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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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- 1. “Vendilo su Vinted”, ma fa concorrenza al datore di lavoro: licenziamento legittimoAvv. Andrea Persichetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. L'obbligo di fedeltà – 4. La sentenza 1. Introduzione Da qualche anno sta spopolando Vinted, sito di vendita online per l'acquisto, la vendita e lo scambio di articoli nuovi o di seconda mano. Qualora sia svolta dal lavoratore dipendente, tale attività di vendita si configura come attività concorrenziale rispetto all'attività di impresa svolta dal datore di lavoro? Una prima pronuncia in senso affermativo è stata emanata dal Giudice del lavoro di Torino, il quale -con sentenza n. 2322/2025 del 22 ottobre 2025- ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, in virtù dell'accertamento del carattere concorrenziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 614/2025 promossa da:
- - ass. avv. Fausto RAFFONE (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- ass. avv. SIBONA, GUELFO e DE CP_1 CodiceFiscale_2
MI (parte convenuta) all'udienza del 22/10/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2025, la ricorrente, dipendente dal 2.1.2001 al
18.7.2024 con mansioni di commessa presso l'esercizio commerciale gestito dal convenuto, ha impugnato il licenziamento intimatole il 18.7.2024 chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa e, conseguentemente, condannare il convenuto a riassumerla entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirle il danno versando un'indennità di importo pari ad
€11.214,60, o altra veriore somma accertanda in corso di causa.
La società convenuta si è costituita chiedendo la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate.
2. Questa la contestazione disciplinare mossa alla ricorrente dal convenuto con lettera dell'11.7.2024: “Siamo venuti a conoscenza che Lei, anche attraverso l'applicazione
TE piuttosto che su Facebook, promuove vendita e vede profumi, creme, prodotti per la cura del corpo, bagnoschiuma etc… […] La sua condotta si pone in netto contrasto con le disposizioni dell'art. 2105 c.c. visto che Lei pone in essere attività concorrenziale con quella della mia tabaccheria ove, appunto, tra l'altro, mi occupo della vendita di profumi e prodotti analoghi a quelli da Lei trattati” (v. doc. 3 ric).
La ricorrente ha replicato asserendo che “le vendite sulla piattaforma TE non sono concorrenziali alla tabaccheria” (v. doc. 4 ric). Il convenuto non ha ritenuto di poter accogliere tali giustificazioni e con lettera del
18.7.2024, ha comunicato il licenziamento per giusta causa (v. doc. 5 ric).
3. La parte attrice ha impugnato il recesso denunciando l'insussistenza della giusta CP_ causa “considerato che (i) la individuale convenuta svolge quale attività principale quella del commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (id est, tabaccheria) e, in via secondaria, quella della vendita di articoli per la cura e l'igiene della persona, appurato che (ii) la ricorrente, invece, senza svolgere attività di impresa, si è limitata a vendere prodotti in suo possesso, per il tramite della piattaforma “TE”- non è assolutamente possibile ravvisare nel caso di specie la presenza dei presupposti per configurare la violazione dell'obbligo imposto dall'art. 2105 c.c. da parte della signora non Pt_1 risultando le sue condotte lesive dei generali principi di fedeltà, correttezza e buona fede
e, dunque, del vincolo fiduciario”.
4. Tali argomentazioni, ad avviso di questa giudice, sono infondate.
4.1. – In fatto, va premesso che le condotte addebitate alla ricorrente devono ritenersi provate, non essendo state oggetto di contestazioni né in sede di repliche alla contestazione disciplinare, né nel ricorso introduttivo del giudizio, né alla prima udienza o all'odierna udienza di discussione.
Si deve solo aggiungere che la copiosa documentazione prodotta in atti dimostra come l'attività di vendita di prodotti nuovi di profumeria e di bellezza, e dunque dello stesso settore merceologico in cui opera il convenuto, non fosse assolutamente occasionale, ma fosse svolta dalla ricorrente con continuità, da molti mesi, tramite una apposita struttura organizzativa (come si desume dal fatto che ella ha dichiarato sui suoi profili
TE e Facebook di esser dotata di un magazzino, di poter offrire servizi personalizzati e di potersi occupare delle consegne dei prodotti: v. doc. 7 e 8 res).
Come osservato dalla parte resistente, che si trattasse di prodotti nuovi è poi dimostrato dal catalogo dei prodotti esposti nella vetrina di TE e dalle molteplici recensioni, le quali provano anche come la ricorrente fosse, da mesi, una venditrice “affidabile” di quella piattaforma.
4.2. – Risulta poi dai documenti versati in atti, e del resto non è stato contestato dalla parte ricorrente, il fatto che l'attività esercitata dal sig. sia quella di “commercio CP_1 al dettaglio di generi di monopolio e tabacchi, ricevitoria lotto, commercio al dettaglio di articoli di profumeria e prodotti per l'igiene della persona” (v. docc. 1 e 2 res) e che il negozio da sempre abbia un vasto assortimento di prodotti di profumeria e di prodotti per la cura ed igiene della persona (v. doc. 11 e doc.13 res), e cioè prodotti simili a quelli venduti dalla ricorrente on line.
4.3. – Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice appare quindi del tutto irrilevante il fatto che la tabaccheria del convenuto si occupasse solo “in via secondaria” della vendita di tali prodotti, e pure il fatto che le marche vendute nel negozio non fossero le stesse vendute on line dalla lavoratrice, risultando comunque violato il disposto dell'art. 2105 c.c..
Tale norma vieta infatti al lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, senza distinguere tra attività principale o secondaria del datore e tra attività imprenditoriale o meno del dipendente, senza porre altri limiti a tale divieto e senza dunque attribuire esclusiva rilevanza alla condotta di concorrenza sleale in una delle forme stabilite dall'art. 2598 c.c. (in questi termini, tra le altre, si veda la sentenza 30.1.2017, n. 2239 della Cassazione, Sezione Lavoro: “Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità, o meno, di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c.”
4.4. - L'obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi è un obbligo primario del dipendente, previsto espressamente dall'art. 2105 c.c., e la sua violazione si rivela all'evidenza idonea a giustificare il recesso per giusta causa.
In questo senso si è esprime, con orientamento ormai costante, la giurisprudenza (si vedano, tra le altre, Cass. 3301/1985, 512/1997, 14176/2009).
4.5. - Alla stessa conclusione sono pervenute le parti sociali: come dimostrato dalla parte resistente, l'art. 238 del c.c.n.l. di settore prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso per “l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto
d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro”. (v. doc. 10 res).
5. Per quanto sopra esposto, l'impugnazione appare infondata e deve essere respinta, potendosi ravvisare la giusta causa posta a fondamento del recesso. 6. Le spese sono poste a carico della ricorrente in considerazione della soccombenza e del rifiuto di ragionevoli proposte conciliative e sono liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione 5200-
26.000, escludendo i compensi per la fase istruttoria e l'aumento ex art. 4 comma 1 bis di tale decreto in quanto i collegamenti ipertestuali non funzionano.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge le domande della ricorrente;
dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 4216,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del
15% e contributo se versato.
la giudice
RO TO