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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/10/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. LU SC Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1378/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sara Castellani e dall'avv. Alice C.F._2
Pucci;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) su domanda cumulata ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parti private: “1. Voglia il Tribunale pronunciare sentenza di divorzio mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civili del Comune di Poggio a
Caiano.
2. Confermare che i sigg.ri e continueranno a vivere nella casa coniugale Pt_1 Pt_2 sita in Poggio a Caiano (PO) alla Via Italia'61 n.c. 21, insieme ai figli e , Per_1 Per_2 sino al rogito notarile di compravendita di cui al successivo punto 3);
3. Confermare che la casa familiare sita in Poggio a Caiano (PO) alla Via Italia'61 n.c. 21 sarà posta in vendita per un periodo complessivo di 7 mesi, o comunque per un periodo anche superiore deciso concordemente fra i coniugi stessi, regolamentando fin da ora come di seguito le modalità operative:
- a) in pubblicità per i primi 3 mesi, a partire dalla data di ricezione dei documenti catastali aggiornati, indicativamente entro fine dicembre 2024 - con un prezzo di partenza di € 350.000,00 (euro-trecentocinquantamila/00), con accettazione di un'offerta che non dovrà essere al di sotto di € 305.000,00 (euro-trecentocinquemila/00). Le parti concordano di valutare, di abbassare il prezzo di vendita, indicativamente ogni 2/3 mesi, di un range di
€ 10.000/00 (euro-diecimila/00), anche in base all'andamento delle viste dei possibili acquirenti. le Parti concordano di valutare la vendita del bene al miglior offerente;
le Parti in ogni caso concordano che quand'anche pervenga proposta di acquisto inferiore al prezzo di vendita pubblicizzato in quel momento potranno decidere comunque di accettare tale proposta. I coniugi hanno comunque diritto di prelazione per l'acquisto della casa coniugale. Una volta ricevuta un'offerta scritta congrua, ciascuno dei coniugi ha comunque diritto di prelazione per l'acquisto della casa coniugale, prima di accettarla.
- b) la caparra eventualmente versata da parte del proponente l'acquisto al momento dell'accettazione della proposta verrà incamerata dalla sig.ra in conto delle spese Pt_1 tecniche necessarie per la vendita della casa e per l'adeguamento/conformità urbanistico- catastale dell'immobile che questa si impegna a sostenere. L'eventuale residuo in eccedenza verrà detratto al momento del saldo prezzo dalla quota spettante alla sig.ra Pt_1 per la vendita dell'immobile;
pagina 2 di 6 - c) i costi relativi alla predisposizione della certificazione energetica e della relazione tecnica per la vendita (ove necessaria), eventualmente reperiti in via preliminare preventivi da più professionisti, verranno sostenuti in parti uguali dal sig. e dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
- d) il prezzo di vendita, detratto quanto indicato al precedente punto b), sarà utilizzato dai coniugi per estinguere, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, il mutuo ipotecario di cui al punto d) della premessa ed ogni eventuale spesa occorrenda;
- e) il prezzo di vendita, detratto quanto indicato al precedente punto b) e d), sarà anche utilizzato dai coniugi per corrispondere l'eventuale costo dell'agente immobiliare intervenuto;
- f) il residuo quindi del ricavato del prezzo di vendita, detratto quanto sopra previsto ai punti b), d) ed e), verrà suddiviso fra i sigg.ri e nella misura del Pt_2 Pt_1
50% ciascuno.
4. Confermare che, sin tanto che la casa familiare non sarà venduta (quindi sino al rogito notarile), i coniugi si impegnano a condividerla contribuendo alle relative spese (ordinarie e straordinarie, utenze comprese) al 50% ciascuno, ivi compreso il rateo del mutuo secondo le modalità di cui al successivo punto 11.
5. Confermare che in detto periodo i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli al
50% ciascuno, sia in ordine alle spese straordinarie che a quelle ordinarie (spese scolastiche, costo della mensa, spese sportive ecc…) organizzandosi quotidianamente, anche per il tramite dell'ausilio di terze persone di fiducia ed autorizzate da entrambi i genitori, per far fronte alle esigenze ed agli impegni, anche extrascolastici, dei figli.
6. Confermare che venduta la casa familiare, i coniugi si trasferiranno separatamente altrove ed i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione settimanale paritaria (una settimana con il padre ed una settimana con la madre) dal lunedì mattina prima della scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando il genitore che li ha con se li riporterà dall'altro genitore. Resta intesa la possibilità per i coniugi di stabilire diverse modalità purchè preventivamente concordate.
7. Confermare che ciascun genitore pertanto provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il periodo in cui saranno con sé; le spese scolastiche, il costo della mensa e le spese sportive saranno sostenute al 50% dai coniugi. Anche le spese straordinarie (come elencate nelle Linee Guida 2017 del CNF che qui si allegano quale doc. 11, da concordarsi preventivamente salvo casi urgenti) saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e pagina 3 di 6 dovranno essere rimborsate, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, al genitore che le avrà corrisposte dietro esibizione di ideona documentazione fiscale.
8. Confermare che venduta la casa familiare, i figli trascorreranno le vacanze estive (da quando finisce la scuola a quando ricomincia) al 50% fra i coniugi (secondo le modalità dagli stessi concordata) di cui 15 giorni consecutivi da comunicarsi fra genitori con sms o mail, per ragioni organizzative, entro il 10 maggio di ogni anno corrente. I figli trascorreranno le festività natalizie e dell'ultimo dell'anno alternati sino epifania (esempio dal 23/12 al 30/12 con la mamma e dal 30/12 al 06/01 con il babbo e viceversa) e pasquali con i genitori ad anni alterni. Resta intesa la possibilità per i coniugi di stabilire diverse modalità purchè preventivamente concordate 9. Confermare che, essendo i coniugi economicamente autosufficienti, rinunciano l'uno verso l'altra e viceversa a qualsiasi forma di mantenimento.
10. Confermare che dal mese successivo rispetto alla data del trasferimento della quota dell'auto Dacia DUSTER targata GK331AT, il rateo mensile del mutuo dell'immobile di cui al punto d) della premessa sarà corrisposto dai coniugi nella misura del 50% ciascuno sino alla data di stipula del rogito di compravendita.
11. Confermare che gli assegni unici e/o assegni familiari verranno percepiti al 50% fra i coniugi.
12. Confermare che le detrazioni relative ai figli, al momento saranno integralmente usufruite dal sig. il quale si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento del Pt_2 pagamento dei rimborsi, di versare annualmente, il 50% riguardante la parte dei figli, alla sig.ra Pt_1
13. I coniugi rilasciano sin da ora il proprio consenso al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 29.09.2025
FATTO E DIRITTO
Con istanza di riassunzione depositata in data 29.09.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio celebrato in Poggio a Caiano (PO) in data 1.09.2012 secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 4 di 6 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 2, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa dell'accordo delle parti n. 61/2025 senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nato a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_3 Persona_4
15/04/2017, al loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi tra i coniugi e sposati a Poggio a Caiano (PO) il 1°/09/2012 Parte_1 Parte_2 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte I, anno 2012 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di cui ai punti: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
3) prende atto delle seguenti condizioni: 3 e 13;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025 su relazione della dott. LU
SC
Il Presidente est.
LU SC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. LU SC Presidente relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1378/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sara Castellani e dall'avv. Alice C.F._2
Pucci;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) su domanda cumulata ex art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parti private: “1. Voglia il Tribunale pronunciare sentenza di divorzio mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civili del Comune di Poggio a
Caiano.
2. Confermare che i sigg.ri e continueranno a vivere nella casa coniugale Pt_1 Pt_2 sita in Poggio a Caiano (PO) alla Via Italia'61 n.c. 21, insieme ai figli e , Per_1 Per_2 sino al rogito notarile di compravendita di cui al successivo punto 3);
3. Confermare che la casa familiare sita in Poggio a Caiano (PO) alla Via Italia'61 n.c. 21 sarà posta in vendita per un periodo complessivo di 7 mesi, o comunque per un periodo anche superiore deciso concordemente fra i coniugi stessi, regolamentando fin da ora come di seguito le modalità operative:
- a) in pubblicità per i primi 3 mesi, a partire dalla data di ricezione dei documenti catastali aggiornati, indicativamente entro fine dicembre 2024 - con un prezzo di partenza di € 350.000,00 (euro-trecentocinquantamila/00), con accettazione di un'offerta che non dovrà essere al di sotto di € 305.000,00 (euro-trecentocinquemila/00). Le parti concordano di valutare, di abbassare il prezzo di vendita, indicativamente ogni 2/3 mesi, di un range di
€ 10.000/00 (euro-diecimila/00), anche in base all'andamento delle viste dei possibili acquirenti. le Parti concordano di valutare la vendita del bene al miglior offerente;
le Parti in ogni caso concordano che quand'anche pervenga proposta di acquisto inferiore al prezzo di vendita pubblicizzato in quel momento potranno decidere comunque di accettare tale proposta. I coniugi hanno comunque diritto di prelazione per l'acquisto della casa coniugale. Una volta ricevuta un'offerta scritta congrua, ciascuno dei coniugi ha comunque diritto di prelazione per l'acquisto della casa coniugale, prima di accettarla.
- b) la caparra eventualmente versata da parte del proponente l'acquisto al momento dell'accettazione della proposta verrà incamerata dalla sig.ra in conto delle spese Pt_1 tecniche necessarie per la vendita della casa e per l'adeguamento/conformità urbanistico- catastale dell'immobile che questa si impegna a sostenere. L'eventuale residuo in eccedenza verrà detratto al momento del saldo prezzo dalla quota spettante alla sig.ra Pt_1 per la vendita dell'immobile;
pagina 2 di 6 - c) i costi relativi alla predisposizione della certificazione energetica e della relazione tecnica per la vendita (ove necessaria), eventualmente reperiti in via preliminare preventivi da più professionisti, verranno sostenuti in parti uguali dal sig. e dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
- d) il prezzo di vendita, detratto quanto indicato al precedente punto b), sarà utilizzato dai coniugi per estinguere, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, il mutuo ipotecario di cui al punto d) della premessa ed ogni eventuale spesa occorrenda;
- e) il prezzo di vendita, detratto quanto indicato al precedente punto b) e d), sarà anche utilizzato dai coniugi per corrispondere l'eventuale costo dell'agente immobiliare intervenuto;
- f) il residuo quindi del ricavato del prezzo di vendita, detratto quanto sopra previsto ai punti b), d) ed e), verrà suddiviso fra i sigg.ri e nella misura del Pt_2 Pt_1
50% ciascuno.
4. Confermare che, sin tanto che la casa familiare non sarà venduta (quindi sino al rogito notarile), i coniugi si impegnano a condividerla contribuendo alle relative spese (ordinarie e straordinarie, utenze comprese) al 50% ciascuno, ivi compreso il rateo del mutuo secondo le modalità di cui al successivo punto 11.
5. Confermare che in detto periodo i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli al
50% ciascuno, sia in ordine alle spese straordinarie che a quelle ordinarie (spese scolastiche, costo della mensa, spese sportive ecc…) organizzandosi quotidianamente, anche per il tramite dell'ausilio di terze persone di fiducia ed autorizzate da entrambi i genitori, per far fronte alle esigenze ed agli impegni, anche extrascolastici, dei figli.
6. Confermare che venduta la casa familiare, i coniugi si trasferiranno separatamente altrove ed i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione settimanale paritaria (una settimana con il padre ed una settimana con la madre) dal lunedì mattina prima della scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00 quando il genitore che li ha con se li riporterà dall'altro genitore. Resta intesa la possibilità per i coniugi di stabilire diverse modalità purchè preventivamente concordate.
7. Confermare che ciascun genitore pertanto provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il periodo in cui saranno con sé; le spese scolastiche, il costo della mensa e le spese sportive saranno sostenute al 50% dai coniugi. Anche le spese straordinarie (come elencate nelle Linee Guida 2017 del CNF che qui si allegano quale doc. 11, da concordarsi preventivamente salvo casi urgenti) saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e pagina 3 di 6 dovranno essere rimborsate, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, al genitore che le avrà corrisposte dietro esibizione di ideona documentazione fiscale.
8. Confermare che venduta la casa familiare, i figli trascorreranno le vacanze estive (da quando finisce la scuola a quando ricomincia) al 50% fra i coniugi (secondo le modalità dagli stessi concordata) di cui 15 giorni consecutivi da comunicarsi fra genitori con sms o mail, per ragioni organizzative, entro il 10 maggio di ogni anno corrente. I figli trascorreranno le festività natalizie e dell'ultimo dell'anno alternati sino epifania (esempio dal 23/12 al 30/12 con la mamma e dal 30/12 al 06/01 con il babbo e viceversa) e pasquali con i genitori ad anni alterni. Resta intesa la possibilità per i coniugi di stabilire diverse modalità purchè preventivamente concordate 9. Confermare che, essendo i coniugi economicamente autosufficienti, rinunciano l'uno verso l'altra e viceversa a qualsiasi forma di mantenimento.
10. Confermare che dal mese successivo rispetto alla data del trasferimento della quota dell'auto Dacia DUSTER targata GK331AT, il rateo mensile del mutuo dell'immobile di cui al punto d) della premessa sarà corrisposto dai coniugi nella misura del 50% ciascuno sino alla data di stipula del rogito di compravendita.
11. Confermare che gli assegni unici e/o assegni familiari verranno percepiti al 50% fra i coniugi.
12. Confermare che le detrazioni relative ai figli, al momento saranno integralmente usufruite dal sig. il quale si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento del Pt_2 pagamento dei rimborsi, di versare annualmente, il 50% riguardante la parte dei figli, alla sig.ra Pt_1
13. I coniugi rilasciano sin da ora il proprio consenso al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 29.09.2025
FATTO E DIRITTO
Con istanza di riassunzione depositata in data 29.09.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio celebrato in Poggio a Caiano (PO) in data 1.09.2012 secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 4 di 6 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 2, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa dell'accordo delle parti n. 61/2025 senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nato a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_3 Persona_4
15/04/2017, al loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi tra i coniugi e sposati a Poggio a Caiano (PO) il 1°/09/2012 Parte_1 Parte_2 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 14, parte I, anno 2012 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di cui ai punti: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
3) prende atto delle seguenti condizioni: 3 e 13;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025 su relazione della dott. LU
SC
Il Presidente est.
LU SC
pagina 6 di 6