Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4637/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 10 agosto 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4637 dell'anno 2022
T R A
(p. iva corrente in SS (Ta) in persona del l.r..p.t.; Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ; entrambi elettivamente domiciliati in Via San Leonardo n. 30 a C.F._1
SS (Ta) presso lo studio dell'Avv. Lucia Mastrangelo (c.f. dalla quale C.F._2
sono rappresentati e difesi come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
( PI: ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito avv. Giulia Pellè
(C.F.: ; EC: ; C.F._3 Email_1
(C.F.: ) e (CF: ), Parte_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
entrambi residenti in [...];
, dottore commercialista con studio in Taranto alla Via Berardi n. 89, (EC Controparte_2
) in qualità di Liquidatore del patrimonio nella procedura di Email_2
1
[...]
e ; Parte_4 Parte_3
Avvocato con studio in Taranto alla Via Medagie D'Oro n. 62, quale custode e CP_3
Professionista Delegato alla vendita ai sensi dell'art. 591 bis cpc, giusta ordinanza del GE dott. A.
Paiano, nella procedura n. RGEI 480/2011 (EC ; Email_3
Convenuti contumaci
Ove all'udienza del 04 ottobre 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando il termine perentorio del 03 dicembre
2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto
2 dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-
dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 3 convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo la evocavano innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_5
Taranto gli epigrafati convenuti chiedendo nei loro confronti l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IV.a)dichiarare che, a seguito dell'intervento nella procedura esecutiva n. 480/2011, prima della
caducazione del titolo azionato da parte attrice e posto a base dell'anzidetta procedura, di altro
creditore, munito di separato titolo, l'attività esecutiva espletata dalla parte attrice è stata
validamente svolta nell'interesse comune dei creditori;
IV.b)dichiarare che la norma dell'art. 95 cpc, interpretata in senso orientato alla tutela del lavoro
ex art. 35 Cost. e alla stregua del principio di causalità, posto dalla legge a base del regolamento
delle spese, dà alla parte attrice il diritto al riconoscimento delle spese per l'attività esecutiva
anzidetta in quanto la stessa è giuridicamente valida ed ha avuto efficienza causale nel mantenimento
sui beni pignorati del detto vincolo e nella prosecuzione della procedura, consentendo alla convenuta
il soddisfacimento delle sue ragioni;
IV.c)dichiarare che, la società attrice e con essa l'avv. , quale difensore Parte_2
antistatario, hanno diritto alla assegnazione della somma di € 4.182,10 oltre agli interessi;
IV.d)condannare le parti convenute, cui il GE ha attribuito le somme di spettanza della parte attrice,
a rimborsare alla medesima le spese anzidette.
IV.e)Con vittoria di spese, anche della fase cautelare, da porre a carico della parte soccombente.” A sostegno di tali domande deducevano: 1) che nell'ambito della procedura esecutiva n. 480/2011
r.g.es. promossa contro , la procedente e l'Avv. Parte_6 Parte_1 [...]
ricorrevano al G.E. avverso il decreto da lui emesso in data 28 febbraio 2022 col quale Parte_2
venivano assegnate somme a creditori intervenuti, custode e procuratori giudiziali, escludendo tuttavia essi attori;
2) che il G.E. rigettava il ricorso con ordinanza che veniva confermata dal
Tribunale di Taranto in composizione collegiale in sede di reclamo;
3) che la caducazione successiva del titolo esecutivo non travolge la validità degli atti della procedura esecutiva compiuti in forza del predetto titolo, onde il diritto del creditore procedente a vedersi riconosciute le spese e competenze legali.
III.- Il procedimento esecutivo è caratterizzato dalla cd unilateralità dell'azione.
Presuppone un titolo esecutivo ex art. 474 cpc ( nulla executio sine titulo ) che cristallizza un diritto a favore di un soggetto ed a carico di un secondo soggetto, destinati potenzialmente il primo ad assumere le vesti di creditore ed il secondo quelle dell'esecutato debitore;
non vi è nulla quindi da giudicare in quanto tutto il giudicabile è contenuto nel titolo esecutivo, sia esso giudiziale sia esso extragiudiziale, quasi una “incorporazione” che ricorda quella dei titoli di credito.
Il procedimento esecutivo è così una appendice del processo di merito: il secondo si conclude con la formazione del titolo esecutivo, il primo si apre da dove il secondo si è concluso, cioè dal titolo esecutivo che del primo è presupposto ex art. 474 cpc ( nulla executio sine titulo).
Correttamente sono distinti anche lessicalmente, quello di merito venendo denominato processo,
quello esecutivo venendo denominato procedimento, essendo il giudizio estraneo all'oggetto del secondo ed invece l'in se del primo.
Il processo di merito, nel cui ambito si forma il titolo esecutivo destinato a divenire il presupposto per il procedimento esecutivo, appendice del primo, si chiude con la regola dettata nell'art. 91 cpc che sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone: “1.- Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme agli onorari della difesa.”
6 Il futuro creditore procedente esce così dal giudizio di merito con un titolo esecutivo (art. 474 cpc)
che lo legittimerà ad agire in executivis, e con la condanna del debitore a rifondergli le spese ( art. 91 cpc ) che ha dovuto sostenere per vedersi riconosciuto dal giudice il diritto negatogli dall'obbligato.
Normalmente il procedimento esecutivo, “appendice” eventuale, dovrebbe iniziare dopo la conclusione totale del giudizio di merito, con un titolo esecutivo non più modificabile.
Quando, , nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, il titolo giudiziale diviene esecutivo prima della conclusione del processo di merito, può accadere che il creditore sia legittimato ad agire in executivis quando ancora “non è certo che egli abbia ragione”, perché appunto pende ancora il processo di merito
Quid iuris nel caso il titolo esecutivo venga meno quanto la procedura esecutiva sia stata già avviata e in pieno svolgimento?
L'art. 95 cpc, sotto la rubrica “spese del processo di esecuzione”, così dispone: “Le spese sostenute
dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a
carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.”
Come il procedimento esecutivo è il “prolungamento” giuridico del processo di merito, così l'art. 95 cpc è il “prolungamento giuridico” dell'art. 91 cpc.
Come nel processo di merito chi ha ragione ha diritto di conseguire il ristoro delle spese da chi ha avuto torto, così nel procedimento di esecuzione forzata chi ha ragione, il creditore procedente e gli altri creditori, hanno diritto di conseguire il ristoro delle spese da chi ha avuto torto, cioè il debitore che, esattamente come ha costretto i creditori a fare un giudizio di merito per vedersi riconosciuti i diritti, ha poi costretto i creditori ad agire esecutivamente per conseguire quanto a loro è dovuto.
L'art. 95 cpc aggiunge però un avverbio determinante: “che partecipano utilmente alla
distribuzione”.
Non c'è diritto di conseguire le spese del procedimento di esecuzione senza che vi sia il diritto a
7 partecipare “utilmente” alla distribuzione.
Se il diritto di credito, incorporato nel titolo esecutivo, viene meno, non si partecipa alla distribuzione perché non vi è più una pretesa da soddisfare e, per effetto dell'art. 95 cpc, non si ha diritto di conseguire le spese esecutive.
Ugualmente il creditore privo di titolo esecutivo che sia intervenuto a norma dell'art. 499 cpc10, nulla potrà pretendere a titolo di spese qualora il suo diritto venga disconosciuto a seguito di opposizione alla esecuzione forzata da parte dell'esecutato ex art. 615 cpc o in caso di esclusione dal progetto di distribuzione ex artt. 51011 e 512 cpc12 che sia confermata nel giudizio di merito eventualmente 10 Il creditore, pur se privo ab origine di un titolo esecutivo, ha comunque facoltà di intervenire nell'esecuzione forzata già pendente e, se già intervenuto, di restarvi. In tema di esecuzione forzata per espropriazione l' art. 499 cpc, sotto la rubrica “intervento” così dispone: “Possono intervenire
nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore…- omissis -…..erano titolari di un credito di
somme di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all' articolo 2214 del codice civile……..-
omissis -….Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di danaro risultante dalle scritture di cui
al primo comma, al ricorso deve essere allegato a pena di inammissibilità l'estratto autentico
notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. Il creditore privo di
titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore entro i dieci giorni
successivi al deposito copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il
credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.” 11 L'art. 510 cpc, sotto la rubrica “distribuzione della somma ricavata”, così dispone: “1.- Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altricreditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. 2.- In caso diverso la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione
e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”. proposto.
Anche nel processo esecutivo, le spese “seguono” la soccombenza, per cui se il processo esecutivo di chiude “utilmente” per il creditore, questi potrà conseguire le spese ai sensi dell'art. 95 cpc;
proprio come nel giudizio di merito che, se si chiude utilmente per la parte che “ha ragione” e “vince la causa”, gli darà il diritto di conseguire le spese ai sensi dell'art. 91 cpc.
Il principio riceve una conferma emblematica.
L'art. 96 cpc, sotto la rubrica “responsabilità aggravata”, così dispone nel suo comma secondo: “2.—
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza.”
Il creditore procedente che abbia iniziato o compiuto l'esecuzione forzata e si sia visto dichiarare inesistente il proprio diritto, commette quindi un illecito e può essere condannato al risarcimento dei danni in favore della parte che ha ingiustamente sottoposto ad esecuzione forzata.
A carico dell'autore di un fatto illecito sorgono obblighi, non diritti: come potrà mai l'autore di un illecito essere al contempo obbligato verso la vittima ( la persona sottoposta ingiustamente ad esecuzione forzata ) e vantare diritti verso questa ( il diritto a conseguire le spese legali )?
Evidente che ciò non sia logicamente e giuridicamente possibile.
L'art. 96 cpc conferma così la regola dettata dal precedente art. 95 cpc
La ratio intrinseca dell'ordinamento riconosce un diritto a percepire le spese legali dall'antagonista nel solo caso in cui la domanda principale, cui quella del rimborso delle spese accede, abbia trovato
sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma. 2.- Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.”
9 soddisfo.
Invero il diritto a percepire il rimborso delle spese legali rappresenta un semplice accessorio della domanda principale, e segue la regola accessorium sequitur principale.
L'art. 91 cpc, che sotto la rubrica “condanna alle spese”, dispone: “1.- Il giudice, con la sentenza
che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme agli onorari della difesa.”, non richiede affatto una domanda della parte per legittimare il provvedimento del giudice, ma impone a quest'ultimo di provvedere come semplice effetto legale della chiusura del processo.
Ne consegue che al capo della sentenza relativa al regolamento delle spese di lite non si applicano il principio della domanda ex art. 99 cpc (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre
domanda al giudice competente”) ed il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc (“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non
può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”), e lo stesso regolamento delle spese di lite non appartiene al cd thema decidendi in quanto configura un semplice effetto legale della chiusura del processo.
IV.- La aveva conseguito il titolo esecutivo con la sentenza n. 863/2010 emessa dal Parte_1
Tribunale di Taranto.
In forza di tale titolo idoneo ex art. 474 cpc aveva promosso l'esecuzione forzata n. 480/2011 R.G.ES.
a carico dell'esecutato . Parte_3
Con la caducazione in sede di impugnazione della sentenza n. 863/2010, la ha “avuto Parte_1
torto” nel giudizio di merito.
Di conseguenza la non poteva che “avere torto” anche nel procedimento di esecuzione Parte_1
forzata n. 480/2011 R.G.ES., essendo questo un prolungamento accessorio del processo di merito.
Procedimento di esecuzione forzata n. 480/2011 R.G.ES. che aveva promosso “senza la normale prudenza” ai sensi dell'art. 96 comma 2 cpc (“2.—Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
10 giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza.”).
Avendo avuto torto non poteva che vedersi rigettare, oltre alla domanda principale, anche quella accessoria del rimborso delle spese;
sia nel processo di merito sia nel successivo procedimento di esecuzione forzata, non potendo “partecipare utilmente” alla distribuzione del ricavato della vendita ai sensi dell'art. 95 cpc (“Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.”).
Le conclusioni così raggiunte prescindono dalla tematica relativa alla validità degli atti processuali.
Il riconoscimento del diritto della parte di conseguire le spese della causa ( sia esso processo di merito ex art. 91 cpc sia esso procedimento di esecuzione forzata ex art. 95 cpc ) sottostà alla regola della domanda principale di cui le spese legali sono un mero accessorio: se la domanda principale ( il diritto azionato dalla parte processuale ) trova accoglimento, vi sarà anche l'accessorio delle spese legali;
se la domanda principale viene rigettata, uguale sorte attenderà la pretesa al rimborso delle spese, tanto nel processo di merito quanto nel procedimento di esecuzione forzata.
L'articolo 2929 del codice civile, sotto la rubrica “nullità del processo esecutivo”, così dispone dal
21 aprile 1942 a tutt'oggi: “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o
l'assegnazione, non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione
con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto
hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.”
Se in caso di atti esecutivi nulli i creditori non sono soggetti ad azioni di ripetizione per quanto da essi riscosso, a fortiori ciò dovrà accadere in caso di atti esecutivi validi ma posti in essere, come nel caso della dal creditore procedente che “aveva torto” e, quindi, non poteva conseguire né Parte_1
la prestazione principale né quella accessoria costituita dalle spese legali.
Si noti come non sembrino esistere disposizione di legge che prevedano espressamente la nullità per
11 gli atti esecutivi compiuti dal creditore procedente che si sia visto nella pendenza della procedura di espropriazione caducare il titolo esecutivo.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Reiterando il principio romanistico l'art. 156 cpc, sotto la rubrica “rilevanza della nullità” così
dispone: “Non può pronunciarsi la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la
nullità non è comminata dalla legge”.
V.- La domanda attrice neppure potrebbe ricondursi nell'alveo dell'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 cc che dispone: “1.- Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di
un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa
diminuzione patrimoniale.”
I creditori intervenuti nella procedura esecutiva 480/2011 avevano una giusta causa costituita dai titoli in forza del quale risultavano creditori dell'esecutato e, pertanto, non hanno fatto danno a nessuno ma, semplicemente, attuato quei diritti loro riconosciuti dalla legge.
Qui iure suo utitur nemini fecit iniuriam
VI.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
VII.- La contumacia dei convenuti non consente di pronunciare ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia dei convenuti;
b) rigetta la domanda attrice proposta da e da;
Parte_1 Parte_2
c) nulla per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 12 dicembre 2024;
12
Il giudice dott. Alberto Munno
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5
12 L'art. 512 cpc, sotto la rubrica “risoluzione delle controversie”, così dispone: “1.- Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la
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