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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Silvia Capitano Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 231 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
[...
nata a [...], il [...], , nato a Parte_3
Palma di Montechiaro, il 2 giugno 1954, , nato a [...] Parte_4
Montechiaro, il 9 settembre 1966, rappresentati e difesi dall'avv. Danile Car- melita, giusta procura in atti ricorrenti
CONTRO
, nata a [...], il [...], Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_5 Parte_6
, hanno chiesto la pronuncia di interdizione
[...] Parte_7
nei confronti, rispettivamente, della loro madre ( delle prime due) e della loro suocera ( degli ultimi due), , e la nomina, quale tutore, una Controparte_2
delle due figlie, esponendo che la stessa è affetta da gravi patologie “ demenza senile grave, stato depressivo, osteoatrosi generalizzata, è impossibilitata a deambulare e non
è in grado di compiere il minimun degli atti quotidiani della vita senza assistenza conti- nua”, allegando documentazione medica e in particolare, il decreto di omologa reso dal Giudice del lavoro, con il quale la era stata riconosciuta in- CP_2
valida con totale e permanente inabilità al lavoro al 100 %, con necessità di assistenza con- tinua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita … nonchè soggetto in situazione di hanticap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/02”.
La causa, istruita con l'esame dell'interdicenda, audizione dei ricorrenti e della congiunta , figlia del RE , fratello delle ri- Controparte_3 Parte_8
correnti, e mediante documentazione medica, all'udienza del 20 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , regolarmente citata in giudi- Controparte_2
zio e non costituitasi.
- 2 - Dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso, è emersa con riguardo a la seguente diagnosi “demenza senile grave, stato Controparte_2
depressivo, osteoatrosi generalizzata, è impossibilitata a deambulare e non è in grado di compiere il minimun degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
L'esame della persona interdicenda, nel corso dell'udienza tenutasi mediante collegamento teams in data 16 maggio 2025 in ragione delle condizioni di sa- lute sopra riassunte, ha pienamente confermato le indicate esigenze di prote- zione della persona, poiché nel corso del suo esame ella è apparsa allettata, non in grado di rispondere agli stimoli esterni, nemmeno facendo dei cenni.
Ora, appare evidente che necessiti di una misura di prote- Controparte_2
zione a proprio favore, date le sue condizioni psico-fisiche.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di prote- zione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la misu- ra dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua dut- tilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione (Cass. Sez. I n.22332/11 Est. Per_1
Cass. Sez. I Ord. 2364/2014, Est. ; Cass. Sez. II n. 6079/2020 Est. Per_2
. Per_3
- 3 - Tale interpretazione è condivisa da questo Ufficio.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gra- vità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misu- ra è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di soste- gno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno in- tenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratte- rizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. sul te- ma, tra le altre, Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 22332/2011; Cass. n.
9628/2009).
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricor- so anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimo- niale, etc. - consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare ap- plicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
- 4 - Ebbene, nel caso di specie, pur ritenendo necessaria una misura di protezione per la , la stessa risulta inserita in una rete familiare di protezione, es- CP_2
sendo assistita nella casa familiare costantemente dalle figlie e con l'attenzione anche della nipote.
Inoltre, da quanto emerso dall'interrogatorio libero delle parti, si ricava che la percepisce la pensione di reversibilità e di invalidità, ed è titolare del CP_2
diritto di proprietà dell'immobile in cui vive e di un terreno, dunque, non so- no poi emerse particolari esigenze di tipo patrimoniale, bensì una generale ne- cessità eventualmente di individuare una eventuale badante e di gestire il suo patrimonio, non sussistendo, peraltro, situazioni conflittuali tra i membri del nucleo familiare.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostengo consentirebbe di rag- giungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Va osservato, infatti e in termini più generali, all'esito di attenta analisi delle misure di protezione presenti nell'ordinamento, che varie sono le ragioni per ritenere preferibile l'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto all'inter- dizione, ove quest'ultima non risulti assolutamente necessaria per l'adeguata tutela del soggetto debole.
In particolare, da un lato, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa
- 5 - al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e sem- plicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione (arg. a contrario ex art. 471 c.c.); alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di so- stegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e 411, comma 1, c.c.), ed al relativo risparmio fiscale (cfr. art. 30 D.P.R. 115/2002 e Circ. Min. Giust.
12.5.2014); alla maggiore velocità e razionalità, nell'ambito dell'amministrazio- ne di sostegno, del sistema di trasferimento dei fascicoli pendente procedura
(cfr. Cass. Civ Sez. 6-1, Ord. n. 9389 del 17.04.2013 in materia di amministra- zione di sostegno, nonché, nell'ambito della tutela, art. 343, comma 2, c.c.); alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno (artt. 407, comma 4 e 413 c.c.); e a molte altre fattispecie ancora.
Dall'altro lato, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami) e la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è, in entrambe le misure, succes- siva, annullatori, e soggetta al medesimo termine prescrizionale (cfr. artt. 412
e 427 c.c.; anzi, nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministra- zione di sostegno, figura altresì il Pubblico Ministero, diversamente che nella tutela).
Ciò dimostra come - sicuramente nel caso oggetto del presente giudizio - a parità di vantaggi, l'apertura dell'amministrazione di sostengo soddisfi esigen- ze di economia, in termini di risparmio di oneri procedurali e minore sacrifi- cio possibile della capacità di agire del soggetto, ugualmente protetto, in linea con il principio di extrema ratio nella scelta della misura sopra ricordato.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, il Collegio respinge la richie-
- 6 - sta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, risultando l'obiettivo di tutela perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istitu- to dell'amministrazione di sostegno.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese di lite vanno interamente lasciate a carico dei ricorrenti, che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia della convenuta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: respinge la domanda di interdizione;
visto l'art. 418, comma 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al
Giudice Tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza;
nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 24/06/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Silvia Capitano Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 231 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1 Parte_2
[...
nata a [...], il [...], , nato a Parte_3
Palma di Montechiaro, il 2 giugno 1954, , nato a [...] Parte_4
Montechiaro, il 9 settembre 1966, rappresentati e difesi dall'avv. Danile Car- melita, giusta procura in atti ricorrenti
CONTRO
, nata a [...], il [...], Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_5 Parte_6
, hanno chiesto la pronuncia di interdizione
[...] Parte_7
nei confronti, rispettivamente, della loro madre ( delle prime due) e della loro suocera ( degli ultimi due), , e la nomina, quale tutore, una Controparte_2
delle due figlie, esponendo che la stessa è affetta da gravi patologie “ demenza senile grave, stato depressivo, osteoatrosi generalizzata, è impossibilitata a deambulare e non
è in grado di compiere il minimun degli atti quotidiani della vita senza assistenza conti- nua”, allegando documentazione medica e in particolare, il decreto di omologa reso dal Giudice del lavoro, con il quale la era stata riconosciuta in- CP_2
valida con totale e permanente inabilità al lavoro al 100 %, con necessità di assistenza con- tinua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita … nonchè soggetto in situazione di hanticap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/02”.
La causa, istruita con l'esame dell'interdicenda, audizione dei ricorrenti e della congiunta , figlia del RE , fratello delle ri- Controparte_3 Parte_8
correnti, e mediante documentazione medica, all'udienza del 20 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , regolarmente citata in giudi- Controparte_2
zio e non costituitasi.
- 2 - Dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso, è emersa con riguardo a la seguente diagnosi “demenza senile grave, stato Controparte_2
depressivo, osteoatrosi generalizzata, è impossibilitata a deambulare e non è in grado di compiere il minimun degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
L'esame della persona interdicenda, nel corso dell'udienza tenutasi mediante collegamento teams in data 16 maggio 2025 in ragione delle condizioni di sa- lute sopra riassunte, ha pienamente confermato le indicate esigenze di prote- zione della persona, poiché nel corso del suo esame ella è apparsa allettata, non in grado di rispondere agli stimoli esterni, nemmeno facendo dei cenni.
Ora, appare evidente che necessiti di una misura di prote- Controparte_2
zione a proprio favore, date le sue condizioni psico-fisiche.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di prote- zione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la misu- ra dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua dut- tilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione (Cass. Sez. I n.22332/11 Est. Per_1
Cass. Sez. I Ord. 2364/2014, Est. ; Cass. Sez. II n. 6079/2020 Est. Per_2
. Per_3
- 3 - Tale interpretazione è condivisa da questo Ufficio.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gra- vità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misu- ra è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di soste- gno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno in- tenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratte- rizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. sul te- ma, tra le altre, Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 22332/2011; Cass. n.
9628/2009).
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricor- so anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimo- niale, etc. - consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare ap- plicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
- 4 - Ebbene, nel caso di specie, pur ritenendo necessaria una misura di protezione per la , la stessa risulta inserita in una rete familiare di protezione, es- CP_2
sendo assistita nella casa familiare costantemente dalle figlie e con l'attenzione anche della nipote.
Inoltre, da quanto emerso dall'interrogatorio libero delle parti, si ricava che la percepisce la pensione di reversibilità e di invalidità, ed è titolare del CP_2
diritto di proprietà dell'immobile in cui vive e di un terreno, dunque, non so- no poi emerse particolari esigenze di tipo patrimoniale, bensì una generale ne- cessità eventualmente di individuare una eventuale badante e di gestire il suo patrimonio, non sussistendo, peraltro, situazioni conflittuali tra i membri del nucleo familiare.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostengo consentirebbe di rag- giungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Va osservato, infatti e in termini più generali, all'esito di attenta analisi delle misure di protezione presenti nell'ordinamento, che varie sono le ragioni per ritenere preferibile l'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto all'inter- dizione, ove quest'ultima non risulti assolutamente necessaria per l'adeguata tutela del soggetto debole.
In particolare, da un lato, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa
- 5 - al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e sem- plicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione (arg. a contrario ex art. 471 c.c.); alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di so- stegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e 411, comma 1, c.c.), ed al relativo risparmio fiscale (cfr. art. 30 D.P.R. 115/2002 e Circ. Min. Giust.
12.5.2014); alla maggiore velocità e razionalità, nell'ambito dell'amministrazio- ne di sostegno, del sistema di trasferimento dei fascicoli pendente procedura
(cfr. Cass. Civ Sez. 6-1, Ord. n. 9389 del 17.04.2013 in materia di amministra- zione di sostegno, nonché, nell'ambito della tutela, art. 343, comma 2, c.c.); alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno (artt. 407, comma 4 e 413 c.c.); e a molte altre fattispecie ancora.
Dall'altro lato, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami) e la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è, in entrambe le misure, succes- siva, annullatori, e soggetta al medesimo termine prescrizionale (cfr. artt. 412
e 427 c.c.; anzi, nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministra- zione di sostegno, figura altresì il Pubblico Ministero, diversamente che nella tutela).
Ciò dimostra come - sicuramente nel caso oggetto del presente giudizio - a parità di vantaggi, l'apertura dell'amministrazione di sostengo soddisfi esigen- ze di economia, in termini di risparmio di oneri procedurali e minore sacrifi- cio possibile della capacità di agire del soggetto, ugualmente protetto, in linea con il principio di extrema ratio nella scelta della misura sopra ricordato.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, quindi, il Collegio respinge la richie-
- 6 - sta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, risultando l'obiettivo di tutela perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istitu- to dell'amministrazione di sostegno.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese di lite vanno interamente lasciate a carico dei ricorrenti, che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nella contumacia della convenuta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: respinge la domanda di interdizione;
visto l'art. 418, comma 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al
Giudice Tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza;
nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 24/06/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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