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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13820 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44848 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Galloni;
Parte_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
- resistente -
OGGETTO: opposizione giurisdizionale in materia di protezione dei dati personali
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione il ricorrente ha contestato il provvedimento di archiviazione del resistente sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del resistente e ha trascritto il reclamo. Ha rilevato che il reclamo non riguardava la decisione del giudice di pace pagina 1 di acquisire il certificato del casellario giudiziale del ricorrente, ma l'errata acquisizione da parte dei funzionari della cancelleria del suddetto certificato ai sensi dell'art. 21 del D.p.r. n. 313/2002, riservata agli uffici che esercitano la giurisdizione penale in luogo del certificato “selettivo” di cui all'art. 28. Ha concluso chiedendo di accertare la violazione del suddetto articolo 21 e dell'art. 497 c.p. e delle norme in materia di trattamento dei dati personali e di disporre la distruzione o la trasformazione in forma anonima del contenuto del suddetto certificato, con vittoria delle spese di lite;
il ricorrente ha chiesto l'oscuramento dei dati ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.
196/2003.
Con memoria di costituzione, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto non è stato chiamato in causa il Controparte_2
IA titolare del trattamento dei dati “né può essere disposta
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.419, primo comma,
c.p.c., perché la stessa si tradurrebbe in un'elusione del termine perentorio di trenta giorni previsto dal cit. art.10, terzo comma, D.lvo.
n.150 del 1° settembre 2011 in materia di ricorso avverso i provvedimenti del Garante”.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda, in quanto “non vi
è stata alcuna “indiscriminata divulgazione” del certificato alle parti e loro difensori (pag. 21 del ricorso), atteso che, ai sensi dell'art.
2-ter, comma 2, lett. b), del Codice per “divulgazione”, rectius “diffusione”, si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
pagina 2 indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
Ha, poi, evidenziato che “l'art. 160-bis del Codice dispone che “la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”. Pertanto,
l'acquisizione di elementi e la valutazione della liceità dei dati acquisiti su ordine del Giudice è di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria la cui decisione viene assunta nel giudizio in contraddittorio con le parti”. Ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza dell'11/07/2025 il ricorrente ha chiesto di fissare l'udienza per la decisione in trattazione scritta con termine per conclusionali e all'esito è stata fissata l'udienza del 3/10/2025 con termine per note conclusionali entro il decimo giorno antecedente e per note di trattazione entro le 9.30 del 3/10/2025.
Con note conclusionali e successive note di trattazione il ricorrente ha contestato quanto dedotto dal resistente in ordine all'inammissibilità del ricorso, e, pur rilevando che non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ha chiesto per mero turzionismo difensivo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
, ex adverso indicato quale il titolare del Controparte_3
trattamento dei dati, evidenziando che il giudice può disporre tale integrazione. Il ricorrente ha, quindi, ribadito le argomentazioni di cui pagina 3 al ricorso, rilevando l'ulteriore divulgazione del documento in altri procedimenti, ha richiamato la giurisprudenza e la Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di IA, e ha così concluso: “Tutto quanto sopra premesso l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato chiede all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, previa concessione di termine a questa difesa per la pur ultronea integrazione del contraddittorio nei confronti del , Controparte_3
l'accoglimento integrale o per quanto di ragione del ricorso in opposizione e con esso una nuova e definitiva verifica circa la fondatezza del reclamo proposto, nonché il riesame delle statuizioni
(adottate od omesse) relative alla fase stragiudiziale e, per l'effetto, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, nelle presenti note, negli atti e scritti difensivi comunque denominati redatti nell'interesse del
Dott. da intendersi tutti integralmente ribaditi e Parte_1
trascritti sul presente atto, nonché per tutti i motivi comunque ritenuti di giustizia ogni avversa richiesta siccome inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, accogliere integralmente o, comunque, per quanto di ragione, le richieste e conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A.,
C.P.A. e 15% spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Ciò posto, in via preliminare va esaminata l'eccezione d'inammissibilità.
pagina 4 Essa è fondata, in quanto il ricorrente ha contestato “l'illegittimo trattamento di dati personali“ da parte dei funzionari della cancelleria del giudice di pace, chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare tale illegittimo trattamento, senza chiamare in giudizio il
, e non risulta percorribile l'integrazione del Controparte_3
contraddittorio, come rilevato al resistente nella sua memoria, condividendo sul punto la sentenza del 26 luglio 2019 del Tribunale di Milano, che ha rilevato la necessità della chiamata in causa del soggetto titolare del trattamento dei dati e ha evidenziato che non può essere disposta l'integrazione del contraddittorio, in quanto ciò comporterebbe l'elusione del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 150/2011.
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, che, peraltro, sarebbe stato infondato anche nel merito, tenuto conto dell'art. 160 bis del Codice Privacy, che così dispone: “
1. La validità, l'efficacia e
l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di lite, che si quantificano in € 2.906,00, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
pagina 5 - condanna il ricorrente alle spese di lite quantificate in € 2.906,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone che la Cancelleria apponga sulla sentenza l'annotazione di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 03/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44848 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Galloni;
Parte_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;
- resistente -
OGGETTO: opposizione giurisdizionale in materia di protezione dei dati personali
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione il ricorrente ha contestato il provvedimento di archiviazione del resistente sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del resistente e ha trascritto il reclamo. Ha rilevato che il reclamo non riguardava la decisione del giudice di pace pagina 1 di acquisire il certificato del casellario giudiziale del ricorrente, ma l'errata acquisizione da parte dei funzionari della cancelleria del suddetto certificato ai sensi dell'art. 21 del D.p.r. n. 313/2002, riservata agli uffici che esercitano la giurisdizione penale in luogo del certificato “selettivo” di cui all'art. 28. Ha concluso chiedendo di accertare la violazione del suddetto articolo 21 e dell'art. 497 c.p. e delle norme in materia di trattamento dei dati personali e di disporre la distruzione o la trasformazione in forma anonima del contenuto del suddetto certificato, con vittoria delle spese di lite;
il ricorrente ha chiesto l'oscuramento dei dati ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.
196/2003.
Con memoria di costituzione, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto non è stato chiamato in causa il Controparte_2
IA titolare del trattamento dei dati “né può essere disposta
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.419, primo comma,
c.p.c., perché la stessa si tradurrebbe in un'elusione del termine perentorio di trenta giorni previsto dal cit. art.10, terzo comma, D.lvo.
n.150 del 1° settembre 2011 in materia di ricorso avverso i provvedimenti del Garante”.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda, in quanto “non vi
è stata alcuna “indiscriminata divulgazione” del certificato alle parti e loro difensori (pag. 21 del ricorso), atteso che, ai sensi dell'art.
2-ter, comma 2, lett. b), del Codice per “divulgazione”, rectius “diffusione”, si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
pagina 2 indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
Ha, poi, evidenziato che “l'art. 160-bis del Codice dispone che “la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”. Pertanto,
l'acquisizione di elementi e la valutazione della liceità dei dati acquisiti su ordine del Giudice è di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria la cui decisione viene assunta nel giudizio in contraddittorio con le parti”. Ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza dell'11/07/2025 il ricorrente ha chiesto di fissare l'udienza per la decisione in trattazione scritta con termine per conclusionali e all'esito è stata fissata l'udienza del 3/10/2025 con termine per note conclusionali entro il decimo giorno antecedente e per note di trattazione entro le 9.30 del 3/10/2025.
Con note conclusionali e successive note di trattazione il ricorrente ha contestato quanto dedotto dal resistente in ordine all'inammissibilità del ricorso, e, pur rilevando che non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ha chiesto per mero turzionismo difensivo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
, ex adverso indicato quale il titolare del Controparte_3
trattamento dei dati, evidenziando che il giudice può disporre tale integrazione. Il ricorrente ha, quindi, ribadito le argomentazioni di cui pagina 3 al ricorso, rilevando l'ulteriore divulgazione del documento in altri procedimenti, ha richiamato la giurisprudenza e la Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di IA, e ha così concluso: “Tutto quanto sopra premesso l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato chiede all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, previa concessione di termine a questa difesa per la pur ultronea integrazione del contraddittorio nei confronti del , Controparte_3
l'accoglimento integrale o per quanto di ragione del ricorso in opposizione e con esso una nuova e definitiva verifica circa la fondatezza del reclamo proposto, nonché il riesame delle statuizioni
(adottate od omesse) relative alla fase stragiudiziale e, per l'effetto, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, nelle presenti note, negli atti e scritti difensivi comunque denominati redatti nell'interesse del
Dott. da intendersi tutti integralmente ribaditi e Parte_1
trascritti sul presente atto, nonché per tutti i motivi comunque ritenuti di giustizia ogni avversa richiesta siccome inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, accogliere integralmente o, comunque, per quanto di ragione, le richieste e conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A.,
C.P.A. e 15% spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Ciò posto, in via preliminare va esaminata l'eccezione d'inammissibilità.
pagina 4 Essa è fondata, in quanto il ricorrente ha contestato “l'illegittimo trattamento di dati personali“ da parte dei funzionari della cancelleria del giudice di pace, chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare tale illegittimo trattamento, senza chiamare in giudizio il
, e non risulta percorribile l'integrazione del Controparte_3
contraddittorio, come rilevato al resistente nella sua memoria, condividendo sul punto la sentenza del 26 luglio 2019 del Tribunale di Milano, che ha rilevato la necessità della chiamata in causa del soggetto titolare del trattamento dei dati e ha evidenziato che non può essere disposta l'integrazione del contraddittorio, in quanto ciò comporterebbe l'elusione del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 150/2011.
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, che, peraltro, sarebbe stato infondato anche nel merito, tenuto conto dell'art. 160 bis del Codice Privacy, che così dispone: “
1. La validità, l'efficacia e
l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali”.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di lite, che si quantificano in € 2.906,00, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
pagina 5 - condanna il ricorrente alle spese di lite quantificate in € 2.906,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Dispone che la Cancelleria apponga sulla sentenza l'annotazione di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Roma, 03/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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