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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/10/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5615/22 R.G. e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Gambardella, Francesco Siano e CI IC Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Maria CP_1
AN e IO NO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.22 e ritualmente notificato a controparte, la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dall' in data 1.6.1991, con qualifica di coadiutore CP_1 amministrativo senior inquadrata nel livello BS del CCNL di settore, ma di essere stata adibita, sin dal 2014, a svolgere mansioni di assistente amministrativo espletando attività riconducibili al superiore livello C. Segnatamente ha dedotto di aver svolto, con continuità, le seguenti attività: ricezione e verifica delle fatture elettroniche;
liquidazione delle fatture attraverso il “portale Siac”
(già , previo controllo circa la conformità tra ordine ed effettiva fornitura;
controllo sistema CP_2
CACOM; gestione degli ordini elettronici;
verifiche contabili delle fatture;
controllo delle COM e gestione dei rapporti con i centri accreditati con l'azienda sanitaria convenuta;
formazione del personale, fra cui il dipendente sig. Su indicazione dei suoi diretti superiori, si è Parte_2 altresì occupata di firmare le distinte di liquidazione in qualità di “responsabile della procedura”.
Su tali premesse ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 2014 (pari a complessivi €. 15.872,84, oltre interessi e rivalutazione) in ragione dell'espletamento di mansioni superiori di assistente amministrativo riconducibili alla cat. C del CCNL Comparto Sanità, con condanna dell'Amministrazione Cont convenuta al detto pagamento, vinte le spese con attribuzione. Ha chiesto, infine, condannarsi l' al conseguente adeguamento della propria posizione contributiva.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della pretesa nonché la prescrizione del credito vantato. CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quest'ultimo si costituiva come da memoria in atti.
Istruita la causa mediante escussione dei testi, all'esito, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
In linea generale, in materia di pubblico impiego privatizzato l'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001 sancisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita. La stessa norma prevede che per obiettive esigenze di servizio analiticamente previste, il prestatore possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, non senza specificare che si considera svolgimento di mansioni superiori solo l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. E', inoltre, previsto che, al di fuori delle ipotesi previste dalla norma, l'assegnazione a mansioni superiori è nulla, ma al lavoratore spetta comunque il trattamento economico proprio della qualifica superiore, ferma restando l'eventuale responsabilità del dirigente che abbia agito con dolo o colpa grave.
La norma prevede, inoltre, che l'esercizio di fatto di mansioni superiori non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Il principio dell'irrilevanza delle mansioni superiori svolte rispetto all'inquadramento del lavoratore, costituisce senza dubbio il principale elemento di differenziazione rispetto al lavoro privato;
una parte della giurisprudenza amministrativa, del resto, ha in passato ribadito l'irrilevanza dell'esercizio di fatto di mansioni superiori anche ai fini retributivi, richiamando i principi di imparzialità e buon andamento della PA. Tale orientamento, tuttavia, risulta superato dalla pressocchè unanime giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni ribadito che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta, ha diritto, anche in relazione
a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36
Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ” (in tal senso Cass. sent. n. 27887/09).
Sempre negli stessi termini la Cassazione ha affermato “In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore”. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148) (Cass. sent. n. 11615/10).
Ed infine, ancora, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. 18808/13).
Entrando nel merito del caso sottoposto all'esame dell'adito Giudicante, occorre verificare in che modo l'assunto di parte ricorrente di avere svolto mansioni riconducibili alla qualifica di assistente amministrativo cat. C CCNL di settore, risulti confermato dall'istruttoria svolta.
In primo luogo, occorre precisare che parte resistente non ha in alcun modo contestato, nella memoria difensiva, il dedotto svolgimento, da parte della ricorrente delle mansioni specificamente indicate in ricorso, essendosi limitata a negarne la effettiva ascrivibilità al livello superiore invocato, ritenendole di contro conformi al livello attribuito. Di conseguenza, tale fatto, id est il concreto espletamento delle mansioni rappresentate in ricorso, può considerarsi pacifico tra le parti.
Questo Giudice, infatti, ritiene di aderire all'orientamento prevalente nella Suprema Corte, in base al quale, “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata”. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova : Cass. sent. n. 12636/2005).
Del resto, lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni specificamente dedotte in ricorso, è emerso anche in sede di prova testimoniale. Cont Al riguardo, la teste , anch'ella dipendente dell' convenuta, ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro al distretto sanitario 49, di via Fontanarosa, Nola, dal febbraio 2012 (il 14, per la precisione) con mansioni di dirigente medico. Preciso che dal 2012 al 2020 mi sono occupata della medicina di base e dei relativi contenziosi, coadiuvando l'allora responsabile della Medicina di
Base del distretto. Poi dal 2020 sono passata al piano superiore al settore “centri accreditati” e relativo contenzioso. ADR Dal 2014 so per certo che la ricorrente si è occupata dei centri accreditati perché ricordo che ogni mese portava al Responsabile della Medicina di base tutti i prospetti di liquidazione da lei elaborati e firmati in quanto responsabile della procedura. Era lei che si occupava e si occupa tuttora, dell'intero procedimento amministrativo relativo ai centri accreditati. In altri termini, la ricorrente provvede dapprima al controllo nel sistema operativo
CA-COM dei file C pervenuti dai laboratori (o centri accreditati). Tali file contengono il numero di prestazioni effettuate dal centro. La ricorrente deve dunque innanzitutto verificare le prestazioni effettuate e la corrispondenza delle stesse al tetto massimo di spesa previsto per ciascun laboratorio. Una volta eseguita tale verifica, la ricorrente elabora l'ordine contenente
l'importo (calcolato dal sistema) che il laboratorio deve riportare nella fattura. Il laboratorio poi elabora la fattura elettronica che arriva nel sistema SIAC e a questo punto la ricorrente controlla la corrispondenza tra l'importo dell'ordine e quello della fattura e in caso di conformità, accetta la fattura, la registra nel sistema e poi elabora un prospetto generale di liquidazione di tutti i centri che firma in quanto responsabile della procedura e poi viene controfirmato dal dirigente medico, ovvero io, e la direttrice sanitaria. Poi nel frattempo la ricorrente provvede anche ad elaborare il provvedimento finale di liquidazione (sempre cumulativo per tutti i centri ed è mensile) che viene firmato dalla ricorrente e dalla direttrice sanitaria. Il prospetto e il provvedimento finale di liquidazione vengono poi allegati alla determina dirigenziale che la ricorrente provvede ad elaborare ma poi la trasmette per la firma (unica) alla direttrice sanitaria.
ADR Dal 2014 ad oggi la ricorrente si è sempre occupata di queste mansioni e dei rapporti con i centri e che ha svolto sempre in piena autonomia. E' la sola ad occuparsi di questo. Per un periodo ha anche formato un altro dipendente, che, però, poi è stato trasferito Parte_2 in altro settore. Quindi la ricorrente resta la sola ad occuparsi dei procedimenti amministrativi relativi ai centri accreditati. ADR In caso di anomalie rilevate o, per esempio di mancata corrispondenza delle somme indicate nelle fatture rispetto agli ordini o di sforamento del tetto massimo, è la ricorrente ad operare in piena autonomia rifiutando gli atti o interfacciandosi direttamente con i centri per le eventuali rettifiche o ad elaborare per esempio le note di credito in caso di sforamento. ADR Preciso che nel 2024, non so esattamente il mese, la ricorrente ha superato il concorso per assistente amministrativo e dunque ha continuato a svolgere le medesime mansioni, ma con il corretto inquadramento. ADR Dal 2020 circa condivido anche l'ufficio con la ricorrente.”. Con Analogamente il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della convenuta e lavoro Testimone_2 presso il distretto n. 49 di Nola, Via Fontanarosa con mansioni di assistente amministrativo
(occupandomi della parte giuridica ed economica-contratti e stipendi- dei medici di base) dal 2017 ma sono dipendente a Nola dal 1993. ADR Il mio ufficio attuale è situato al terzo piano ed è contiguo a quello della ricorrente. ADR Dal 1995 al 2000 circa ero io ad occuparmi, tra le altre cose, dei centri accreditati. Preciso che all'epoca era tutto cartaceo ed io, unitamente ad altri dipendenti anche infermieri, controllavamo le ricette cartacee e poi redigevamo il tabulato annesso alle ricette, previa verifica della corrispondenza degli importi. Da circa 10 anni, invece,
l'operazione è telematica e se ne occupa direttamente la ricorrente. E' la sola a seguire la parte amministrativa e contabile della procedura dei centri accreditati. La procedura telematica è sostanzialmente identica a quella che facevamo in passato in maniera cartacea, solo che adesso è tutto telematico. Nello specifico, ogni mese i centri accreditati inviano telematicamente su piattaforma CA-Com il numero delle prestazioni rese il mese precedente. La ricorrente, dunque, verifica che il totale delle prestazioni rientri nel budget assegnato dalla regione ad ogni centro.
Se rientra, la ricorrente chiede al centro di emettere la relativa fattura che arriva su un altro portale denominato SIAC. Una volta pervenuta, la ricorrente controlla che vi sia corrispondenza tra l'importo in fattura ed il valore totale delle prestazioni rese. Se vi è corrispondenza, la ricorrente, provvede poi a predisporre un prospetto generale mensile di tutti i centri di cui ha verificato prestazioni e fatture, che viene sottoscritto dalla ricorrente e poi sottoposto per la firma anche al dirigente medico, attualmente e negli ultimi 10 anni, la dott.ssa e poi firmato Tes_1 anche dal direttore del Distretto. Nel caso in cui la ricorrente dovesse riscontrare il superamento del tetto di spesa da parte del centro accreditato, richiede al centro di emettere una nota di credito per l'importo eccedente. Terminate le operazioni di controllo e predisposizione del prospetto generale, la ricorrente elabora il provvedimento di liquidazione generale per tutti i centri verificati, lo firma e lo trasmette, unitamente alla determina dirigenziale dalla stessa redatta, al
Direttore del Distretto che provvederà a firmare e pubblicare. Solo lei ha i contatti con i centri accreditati per la parte contabile e amministrativa. Procede in autonomia alle suddette verifiche, controlli ed istruttoria dei documenti dei centri accreditati. ADR Era, ed è, la ricorrente a firmare
i suddetti documenti come responsabile della procedura. Preciso che solo la determina dirigenziale finale, benchè predisposta dalla ricorrente, è firmata solo dal Direttore del Distretto.
Tutti gli altri atti di cui ho detto, erano e sono invece firmati dalla ricorrente come responsabile della procedura. Preciso che tuttora la ricorrente svolge tali mansioni, avendo anche superato il concorso per Assistente Amministrativo, sicchè da circa due anni è regolarmente inquadrata come Assistente Amministrativo, ma da 10 anni svolge sempre le stesse mansioni”.
Ebbene, da tali dichiarazioni è emersa evidentemente conferma dell'effettivo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni analiticamente descritte in ricorso, la piena autonomia nell'espletamento delle stesse e l'assunzione delle annesse responsabilità, essendo l'unica ad occuparsi specificamente dei rapporti con i centri accreditati e a seguirne tutte le procedure.
Occorre dunque adesso verificare, alla luce delle declaratorie contrattuali di riferimento, se le stesse risultino o meno ascrivibili alla categoria invocata dall'istante.
Orbene, alla categoria C appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Tra i profili professionali si annovera l'assistente amministrativo, ovvero colui che svolge mansioni amministrativo contabili complesse anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Tanto premesso, dall'insieme delle risultanze probatorie è emerso che la ricorrente, lungi dallo svolgere solo attività di coadiutore amministrativo di cui al profilo BS di appartenenza (cui si riconducono“attività amministrative di una certa complessità quali, ad esempio, la compilazione dei documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi- anche di autonoma elaborazione- mediante l'utilizzo di sistemi di video scrittura o dattilografia, attività di sportello), ha di contro svolto attività di natura amministrativo contabile anche molto complessa, occupandosi in piena autonomia, essendone responsabile, dell'intero procedimento afferente ai centri accreditati, della relativa istruttoria, verifica contabile, elaborazione e firma dei provvedimenti di liquidazione e finanche l'elaborazione della determina dirigenziale finale.
Per completezza, si osserva che nelle more l'istante è stata correttamente inquadrata nel profilo invocato, avendo superato apposito concorso, e continua ad espletare le medesime mansioni di sempre.
Orbene, se questo è il quadro delle mansioni concretamente espletate dalla ricorrente, reputa questo giudicante che le stesse risultino senz'altro ascrivibili a quelle sintetizzate nella declaratoria di cui alla categoria C, dovendosi rammentare al riguardo che, come già evidenziato, vale in ogni caso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui, in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta, ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse.
Può, dunque, accogliersi, la domanda della ricorrente, nei limiti, tuttavia della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dalla resistente.
Trattandosi, invero, di rapporto di lavoro assistito da tutela reale, il termine prescrizionale quinquennale decorre in costanza di rapporto, sicchè devono ritenersi prescritti i crediti maturati sino al 4.8.17, ovvero sino al quinquennio anteriore al 4.8.22, data della missiva di messa in mora inoltrata all'Amministrazione convenuta, quale primo valido atto interruttivo di cui vi sia evidenza in atti. Ne consegue che compete a parte istante, a titolo di differenze per il periodo dal 4.8.17 al settembre
2022 (data cui si arrestano gli originari conteggi allegati al ricorso) la somma complessiva di €.
10.469,32 (tenuto conto di una differenza mensile di livello pari a €. 168,86 come individuata dall'istante anche da ultimo nelle note conclusionali del 23.6.25 in ossequio alle previsioni del
CCNL di settore, e non contestata dalla resistente), oltre interessi e rivalutazione da dì della maturazione al soddisfo.
L'Amministrazione convenuta va, altresì, condannata al conseguente adeguamento della posizione previdenziale della ricorrente, nei limiti della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, previa compensazione per un terzo in ragione del parziale accoglimento, e si liquidano nel residuo come in dispositivo. Spese compensate nei confronti CP_ dell' tenuto conto della limitata attività difensiva svolta e trattandosi di intervento in giudizio disposto dal giudicante.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: Cont
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 10.469,32 a titolo di differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle superiori mansioni riconducibili alla
Categoria C del CCNL richiamato per il periodo dal 4.8.17 al settembre 2022 (ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale, come precisato in parte motiva), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo, nonché al conseguente adeguamento della posizione previdenziale della ricorrente, nei limiti della prescrizione;
Cont
- condanna altresì l' resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di giudizio che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in € 1.915,16, di cui €. 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 2.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Fabrizia Di Palma, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5615/22 R.G. e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Gambardella, Francesco Siano e CI IC Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Maria CP_1
AN e IO NO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.22 e ritualmente notificato a controparte, la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dall' in data 1.6.1991, con qualifica di coadiutore CP_1 amministrativo senior inquadrata nel livello BS del CCNL di settore, ma di essere stata adibita, sin dal 2014, a svolgere mansioni di assistente amministrativo espletando attività riconducibili al superiore livello C. Segnatamente ha dedotto di aver svolto, con continuità, le seguenti attività: ricezione e verifica delle fatture elettroniche;
liquidazione delle fatture attraverso il “portale Siac”
(già , previo controllo circa la conformità tra ordine ed effettiva fornitura;
controllo sistema CP_2
CACOM; gestione degli ordini elettronici;
verifiche contabili delle fatture;
controllo delle COM e gestione dei rapporti con i centri accreditati con l'azienda sanitaria convenuta;
formazione del personale, fra cui il dipendente sig. Su indicazione dei suoi diretti superiori, si è Parte_2 altresì occupata di firmare le distinte di liquidazione in qualità di “responsabile della procedura”.
Su tali premesse ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 2014 (pari a complessivi €. 15.872,84, oltre interessi e rivalutazione) in ragione dell'espletamento di mansioni superiori di assistente amministrativo riconducibili alla cat. C del CCNL Comparto Sanità, con condanna dell'Amministrazione Cont convenuta al detto pagamento, vinte le spese con attribuzione. Ha chiesto, infine, condannarsi l' al conseguente adeguamento della propria posizione contributiva.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della pretesa nonché la prescrizione del credito vantato. CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quest'ultimo si costituiva come da memoria in atti.
Istruita la causa mediante escussione dei testi, all'esito, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
In linea generale, in materia di pubblico impiego privatizzato l'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001 sancisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita. La stessa norma prevede che per obiettive esigenze di servizio analiticamente previste, il prestatore possa essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, non senza specificare che si considera svolgimento di mansioni superiori solo l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. E', inoltre, previsto che, al di fuori delle ipotesi previste dalla norma, l'assegnazione a mansioni superiori è nulla, ma al lavoratore spetta comunque il trattamento economico proprio della qualifica superiore, ferma restando l'eventuale responsabilità del dirigente che abbia agito con dolo o colpa grave.
La norma prevede, inoltre, che l'esercizio di fatto di mansioni superiori non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Il principio dell'irrilevanza delle mansioni superiori svolte rispetto all'inquadramento del lavoratore, costituisce senza dubbio il principale elemento di differenziazione rispetto al lavoro privato;
una parte della giurisprudenza amministrativa, del resto, ha in passato ribadito l'irrilevanza dell'esercizio di fatto di mansioni superiori anche ai fini retributivi, richiamando i principi di imparzialità e buon andamento della PA. Tale orientamento, tuttavia, risulta superato dalla pressocchè unanime giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni ribadito che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta, ha diritto, anche in relazione
a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36
Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ” (in tal senso Cass. sent. n. 27887/09).
Sempre negli stessi termini la Cassazione ha affermato “In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore”. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148) (Cass. sent. n. 11615/10).
Ed infine, ancora, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. 18808/13).
Entrando nel merito del caso sottoposto all'esame dell'adito Giudicante, occorre verificare in che modo l'assunto di parte ricorrente di avere svolto mansioni riconducibili alla qualifica di assistente amministrativo cat. C CCNL di settore, risulti confermato dall'istruttoria svolta.
In primo luogo, occorre precisare che parte resistente non ha in alcun modo contestato, nella memoria difensiva, il dedotto svolgimento, da parte della ricorrente delle mansioni specificamente indicate in ricorso, essendosi limitata a negarne la effettiva ascrivibilità al livello superiore invocato, ritenendole di contro conformi al livello attribuito. Di conseguenza, tale fatto, id est il concreto espletamento delle mansioni rappresentate in ricorso, può considerarsi pacifico tra le parti.
Questo Giudice, infatti, ritiene di aderire all'orientamento prevalente nella Suprema Corte, in base al quale, “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata”. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova : Cass. sent. n. 12636/2005).
Del resto, lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni specificamente dedotte in ricorso, è emerso anche in sede di prova testimoniale. Cont Al riguardo, la teste , anch'ella dipendente dell' convenuta, ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro al distretto sanitario 49, di via Fontanarosa, Nola, dal febbraio 2012 (il 14, per la precisione) con mansioni di dirigente medico. Preciso che dal 2012 al 2020 mi sono occupata della medicina di base e dei relativi contenziosi, coadiuvando l'allora responsabile della Medicina di
Base del distretto. Poi dal 2020 sono passata al piano superiore al settore “centri accreditati” e relativo contenzioso. ADR Dal 2014 so per certo che la ricorrente si è occupata dei centri accreditati perché ricordo che ogni mese portava al Responsabile della Medicina di base tutti i prospetti di liquidazione da lei elaborati e firmati in quanto responsabile della procedura. Era lei che si occupava e si occupa tuttora, dell'intero procedimento amministrativo relativo ai centri accreditati. In altri termini, la ricorrente provvede dapprima al controllo nel sistema operativo
CA-COM dei file C pervenuti dai laboratori (o centri accreditati). Tali file contengono il numero di prestazioni effettuate dal centro. La ricorrente deve dunque innanzitutto verificare le prestazioni effettuate e la corrispondenza delle stesse al tetto massimo di spesa previsto per ciascun laboratorio. Una volta eseguita tale verifica, la ricorrente elabora l'ordine contenente
l'importo (calcolato dal sistema) che il laboratorio deve riportare nella fattura. Il laboratorio poi elabora la fattura elettronica che arriva nel sistema SIAC e a questo punto la ricorrente controlla la corrispondenza tra l'importo dell'ordine e quello della fattura e in caso di conformità, accetta la fattura, la registra nel sistema e poi elabora un prospetto generale di liquidazione di tutti i centri che firma in quanto responsabile della procedura e poi viene controfirmato dal dirigente medico, ovvero io, e la direttrice sanitaria. Poi nel frattempo la ricorrente provvede anche ad elaborare il provvedimento finale di liquidazione (sempre cumulativo per tutti i centri ed è mensile) che viene firmato dalla ricorrente e dalla direttrice sanitaria. Il prospetto e il provvedimento finale di liquidazione vengono poi allegati alla determina dirigenziale che la ricorrente provvede ad elaborare ma poi la trasmette per la firma (unica) alla direttrice sanitaria.
ADR Dal 2014 ad oggi la ricorrente si è sempre occupata di queste mansioni e dei rapporti con i centri e che ha svolto sempre in piena autonomia. E' la sola ad occuparsi di questo. Per un periodo ha anche formato un altro dipendente, che, però, poi è stato trasferito Parte_2 in altro settore. Quindi la ricorrente resta la sola ad occuparsi dei procedimenti amministrativi relativi ai centri accreditati. ADR In caso di anomalie rilevate o, per esempio di mancata corrispondenza delle somme indicate nelle fatture rispetto agli ordini o di sforamento del tetto massimo, è la ricorrente ad operare in piena autonomia rifiutando gli atti o interfacciandosi direttamente con i centri per le eventuali rettifiche o ad elaborare per esempio le note di credito in caso di sforamento. ADR Preciso che nel 2024, non so esattamente il mese, la ricorrente ha superato il concorso per assistente amministrativo e dunque ha continuato a svolgere le medesime mansioni, ma con il corretto inquadramento. ADR Dal 2020 circa condivido anche l'ufficio con la ricorrente.”. Con Analogamente il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della convenuta e lavoro Testimone_2 presso il distretto n. 49 di Nola, Via Fontanarosa con mansioni di assistente amministrativo
(occupandomi della parte giuridica ed economica-contratti e stipendi- dei medici di base) dal 2017 ma sono dipendente a Nola dal 1993. ADR Il mio ufficio attuale è situato al terzo piano ed è contiguo a quello della ricorrente. ADR Dal 1995 al 2000 circa ero io ad occuparmi, tra le altre cose, dei centri accreditati. Preciso che all'epoca era tutto cartaceo ed io, unitamente ad altri dipendenti anche infermieri, controllavamo le ricette cartacee e poi redigevamo il tabulato annesso alle ricette, previa verifica della corrispondenza degli importi. Da circa 10 anni, invece,
l'operazione è telematica e se ne occupa direttamente la ricorrente. E' la sola a seguire la parte amministrativa e contabile della procedura dei centri accreditati. La procedura telematica è sostanzialmente identica a quella che facevamo in passato in maniera cartacea, solo che adesso è tutto telematico. Nello specifico, ogni mese i centri accreditati inviano telematicamente su piattaforma CA-Com il numero delle prestazioni rese il mese precedente. La ricorrente, dunque, verifica che il totale delle prestazioni rientri nel budget assegnato dalla regione ad ogni centro.
Se rientra, la ricorrente chiede al centro di emettere la relativa fattura che arriva su un altro portale denominato SIAC. Una volta pervenuta, la ricorrente controlla che vi sia corrispondenza tra l'importo in fattura ed il valore totale delle prestazioni rese. Se vi è corrispondenza, la ricorrente, provvede poi a predisporre un prospetto generale mensile di tutti i centri di cui ha verificato prestazioni e fatture, che viene sottoscritto dalla ricorrente e poi sottoposto per la firma anche al dirigente medico, attualmente e negli ultimi 10 anni, la dott.ssa e poi firmato Tes_1 anche dal direttore del Distretto. Nel caso in cui la ricorrente dovesse riscontrare il superamento del tetto di spesa da parte del centro accreditato, richiede al centro di emettere una nota di credito per l'importo eccedente. Terminate le operazioni di controllo e predisposizione del prospetto generale, la ricorrente elabora il provvedimento di liquidazione generale per tutti i centri verificati, lo firma e lo trasmette, unitamente alla determina dirigenziale dalla stessa redatta, al
Direttore del Distretto che provvederà a firmare e pubblicare. Solo lei ha i contatti con i centri accreditati per la parte contabile e amministrativa. Procede in autonomia alle suddette verifiche, controlli ed istruttoria dei documenti dei centri accreditati. ADR Era, ed è, la ricorrente a firmare
i suddetti documenti come responsabile della procedura. Preciso che solo la determina dirigenziale finale, benchè predisposta dalla ricorrente, è firmata solo dal Direttore del Distretto.
Tutti gli altri atti di cui ho detto, erano e sono invece firmati dalla ricorrente come responsabile della procedura. Preciso che tuttora la ricorrente svolge tali mansioni, avendo anche superato il concorso per Assistente Amministrativo, sicchè da circa due anni è regolarmente inquadrata come Assistente Amministrativo, ma da 10 anni svolge sempre le stesse mansioni”.
Ebbene, da tali dichiarazioni è emersa evidentemente conferma dell'effettivo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni analiticamente descritte in ricorso, la piena autonomia nell'espletamento delle stesse e l'assunzione delle annesse responsabilità, essendo l'unica ad occuparsi specificamente dei rapporti con i centri accreditati e a seguirne tutte le procedure.
Occorre dunque adesso verificare, alla luce delle declaratorie contrattuali di riferimento, se le stesse risultino o meno ascrivibili alla categoria invocata dall'istante.
Orbene, alla categoria C appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Tra i profili professionali si annovera l'assistente amministrativo, ovvero colui che svolge mansioni amministrativo contabili complesse anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Tanto premesso, dall'insieme delle risultanze probatorie è emerso che la ricorrente, lungi dallo svolgere solo attività di coadiutore amministrativo di cui al profilo BS di appartenenza (cui si riconducono“attività amministrative di una certa complessità quali, ad esempio, la compilazione dei documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi- anche di autonoma elaborazione- mediante l'utilizzo di sistemi di video scrittura o dattilografia, attività di sportello), ha di contro svolto attività di natura amministrativo contabile anche molto complessa, occupandosi in piena autonomia, essendone responsabile, dell'intero procedimento afferente ai centri accreditati, della relativa istruttoria, verifica contabile, elaborazione e firma dei provvedimenti di liquidazione e finanche l'elaborazione della determina dirigenziale finale.
Per completezza, si osserva che nelle more l'istante è stata correttamente inquadrata nel profilo invocato, avendo superato apposito concorso, e continua ad espletare le medesime mansioni di sempre.
Orbene, se questo è il quadro delle mansioni concretamente espletate dalla ricorrente, reputa questo giudicante che le stesse risultino senz'altro ascrivibili a quelle sintetizzate nella declaratoria di cui alla categoria C, dovendosi rammentare al riguardo che, come già evidenziato, vale in ogni caso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui, in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta, ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse.
Può, dunque, accogliersi, la domanda della ricorrente, nei limiti, tuttavia della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dalla resistente.
Trattandosi, invero, di rapporto di lavoro assistito da tutela reale, il termine prescrizionale quinquennale decorre in costanza di rapporto, sicchè devono ritenersi prescritti i crediti maturati sino al 4.8.17, ovvero sino al quinquennio anteriore al 4.8.22, data della missiva di messa in mora inoltrata all'Amministrazione convenuta, quale primo valido atto interruttivo di cui vi sia evidenza in atti. Ne consegue che compete a parte istante, a titolo di differenze per il periodo dal 4.8.17 al settembre
2022 (data cui si arrestano gli originari conteggi allegati al ricorso) la somma complessiva di €.
10.469,32 (tenuto conto di una differenza mensile di livello pari a €. 168,86 come individuata dall'istante anche da ultimo nelle note conclusionali del 23.6.25 in ossequio alle previsioni del
CCNL di settore, e non contestata dalla resistente), oltre interessi e rivalutazione da dì della maturazione al soddisfo.
L'Amministrazione convenuta va, altresì, condannata al conseguente adeguamento della posizione previdenziale della ricorrente, nei limiti della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, previa compensazione per un terzo in ragione del parziale accoglimento, e si liquidano nel residuo come in dispositivo. Spese compensate nei confronti CP_ dell' tenuto conto della limitata attività difensiva svolta e trattandosi di intervento in giudizio disposto dal giudicante.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: Cont
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 10.469,32 a titolo di differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle superiori mansioni riconducibili alla
Categoria C del CCNL richiamato per il periodo dal 4.8.17 al settembre 2022 (ovvero nei limiti della prescrizione quinquennale, come precisato in parte motiva), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo, nonché al conseguente adeguamento della posizione previdenziale della ricorrente, nei limiti della prescrizione;
Cont
- condanna altresì l' resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di giudizio che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in € 1.915,16, di cui €. 118,50 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 2.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma