TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/09/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°658 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 24/01/2023
da
, con l'avv. ALLAI SILVIA Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
( ), con l'avv. NACCI GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi
“A. Dichiararsi la separazione tra la sig.ra e il sig. Parte_1 [...]
. CP_1
B. I figli minori e sono affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
le visite padre-figli sono così regolate in via alternata su base bimestrale: poiché il sistema scolastico belga prevede periodi di vacanza di circa 15 giorni ogni due mesi, la madre si impegna a recarsi in Italia durante i suddetti periodi per 2
consentire le visite padre-figli, mentre il padre si recherà in Belgio a vedere i figli nei mesi in cui non sono previste vacanze scolastiche.
C. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 25 di CP_1 Pt_1
ciascun mese, l'importo di € 400,00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e di € 300,00 nei mesi da ottobre a maggio in ragione della stagionalità dell'attuale lavoro svolto dal medesimo, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo del Paese di residenza dei minori;
l'importo verrà bonificato nel conto bancario indicato dalla madre.
D. Entrambi i genitori concorreranno in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, le quali dovranno essere rimborsate per la quota di rispettiva spettanza come da protocollo del Tribunale di Verona che qui si intende riportato.
E. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, è
emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza,
cessata da tempo, è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità
(cittadinanza marocchina dei coniugi e dei figli, residenza in Belgio della moglie e dei figli, celebrazione del matrimonio in Marocco), vada accertata d'ufficio la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 2019/1111 -
che si applica ratione temporis posto che il ricorso è stato depositato dopo
2 3
l'1.8.2022 -, a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così
Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
[...]
, che precisa che il Regolamento precedente Reg. (CE) Parte_2
2201/2023, non modificato quanto ai criteri di giurisdizione, "si applica anche
ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di
uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base al Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la competenza italiana sulla domanda di separazione deve essere affermata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1 lettera a) del Reg. n. 2019/1111, che indica, fra le varie ipotesi “l'ultima residenza
abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Reg. UE n. 2019/1111 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Nel caso in esame, benché
dall'istruttoria documentale espletata – ed in particolare dalle attestazioni dell'istituto scolastico frequentato dai minori nell'anno scolastico 2021/2022
- risulta che, nonostante la residenza anagrafica in Italia, i figli minorenni già all'epoca del deposito del ricorso (dicembre 2022) non frequentavano la scuola in Italia e si erano trasferiti stabilmente con la madre in Belgio, dove successivamente hanno continuato a vivere, ai sensi del citato art. 7 non sussisterebbe la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di incontro, come già rilevato in sede istruttoria. Tuttavia, vi è stata in corso di causa una scelta del foro formulata correttamente ai sensi dell'art. 10 del Reg. UE n.
2019/1111, considerato a) che i minori hanno un legame sostanziale con
3 4
l'Italia, dove hanno vissuto fino a pochi mesi prima del deposito del ricorso e tuttora vive il padre, b) che le parti, formulando conclusioni conformi anche sull'affidamento, hanno accettato la competenza nel corso del procedimento, nonostante il rilievo ufficioso del diritto di non accettare la competenza, c) e che l'esercizio della competenza giurisdizionale è
conforme all'interesse dei minori di risolvere le questioni sull'affidamento e sul mantenimento dallo stesso Giudice.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli, trova applicazione il
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal 18 giugno 2011; anche questo
Regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e ai sensi dell'art. 3 lettera c) e d)
davanti al giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, la legge applicabile alla separazione vada individuata applicando il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma III, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della
4 5
residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, c) di cui due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale
(lex fori).
Nel caso concreto, opera il criterio di cui alla lett. b), posto che i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in Italia, al momento del deposito del ricorso non era ancora decorso un anno dal trasferimento in Belgio della moglie (fino al mese di giugno 2022 i figli erano iscritti a scuola in Italia) e il marito ha continuato a risiedere in Italia.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento dei figli viene in considerazione l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2019, già sopra menzionato, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
e determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale
strumento.” L'art. 3 del predetto Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge belga, ossia dagli artt. 203, 203 bis e
203 ter del code civil belga, che di seguito si riportano:
art. 203 § 1er. “Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de
leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la
formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée,
l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. § 2. Par facultés, on entend
notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et
5 6
mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie
et celui des enfants.
§ 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint
prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage,
donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au
paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père
ou la mère.
Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du
conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision
entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée."
art. 203 bis § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de
l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés
cumulées.
§ 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut
réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.
§ 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.
Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de
l'enfant.
Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles,
nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou
inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de
l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions
alimentaires.
§ 4. A la demande du père ou de la mère, le tribunal de la famille peut
imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base
de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par l'Autorité des services et marchés financiers, destiné au paiement des
contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er.
Dans ce cas, le tribunal détermine au moins :
6 7
1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203,
§ 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés
sur ce compte;
2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux
doivent être versés;
3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;
4° les frais payés au moyen des ces sommes;
5° l'organisation du contrôle des dépenses;
6° la manière dont les découverts sont apurés;
7° l'affectation des surplus versés sur ce compte.
Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont
considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de
l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er. »
Art. 203 ter § 1er. « La contribution alimentaire déterminée en vertu de
l'article 203, § 1er, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du
Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de
l'indice des prix à la consommation.
Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du
mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de
chacun des père et mère est prononcé, à moins que le tribunal n'en décide
autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein
droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation
du mois correspondant.
Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la
publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.
Le tribunal peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la
contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à
cette formule d'adaptation.
7 8
§ 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le tribunal peut, à la demande d'une des
parties, décider de l'augmentation de plein droit de la contribution alimentaire
dans des circonstances à déterminer par lui."
In sintesi, le norme riportate consentono ai genitori di agire,
ciascuno per proprio conto, per chiedere un contributo dall'altro genitore in relazione al mantenimento del figlio (articolo 203 bis); prevedono che l'assegno alimentare del genitore (articolo 203) venga fissato in proporzione alle risorse dei genitori e debba coprire vitto e alloggio, sostentamento,
sorveglianza, istruzione, salute e sviluppo dei figli (sino al completamento del percorso di istruzione e formazione); viene inoltre chiarito che tale prestazione avviene sotto forma di pagamento forfettario mensile a favore del genitore "affidatario" e che debba essere rivalutato annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo del Paese di residenza dei minori
(ossia del Belgio).
Nel caso concreto, la madre non ha documentato i propri redditi e le proprie risorse, ha affermato in ricorso di aver svolto lavori saltuari come cameriera e donna delle pulizie e che in Belgio avrebbe avuto la possibilità
di trovare un'occupazione stabile;
il padre ha prodotto tre dichiarazioni dei redditi, senza provare l'invio all'Agenzia delle Entrate, dalle quali risulta che negli ultimi anni avrebbe dichiarato un reddito imponibile di circa €
10.000 annui;
nessuna delle parti ha prodotto gli estratti conto bancari.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto e riportato in epigrafe è privo di profili di illegittimità, coerente con i provvedimenti provvisori emessi dalla
Presidente del. e conforme all'interesse dei figli minori, tenuto conto della situazione personale ed economica quale rappresentata dalle parti, senza che rilevi l'allegazione generica di minacce ai danni della sua assistita
(vedasi verbale dell'udienza del 19/9/2024), priva di riscontri tali da consentire un approfondimento.
8 9
In particolare, le condizioni relative ai figli minorenni sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ. e adeguate in relazione all'età dei figli e la loro residenza all'estero.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di CAPRINO
VERONESE di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II^ Serie C anno 2014 n°1);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
4) spese compensate.
Verona, 02/09/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
9