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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Minardi (C.F. Parte_1 C.F._1
; fax 071.7912550; p.e.c.: del Foro di C.F._2 Email_1
Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Senigallia (AN), Via Marchetti n. 32
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Controparte_1 C.F._3
Mancini (C.F. del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4 sito a Milano, Via San Damiano n. 4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1171/2022 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G.
n. 698/2019 in materia di contratto di compravendita, pubblicata in data 18.10.2022.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1831/2018, compensando integralmente le
[...] spese di lite tra le parti.
L'odierno appellante impugnava la predetta decisione e prospettava la doglianza di seguito riportata.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con l'unico motivo di appello, il Sig. censurava la sentenza di primo grado in quanto il giudice Parte_1 avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, stante l'assenza dei gravi ed eccezionali motivi per giustificare tale statuizione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante si doleva che il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali nonostante avesse integralmente accolto le difese di parte opponente, ritenendo, invece, infondate le tre domande, poste in via subordinata, avanzate da parte appellata.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si deve osservare che il giudice di prima istanza ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell'appellata, la quale aveva richiesto all'appellante il pagamento di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, alla luce del mancato avveramento della condizione sospensiva del credito, ossia l'accettazione del mutuo da parte di un istituto di credito in favore del Sig. , ritenendo diligente il Parte_1 comportamento tenuto dall'opponente in fase di trattativa contrattuale.
Inoltre, in accoglimento delle deduzioni di parte appellante, il giudice di primo grado ha statuito che l'appellata era stata edotta in modo tempestivo della mancata verificazione dell'evento posto a condizione del credito, con conseguente insussistenza del titolo su cui si basava la richiesta di pagamento, oggetto del giudizio monitorio.
Alla luce di tali rilievi, pertanto, non sussistono le gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese in quanto il Tribunale ha accolto integralmente le conclusioni rassegnate da parte appellante nel primo grado di giudizio.
L'appello, dunque, è fondato e le spese di lite dei due gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna l'appellata a rifondere le spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge a favore del difensore antistatario dell'appellante Avv. Minardi Mirco;
- Condanna altresì l'appellata a rifondere a favore del difensore antistatario dell'appellante Avv. Minardi
Mirco le spese di lite del grado che liquida in € 3.933,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Ancona li 10.06.2025 IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Minardi (C.F. Parte_1 C.F._1
; fax 071.7912550; p.e.c.: del Foro di C.F._2 Email_1
Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Senigallia (AN), Via Marchetti n. 32
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Controparte_1 C.F._3
Mancini (C.F. del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4 sito a Milano, Via San Damiano n. 4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1171/2022 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G.
n. 698/2019 in materia di contratto di compravendita, pubblicata in data 18.10.2022.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione proposta dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1831/2018, compensando integralmente le
[...] spese di lite tra le parti.
L'odierno appellante impugnava la predetta decisione e prospettava la doglianza di seguito riportata.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con l'unico motivo di appello, il Sig. censurava la sentenza di primo grado in quanto il giudice Parte_1 avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, stante l'assenza dei gravi ed eccezionali motivi per giustificare tale statuizione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante si doleva che il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali nonostante avesse integralmente accolto le difese di parte opponente, ritenendo, invece, infondate le tre domande, poste in via subordinata, avanzate da parte appellata.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, si deve osservare che il giudice di prima istanza ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell'appellata, la quale aveva richiesto all'appellante il pagamento di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, alla luce del mancato avveramento della condizione sospensiva del credito, ossia l'accettazione del mutuo da parte di un istituto di credito in favore del Sig. , ritenendo diligente il Parte_1 comportamento tenuto dall'opponente in fase di trattativa contrattuale.
Inoltre, in accoglimento delle deduzioni di parte appellante, il giudice di primo grado ha statuito che l'appellata era stata edotta in modo tempestivo della mancata verificazione dell'evento posto a condizione del credito, con conseguente insussistenza del titolo su cui si basava la richiesta di pagamento, oggetto del giudizio monitorio.
Alla luce di tali rilievi, pertanto, non sussistono le gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese in quanto il Tribunale ha accolto integralmente le conclusioni rassegnate da parte appellante nel primo grado di giudizio.
L'appello, dunque, è fondato e le spese di lite dei due gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna l'appellata a rifondere le spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.387,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge a favore del difensore antistatario dell'appellante Avv. Minardi Mirco;
- Condanna altresì l'appellata a rifondere a favore del difensore antistatario dell'appellante Avv. Minardi
Mirco le spese di lite del grado che liquida in € 3.933,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Ancona li 10.06.2025 IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli