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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3386 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Altavilla, Parte_1 CodiceFiscale_1 come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rita Perchiazzi, CP_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio.
Per l'udienza del 6 novembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 10.9.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30.7.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 4.12.1999 in Specchia (LE), in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati i figli il 31.3.2003 e il Per_1 Per_2
28.10.2007; di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce del 3.5.2021 (depositato in atti, nel presente procedimento, in data
23.1.2025); di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che i due figli erano rimasti a vivere insieme al padre nella casa familiare sita in Specchia, di cui il era comproprietario insieme ai propri germani, i Pt_1 quali gli avevano consentito il comodato gratuito per la loro quota parte;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella specificata in ricorso. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni indicate in ricorso non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.12.1999 in Specchia (LE) tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 22 Parte Parte_1 CP_1
II serie A anno 1999, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27.1.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore