il pagamento della tariffa in misura ridotta.
Il tribunale ha rigettato la domanda di pagamento avanzata dall' , sulla base delle motivazioni CP_2 seguenti:
- Da parte di non è mai stato contestato che la società convenuta possedesse i requisiti CP_2 delle PMI;
- La norma invocata dall'agenzia, a riprova del fatto che vi fosse un obbligo dei New Coms di risposta alla propria richiesta di integrazione della documentazione, sarebbe inconferente in quanto attinente alla fase di registrazione e non alle fasi successive;
- Non essendovi prova del fatto che la convenuta abbia ricevuto le richieste di integrazione, deve ritenersi che la stessa non sia stata posta nelle condizioni di dimostrare di possedere tali requisiti;
- L'ammontare indicato nella fattura azionata non è in alcun modo provato, quale differenza dovuta tra la tariffa ridotta e quella normale.
Ha proposto appello , sulla base dei seguenti motivi: CP_2
1) Erroneamente sarebbe stata assegnata rilevanza al fatto che non abbia contestato le CP_2 dimensioni di piccola media impresa di dato che la questione rilevante è di tipo CP_1 procedurale, atteso che vi era da parte di l'obbligo di dare risposta alla richiesta CP_1 di integrazione della documentazione nei termini assegnati, cosa che non ha fatto. Inoltre, la
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“decisione” di non sarebbe contestabile in questa sede, dato che lo stesso CP_2
Regolamento Europeo che disciplina la materia, prevede possibili rimedi esperibili dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come affermato in numerose pronunce di altre autorità giurisdizionali dell'Unione.
2) Il tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie in relazione alla prova dell'invio da parte di della richiesta di integrazioni, dato che le comunicazioni sono CP_2 state inserite nel portale REACH-IT, unico mezzo di notifica delle decisioni e delle comunicazioni dell'agenzia. In ogni caso, da una mail prodotta in atti risulta che in data 17 febbraio 2021 sicuramente era venuta a conoscenza delle richieste di CP_1 informazioni da parte di e della decisione di revoca della precedente registrazione;
CP_2
3) Erroneamente il tribunale avrebbe escluso l'applicabilità dell'articolo 13 del regolamento tariffe, che prevede che in caso di mancata comunicazione dei dati si applichi la tariffa priva di riduzione;
4) Erroneamente ancora sarebbe stata esclusa l'applicabilità dell'articolo 20 co 2 del
Regolamento, secondo il quale in qualunque momento l' può chiedere la le prove Pt_2 dell'applicabilità delle tariffe misura ridotta.
5) La prova del quantum corretto dell'integrazione tariffaria richiesta risulterebbe in atti ai sensi della tabella allegata alla decisione, tabella che costituisce parte integrante della decisione stessa, anche questa soggetta ad impugnativa solo davanti agli organi di giustizia europea nei modi previsti dall'articolo 263 TFUE.
Si è costituita la società appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata sulla base degli argomenti espressi dal tribunale.
Opinione della Corte:
L'appello deve ritenersi fondato, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, si rileva che il tribunale, per negare la pretesa di , ha assegnato rilevanza al CP_2 fatto che l' non abbi mai contestato, sotto il profilo sostanziale, che rientri nella Pt_2 CP_1 categoria di PMI, con conseguente diritto della stessa al pagamento della tariffa di registrazione in misura ridotta.
Ritiene la Corte che questa impostazione da parte del tribunale non sia pertinente, se si ha riguardo al fatto che la pretesa di , formalizzata nella “Decisione” del 16/7/2020 (doc. 4 di parte CP_2 reclamante) dalla stessa adottata, è impostata su una problematica di tipo procedurale, e cioè la mancata risposta nei termini assegnati alle richieste di integrazione della documentazione. E' vero che la “decisione” sopra richiamata afferma che viene revocata la precedente registrazione del 2015, in quanto la società non ha pagato “le tasse di registrazione richieste per la vostra corretta categoria d'impresa”, affermando implicitamente che un accertamento è stato effettuato sulla categoria di impresa a cui appartiene E' altrettanto vero, però, che, ricostruendo l'iter CP_1 procedimentale seguito da , tale accertamento è stato effettuato in ragione della mancata CP_2 ottemperanza da parte di all'onere su di essa gravante di fornire la prova di avere diritto CP_1
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all'applicazione della tariffa ridotta, in quanto non è stata data risposta alla richiesta di integrazione di documentazione, precedentemente inviata dall'Agenzia (doc. 5), in cui espressamente si indica che la società è tenuta a fornire la prova, con invio di completa documentazione, della rispondenza delle proprie dimensioni ai criteri indicati dal Regolamento, in quanto, in difetto, alla società non verrà applicata la tariffa ridotta.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su (e, si badi, onere CP_1 ragionevolmente posto dall'Agenzia, in conformità al Regolamento, a carico dell'istante, trattandosi di richiesta di “tariffa ridotta” rispetto alla tariffa ordinaria) ha portato all'applicazione della tariffa intera. In questo quadro, l'assenza di specifica contestazione da parte dell' delle Pt_2 caratteristiche di PMI di è un rilievo eccentrico rispetto alla questione posta, che si CP_1 concreta, come sopra detto, nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di CP_1 di possedere i requisiti, a fronte della richiesta di di fornire la documentazione attestante la CP_2 sua qualità.
Ciò detto, quanto alla questione relativa alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia di richiesta di integrazioni, quand'anche si volesse non dare rilievo al fatto che le comunicazioni risultano inserite nella piattaforma REACH-IT che era tenuta a controllare, in base al CP_1 provvedimento di registrazione (come risulta dalla sottoscrizione dei “Termini e Condizioni” indicate a pag. 8 del doc. 14) , in ogni caso risulta che a far data dal 17 febbraio 2021 (doc. 18), si è accorta che la sua registrazione era stata cancellata, e dunque ha preso cognizione CP_1 della intervenuta “decisione” di . CP_2
Ebbene, dopo tale presa d'atto, non ha proposto alcuna istanza di revisione della CP_1 decisione, come previsto dal Regolamento Reach all'art. 92 c. 2, che prevede la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'Agenzia entro tre mesi dalla notifica, termine che a quel punto poteva ritenersi decorso, oppure dalla conoscenza effettiva. Dunque CP_1 avrebbe potuto, in sede di ricorso, dedurre di essere incolpevole riguardo alla conoscenza
[...] della notifica tramite piattaforma RICH-IT, e fornire nel merito le prove delle proprie dimensioni.
Oltre a tale possibilità di impugnativa in via interna, il Regolamento prevede altresì, all'art. 94, che ove non sia previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, le decisioni dell' siano Pt_2 contestabili avanti al Tribunale europeo di primo grado e alla Corte di Giustizia, in base all'art. 230 del Trattato. Anche questa via di impugnativa non è stata percorsa.
A fronte di tali disposizioni, non può che concludersi che la “decisione” in base alla quale è stata emessa la fattura azionata da , e in relazione alla quale viene richiesta la condanna al CP_2 pagamento, al fine di renderla titolo esecutivo, non può essere soggetta a revisione nel merito da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria dei singoli paesi membri, perché il complesso delle norme di cui agli artt. 92 e 94 hanno creato un sistema che può definirsi di esclusività della giurisdizione in ordine alla contestazione delle decisioni di . CP_2
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Ciò significa, quindi, che la decisione di , che prevede la debenza del pagamento CP_2 dell'importo indicato in fattura, è incontestabile e deve essere recepita quale presupposto per la pronuncia di condanna richiesta.
La condanna riguarda solo l'importo di cui alla fattura, senza rivalutazione monetaria, non trattandosi di debito di valore, maggiorata degli interessi legali dal 21 aprile 2021, data di ricezione della raccomandata di sollecito, alla data di proposizione della domanda, e interessi moratori successivi ex art. 1289 c.4, dalla data della domanda al saldo.
A seguito dell'accoglimento dell'appello, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione all'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo la liquidazione di cui in dispositivo (in base ai parametri intermedi tra minimo e medio).
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter del
Tribunale di Milano nel procedimento sub RG 7585/2023, del 22/04/2024, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di Euro 8.205,00, oltre interessi legali come in motivazione;
CP_2
2) Condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 3.800,00 per il primo grado, oltre rimborso spese vive contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, Iva, se dovuta, e cnpa, e in complessivi €
3.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese vive contributo unificato, rimborso forfetario spese generali, Iva, se dovuta, e cnpa,
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19/03/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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