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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 29/07/2022, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 00810/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2022, proposto da
RI DI CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: OB AL, LA De IL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione prot. n. 498 del 22.04.2022 con cui il Dirigente del Settore Economico - Finanziario - Tributi -Appalti del Comune di Ostuni ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato in part-time orizzontale per n. 30 ore settimanali di n. 3 Istruttori Direttivi Cat. D.1 mediante utilizzo della graduatoria del Comune di Martina Franca, relativa al concorso per la qualifica di n. 6 posti di istruttore direttivo - Area Amministrativa cat. D, posizione economica D/1 e di tutti gli atti a questa precedenti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. M. R. Resa, in sostituzione dell'avv. F. Cecinato, per la parte ricorrente, avv. G. Pecorilla, in sostituzione dell'avv. O. Cimaglia, per il Comune di Martina Franca.
1) Premesso che alla camera di consiglio del 26 luglio 2022 sono stati chiamati congiuntamente i ricorsi r.g.n. 1608/2021 e 810/2022, che sono poi stati parimenti esaminati congiuntamente dal Collegio nella successiva camera di consiglio decisoria tenutasi in pari data;
2) Ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente avverso la graduatoria stilata dal Comune di Martina Franca, già formulate in via autonoma nel ricorso r.g.n. 1608/2021 e sostanzialmente riproposte nel presente ricorso r.g.n. 810/2022 nelle forme dell’illegittimità derivata, siano assistite da fumus boni iuris per le ragioni che seguono:
- a) il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali andava valutato in favore della ricorrente, con l’attribuzione dei corrispondenti 3 punti – che le sono stati invece tolti –, perché il predetto titolo non sembra potersi configurare come diploma di un corso propedeutico o obbligatorio per il conseguimento di un’abilitazione o iscrizione (v. art. 5 bando), considerato che tale titolo non abilita direttamente all’esercizio delle professioni legali, per le quali è necessario superare l’esame di Stato (per il caso della professione forense) o l’apposito concorso pubblico (per magistrato ordinario o per notaio);
- b) di conseguenza, la graduatoria stilata dal Comune di Martina Franca sembra illegittima nella parte in cui, con la stessa, il punteggio della ricorrente è stato decurtato di 3 punti.
3) Ritenuto quindi di accogliere la domanda cautelare nei limiti suddetti e, per l’effetto, di:
- a) sospendere gli atti impugnati nella parte in cui, con gli stessi, la ricorrente ha subito una decurtazione di 3 punti in graduatoria;
- b) fissare l’udienza pubblica del 30 novembre 2022.
4) Ritenuto di rinviare le spese della presente fase al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare nei termini e per gli effetti di cui in motivazione e fissa l’udienza pubblica del 30 novembre 2022.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
OB Michele Palmieri, Presidente FF
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | OB Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO