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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/02/2024, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2990/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Modica nella Via Dente, elettivamente domiciliata in Modica nella via Fosso Tantillo 12/A, presso lo studio dell'avvocato Ester Avarello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal presente ricorso, e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], residente in Modica nella C.le Catanzaro Conca
D'Oro n. 4/D, elettivamente domiciliato in Modica, via Alberto Portogallo n.
18/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Carpenzano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal presente ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Controparte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 12 dicembre 2012, in Modica, dal quale era nata la figlia (il 27 agosto 2017), alle condizioni ivi meglio Per_1 specificate. Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 18.05.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica, in data 12.12.2012…;
2- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ovunque la residenza, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. 4
4 - I coniugi essendo autonomi economicamente, come attestato dalle autocertificazioni e dichiarazioni dei redditi prodotte, rinunciano espressamente a richieste di reciproco mantenimento;
5 - La casa familiare sita in Modica, C.le Catanzaro Conca D'Oro n. 4/D, è interamente di proprietà del SI. e che lo stesso immobile Controparte_1 rimarrà in capo al predetto il quale, se riterrà, manterrà la propria residenza;
6 - Che il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 400,00 (euro quattrocento), che sarà aggiornata automaticamente secondo la variazione degli indici ISTAT a partire dal secondo anno e che verrà corrisposta entro il giorno 3 di ogni mese tramite accredito sul c.c. n. 447010002946 intestato alla SI.ra e acceso presso l'istituto Parte_1 Organizzazione_1
[...]
7 - I coniugi si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche e specialistiche non rimborsabili dal SSN (dentistiche, oculistiche, ecc.), scolastiche (libri, rette scolastiche e tasse universitarie, corredo scolastico di inizio anno, ripetizioni private, gite scolastiche, affitto casa fuori sede e abbonamenti viaggi) e ludiche (attività sportive, sociali e ricorrenze particolari) e quant'altro necessario per la crescita psico-fisica della figlia;
dette spese, tranne quelle già in essere, dovranno essere concordate tra i coniugi, escluse le spese mediche urgenti comunque documentate;
8 - I coniugi stabiliscono sin d'ora che la figlia minore sarà collocata presso la madre, tuttavia, di comune accordo, e per il benessere psicofisico della stessa, stabiliscono che nelle giornate di ogni martedì e giovedì il padre prelevi la minore per trascorrere il pomeriggio con la figliola, dalle 16:30 alle 20:30 circa, nel mentre, il venerdì di ogni settimana la minore verrà prelevata dal padre in torno alle 16:30 e pernotterà presso l'abitazione dello stesso il quale avrà l'onere di accompagnarla a scuola il giorno seguente.
Che le sopra dette condizioni potranno variare per ragioni e necessità lavorative degli istanti. Stabiliscono, inoltre, che la minore trascorrerà i weekend in maniera alternata, pertanto se la prima settimana sarà collocata presso la madre il giorno del sabato e con il padre la domenica, la settimana a seguire sarà collocata presso il padre il giorno del sabato e con la madre il giorno della domenica e così per le successive settimane. Lo stesso sistema sarà utilizzato per le principali festività e pertanto se la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale sarà prelevata dal padre per trascorrere con lui la detta festività, il tutto nella massima 5
collaborazione e disponibilità reciproca per il bene della figlia minore. I coniugi stabiliscono infine che, reciprocamente, sarà concesso, durante le vacanze estive, di trascorrere con la figlia minore un periodo di vacanza, più
o meno lungo, previo un breve preavviso all'altro coniuge il quale, al rientro, potrà tenere la figlia minore per lo stesso periodo di tempo.
9 - I coniugi riconoscono che i mobili, gli arredi e le suppellettili presenti all'interno della casa di abitazione sono stati acquistati unitamente da entrambi i coniugi.
10 - I suddetti coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto tra loro intercorrente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente se non il rispetto delle superiori condizioni;
11 - La SInora sarà la titolare, in via esclusiva, degli assegni familiari Pt_1 che le spettano per la figlia minore”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui appaiono suscettibili di accoglimento, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, e questo Tribunale non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 12.12.2012, in Modica, dai coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Controparte_1 6
26.04.1982 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2012, p. II, serie A, atto n. 200, uff. 1);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole e quelle relative ai rapporti economici tra le parti, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra i coniugi;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 21 febbraio 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2990/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Modica nella Via Dente, elettivamente domiciliata in Modica nella via Fosso Tantillo 12/A, presso lo studio dell'avvocato Ester Avarello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal presente ricorso, e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], residente in Modica nella C.le Catanzaro Conca
D'Oro n. 4/D, elettivamente domiciliato in Modica, via Alberto Portogallo n.
18/C, presso lo studio dell'Avv. Luigi Carpenzano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal presente ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Controparte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 12 dicembre 2012, in Modica, dal quale era nata la figlia (il 27 agosto 2017), alle condizioni ivi meglio Per_1 specificate. Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 18.05.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Modica, in data 12.12.2012…;
2- Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ovunque la residenza, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. 4
4 - I coniugi essendo autonomi economicamente, come attestato dalle autocertificazioni e dichiarazioni dei redditi prodotte, rinunciano espressamente a richieste di reciproco mantenimento;
5 - La casa familiare sita in Modica, C.le Catanzaro Conca D'Oro n. 4/D, è interamente di proprietà del SI. e che lo stesso immobile Controparte_1 rimarrà in capo al predetto il quale, se riterrà, manterrà la propria residenza;
6 - Che il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 400,00 (euro quattrocento), che sarà aggiornata automaticamente secondo la variazione degli indici ISTAT a partire dal secondo anno e che verrà corrisposta entro il giorno 3 di ogni mese tramite accredito sul c.c. n. 447010002946 intestato alla SI.ra e acceso presso l'istituto Parte_1 Organizzazione_1
[...]
7 - I coniugi si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche e specialistiche non rimborsabili dal SSN (dentistiche, oculistiche, ecc.), scolastiche (libri, rette scolastiche e tasse universitarie, corredo scolastico di inizio anno, ripetizioni private, gite scolastiche, affitto casa fuori sede e abbonamenti viaggi) e ludiche (attività sportive, sociali e ricorrenze particolari) e quant'altro necessario per la crescita psico-fisica della figlia;
dette spese, tranne quelle già in essere, dovranno essere concordate tra i coniugi, escluse le spese mediche urgenti comunque documentate;
8 - I coniugi stabiliscono sin d'ora che la figlia minore sarà collocata presso la madre, tuttavia, di comune accordo, e per il benessere psicofisico della stessa, stabiliscono che nelle giornate di ogni martedì e giovedì il padre prelevi la minore per trascorrere il pomeriggio con la figliola, dalle 16:30 alle 20:30 circa, nel mentre, il venerdì di ogni settimana la minore verrà prelevata dal padre in torno alle 16:30 e pernotterà presso l'abitazione dello stesso il quale avrà l'onere di accompagnarla a scuola il giorno seguente.
Che le sopra dette condizioni potranno variare per ragioni e necessità lavorative degli istanti. Stabiliscono, inoltre, che la minore trascorrerà i weekend in maniera alternata, pertanto se la prima settimana sarà collocata presso la madre il giorno del sabato e con il padre la domenica, la settimana a seguire sarà collocata presso il padre il giorno del sabato e con la madre il giorno della domenica e così per le successive settimane. Lo stesso sistema sarà utilizzato per le principali festività e pertanto se la minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con la madre, il giorno di Natale sarà prelevata dal padre per trascorrere con lui la detta festività, il tutto nella massima 5
collaborazione e disponibilità reciproca per il bene della figlia minore. I coniugi stabiliscono infine che, reciprocamente, sarà concesso, durante le vacanze estive, di trascorrere con la figlia minore un periodo di vacanza, più
o meno lungo, previo un breve preavviso all'altro coniuge il quale, al rientro, potrà tenere la figlia minore per lo stesso periodo di tempo.
9 - I coniugi riconoscono che i mobili, gli arredi e le suppellettili presenti all'interno della casa di abitazione sono stati acquistati unitamente da entrambi i coniugi.
10 - I suddetti coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto tra loro intercorrente e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente se non il rispetto delle superiori condizioni;
11 - La SInora sarà la titolare, in via esclusiva, degli assegni familiari Pt_1 che le spettano per la figlia minore”.
Le condizioni statuite tra le parti appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui appaiono suscettibili di accoglimento, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, e questo Tribunale non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 12.12.2012, in Modica, dai coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Controparte_1 6
26.04.1982 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2012, p. II, serie A, atto n. 200, uff. 1);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole e quelle relative ai rapporti economici tra le parti, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra i coniugi;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 21 febbraio 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti