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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NN DR ND,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 822/2022 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Cavour n.5 (codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
IN TU
– attore –
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
5, C.F. , rappresentato e difeso, sia congiuntamente che C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti Viola Tortorici e Accursio Piro.
– convenuto –
Conclusioni delle parti:
per l'attore a) ritenere e dichiarare che il Sig. Parte_1 [...]
quale comproprietario in ragione di una quota di proprietà di 1/3 indiviso Parte_1
dell'immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, ha diritto ai sensi
dell'art.948 codice civile ad essere rimesso nel materiale possesso e nella legale
1 detenzione del predetto immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra,
secondo i diritti di spettanza mediante l'immediata consegna delle chiavi della serratura
dell'immobile da parte del Sig. , nonchè a conseguire ai sensi Controparte_1
dell'art.2043 del codice civile dallo stesso il risarcimento dei Parte_2
danni da occupazione "sine titulo" della quota di proprietà di spettanza del Sig.
[...]
quantificato nella complessiva somma di € 3.090,67 commisurato al valore Parte_1
locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad 1/3) a decorrere
dalla mensilità di agosto 2017 e fino alla mensilità di settembre 2022, oltre alla somma
di € 58,80 a titolo di pagamento della fattura n.117/22 del 04-05-2022 per spese di
avvio del procedimento di mediazione, oltre alla somma di € 432,00 a titolo di
pagamento della fattura n.30/22 del 01-08-2022 per spese di perizia tecnica giurata a
firma del Dott. del 30-07-2022, oltre all'ulteriore risarcimento dei Persona_1
danni commisurato sempre al valore locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di
spettanza (pari ad 1/3) maturando a partire dalla mensilità di ottobre 2022 e fino al
giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura ovvero nella maggiore o
minore somma che dovesse essere determinata in via equitativa nel corso del presente
giudizio a titolo di risarcimento dei danni da occupazione "sine titulo" da commisurare
sempre al valore locatizio mensile dell'immobile sopra descritto secondo la quota di
spettanza del Sig. (pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto Parte_1
2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura, il tutto
maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge a
partire dal mese di agosto 2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi
della serratura;
b) conseguentemente, condannare il Sig. a consegnare Controparte_1
2 immediatamente al Sig. le chiavi della serratura dell'immobile Parte_1
(box) sito in Ribera Via Cavour n.3 piano terra onde poter rimettere lo stesso Sig.
[...]
nel materiale possesso e nella legale detenzione del predetto immobile Parte_1
secondo i diritti di spettanza (pari ad 1/3 indiviso), nonchè condannare il Sig. CP_1
a corrispondere in favore del Sig. a titolo di risarcimento
[...] Parte_1
dei danni da occupazione "sine titulo" della quota di proprietà di spettanza del Sig.
[...]
la complessiva somma di € 3.090,67 commisurato al valore locatizio Parte_1
mensile dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad 1/3) a decorrere dalla
mensilità di agosto 2017 e fino alla mensilità di settembre 2022, oltre alla somma di €
58,80 a titolo di pagamento della fattura n.117/22 del 04-05-2022 per spese di avvio del
procedimento di mediazione, oltre alla somma di € 432,00 a titolo di pagamento della
fattura n.30/22 del 01-08-2022 per spese di perizia tecnica giurata a firma del Dott.
del 30-07-2022, oltre all'ulteriore risarcimento dei danni commisurato Persona_1
sempre al valore locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad
1/3) maturando a partire dalla mensilità di ottobre 2022 e fino al giorno della materiale
consegna delle chiavi della serratura ovvero la maggiore o minore somma che dovesse
essere determinata in via equitativa nel corso del presente giudizio a titolo di
risarcimento dei danni da occupazione "sine titulo" da commisurare sempre al valore
locatizio mensile dell'immobile sopra descritto secondo la quota di spettanza del Sig.
[...]
(pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino al Parte_1
giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura, il tutto maggiorato degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge a partire dal mese di
agosto 2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura”
Per il convenuto “In via preliminare e nel merito, accertare e Controparte_1
3 dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. della
quota di proprietà di un 1/3 indiviso dell'immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n. 3,
piano terra, identificato al catasto al foglio di mappa 13, part.lla 263, sub 1, cat. C6, cl.
3, consistenza 19 mq, rendita € 126,58, intestata al sig. , nato a [...]
Ribera il 21.02.1958 ed ivi residente nella via Cavour n. 5 (C.F. , C.F._3
in favore del convenuto comproprietario sig. , nato a [...] il Controparte_1
12.07.1952 ed ivi residente in [...], C.F. , per il C.F._2
pacifico, ininterrotto e continuato possesso ultraventennale;
autorizzare la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio ad effettuare la
necessaria trascrizione del titolo a favore dell'odierno convenuto;
Sempre nel merito, rigettare le domande formulate da parte attrice di essere rimessa nel
materiale possesso e nella legale detenzione del predetto immobile (box) sito in Ribera
Via Cavour n. 3, piano terra, secondo i diritti di spettanza mediante l'immediata
consegna delle chiavi dell'immobile da parte del Sig. , nonché a Controparte_1
conseguire ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dallo stesso Sig. il Controparte_1
risarcimento dei danni da occupazione “sine titulo” della quota di proprietà di
spettanza del sig. quantificato nella complessiva somma di € Parte_1
3.090,67 commisurato al valore locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di
spettanza (pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino alla mensilità
di settembre 2022, oltre alla somma di € 58,80 a titolo di pagamento della fattura n.
117/22 del 04-05-2022 per spese avvio del procedimento di mediazione oltre alla
somma di € 432,00 a titolo di pagamento della fattura n. 30/22 del 01-08-2022 per
spese di perizia tecnica giurata a firma del Dott. del 30-07-2022, oltre Persona_1
all'ulteriore risarcimento dei danni commisurato sempre al valore locatizio mensile
4 dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad 1/3) maturando a partire dalla
mensilità di ottobre 2022 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della
serratura ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in via
equitativa nel corso del presente giudizio a titolo di risarcimento dei danni da
occupazione “sine titulo” da commisurare sempre al valore locatizio mensile
dell'immobile sopra descritto secondo la quota di spettanza del Sig. Parte_1
(pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino al giorno della materiale
consegna delle chiavi della serratura;
Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. All'udienza del 7 marzo 2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
sostenendo di essere comproprietario in ragione di una quota di Parte_1
proprietà pari ad 1/3 indiviso di un immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, ha chiesto al Tribunale di essere reimmesso, ai sensi dell'art.948 c.c., nel materiale possesso e nella legale detenzione del predetto immobile, oltre che a condannare il convenuto al risarcimento dei danni. Controparte_1
Ha riferito che ha utilizzato pro-quota il sopra descritto immobile destinandone, una parte, quale parcheggio dello scooter Aprilia CC50 telaio ZD4RLB1001S014152, che è
stato nella disponibilità del proprio figlio e, successivamente, nella Parte_3
disponibilità dell'altro figlio un'altra parte, quale deposito delle Persona_2
cassette di pomodori e, un'altra parte ancora, quale deposito delle cassette di acqua potabile.
Ha rappresentato che dal mese di agosto 2017, Sig. , ha sostituito le Controparte_1
chiavi della serratura impedendogli l'accesso.
5 Ha chiesto la consegna delle chiavi, ha riferito che erano state avviate delle trattative alla presenza dell'Avv. Matteo Ruvolo finalizzate all'acquisto della quota di spettanza non andate a buon fine, nessun esito ha sortito né la racc. né la mediazione.
Ha, pertanto, introdotto il presente giudizio con un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art.948 del codice civile nonchè di risarcimento dei danni da occupazione "sine titulo" della quota di proprietà di spettanza, danni maturati e maturandi a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura, indicando anche i criteri per la quantificazione.
Si è costituito contestando quanto asserito e dedotto e formulando Controparte_1
contestualmente domanda riconvenzionale di intervenuto usucapione della quota di proprietà pari ad 1/3 indiviso dell'immobile (box).
Ha negato la circostanza affermando che, immediatamente dopo l'acquisto dell'immobile avvenuto nell'anno 1978, ha posseduto uti dominus la quota indivisa di proprietà dell'odierna parte attrice, riferendo che l'odierno attore aveva, invero,
utilizzato il locale box, posto accanto al box oggetto del presente giudizio, di proprietà
del fratello sig. il quale si era trasferito dalla via Cavour a Ribera Persona_2
(AG) presso altra residenza.
Tra i germani e era stato sottoscritto il 20.10.2003 Controparte_1 Persona_2
una scrittura privata con la quale il sig. si impegnava a cedere in Persona_2
permuta la quota pari ad un terzo (1/3) del garage facente parte dell'edificio ubicato al piano terra a sinistra del portone di ingresso, di una superficie di circa metri quadrati
(mq.20) e per quanto trovasi, confinante con la scala condominiale, con la via Cavour,
con proprietà di , con il garage appresso descritto alla lettera d), salvo Controparte_1
altri; nel N.C.E.U. come da Mod. 1 n. 246 del 12 ottobre 1978.
6 Inoltre, il sig. si era impegnato a cedere la quota indivisa pari ad un Persona_2
terzo (1/3) del garage facente parte dello stesso edificio al piano terra a sinistra del portone di ingresso, adiacente al garage sopra descritto di una superficie di circa metri quadrati venti (mq. 20) e per quanto trovasi, confinante con proprietà , Controparte_1
e con il garage di cui alla lettera c) della scrittura privata (cfr. scrittura privata del
20.10.2003).
In merito all'immobile di cui al punto d) della scrittura privata il sig. Persona_2
ha precisato che presso il Tribunale di Sciacca era in corso un giudizio civile promosso contro il medesimo ed altri per il riconoscimento della quota, oggetto Persona_2
della cessione, al medesimo spettante sul garage descritto alla superiore lettera d) della scrittura privata del quale il sig. dichiarava di essere specificatamente Controparte_1
edotto e di accettare tale situazione di fatto e diritto e ciò per ogni effetto utile ed oneroso, qualunque sia l'esito del giudizio.
Ha precisato che il sig. aveva negli anni utilizzato sporadicamente, Parte_1
esclusivamente, proprio l'immobile di cui al punto d) della scrittura privata e mai,
invece, l'immobile oggetto del presente giudizio sempre posseduto uti dominus dall'odierno convenuto.
Ha riferito che all'esito del giudizio n. 29/1987 R.G. C. con la sentenza n. 318 /2014 del
Tribunale di Sciacca relativa all'immobile di cui al punto d) della scrittura privata il sig.
era costretto a restituire l'immobile e, dunque, di fatto il sig. Persona_2 [...]
non poteva più utilizzarlo. Parte_1
Ha contestato la richiesta ed il quantum, a supporto della propria posizione ha riferito che ha da oltre vent'anni parcato l'auto innanzi al garage nell'arco Controparte_1
della giornata e all'interno la sera, non consentendo l'accesso materialmente agli altri
7 comproprietari nemmeno a piedi, inoltre, ha avuto l'esclusivo possesso delle chiavi del box sin dopo l'acquisto e vi ha installato, da oltre trenta anni, una cassaforte all'interno che, stante i non buoni rapporti tra i germani, non avrebbe certamente voluto e potuto installare se non si fosse comportato come proprietario esclusivo.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi Tes_1
, , avv. Ruvolo Matteo, , Baschiera
[...] Testimone_2 Testimone_3
NG e indi, rigettata la richiesta di CTU, è stata posta in decisione CP_2
all'udienza del 7 marzo 2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**************
Irrilevante il richiamo alla scrittura privata redatta tra e Controparte_1 Per_2
sottoscritta il 20.10.2003, tra l'altro non prodotta, che riguarda altro germano
[...]
Persona_2
Così come resta chiarito che il garage di cui alla pendenza con il Sig. , Controparte_3
costruttore dell'immobile, non è quello oggetto di contestazione.
Preliminarmente va esaminata la richiesta di declaratoria dell'intervenuta usucapione sul bene oggetto della controversia, qualificabile come eccezione riconvenzionale, volta a sollecitare un accertamento in via incidentale dell'avvenuto acquisto della intera proprietà del cespite, per paralizzare le pretese attoree.
A fronte della qualificazione della richiesta in termini di eccezione riconvenzionale, non sorge la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri comproprietari del bene,
secondo il costante orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di condominio negli
edifici, ove un condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune,
proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la
pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione
8 ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema
decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le
parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va
esteso a tutti i condòmini perché l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato
esteso a questi ultimi” (così Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 10745 del
17/04/2019)
Ciò premesso, sulla domanda di usucapione dell'intera proprietà del bene da parte del comproprietario, va ricordato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui
“In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può,
prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di
interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di
comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine
occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento
altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non
più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si
astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cassazione civile sez. II 07 ottobre 2020 n.
21575).
Ancora, “Per determinare l'usucapione da parte dell'erede su un bene della comunione
ereditaria, o su una porzione dello stesso, è necessario che questi possegga la cosa in
modo esclusivo, non essendo, invece, sufficiente la mera astensione di altri soggetti
dall'uso della stessa. Non può, pertanto, aversi usucapione ove l'erede, pur avendo
goduto da solo di ampie porzioni del bene, ciò nel caso in cui le dimensioni
dell'immobile lo consentano, lo abbia fatto senza che il possesso uti condominus si sia
convertito in un possesso uti dominus” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 22/01/2019,
9 n.1642).
Ad una valutazione critica del compendio istruttorio in atti, non può dirsi provato il possesso in via esclusiva del cespite conteso da parte di per un Controparte_1
periodo superiore al ventennio.
Dall'intero compendio probatorio non può dirsi provato un possesso continuo ed ininterrotto con animus possidenti.
Il teste , escusso nel corso dell'udienza del 07-07-2023, ha Testimone_2
riferito <<...per quanto mi consta personalmente il Sig. ed i di lui Parte_1
figli e hanno utilizzato fino al mese di agosto 2017 Parte_3 Persona_2
il boxgarage ubicato in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, posto accanto all'ingresso
dell'abitazione del Sig. sita in Ribera Via Cavour n.5, terzo piano, Parte_1
destinandone, una parte, quale deposito delle cassette di pomodori e/o di frutta in
genere e, un'altra parte, quale deposito delle cassette di acqua potabile, beni questi che
il Sig. ed i di lui figli e Parte_1 Parte_3 Persona_2
prelevavano di volta in volta, al bisogno, avendo la loro abitazione ubicata nel
soprastante appartamento con ingresso dalla Via Cavour n.5 di Ribera, piano terzo,
senza dotazione di ascensore>> specificando <si è vero la mia abitazione è a circa 100
mt, io vedo le loro finestre. Confermo la circostanza, negli anni 2009/2010 nel periodo
estivo (il Sig. : n.d.a.) comprava i pomodori e li comprava anche per Parte_1
me, li prendeva dal garage, mi regalava anche arance che prendeva dal garage. Oggi
non so io mi sono allontanato negli anni 2017 per la malattia di mia moglie stavo a
Catania...>>.
Il teste , escusso nel corso della stessa udienza, ha riferito sul primo Testimone_4
articolato di parte attrice che <<...per quanto mi consta personalmente il Sig. Pt_1
10 ed i di lui figli e hanno utilizzato fino Parte_1 Parte_3 Persona_2
all'anno 2009 il box-garage ubicato in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, posto
accanto all'ingresso dell'abitazione del Sig. sita in Ribera Via Parte_1
Cavour n.5, terzo piano, destinandone, una parte, quale parcheggio dello scuoter
Aprilia CC50, ciclomotore quest'ultimo che è stato, dapprima, nella disponibilità di
[...]
e, successivamente, nella disponibilità di > Parte_3 Persona_2
specificando <si confermo sono amico di e ricordo che ( Parte_3 Pt_3
: n.d.a.) nel 2001 ha acquistato uno scooter di colore giallo e nero e lo
[...]
parcheggiava all'ingresso del box di via Cavour n.3 vicino la sua abitazione, l'ho visto
tante volte, anche perchè anche io l'anno dopo l'ho acquistato uguale ma di colore
rosso e nero>>.
Lo stesso teste ha poi riferito sul secondo articolato di parte attrice che <<...per quanto
mi consta personalmente il Sig. ed i di lui figli e Parte_1 Parte_3
hanno utilizzato fino al mese di agosto 2017 il boxgarage ubicato in Persona_2
Ribera Via Cavour n.3, piano terra, posto accanto all'ingresso dell'abitazione del Sig.
sita in Ribera Via Cavour n.5, terzo piano, destinandone, una parte, Parte_1
quale deposito delle cassette di pomodori e/o di frutta in genere e, un'altra parte, quale
deposito delle cassette di acqua potabile, beni questi che il Sig. ed i Parte_1
di lui figli e prelevavano di volta in volta, al Parte_3 Persona_2
bisogno, avendo la loro abitazione ubicata nel soprastante appartamento con ingresso
dalla Via Cavour n.5 di Ribera, piano terzo, senza dotazione di ascensore>>.
Anche il teste escusso nel corso dell'udienza del 07-07-2023, ha Tes_1
integralmente confermato entrambi gli articolati di prova su sui è stato chiamato a riferire il teste (ut supra riportati) aggiungendo con riferimento al Testimone_4
11 primo articolato che <si ricordo che ai tempi della scuola mi fermassi da e Pt_3
l'ho visto depositare lo scooter in questo garage>> e specificando con riferimento al secondo articolato che <si con me personalmente mi è capitato di essere in macchina
con lui e l'ho aiutato a depositare lì le cassette di acqua perchè sta al terzo piano, il
garage non era vuoto c'erano altre cose, io ci sono entrato qualche volta con
. Parte_3
Il teste Avv. Ruvolo Matteo, escusso nel corso dell'udienza del 12-01-2024, ha poi confermato la circostanza secondo cui la sostituzione delle chiavi della serratura del box-garage ubicato in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, è avvenuta ad iniziativa del
Sig. nel mese di agosto 2017 allorquando nella siffatta occasione Controparte_1
nell'interesse del Sig. ha richiesto al Sig. la Parte_1 Controparte_1
consegna delle chiavi della serratura dell'immobile “de quo” specificando che a seguito della siffatta richiesta si erano avviate per il suo tramite delle trattative tra il Sig.
[...]
ed il Sig. finalizzate all'acquisto da parte del Sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
della quota di proprietà del Sig. (pari ad 1/3 indiviso) CP_1 Parte_1
del detto box-garage, trattative queste che non si sono perfezionate.
In definitiva, l'eccezione riconvenzionale spiegata dai convenuti va disattesa.
Occorre, a questo punto, esaminare la domanda attorea volta a ottenere l'accertamento della quota parte di proprietà di 1/3 del bene conteso e la consegna del possesso, da qualificarsi alla stregua di azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Chiedendo essa l'accertamento della proprietà ed anche in conseguimento del relativo possesso - e dovrebbe pertanto in astratto soggiacere al rigoroso onere probatorio richiesto per le azioni a contenuto petitorio.
Tuttavia, in giurisprudenza è altrettanto pacifico che la relativa prova può esser data con
12 qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, nel caso che ci occupa risulta documentato il titolo di acquisto del giusta nota di trascrizione Parte_1
dell'atto redatto dal notaio da Ribera rep.n.109538/3 del 01-12-1978 Persona_3
registrato in Sciacca il 19-12-1978 col n.4037 dal quale risulta la comproprietà del box a sinistra del portone di ingresso in corso di accertamento presso il Catasto Urbano.
Nel caso di specie l'onere probatorio di parte attrice risulta notevolmente attenuato in ragione della fattispecie concreta in esame, in cui è incontestato che il bene provenga alle parti da un dante causa comune.
Appare invero al riguardo pienamente condivisibile quanto affermato da recente ma già
consolidata opinione giurisprudenziale secondo cui “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
Sempre nel solco dell'illustrato insegnamento, si è in particolare sostenuto che
“nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria la prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (Cass. n. 25793/2016).
Ebbene, nel caso di specie è la stessa prospettazione di fatti operata dal convenuto a
13 postulare il riconoscimento dell'appartenenza dell'immobile in comunione tra le parti.
Merita quindi accoglimento la domanda attorea di accertamento della comproprietà,
nella misura di 1/3 indiviso di un immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, ne deriva che l'attore ha anche il diritto di entrare in possesso del bene di cui è
comproprietario e che, correlativamente, l'odierno convenuto deve essere condannato alla consegna delle chiavi di accesso.
Merita parziale accoglimento anche la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice con riferimento al danno discendente dal mancato godimento dell'immobile in comproprietà.
Si conferma al riguardo il rigetto della nomina di CTU che risulterebbe particolarmente onerosa tenuto conto del valore.
In materia di comunione, laddove venga in rilievo l'uso della cosa comune da parte di uno soltanto dei comproprietari la disciplina cui deve farsi riferimento è quella sulla comunione ex art. 1100 e ss. c.c. ed in particolare la norma di cui all'art. 1102 c.c. ai sensi del quale, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La giurisprudenza ha affermato che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e di sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento diretto o dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto di quest'ultimo ad una corrispondente indennità (Cass. n.
5156/2012) per compensarne l'uso esclusivo.
Ma nel caso che ci occupa si tratta della quota parte di 1/3 di un box di 6,6 mq sito nel
Comune di Ribera Via Cavour n. 3.
14 Al riguardo si condivide quanto dedotto da parte convenuta che ha allegato i valori OMI
Agenzia delle Entrate per la locazione dei box nella città di Ribera nella zona centrale dove il valore mq. per i box auto nella città di Ribera oscilla da un minimo di euro 1,6
ad un massimo di euro 2,4.
Conseguentemente, -euro 1,6 x 19 mq. = 30,40 : 3= 10,13 euro mensili di canone di locazione;
-euro 2,4 x 19 mq. = 45,60 : 3= 15,20 euro mensili di canone di locazione.
Pertanto considerato che dalle prove escusse vi era un utilizzo sporadico ed in ogni caso in comproprietà si ritiene possa pervenirsi ad una liquidazione in via equitativa del valore dell'occupazione e nella misura complessiva di € 700 dal mese di agosto 2017
fino alla data odierna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Controparte_1
accerta e dichiara che è proprietario della quota indivisa di 1/3 del Parte_1
box sito in Ribera nella via Cavour n.3 e per l'effetto accerta e dichiara che
[...]
ha diritto di conseguire il possesso del predetto immobile e condanna Parte_1 [...]
a consegnare a quest'ultimo copia delle chiavi che vi consentano CP_1
l'accesso;
- condanna a pagare in favore di per le causali Controparte_1 Parte_1
indicate in parte motiva l'importo di € 700,00, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 2.927,80 di cui € 727,80 per spese vive, oltre spese Parte_1
15 generali, VA e PA se per legge dovuti.
Così deciso in Sciacca, in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NN DR ND
16
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NN DR ND,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 822/2022 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Parte_1
Cavour n.5 (codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
IN TU
– attore –
contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
5, C.F. , rappresentato e difeso, sia congiuntamente che C.F._2
disgiuntamente, dagli avv.ti Viola Tortorici e Accursio Piro.
– convenuto –
Conclusioni delle parti:
per l'attore a) ritenere e dichiarare che il Sig. Parte_1 [...]
quale comproprietario in ragione di una quota di proprietà di 1/3 indiviso Parte_1
dell'immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, ha diritto ai sensi
dell'art.948 codice civile ad essere rimesso nel materiale possesso e nella legale
1 detenzione del predetto immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra,
secondo i diritti di spettanza mediante l'immediata consegna delle chiavi della serratura
dell'immobile da parte del Sig. , nonchè a conseguire ai sensi Controparte_1
dell'art.2043 del codice civile dallo stesso il risarcimento dei Parte_2
danni da occupazione "sine titulo" della quota di proprietà di spettanza del Sig.
[...]
quantificato nella complessiva somma di € 3.090,67 commisurato al valore Parte_1
locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad 1/3) a decorrere
dalla mensilità di agosto 2017 e fino alla mensilità di settembre 2022, oltre alla somma
di € 58,80 a titolo di pagamento della fattura n.117/22 del 04-05-2022 per spese di
avvio del procedimento di mediazione, oltre alla somma di € 432,00 a titolo di
pagamento della fattura n.30/22 del 01-08-2022 per spese di perizia tecnica giurata a
firma del Dott. del 30-07-2022, oltre all'ulteriore risarcimento dei Persona_1
danni commisurato sempre al valore locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di
spettanza (pari ad 1/3) maturando a partire dalla mensilità di ottobre 2022 e fino al
giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura ovvero nella maggiore o
minore somma che dovesse essere determinata in via equitativa nel corso del presente
giudizio a titolo di risarcimento dei danni da occupazione "sine titulo" da commisurare
sempre al valore locatizio mensile dell'immobile sopra descritto secondo la quota di
spettanza del Sig. (pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto Parte_1
2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura, il tutto
maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge a
partire dal mese di agosto 2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi
della serratura;
b) conseguentemente, condannare il Sig. a consegnare Controparte_1
2 immediatamente al Sig. le chiavi della serratura dell'immobile Parte_1
(box) sito in Ribera Via Cavour n.3 piano terra onde poter rimettere lo stesso Sig.
[...]
nel materiale possesso e nella legale detenzione del predetto immobile Parte_1
secondo i diritti di spettanza (pari ad 1/3 indiviso), nonchè condannare il Sig. CP_1
a corrispondere in favore del Sig. a titolo di risarcimento
[...] Parte_1
dei danni da occupazione "sine titulo" della quota di proprietà di spettanza del Sig.
[...]
la complessiva somma di € 3.090,67 commisurato al valore locatizio Parte_1
mensile dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad 1/3) a decorrere dalla
mensilità di agosto 2017 e fino alla mensilità di settembre 2022, oltre alla somma di €
58,80 a titolo di pagamento della fattura n.117/22 del 04-05-2022 per spese di avvio del
procedimento di mediazione, oltre alla somma di € 432,00 a titolo di pagamento della
fattura n.30/22 del 01-08-2022 per spese di perizia tecnica giurata a firma del Dott.
del 30-07-2022, oltre all'ulteriore risarcimento dei danni commisurato Persona_1
sempre al valore locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad
1/3) maturando a partire dalla mensilità di ottobre 2022 e fino al giorno della materiale
consegna delle chiavi della serratura ovvero la maggiore o minore somma che dovesse
essere determinata in via equitativa nel corso del presente giudizio a titolo di
risarcimento dei danni da occupazione "sine titulo" da commisurare sempre al valore
locatizio mensile dell'immobile sopra descritto secondo la quota di spettanza del Sig.
[...]
(pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino al Parte_1
giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura, il tutto maggiorato degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge a partire dal mese di
agosto 2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura”
Per il convenuto “In via preliminare e nel merito, accertare e Controparte_1
3 dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. della
quota di proprietà di un 1/3 indiviso dell'immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n. 3,
piano terra, identificato al catasto al foglio di mappa 13, part.lla 263, sub 1, cat. C6, cl.
3, consistenza 19 mq, rendita € 126,58, intestata al sig. , nato a [...]
Ribera il 21.02.1958 ed ivi residente nella via Cavour n. 5 (C.F. , C.F._3
in favore del convenuto comproprietario sig. , nato a [...] il Controparte_1
12.07.1952 ed ivi residente in [...], C.F. , per il C.F._2
pacifico, ininterrotto e continuato possesso ultraventennale;
autorizzare la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio ad effettuare la
necessaria trascrizione del titolo a favore dell'odierno convenuto;
Sempre nel merito, rigettare le domande formulate da parte attrice di essere rimessa nel
materiale possesso e nella legale detenzione del predetto immobile (box) sito in Ribera
Via Cavour n. 3, piano terra, secondo i diritti di spettanza mediante l'immediata
consegna delle chiavi dell'immobile da parte del Sig. , nonché a Controparte_1
conseguire ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dallo stesso Sig. il Controparte_1
risarcimento dei danni da occupazione “sine titulo” della quota di proprietà di
spettanza del sig. quantificato nella complessiva somma di € Parte_1
3.090,67 commisurato al valore locatizio mensile dell'immobile secondo la quota di
spettanza (pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino alla mensilità
di settembre 2022, oltre alla somma di € 58,80 a titolo di pagamento della fattura n.
117/22 del 04-05-2022 per spese avvio del procedimento di mediazione oltre alla
somma di € 432,00 a titolo di pagamento della fattura n. 30/22 del 01-08-2022 per
spese di perizia tecnica giurata a firma del Dott. del 30-07-2022, oltre Persona_1
all'ulteriore risarcimento dei danni commisurato sempre al valore locatizio mensile
4 dell'immobile secondo la quota di spettanza (pari ad 1/3) maturando a partire dalla
mensilità di ottobre 2022 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della
serratura ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in via
equitativa nel corso del presente giudizio a titolo di risarcimento dei danni da
occupazione “sine titulo” da commisurare sempre al valore locatizio mensile
dell'immobile sopra descritto secondo la quota di spettanza del Sig. Parte_1
(pari ad 1/3) a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino al giorno della materiale
consegna delle chiavi della serratura;
Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. All'udienza del 7 marzo 2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
sostenendo di essere comproprietario in ragione di una quota di Parte_1
proprietà pari ad 1/3 indiviso di un immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, ha chiesto al Tribunale di essere reimmesso, ai sensi dell'art.948 c.c., nel materiale possesso e nella legale detenzione del predetto immobile, oltre che a condannare il convenuto al risarcimento dei danni. Controparte_1
Ha riferito che ha utilizzato pro-quota il sopra descritto immobile destinandone, una parte, quale parcheggio dello scooter Aprilia CC50 telaio ZD4RLB1001S014152, che è
stato nella disponibilità del proprio figlio e, successivamente, nella Parte_3
disponibilità dell'altro figlio un'altra parte, quale deposito delle Persona_2
cassette di pomodori e, un'altra parte ancora, quale deposito delle cassette di acqua potabile.
Ha rappresentato che dal mese di agosto 2017, Sig. , ha sostituito le Controparte_1
chiavi della serratura impedendogli l'accesso.
5 Ha chiesto la consegna delle chiavi, ha riferito che erano state avviate delle trattative alla presenza dell'Avv. Matteo Ruvolo finalizzate all'acquisto della quota di spettanza non andate a buon fine, nessun esito ha sortito né la racc. né la mediazione.
Ha, pertanto, introdotto il presente giudizio con un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art.948 del codice civile nonchè di risarcimento dei danni da occupazione "sine titulo" della quota di proprietà di spettanza, danni maturati e maturandi a decorrere dalla mensilità di agosto 2017 e fino al giorno della materiale consegna delle chiavi della serratura, indicando anche i criteri per la quantificazione.
Si è costituito contestando quanto asserito e dedotto e formulando Controparte_1
contestualmente domanda riconvenzionale di intervenuto usucapione della quota di proprietà pari ad 1/3 indiviso dell'immobile (box).
Ha negato la circostanza affermando che, immediatamente dopo l'acquisto dell'immobile avvenuto nell'anno 1978, ha posseduto uti dominus la quota indivisa di proprietà dell'odierna parte attrice, riferendo che l'odierno attore aveva, invero,
utilizzato il locale box, posto accanto al box oggetto del presente giudizio, di proprietà
del fratello sig. il quale si era trasferito dalla via Cavour a Ribera Persona_2
(AG) presso altra residenza.
Tra i germani e era stato sottoscritto il 20.10.2003 Controparte_1 Persona_2
una scrittura privata con la quale il sig. si impegnava a cedere in Persona_2
permuta la quota pari ad un terzo (1/3) del garage facente parte dell'edificio ubicato al piano terra a sinistra del portone di ingresso, di una superficie di circa metri quadrati
(mq.20) e per quanto trovasi, confinante con la scala condominiale, con la via Cavour,
con proprietà di , con il garage appresso descritto alla lettera d), salvo Controparte_1
altri; nel N.C.E.U. come da Mod. 1 n. 246 del 12 ottobre 1978.
6 Inoltre, il sig. si era impegnato a cedere la quota indivisa pari ad un Persona_2
terzo (1/3) del garage facente parte dello stesso edificio al piano terra a sinistra del portone di ingresso, adiacente al garage sopra descritto di una superficie di circa metri quadrati venti (mq. 20) e per quanto trovasi, confinante con proprietà , Controparte_1
e con il garage di cui alla lettera c) della scrittura privata (cfr. scrittura privata del
20.10.2003).
In merito all'immobile di cui al punto d) della scrittura privata il sig. Persona_2
ha precisato che presso il Tribunale di Sciacca era in corso un giudizio civile promosso contro il medesimo ed altri per il riconoscimento della quota, oggetto Persona_2
della cessione, al medesimo spettante sul garage descritto alla superiore lettera d) della scrittura privata del quale il sig. dichiarava di essere specificatamente Controparte_1
edotto e di accettare tale situazione di fatto e diritto e ciò per ogni effetto utile ed oneroso, qualunque sia l'esito del giudizio.
Ha precisato che il sig. aveva negli anni utilizzato sporadicamente, Parte_1
esclusivamente, proprio l'immobile di cui al punto d) della scrittura privata e mai,
invece, l'immobile oggetto del presente giudizio sempre posseduto uti dominus dall'odierno convenuto.
Ha riferito che all'esito del giudizio n. 29/1987 R.G. C. con la sentenza n. 318 /2014 del
Tribunale di Sciacca relativa all'immobile di cui al punto d) della scrittura privata il sig.
era costretto a restituire l'immobile e, dunque, di fatto il sig. Persona_2 [...]
non poteva più utilizzarlo. Parte_1
Ha contestato la richiesta ed il quantum, a supporto della propria posizione ha riferito che ha da oltre vent'anni parcato l'auto innanzi al garage nell'arco Controparte_1
della giornata e all'interno la sera, non consentendo l'accesso materialmente agli altri
7 comproprietari nemmeno a piedi, inoltre, ha avuto l'esclusivo possesso delle chiavi del box sin dopo l'acquisto e vi ha installato, da oltre trenta anni, una cassaforte all'interno che, stante i non buoni rapporti tra i germani, non avrebbe certamente voluto e potuto installare se non si fosse comportato come proprietario esclusivo.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi Tes_1
, , avv. Ruvolo Matteo, , Baschiera
[...] Testimone_2 Testimone_3
NG e indi, rigettata la richiesta di CTU, è stata posta in decisione CP_2
all'udienza del 7 marzo 2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**************
Irrilevante il richiamo alla scrittura privata redatta tra e Controparte_1 Per_2
sottoscritta il 20.10.2003, tra l'altro non prodotta, che riguarda altro germano
[...]
Persona_2
Così come resta chiarito che il garage di cui alla pendenza con il Sig. , Controparte_3
costruttore dell'immobile, non è quello oggetto di contestazione.
Preliminarmente va esaminata la richiesta di declaratoria dell'intervenuta usucapione sul bene oggetto della controversia, qualificabile come eccezione riconvenzionale, volta a sollecitare un accertamento in via incidentale dell'avvenuto acquisto della intera proprietà del cespite, per paralizzare le pretese attoree.
A fronte della qualificazione della richiesta in termini di eccezione riconvenzionale, non sorge la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri comproprietari del bene,
secondo il costante orientamento giurisprudenziale per cui “in tema di condominio negli
edifici, ove un condomino, convenuto in un giudizio di rivendica di un bene comune,
proponga un'eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la
pretesa avversaria, non si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione
8 ai restanti comproprietari, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il "thema
decidendum", in un accertamento "incidenter tantum", destinato a valere soltanto fra le
parti. Invece, in caso di domanda riconvenzionale di usucapione, il contraddittorio va
esteso a tutti i condòmini perché l'azione è diretta ad ottenere un effetto di giudicato
esteso a questi ultimi” (così Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 10745 del
17/04/2019)
Ciò premesso, sulla domanda di usucapione dell'intera proprietà del bene da parte del comproprietario, va ricordato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui
“In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può,
prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di
interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di
comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine
occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento
altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non
più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si
astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cassazione civile sez. II 07 ottobre 2020 n.
21575).
Ancora, “Per determinare l'usucapione da parte dell'erede su un bene della comunione
ereditaria, o su una porzione dello stesso, è necessario che questi possegga la cosa in
modo esclusivo, non essendo, invece, sufficiente la mera astensione di altri soggetti
dall'uso della stessa. Non può, pertanto, aversi usucapione ove l'erede, pur avendo
goduto da solo di ampie porzioni del bene, ciò nel caso in cui le dimensioni
dell'immobile lo consentano, lo abbia fatto senza che il possesso uti condominus si sia
convertito in un possesso uti dominus” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 22/01/2019,
9 n.1642).
Ad una valutazione critica del compendio istruttorio in atti, non può dirsi provato il possesso in via esclusiva del cespite conteso da parte di per un Controparte_1
periodo superiore al ventennio.
Dall'intero compendio probatorio non può dirsi provato un possesso continuo ed ininterrotto con animus possidenti.
Il teste , escusso nel corso dell'udienza del 07-07-2023, ha Testimone_2
riferito <<...per quanto mi consta personalmente il Sig. ed i di lui Parte_1
figli e hanno utilizzato fino al mese di agosto 2017 Parte_3 Persona_2
il boxgarage ubicato in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, posto accanto all'ingresso
dell'abitazione del Sig. sita in Ribera Via Cavour n.5, terzo piano, Parte_1
destinandone, una parte, quale deposito delle cassette di pomodori e/o di frutta in
genere e, un'altra parte, quale deposito delle cassette di acqua potabile, beni questi che
il Sig. ed i di lui figli e Parte_1 Parte_3 Persona_2
prelevavano di volta in volta, al bisogno, avendo la loro abitazione ubicata nel
soprastante appartamento con ingresso dalla Via Cavour n.5 di Ribera, piano terzo,
senza dotazione di ascensore>> specificando <si è vero la mia abitazione è a circa 100
mt, io vedo le loro finestre. Confermo la circostanza, negli anni 2009/2010 nel periodo
estivo (il Sig. : n.d.a.) comprava i pomodori e li comprava anche per Parte_1
me, li prendeva dal garage, mi regalava anche arance che prendeva dal garage. Oggi
non so io mi sono allontanato negli anni 2017 per la malattia di mia moglie stavo a
Catania...>>.
Il teste , escusso nel corso della stessa udienza, ha riferito sul primo Testimone_4
articolato di parte attrice che <<...per quanto mi consta personalmente il Sig. Pt_1
10 ed i di lui figli e hanno utilizzato fino Parte_1 Parte_3 Persona_2
all'anno 2009 il box-garage ubicato in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, posto
accanto all'ingresso dell'abitazione del Sig. sita in Ribera Via Parte_1
Cavour n.5, terzo piano, destinandone, una parte, quale parcheggio dello scuoter
Aprilia CC50, ciclomotore quest'ultimo che è stato, dapprima, nella disponibilità di
[...]
e, successivamente, nella disponibilità di > Parte_3 Persona_2
specificando <si confermo sono amico di e ricordo che ( Parte_3 Pt_3
: n.d.a.) nel 2001 ha acquistato uno scooter di colore giallo e nero e lo
[...]
parcheggiava all'ingresso del box di via Cavour n.3 vicino la sua abitazione, l'ho visto
tante volte, anche perchè anche io l'anno dopo l'ho acquistato uguale ma di colore
rosso e nero>>.
Lo stesso teste ha poi riferito sul secondo articolato di parte attrice che <<...per quanto
mi consta personalmente il Sig. ed i di lui figli e Parte_1 Parte_3
hanno utilizzato fino al mese di agosto 2017 il boxgarage ubicato in Persona_2
Ribera Via Cavour n.3, piano terra, posto accanto all'ingresso dell'abitazione del Sig.
sita in Ribera Via Cavour n.5, terzo piano, destinandone, una parte, Parte_1
quale deposito delle cassette di pomodori e/o di frutta in genere e, un'altra parte, quale
deposito delle cassette di acqua potabile, beni questi che il Sig. ed i Parte_1
di lui figli e prelevavano di volta in volta, al Parte_3 Persona_2
bisogno, avendo la loro abitazione ubicata nel soprastante appartamento con ingresso
dalla Via Cavour n.5 di Ribera, piano terzo, senza dotazione di ascensore>>.
Anche il teste escusso nel corso dell'udienza del 07-07-2023, ha Tes_1
integralmente confermato entrambi gli articolati di prova su sui è stato chiamato a riferire il teste (ut supra riportati) aggiungendo con riferimento al Testimone_4
11 primo articolato che <si ricordo che ai tempi della scuola mi fermassi da e Pt_3
l'ho visto depositare lo scooter in questo garage>> e specificando con riferimento al secondo articolato che <si con me personalmente mi è capitato di essere in macchina
con lui e l'ho aiutato a depositare lì le cassette di acqua perchè sta al terzo piano, il
garage non era vuoto c'erano altre cose, io ci sono entrato qualche volta con
. Parte_3
Il teste Avv. Ruvolo Matteo, escusso nel corso dell'udienza del 12-01-2024, ha poi confermato la circostanza secondo cui la sostituzione delle chiavi della serratura del box-garage ubicato in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, è avvenuta ad iniziativa del
Sig. nel mese di agosto 2017 allorquando nella siffatta occasione Controparte_1
nell'interesse del Sig. ha richiesto al Sig. la Parte_1 Controparte_1
consegna delle chiavi della serratura dell'immobile “de quo” specificando che a seguito della siffatta richiesta si erano avviate per il suo tramite delle trattative tra il Sig.
[...]
ed il Sig. finalizzate all'acquisto da parte del Sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
della quota di proprietà del Sig. (pari ad 1/3 indiviso) CP_1 Parte_1
del detto box-garage, trattative queste che non si sono perfezionate.
In definitiva, l'eccezione riconvenzionale spiegata dai convenuti va disattesa.
Occorre, a questo punto, esaminare la domanda attorea volta a ottenere l'accertamento della quota parte di proprietà di 1/3 del bene conteso e la consegna del possesso, da qualificarsi alla stregua di azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Chiedendo essa l'accertamento della proprietà ed anche in conseguimento del relativo possesso - e dovrebbe pertanto in astratto soggiacere al rigoroso onere probatorio richiesto per le azioni a contenuto petitorio.
Tuttavia, in giurisprudenza è altrettanto pacifico che la relativa prova può esser data con
12 qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, nel caso che ci occupa risulta documentato il titolo di acquisto del giusta nota di trascrizione Parte_1
dell'atto redatto dal notaio da Ribera rep.n.109538/3 del 01-12-1978 Persona_3
registrato in Sciacca il 19-12-1978 col n.4037 dal quale risulta la comproprietà del box a sinistra del portone di ingresso in corso di accertamento presso il Catasto Urbano.
Nel caso di specie l'onere probatorio di parte attrice risulta notevolmente attenuato in ragione della fattispecie concreta in esame, in cui è incontestato che il bene provenga alle parti da un dante causa comune.
Appare invero al riguardo pienamente condivisibile quanto affermato da recente ma già
consolidata opinione giurisprudenziale secondo cui “in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto.
Sempre nel solco dell'illustrato insegnamento, si è in particolare sostenuto che
“nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria la prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (Cass. n. 25793/2016).
Ebbene, nel caso di specie è la stessa prospettazione di fatti operata dal convenuto a
13 postulare il riconoscimento dell'appartenenza dell'immobile in comunione tra le parti.
Merita quindi accoglimento la domanda attorea di accertamento della comproprietà,
nella misura di 1/3 indiviso di un immobile (box) sito in Ribera Via Cavour n.3, piano terra, ne deriva che l'attore ha anche il diritto di entrare in possesso del bene di cui è
comproprietario e che, correlativamente, l'odierno convenuto deve essere condannato alla consegna delle chiavi di accesso.
Merita parziale accoglimento anche la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice con riferimento al danno discendente dal mancato godimento dell'immobile in comproprietà.
Si conferma al riguardo il rigetto della nomina di CTU che risulterebbe particolarmente onerosa tenuto conto del valore.
In materia di comunione, laddove venga in rilievo l'uso della cosa comune da parte di uno soltanto dei comproprietari la disciplina cui deve farsi riferimento è quella sulla comunione ex art. 1100 e ss. c.c. ed in particolare la norma di cui all'art. 1102 c.c. ai sensi del quale, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La giurisprudenza ha affermato che sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e di sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento diretto o dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto di quest'ultimo ad una corrispondente indennità (Cass. n.
5156/2012) per compensarne l'uso esclusivo.
Ma nel caso che ci occupa si tratta della quota parte di 1/3 di un box di 6,6 mq sito nel
Comune di Ribera Via Cavour n. 3.
14 Al riguardo si condivide quanto dedotto da parte convenuta che ha allegato i valori OMI
Agenzia delle Entrate per la locazione dei box nella città di Ribera nella zona centrale dove il valore mq. per i box auto nella città di Ribera oscilla da un minimo di euro 1,6
ad un massimo di euro 2,4.
Conseguentemente, -euro 1,6 x 19 mq. = 30,40 : 3= 10,13 euro mensili di canone di locazione;
-euro 2,4 x 19 mq. = 45,60 : 3= 15,20 euro mensili di canone di locazione.
Pertanto considerato che dalle prove escusse vi era un utilizzo sporadico ed in ogni caso in comproprietà si ritiene possa pervenirsi ad una liquidazione in via equitativa del valore dell'occupazione e nella misura complessiva di € 700 dal mese di agosto 2017
fino alla data odierna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Controparte_1
accerta e dichiara che è proprietario della quota indivisa di 1/3 del Parte_1
box sito in Ribera nella via Cavour n.3 e per l'effetto accerta e dichiara che
[...]
ha diritto di conseguire il possesso del predetto immobile e condanna Parte_1 [...]
a consegnare a quest'ultimo copia delle chiavi che vi consentano CP_1
l'accesso;
- condanna a pagare in favore di per le causali Controparte_1 Parte_1
indicate in parte motiva l'importo di € 700,00, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 2.927,80 di cui € 727,80 per spese vive, oltre spese Parte_1
15 generali, VA e PA se per legge dovuti.
Così deciso in Sciacca, in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa NN DR ND
16