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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9591/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Via Drovetti 18 bis, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. FOLCO PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Ferrucci 6, Torino, presso lo studio dell'avv. Controparte_1 GASSINI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 09/02/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00106 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/07/2014, il Persona_1 Per_2
20/01/2010, l 10/11/2011 e il 30/07/2018. Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
− La casa coniugale, in affitto, sita in Torino, Via Conte di Roccavione 19 viene assegnata alla moglie.
DÀ ATTO che:
− I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non avanzano pretese reciproche di ordine patrimoniale, l'uno nei confronti dell'altro.
DISPONE che:
− I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno residenza presso la madre;
− Il padre avrà la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé il sabato e la domenica a settimane alternate;
− Il padre potrà tenerli con sé per quindici giorni continuativi durante il periodo delle ferie estive, previo avviso alla moglie di mesi 2 e con obbligo per il medesimo di comunicare alla sig.ra il recapito Pt_1 di dove trascorrerà tale periodo con i figli;
− Il padre potrà altresì tenere con sé i figli durante le festività natalizie dal 24.12 al 30.12 un anno e quello successivo dal 31.12 al 06.01 ed infine per le vacanze pasquali ad anni alterni;
− Quanto sopra previo accordo con la madre e, in ogni caso, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed i desideri dei minori;
Contr
− Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile Pt_1 di euro 600,00 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 3 − Il padre provvederà altresì al versamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
− Il padre corrisponderà il 50% delle spese (per i figli) eventualmente non previste nelle presenti condizioni esclusivamente in ragione di preventivo accordo con la sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che: Contr
− I sig.ri e si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, Pt_1 della carta di identità valida per l'espatrio, nonché dei documenti equipollenti e consentono che i figli minori vengano iscritti sul passaporto di entrambi.
− Le spese del presente atto e consequenziali saranno ripartiti in parti uguali tra i ricorrenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9591/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Via Drovetti 18 bis, Torino, presso lo studio Parte_1 dell'avv. FOLCO PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Ferrucci 6, Torino, presso lo studio dell'avv. Controparte_1 GASSINI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 09/02/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00106 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/07/2014, il Persona_1 Per_2
20/01/2010, l 10/11/2011 e il 30/07/2018. Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
− La casa coniugale, in affitto, sita in Torino, Via Conte di Roccavione 19 viene assegnata alla moglie.
DÀ ATTO che:
− I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non avanzano pretese reciproche di ordine patrimoniale, l'uno nei confronti dell'altro.
DISPONE che:
− I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno residenza presso la madre;
− Il padre avrà la facoltà di vedere i figli e tenerli con sé il sabato e la domenica a settimane alternate;
− Il padre potrà tenerli con sé per quindici giorni continuativi durante il periodo delle ferie estive, previo avviso alla moglie di mesi 2 e con obbligo per il medesimo di comunicare alla sig.ra il recapito Pt_1 di dove trascorrerà tale periodo con i figli;
− Il padre potrà altresì tenere con sé i figli durante le festività natalizie dal 24.12 al 30.12 un anno e quello successivo dal 31.12 al 06.01 ed infine per le vacanze pasquali ad anni alterni;
− Quanto sopra previo accordo con la madre e, in ogni caso, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed i desideri dei minori;
Contr
− Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile Pt_1 di euro 600,00 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, detta somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 3 − Il padre provvederà altresì al versamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
− Il padre corrisponderà il 50% delle spese (per i figli) eventualmente non previste nelle presenti condizioni esclusivamente in ragione di preventivo accordo con la sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che: Contr
− I sig.ri e si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, Pt_1 della carta di identità valida per l'espatrio, nonché dei documenti equipollenti e consentono che i figli minori vengano iscritti sul passaporto di entrambi.
− Le spese del presente atto e consequenziali saranno ripartiti in parti uguali tra i ricorrenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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