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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 109/2021 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F.: , nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(SA),
entrambe rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
) e (C.F.: , tutti con studio in C.F._4 Parte_4 C.F._5
Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Napoli presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
1 -ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Paola
Parente (C.F.: ), presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._6
Via Santa Lucia n. 81
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Le ricorrenti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33
contro la , con il quale hanno premesso: Controparte_1
- che, all'epoca dei fatti di causa, coltivavano, ciascuna di esse, due distinti fondi agricoli siti in Angri, località Avagliana, nelle vicinanze del Rio Sguazzatorio;
- che in data 11 ottobre 2015 detti immobili, a causa dell'esondazione del suddetto corso d'acqua, furono completamente sommersi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e detriti di ogni genere;
- che l'inondazione causò ingenti danni ad esse ricorrenti, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità delle colture in atto, con il deposito sui terreni di melma, fango, semi di malerba e di altre sostanze estranee ivi veicolate dalle acque esondate;
- che, in particolare, coltivava direttamente la p.lla 945 del foglio 1 del Parte_1
catasto terreni del comune di Angri, con superficie catastale di mq 1936, e subì danni alle coltivazioni (basilico in serra su mq. 1500, per una produzione di 30 quintali) ed al terreno,
che rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm,
con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
- che invece coltivava direttamente la p.lla 944 del foglio 1, con superficie Parte_2
catastale di mq 1980, e subì anch'essa danni alle coltivazioni (basilico in serra su mq. 1500, per una produzione di 30 quintali) ed al terreno, per le stesse ragioni già evidenziate per la
Capodanno;
- che successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessario un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e di risistemazione degli immobili de quibus,
che durò parecchi giorni e che inibì la possibilità di praticare la coltura succedanea, con conseguente perdita di un intero ciclo colturale;
2 - che Il Rio Sguazzatorio, che ricade interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno
e fa parte del demanio idrico della , si presentava all'epoca dei fatti, e si Controparte_1
presenta tuttora, in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti e di detriti di ogni genere, melma e fanghi, che riducono sensibilmente l'effettiva portata e la ricettività del corso d'acqua in parola.
Su tali premesse le ricorrenti hanno pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, è da ricondursi alla ed hanno avanzato richiesta Controparte_1
di condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione agli avvocati Pt_3
e . Parte_4
…
Con atto dell'8.9.2021 si è costituita in giudizio la , la quale Controparte_1
preliminarmente ha contestato la carenza di legittimazione attiva in capo alle odierne ricorrenti;
ha poi nel merito contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto, costituendo opera di bonifica, sia di competenza esclusiva del Consorzio, richiamando altresì la competenza dell'Autorità di
Bacino in materia di polizia idraulica, nonché del Comune territorialmente competente;
ha inoltre contestato nel merito la fondatezza della domanda, in quanto ritenuta sfornita di qualsivoglia prova;
ha infine eccepito il concorso di colpa di parte attrice e richiesto il rigetto di ogni domanda avversa.
…
Con successiva ordinanza del 6.12.2022 il consigliere delegato ha ammesso parzialmente le prove richieste, delegando il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento delle stesse, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33.
Espletata la prova, le conclusioni sono state precisate con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023 (con le quali le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei “danni subiti, per la perdita delle colture di basilico danneggiate e di tutti i danni al terreno, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da
determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la
stima e la documentazione offerta dal CTP dott. Agr. nei suoi elaborati Persona_1
3 versati in atti”; la ha a sua volta concluso in conformità alla sua comparsa di CP_1
costituzione) e la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
04.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
Dalle visure catastali in atti emerge che è l'usufruttuaria di entrambi i fondi Parte_2
per cui è causa (particelle n° 944 e n° 945), mentre è la mera nuda Parte_1
proprietaria della particella n° 945 (la nuda proprietaria della particella n° 944 è invece tale
, che non è parte in causa). Persona_2
Tuttavia le circostanze affermate in ricorso, e cioè che la particella n° 945 è coltivata da
(catastalmente mera nuda proprietaria) e che la particella n° 944 è Parte_1
coltivata da (catastalmente usufruttuaria, circostanza peraltro questa Parte_2
compatibile con la coltivazione), sono state provate mediante le dichiarazioni testimoniali della teste che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti Testimone_1
perché amica della e, in quanto tale, frequentatrice dei luoghi. Parte_1
Orbene, sulla base di tali dichiarazioni si può ritenere assolto l'onere della prova in relazione al diritto di entrambe le ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni lamentati in ricorso, stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è il semplice rapporto di disponibilità del bene che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti dal bene stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 5421/2000: “Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà”), ed
è quindi la semplice disponibilità del fondo che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti alle colture esistenti sul fondo stesso (cfr. Cass 14232/99: “Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
deve pertanto
4 riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione”; vedi anche Cass., 15233/07; TSAP 190/15).
Ne consegue che, alla luce degli esiti della prova testimoniale, nessun rilievo ha la circostanza che, catastalmente, la risulti mera nuda proprietaria della particella Parte_1
n° 945.
La circostanza che, in data 11.10.2015, le acque del Rio Sguazzatorio siano esondate,
allagando i fondi coltivati dalle ricorrenti e distruggendo le coltivazioni di basilico ivi esistenti,
è anch'essa dimostrata dalle dichiarazioni della teste nonché da quelle Tes_1
dell'GR , che ha redatto la perizia di parte e che ha dichiarato di Persona_1
avere effettuato un sopralluogo il giorno stesso dell'evento.
In particolare, la teste ha riferito: “il terreno della signora era coltivato Tes_1 Parte_1
a piante di basilico;
è stato inondato da acqua, fango e detriti e la signora ha dovuto buttare tutto il raccolto;
il terreno della signora ha subito gli stessi danni, anch'esso era Pt_2
coltivato a piante di basilico che sono state buttate via a causa dell'inondazione”.
Il ha dichiarato: “Il giorno dell'evento ho effettuato un sopralluogo sui due terreni, Per_1
che erano coltivati entrambi a basilico. I terreni risultavano allagati da acqua esondata dal
Rio Sguazzatorio. Le colture hanno subito danno da allagamento e anche con successivi sopralluoghi ho verificato che tutta la coltura era completamente marcita”.
I testi escussi hanno anche precisato che il Rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti colmo di vegetazione, di melma e di detriti.
Sulla scorta delle suddette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può quindi ritenere provato che, in data 11.10.2015, i fondi agricoli coltivati dalle odierne istanti sono stati allagati in conseguenza dell'esondazione del Rio
Sguazzatorio, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni esistenti.
Allegate alla perizia di parte vi sono anche delle foto che immortalano terreni coltivati a basilico, interamente allagati, ma tali foto non sono state sottoposte a riconoscimento da parte dei testi e, quindi, non sono riferibili con sicurezza ai fondi per cui è causa (e, tra l'altro, non è dato comprendere se esse si riferiscano effettivamente a due diversi fondi).
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) è
(anche) la . Controparte_1
5 Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai
Borboni al fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del
Sarno, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana convogliandole e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume Sarno (Controfosso destro e Controfosso
sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio Sarno e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume Sarno i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (nel senso di una concorrente responsabilità di Consorzio e nel CP_1
caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr.
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OF (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga
misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito
negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica
integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti
nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua,
assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il Consorzio, che
lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione
scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla
manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua
esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la CP_1
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e Consorzio nel caso di opere artificiali destinate a CP_1
raccogliere le acque naturali ricadenti nel comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle
6 Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti
nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza
del consorzio di bonifica non esclude una solidale responsabilità della per la CP_1
mancata delimitazione delle acque dell'intero comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e CP_1
Consorzio pur in presenza di una delega della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni
Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul canale per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_1
un decreto dirigenziale con il quale era la ad assumersi la spesa per lavori di CP_1
somma urgenza disposti sul canale in questione dal Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno.
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità di altri enti (Autorità di Bacino e Comune territorialmente competente), anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di CP_1
costituzione, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio CP_1
idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la CP_1
ed il Consorzio non possono rimanere inerti, ma, in virtù dei loro obblighi di custodia e manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
Né un'esenzione di responsabilità può discendere dall'art. 10 R.D. n° 523/1904, a norma del quale le opere appartenenti alla 5ª categoria (e cioè quelle che provvedono specialmente
7 alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) sono di competenza dei Comuni.
Ed infatti, come più volte statuito dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative stabilite dal R.D. n° 523/1904 ha riguardato anche le opere di quarta e quinta categoria (cfr. Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, sentenze n° 19 del 19/05/1987 e n° 21 del 08/02/2017), con conseguente abrogazione della competenza comunale prevista dall'art. 10; senza contare che, ad ogni buon conto, una cosa sono le opere a tutela dell'abitato contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane (cui si riferisce l'art. 10 in esame), altra cosa sono tutte le opere necessarie alla sistemazione ed alla manutenzione dell'alveo e degli argini, di cui in questa sede si discute.
A maggior ragione la non può invocare, per esimersi da responsabilità, il disposto CP_1
dell'art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, essendo pacifico che l'obbligo dei proprietari dei fondi frontisti è limitato alla sola costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta alla provvedere alla manutenzione degli argini, delle sponde e degli alvei dei corsi CP_1
d'acqua (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 8588 del 05/09/1997; TSAP, sentenza n°
21 del 08/02/2017).
Per quanto attiene, infine, ad una eventuale responsabilità delle ricorrenti per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di
alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e
loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed
in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del
terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile,
riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di
8 assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il
libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte delle ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del
fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ.
- applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della
responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni
dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode del corso d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dalle ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto;
ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi,
una responsabilità omissiva della nella manutenzione del canale. CP_1
…
Accertati, quindi:
9 - il verificarsi, a carico dei fondi coltivati dalle ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_1
del corso d'acqua in oggetto, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalle ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'GR , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
10 Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di basilico nonché conseguenti alla mancata coltura succedanea;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante
(rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato per ogni ricorrente un danno complessivo pari ad € 12.975,00, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture: € 8.760,00 (basilico € 6.480,00, mancata cultura succedanea €
2.280,00);
- costi di ripristino ai terreni € 4.215,00 (ripulitura detriti: materiale da asportare € 2.160,00, ripristino quote superficiali €1.110,00, ripristino fertilità € 945,00).
Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione di tali colture.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dalle ricorrenti negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce
11 del tempo trascorso dai fatti (il presente giudizio è stato instaurato a cinque anni dagli eventi), sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi, si possa ritenere provato che i fondi delle ricorrenti abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica
(per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati, per ciascuna delle ricorrenti, in euro 2.600,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 1.700,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti e per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza, da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo in quanto i testi nulla hanno riferito in merito all'impossibilità di utilizzare i terreni nel ciclo produttivo successivo ed alle tempistiche occorse per ripristinare lo stato dei luoghi in seguito all'esondazione; il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “la tempistica prolungata e necessaria al ripristino ante-allagamento genera un fermo tecnico-produttivo che compromette la
programmazione colturale, rendendo impossibile la messa a dimora delle colture per il ciclo
colturale in successione e rompendo, di conseguenza, la continuità di avvicendamento produttivo. Si è stati dunque obbligati a sopprimere l'opportunità di realizzo dell'attinente reddito”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto;
né tanto meno i testi hanno dichiarato alcunché circa l'effettiva durata delle operazioni di ripristino (la teste sul punto ha riferito: “nei giorni successivi ho Tes_1
visto che nei luoghi di causa c'era un trattore che stava ripulendo il terreno;
so che sono stati effettuati dei lavori per ripristinare il terreno, ma non so di che tipo”; mentre il teste
12 ha dichiarato: “successivamente è stato necessario effettuare numerose attività Per_1
di ripristino, quindi pulizia generale e rifertilizzazione;
so che sono stati effettuati dei lavori perché sono stato di passaggio suoi luoghi di causa”).
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale (“Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e
previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi Controparte_1
dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare alle ricorrenti danni subiti, per la perdita delle colture di basilico danneggiate e di
tutti i danni al terreno, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove
necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP dott. Agr. nei suoi elaborati versati in Persona_1
atti”).
…
In definitiva, può riconoscersi a ciascuna ricorrente l'importo complessivo di euro 4.300,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi
13 ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono ragioni ostative a che venga accolta la richiesta delle ricorrenti di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è
stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse)
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore delle ricorrenti, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_3 Parte_4
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori,
14 alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 132,00 per spese vive
(264,00:2) e di euro 1.170,00 per onorari (fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro
350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro 500,00; totale euro 1.800,00 : 2
- euro 900,00, aumentati del 30% alla cifra suindicata ex art. 4 comma 2 del D.M. n° 55/14,
atteso che si è in presenza di due parti difese dai medesimi difensori), attenendosi a valori tra i minimi ed i medi previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005; inoltre, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, occorre tenere conto della somma attribuita a ciascuna parte vincitrice, e non alla somma cumulata attribuita a tutte le parti vincitrici, atteso che ciascun ricorrente agisce a tutela della propria, autonoma, obbligazione indennitaria, mentre non ci troviamo invece di fronte ad un'unica obbligazione divisibile di cui ogni ricorrente richiede un adempimento pro quota, nel qual caso occorrerebbe guardare al valore dell'intera obbligazione ex art. 11 c.p.c.; cfr., in tal senso, Cass., sez. 3, n° 10367 del 17/04/2024: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole
domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo
convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute
fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda
dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari
spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale
applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n.
55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
15 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e di Parte_1
della somma di euro 4.300,00 per ciascuna di esse, oltre a rivalutazione Parte_2
monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dall'11.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dall'11.10.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto,
condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore delle ricorrenti, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_3 Parte_4
euro 132,00 per spese vive ed in euro 1.170,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 04.06.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
16
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 109/2021 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), nata il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F.: , nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(SA),
entrambe rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
) e (C.F.: , tutti con studio in C.F._4 Parte_4 C.F._5
Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Napoli presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
1 -ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Paola
Parente (C.F.: ), presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._6
Via Santa Lucia n. 81
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Le ricorrenti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33
contro la , con il quale hanno premesso: Controparte_1
- che, all'epoca dei fatti di causa, coltivavano, ciascuna di esse, due distinti fondi agricoli siti in Angri, località Avagliana, nelle vicinanze del Rio Sguazzatorio;
- che in data 11 ottobre 2015 detti immobili, a causa dell'esondazione del suddetto corso d'acqua, furono completamente sommersi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e detriti di ogni genere;
- che l'inondazione causò ingenti danni ad esse ricorrenti, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità delle colture in atto, con il deposito sui terreni di melma, fango, semi di malerba e di altre sostanze estranee ivi veicolate dalle acque esondate;
- che, in particolare, coltivava direttamente la p.lla 945 del foglio 1 del Parte_1
catasto terreni del comune di Angri, con superficie catastale di mq 1936, e subì danni alle coltivazioni (basilico in serra su mq. 1500, per una produzione di 30 quintali) ed al terreno,
che rimase imbrattato da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm,
con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
- che invece coltivava direttamente la p.lla 944 del foglio 1, con superficie Parte_2
catastale di mq 1980, e subì anch'essa danni alle coltivazioni (basilico in serra su mq. 1500, per una produzione di 30 quintali) ed al terreno, per le stesse ragioni già evidenziate per la
Capodanno;
- che successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessario un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e di risistemazione degli immobili de quibus,
che durò parecchi giorni e che inibì la possibilità di praticare la coltura succedanea, con conseguente perdita di un intero ciclo colturale;
2 - che Il Rio Sguazzatorio, che ricade interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno
e fa parte del demanio idrico della , si presentava all'epoca dei fatti, e si Controparte_1
presenta tuttora, in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti e di detriti di ogni genere, melma e fanghi, che riducono sensibilmente l'effettiva portata e la ricettività del corso d'acqua in parola.
Su tali premesse le ricorrenti hanno pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, è da ricondursi alla ed hanno avanzato richiesta Controparte_1
di condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, ivi inclusi quelli morali per asserita violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, con relativi interessi e rivalutazione Istat, oltre a vittoria di spese e competenze, con distrazione agli avvocati Pt_3
e . Parte_4
…
Con atto dell'8.9.2021 si è costituita in giudizio la , la quale Controparte_1
preliminarmente ha contestato la carenza di legittimazione attiva in capo alle odierne ricorrenti;
ha poi nel merito contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto, costituendo opera di bonifica, sia di competenza esclusiva del Consorzio, richiamando altresì la competenza dell'Autorità di
Bacino in materia di polizia idraulica, nonché del Comune territorialmente competente;
ha inoltre contestato nel merito la fondatezza della domanda, in quanto ritenuta sfornita di qualsivoglia prova;
ha infine eccepito il concorso di colpa di parte attrice e richiesto il rigetto di ogni domanda avversa.
…
Con successiva ordinanza del 6.12.2022 il consigliere delegato ha ammesso parzialmente le prove richieste, delegando il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento delle stesse, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33.
Espletata la prova, le conclusioni sono state precisate con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 03.10.2023 (con le quali le ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei “danni subiti, per la perdita delle colture di basilico danneggiate e di tutti i danni al terreno, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da
determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la
stima e la documentazione offerta dal CTP dott. Agr. nei suoi elaborati Persona_1
3 versati in atti”; la ha a sua volta concluso in conformità alla sua comparsa di CP_1
costituzione) e la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
04.06.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
Dalle visure catastali in atti emerge che è l'usufruttuaria di entrambi i fondi Parte_2
per cui è causa (particelle n° 944 e n° 945), mentre è la mera nuda Parte_1
proprietaria della particella n° 945 (la nuda proprietaria della particella n° 944 è invece tale
, che non è parte in causa). Persona_2
Tuttavia le circostanze affermate in ricorso, e cioè che la particella n° 945 è coltivata da
(catastalmente mera nuda proprietaria) e che la particella n° 944 è Parte_1
coltivata da (catastalmente usufruttuaria, circostanza peraltro questa Parte_2
compatibile con la coltivazione), sono state provate mediante le dichiarazioni testimoniali della teste che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti Testimone_1
perché amica della e, in quanto tale, frequentatrice dei luoghi. Parte_1
Orbene, sulla base di tali dichiarazioni si può ritenere assolto l'onere della prova in relazione al diritto di entrambe le ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni lamentati in ricorso, stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è il semplice rapporto di disponibilità del bene che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti dal bene stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 5421/2000: “Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà”), ed
è quindi la semplice disponibilità del fondo che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti alle colture esistenti sul fondo stesso (cfr. Cass 14232/99: “Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
deve pertanto
4 riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione”; vedi anche Cass., 15233/07; TSAP 190/15).
Ne consegue che, alla luce degli esiti della prova testimoniale, nessun rilievo ha la circostanza che, catastalmente, la risulti mera nuda proprietaria della particella Parte_1
n° 945.
La circostanza che, in data 11.10.2015, le acque del Rio Sguazzatorio siano esondate,
allagando i fondi coltivati dalle ricorrenti e distruggendo le coltivazioni di basilico ivi esistenti,
è anch'essa dimostrata dalle dichiarazioni della teste nonché da quelle Tes_1
dell'GR , che ha redatto la perizia di parte e che ha dichiarato di Persona_1
avere effettuato un sopralluogo il giorno stesso dell'evento.
In particolare, la teste ha riferito: “il terreno della signora era coltivato Tes_1 Parte_1
a piante di basilico;
è stato inondato da acqua, fango e detriti e la signora ha dovuto buttare tutto il raccolto;
il terreno della signora ha subito gli stessi danni, anch'esso era Pt_2
coltivato a piante di basilico che sono state buttate via a causa dell'inondazione”.
Il ha dichiarato: “Il giorno dell'evento ho effettuato un sopralluogo sui due terreni, Per_1
che erano coltivati entrambi a basilico. I terreni risultavano allagati da acqua esondata dal
Rio Sguazzatorio. Le colture hanno subito danno da allagamento e anche con successivi sopralluoghi ho verificato che tutta la coltura era completamente marcita”.
I testi escussi hanno anche precisato che il Rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti colmo di vegetazione, di melma e di detriti.
Sulla scorta delle suddette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può quindi ritenere provato che, in data 11.10.2015, i fondi agricoli coltivati dalle odierne istanti sono stati allagati in conseguenza dell'esondazione del Rio
Sguazzatorio, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni esistenti.
Allegate alla perizia di parte vi sono anche delle foto che immortalano terreni coltivati a basilico, interamente allagati, ma tali foto non sono state sottoposte a riconoscimento da parte dei testi e, quindi, non sono riferibili con sicurezza ai fondi per cui è causa (e, tra l'altro, non è dato comprendere se esse si riferiscano effettivamente a due diversi fondi).
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Rio Sguazzatoio (o Sguazzatorio) è
(anche) la . Controparte_1
5 Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai
Borboni al fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del
Sarno, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana convogliandole e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume Sarno (Controfosso destro e Controfosso
sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio Sarno e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume Sarno i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (nel senso di una concorrente responsabilità di Consorzio e nel CP_1
caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr.
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OF (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga
misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito
negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica
integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti
nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua,
assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il Consorzio, che
lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione
scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla
manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua
esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la CP_1
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e Consorzio nel caso di opere artificiali destinate a CP_1
raccogliere le acque naturali ricadenti nel comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle
6 Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti
nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza
del consorzio di bonifica non esclude una solidale responsabilità della per la CP_1
mancata delimitazione delle acque dell'intero comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e CP_1
Consorzio pur in presenza di una delega della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni
Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sul canale per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha prodotto CP_1
un decreto dirigenziale con il quale era la ad assumersi la spesa per lavori di CP_1
somma urgenza disposti sul canale in questione dal Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno.
Per le stesse ragioni una eventuale responsabilità di altri enti (Autorità di Bacino e Comune territorialmente competente), anch'essa eccepita dalla nella propria comparsa di CP_1
costituzione, non esclude, ma al più concorre, con la responsabilità che per la manutenzione generale dell'alveo e degli argini incombe in capo alla , quale gestore del demanio CP_1
idrico, ed in capo ai Consorzi di bonifica, qualora il corpo idrico abbia una funzione di bonifica: una volta, infatti, che l'alveo del corso d'acqua sia stato invaso da rifiuti, la CP_1
ed il Consorzio non possono rimanere inerti, ma, in virtù dei loro obblighi di custodia e manutenzione, li devono rimuovere (salvo eventuale successiva rivalsa contro i responsabili dello sversamento) al fine di impedire che l'alveo ne risulti ostruito, con conseguenti esondazioni nei terreni circostanti.
Né un'esenzione di responsabilità può discendere dall'art. 10 R.D. n° 523/1904, a norma del quale le opere appartenenti alla 5ª categoria (e cioè quelle che provvedono specialmente
7 alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane) sono di competenza dei Comuni.
Ed infatti, come più volte statuito dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative stabilite dal R.D. n° 523/1904 ha riguardato anche le opere di quarta e quinta categoria (cfr. Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, sentenze n° 19 del 19/05/1987 e n° 21 del 08/02/2017), con conseguente abrogazione della competenza comunale prevista dall'art. 10; senza contare che, ad ogni buon conto, una cosa sono le opere a tutela dell'abitato contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane (cui si riferisce l'art. 10 in esame), altra cosa sono tutte le opere necessarie alla sistemazione ed alla manutenzione dell'alveo e degli argini, di cui in questa sede si discute.
A maggior ragione la non può invocare, per esimersi da responsabilità, il disposto CP_1
dell'art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, essendo pacifico che l'obbligo dei proprietari dei fondi frontisti è limitato alla sola costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta alla provvedere alla manutenzione degli argini, delle sponde e degli alvei dei corsi CP_1
d'acqua (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 8588 del 05/09/1997; TSAP, sentenza n°
21 del 08/02/2017).
Per quanto attiene, infine, ad una eventuale responsabilità delle ricorrenti per insistenza dell'attività agricola all'interno della cosiddetta fascia di rispetto (pure eccepita dalla
) va osservato che tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata. CP_1
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904 (a norma del quale: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di
alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e
loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed
in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del
terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”) costituisce norma inderogabile,
riguardando preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi ed a non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (cfr. Cass., Sezioni Unite, n°
17784 del 30/07/2009: “In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, sono informati alla ragione pubblicistica di
8 assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il
libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto, in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione della citata disposizione legislativa inderogabile.
Nella specie, tuttavia, la si è limitata ad una asserzione generica ed astratta, senza CP_1
fornire nemmeno un principio di prova circa la concreta violazione da parte delle ricorrenti del divieto di esercizio di attività agricole (e di costruzione) all'interno della fascia di rispetto dagli alvei e dalle sponde (cfr. Cass., sez. 3, n° 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del
fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ.
- applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della
responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni
dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore- danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”).
…
In quanto custode del corso d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_1
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dalle ricorrenti in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto;
ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi,
una responsabilità omissiva della nella manutenzione del canale. CP_1
…
Accertati, quindi:
9 - il verificarsi, a carico dei fondi coltivati dalle ricorrenti, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_1
del corso d'acqua in oggetto, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalle ricorrenti in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'GR , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
10 Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di basilico nonché conseguenti alla mancata coltura succedanea;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante
(rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato per ogni ricorrente un danno complessivo pari ad € 12.975,00, derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno alle colture: € 8.760,00 (basilico € 6.480,00, mancata cultura succedanea €
2.280,00);
- costi di ripristino ai terreni € 4.215,00 (ripulitura detriti: materiale da asportare € 2.160,00, ripristino quote superficiali €1.110,00, ripristino fertilità € 945,00).
Per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal consulente tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono piuttosto generiche in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione di tali colture.
Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dalle ricorrenti negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonostante che, alla luce
11 del tempo trascorso dai fatti (il presente giudizio è stato instaurato a cinque anni dagli eventi), sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi, si possa ritenere provato che i fondi delle ricorrenti abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica
(per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati, per ciascuna delle ricorrenti, in euro 2.600,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 1.700,00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti e per ripristinarne la fertilità: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza, da queste ultime interamente detratte le somme indicate a titolo di mancata coltura succedanea.
Nulla può infatti essere riconosciuto a tale titolo in quanto i testi nulla hanno riferito in merito all'impossibilità di utilizzare i terreni nel ciclo produttivo successivo ed alle tempistiche occorse per ripristinare lo stato dei luoghi in seguito all'esondazione; il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “la tempistica prolungata e necessaria al ripristino ante-allagamento genera un fermo tecnico-produttivo che compromette la
programmazione colturale, rendendo impossibile la messa a dimora delle colture per il ciclo
colturale in successione e rompendo, di conseguenza, la continuità di avvicendamento produttivo. Si è stati dunque obbligati a sopprimere l'opportunità di realizzo dell'attinente reddito”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto;
né tanto meno i testi hanno dichiarato alcunché circa l'effettiva durata delle operazioni di ripristino (la teste sul punto ha riferito: “nei giorni successivi ho Tes_1
visto che nei luoghi di causa c'era un trattore che stava ripulendo il terreno;
so che sono stati effettuati dei lavori per ripristinare il terreno, ma non so di che tipo”; mentre il teste
12 ha dichiarato: “successivamente è stato necessario effettuare numerose attività Per_1
di ripristino, quindi pulizia generale e rifertilizzazione;
so che sono stati effettuati dei lavori perché sono stato di passaggio suoi luoghi di causa”).
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata nel ricorso introduttivo, essa è da intendersi abbandonata, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni è stato chiesto il risarcimento del solo danno patrimoniale (“Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e
previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi Controparte_1
dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare alle ricorrenti danni subiti, per la perdita delle colture di basilico danneggiate e di
tutti i danni al terreno, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove
necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la
documentazione offerta dal CTP dott. Agr. nei suoi elaborati versati in Persona_1
atti”).
…
In definitiva, può riconoscersi a ciascuna ricorrente l'importo complessivo di euro 4.300,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (11.10.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi
13 ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono ragioni ostative a che venga accolta la richiesta delle ricorrenti di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Quanto alle spese processuali, ritiene questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione di esse nella misura del 50%, tenuto conto che la richiesta risarcitoria è
stata riconosciuta in misura di gran lunga ridotta rispetto a quanto richiesto (come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 32061/22,
l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, pur non dando luogo a reciproca soccombenza - configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e pur non consentendo, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, può però giustificare la compensazione totale o parziale di esse)
Per il residuo 50% spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va condannata al pagamento in favore delle ricorrenti, e con Controparte_1
distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi Pt_3 Parte_4
antistatari (laddove il terzo difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare, a favore degli altri due codifensori,
14 alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 132,00 per spese vive
(264,00:2) e di euro 1.170,00 per onorari (fase di studio: euro 350,00; fase introduttiva: euro
350,00; fase istruttoria: euro 600,00; fase decisionale: euro 500,00; totale euro 1.800,00 : 2
- euro 900,00, aumentati del 30% alla cifra suindicata ex art. 4 comma 2 del D.M. n° 55/14,
atteso che si è in presenza di due parti difese dai medesimi difensori), attenendosi a valori tra i minimi ed i medi previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005; inoltre, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, occorre tenere conto della somma attribuita a ciascuna parte vincitrice, e non alla somma cumulata attribuita a tutte le parti vincitrici, atteso che ciascun ricorrente agisce a tutela della propria, autonoma, obbligazione indennitaria, mentre non ci troviamo invece di fronte ad un'unica obbligazione divisibile di cui ogni ricorrente richiede un adempimento pro quota, nel qual caso occorrerebbe guardare al valore dell'intera obbligazione ex art. 11 c.p.c.; cfr., in tal senso, Cass., sez. 3, n° 10367 del 17/04/2024: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole
domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo
convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute
fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda
dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari
spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale
applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n.
55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
15 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e di Parte_1
della somma di euro 4.300,00 per ciascuna di esse, oltre a rivalutazione Parte_2
monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dall'11.10.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dall'11.10.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- dichiara compensate tra le parti, al 50%, le spese del presente giudizio e, per il resto,
condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento a favore delle ricorrenti, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_3 Parte_4
euro 132,00 per spese vive ed in euro 1.170,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 04.06.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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