Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 4349/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 02/04/2025
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BERGAMINI NICOLA come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Minerbe (VR), Via Inerio Ambrosi n. 24/D, è assegnata alla
1
3) I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione materna.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni delle figlie.
4) Il diritto di visita dei figli, a favore del padre , viene regolamentato Parte_1
come di seguito indicato: a.
Durante la settimana: il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
b. Durante i weekend: i figli trascorreranno alternativamente un weekend con la madre, ed il weekend successivo con il padre;
c. Durante le festività ed i periodi di vacanza: i genitori si impegnano a ripartire in egual misura i giorni da trascorrere assieme ai figli.
5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 Parte_2
giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre a rimborsare la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo,
2 eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
6) Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere all'INPS che Parte_1 Parte_2
l'assegno unico universale dovuto per i figli e venga erogato per Per_1 Per_2
intero in favore della madre, con rinuncia da parte del padre a richiederne il rimborso e/o la parziale attribuzione.
7) I coniugi chiuderanno il conto corrente cointestato entro 30 giorni dall'omologazione della presente separazione.
8) I coniugi si impegnano a contribuire, al 50% ciascuno, al pagamento delle rate mensili del mutuo che grava sulla casa coniugale, sino alla sua estinzione.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto con iscrizione dei figli minori e e si autorizzano altresì a reciproci – e momentanei – Per_1 Per_2 trasferimenti all'estero unitamente ai figli minori.
10) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figli minorenni , nato il [...], Persona_3
e , nato il [...]) alla data del deposito del ricorso. Persona_4
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 17.05.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione dei figli.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle medesime parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Legnago (VR) (anno
2014, parte 2, serie B, numero 22) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
4 Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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