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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14492/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SALA PIERO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TONINI STEFANO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per fatto e colpa allo stesso imputabile;
2. Vita separata con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
3. Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della Legge n° Per_1
54/2006, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori con elezione di residenza della stessa minore presso l'abitazione della madre, stabilendo inoltre che: -entrambi i genitori resteranno delegati ai compiti di ordinaria gestione della figlia per i periodi in cui la stessa resterà loro affidata pagina 1 di 8 materialmente;
-il padre frequenterà la figlia liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e Per_1 ricreativi della stessa e previo assenso della medesima;
4. Porre a carico del IG , a far data del deposito del presente ricorso, a titolo di concorso per Controparte_1 il mantenimento delle figlie e economicamente non autosufficienti un assegno mensile pari a Per_2 Per_1
€uro 500,00 (cinquecento/00) per ognuna di esse, corrisposto attraverso bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul C/C della moglie rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie (mediche, dentistiche, oculistiche, etc. come da protocollo del Tribunale di Brescia).
5. Porre a carico del IG , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia il 100% del CP_1 Per_3 costo per il corso di specializzazione presso la Scuola Notarile di Milano “Raffaele Viggiani”;
6. Porsi altresì a carico del IG , a far data dal deposito del presente ricorso, a titolo di per il CP_1 mantenimento della moglie, economicamente non autosufficiente, un assegno mensile pari a €uro 500,00
(cinquecento/00) corrisposto attraverso bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul C/C della moglie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Riconoscimento dell'assegno unico e/o di ogni altra eventuale forma di sostentamento economico previdenziale, in favore della IGa Parte_1
8. Assegnazione della casa coniugale, di proprietà delle figlie, alla moglie con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti
Per parte resistente:
Nel merito, in via principale: respingersi integralmente le avversarie condizioni di separazione e la domanda di addebito avanzata dalla Controparte, perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Nel merito, in via riconvenzionale:
a) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie del fallimento dell'unione coniugale;
b) ordinare ai coniugi il mutuo rispetto nel tempo della separazione;
c) assegnare alla Ricorrente la casa coniugale, comprensiva di arredi, con obbligo di pagamento delle spese di utenze domestiche da parte di costei;
d) ordinare alla Ricorrente la riconsegna al Resistente dei seguenti beni personali: orologioTag-Heur cronografo del 1982, orologio Enrico Coveri, orologio Rolex quadrante Nero non originale, n. 2 bracciali d'oro, fede nuziale, ciondolo Cavallino ciondolo cuoricini, catenine d'oro delle ricorrenze religiose, anellini e Per_4 preziosi appartenuti al padre, oltre a foto e documenti del padre, nonché della somma di € 8000 in contanti e del libretto di risparmio lasciati presso la residenza familiare;
e) assegnare definitivamente alla Ricorrente l'autovettura Fiat “Punto Evo” targata EH683LV con obbligo di intestazione e pagamento di: bollo di circolazione, assicurazione, manutenzione periodica e di ogni altra spese inerente al mezzo;
pagina 2 di 8 f) nulla disporre a titolo di mantenimento personale della Ricorrente, revocando ogni assegno precedentemente statuito in via provvisoria, difettandone i presupposti;
g) nulla disporre per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia revocando altresì l'obbligo di Per_3 pagamento della retta della scuola notarile “Raffaele Viggiani” precedentemente statuito, difettandone i presupposti;
h) nulla disporre per il mantenimento ordinario e straordinario –retta universitaria inclusa della figlia Per_2 revocando ogni assegno e spesa precedentemente statuiti, difettandone i presupposti;
i) gravare il Resistente del solo concorso al contributo ordinario di mantenimento della figlia (ancora Per_1 minorenne) mediante assegno di € 350 mensili, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico su c/c a lei intestato, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e in adozione presso l'intestato Tribunale, che si dà qui per conosciuto e accettato;
l) assegnare alla Ricorrente il diritto all'incasso dell'assegno unico per la figlia mediante accredito sul Per_1 conto corrente a lei intestato;
m) quanto al diritto di frequentazione della figlia minorenne il Resistente potrà tenerla con sé ogni Per_1 qualvolta ne farà richiesta nei limiti di due fine settimana mensili (decorrenti dal sabato mattina, al termine delle lezioni scolastiche se presenti, oppure dalle ore 9, sino alla sera della domenica) e di una serata infrasettimanale
(orientativamente dalle ore 19 alle ore 22); potrà inoltre trascorrere sino a 15 giorni continuativi con la figlia nel corso dell'estate, sino a giorni 7 continuativi in occasione delle vacanze natalizie e sino a giorni 3 continuativi in occasione delle vacanze pasquali, procurandosi che vi sia alternanza annuale nella permanenza della figlia con l'uno o l'altro genitore nei giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, compleanno e onomastico;
n) autorizzare l'iscrizione del nome della figlia minorenne nel passaporto di ciascun coniuge e/o il Per_1 rilascio di documenti validi ai fini dell'espatrio.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2022, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 3.7.1993 in Leno, da cui erano nate il 25.5.1995 il Controparte_1 Per_3
21.12.1998 ed il 03.02.2006 evidenziava che la prosecuzione della convivenza era Per_2 Per_1
divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
4.4.2023, con ordinanza del 14.4.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti (per quanto qui di interesse: assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà tra le figlie;
contributo del padre al mantenimento di col pagamento del 100% della scuola notarile Viggiani, di e nella misura di Per_3 Per_2 Per_1
€ 350,00 mensili ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% di quelle scolastiche universitarie;
assegno di mantenimento separativo in favore della moglie nella misura di € 180,00 mensili).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 25.3.2024 erano parzialmente modificati i provvedimenti temporanei (revoca del contributo del padre al mantenimento di diminuzione del contributo al mantenimento di Per_3
nella misura di € 200,00 mensili;
fermo il resto). Per_2
Quindi, all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In punto di addebito, chiesto reciprocamente, la ricorrente ascrive al resistente condotte possessive e di violenza economica che, nel corso degli anni, avrebbero reso la convivenza intollerabile, cagionando dapprima una lunga permanenza della moglie presso i suoi parenti in Sicilia da giugno a agosto 2022, sino all'allontanamento definitivo del marito dalla casa coniugale, avvenuto a settembre 2022.
pagina 4 di 8 Il resistente ascrive alla moglie condotte fedifraghe, avendo negli ultimi anni fruito di siti di incontri
(badoo), inviando messaggi d'amore sui social network e sentendosi continuamente al telefono con terze persone.
Premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.14840/2006, da ultima Cass. 16691/2020), nel caso di specie vanno respinte entrambe le domande, per evidente carenza di allegazione e prova.
Quanto alla domanda della ricorrente, sia in sede di ricorso che di memoria di costituzione, le condotte ascritte al resistente appaiono dedotte oltremodo genericamente, senza alcun preciso riferimento temporale e/o a fatti specifici1, oltre che sorrette da prova testimoniale scarsamente attendibile, se non addirittura inammissibile, avendo la ricorrente citato a testimonio le figlie maggiorenni della quale hanno assunto le difese (p. 3 ricorso e memoria GI), nonché interessate all'esito del giudizio in quanto già o attuali titolari del contributo paterno al mantenimento (v. infra).
Le allegazioni del resistente, oltre che parimenti non sorrette dai necessari riferimenti temporali, appaiono all'evidenza inidonee al raggiungimento della prova della violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, non potendosi essa ravvisare in messaggi di amore non specificamente indirizzati e contenuti in un sito di ricette di cucina (Sicilia a tavola/Trapani a Tavola) ovvero in un mero “like” al sito di incontri Badoo pubblicizzato su Facebook (docc. 4,5 resistente); le plurime telefonate della moglie a terzi si reputano irrilevanti, in quanto documentate tra luglio e ottobre 2022 (doc. 6 resistente), epoca in cui la crisi coniugale, in essere da anni, era pacificamente conclamata.
Venendo alle figlie maggiorenni e venute meno le disposizioni in punto di Per_3 Per_2 Per_1
affidamento, collocazione e frequentazioni per compimento della maggiore età anche dell'ultima figlia, si prende atto dell'accordo delle parti in punto di assegnazione alla madre della casa familiare di Leno, ove tuttora convive con e Per_2 Per_1
In merito al contributo paterno al loro mantenimento: 1 “Negli ultimi anni, infatti, il IG ha assunto comportamenti ossessivi e possessivi nei confronti della moglie, CP_1 sfociati anche in episodi di violenza fisica, […] Le convinzioni del marito, infatti, l'hanno indotto ad assumere atteggiamenti volti al controllo e alla sottomissione della ricorrente […]I tentativi di isolamento erano oramai divenuti tali che non è mancato che il marito tentasse il coinvolgimento di terzi soggetti, con conseguente ulteriore discredito e disagio della moglie”.(mem. cit.). pagina 5 di 8 1. quanto a di anni trenta, non risultano elementi sopravvenuti per disporre Per_3
difformemente dall'ordinanza del 25.3.2024 di revoca del contributo del padre al pagamento della scuola notarile Viggiani, richiamando qui la motivazione del provvedimento2;
2. quanto a oggi di anni ventisei, la menzionata ordinanza già evidenziava che risulta Per_2
“studentessa al primo anno fuori corso alla Facoltà di Psicologia – corso di laurea in “Scienze
e Tecniche Psicologiche” dell'Università Cattolica del S. Cuore – Sede di Brescia che, rispetto al piano di studi di n. 30 esami, risulta aver superato solo n. 15 esami (dato aggiornato al giugno 2023 – doc. 29), in quattro anni, a fronte di un ciclo scolastico che prevede il superamento del doppio degli esami in tre anni, l'ordinanza del 25.3.2024, premesso che “il diritto al mantenimento deve trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi […] e dalla prosecuzione degli studi ultraliceali con diligenza […] in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e
l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso ” (ex multis, Cass. 14.8.2020,
n. 17183 in motivazione), già evidenziava che aveva più che beneficiato del tempo Per_2
necessario per completare il corso, tuttora senza profitto, venendo pertanto meno i doveri del padre di contributo agli studi;
sulla scorta del richiamato principio occorre altresì ridurre parzialmente il contributo al mantenimento, senza -allo stato- disporne un'integrale revoca, considerato che risulta fuori corso da un anno, avendo iniziato l'università solo nel 2020, ed avendo comunque sostenuto metà degli esami, riservando a sentenza l'eventuale revoca”.
Ebbene, ad oggi risulta decorso un ulteriore anno, senza prova che la figlia abbia condotto a termine gli studi, sicché reputa il Collegio sussistere i presupposti per la revoca integrale del contributo, a decorrere dal deposito della presente sentenza.
3. quanto a oggi di anni diciannove e pacificamente non economicamente autosufficiente, Per_1
non ricorrono i presupposti per disporre difformemente all'assegno disposto nell'ordinanza presidenziale del 13.4.2023, non oggetto di reclamo. Infine, il contributo del marito al mantenimento separativo in favore della moglie, disposto nell'ordinanza presidenziale nella misura di € 180,00 mensili, va confermato:
- sia sulla spettanza, premesso che la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio, non estingue il vincolo coniugale, permanendo, quindi, l'obbligo di assistenza materiale nel quale si concretizza l'assegno di mantenimento, nel caso di specie va considerata la sperequazione economica in favore del marito, percettore, da ultimo, di €
2.300,00 mensili medi e gravato da € 350,00 di locazione (i minori introiti rispetto quelli accertati nel 2022 si reputano compensati dal risparmi di spesa derivanti dalla revoca dei mantenimenti per le figlie -€ 3.600,00 annui per la scuola notarile- e - € Per_3 Per_1
350,00 mensili, già ridotti a 200,00 nel 2024, e la retta universitaria, oggi azzerati), rispetto alla moglie, pacificamente casalinga durante la vita matrimoniale;
- sia sulla quantificazione, considerato il valore economico dell'assegnazione della casa familiare col relativo risparmio di oneri locatizi in capo alla moglie, nonché in punto di collaborazione di quest'ultima, dal giugno 2022, nella società di famiglia LS immobiliare s.r.l., circostanza specificamente allegata dal resistente, della cui specifica contestazione e prova contraria era gravata la ricorrente, trattandosi di fatti noti e riferibili direttamente alla stessa (sul punto, cfr.
Cass. 8.5.2023, n. 12064 e prec. conformi).
Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Le ulteriori domande concernenti la restituzione ovvero l'attribuzione di beni si reputano in questa sede inammissibili, in quanto soggette a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme – soggette al rito ordinario
–, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n.
11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca in punto di addebito, della ricorrente in punto di mantenimenti per le figlie, del resistente in punto di mantenimento separativo, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Leno (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 1993, parte II, serie A, n. 29;
3) rigetta le reciproche domande di addebito;
4) assegna alla madre la casa familiare in Leno, via Donatello n. 49;
5) rigetta la domanda di contributo a carico del padre al mantenimento della figlia maggiorenne
Per_3
6) a decorrere da marzo 2024, revoca il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
7) pone a carico del padre,
8) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 350,00 entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia, salve le spese universitarie al 100%;
9) pone a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 180,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In merito alla figlia di anni quasi ventinove, laureata e già percettrice di borsa di studio per circa € 19.000,00 Per_3 annui lordi e da tempo risiede fuori dal domicilio familiare (cfr. ordinanza presidenziale), da tre anni frequentatrice della
Scuola Notarile Viggiani e, da ultimo, sostenitrice delle prove del concorso notarile nel 2023; […] premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità, “i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (ex multis, Cass. 20.9.2023 n. 26875), alla luce di quanto premesso, è stata messa Per_3 nelle migliori condizioni per accedere alla professione notarile e che, una volta effettivamente tentato il concorso, vengono meno i doveri del padre di finanziamento della relativa scuola privata, peraltro non obbligatoria per l'accesso alla professione (ord. cit.). pagina 6 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14492/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SALA PIERO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TONINI STEFANO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per fatto e colpa allo stesso imputabile;
2. Vita separata con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
3. Affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti della Legge n° Per_1
54/2006, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori con elezione di residenza della stessa minore presso l'abitazione della madre, stabilendo inoltre che: -entrambi i genitori resteranno delegati ai compiti di ordinaria gestione della figlia per i periodi in cui la stessa resterà loro affidata pagina 1 di 8 materialmente;
-il padre frequenterà la figlia liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e Per_1 ricreativi della stessa e previo assenso della medesima;
4. Porre a carico del IG , a far data del deposito del presente ricorso, a titolo di concorso per Controparte_1 il mantenimento delle figlie e economicamente non autosufficienti un assegno mensile pari a Per_2 Per_1
€uro 500,00 (cinquecento/00) per ognuna di esse, corrisposto attraverso bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul C/C della moglie rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie (mediche, dentistiche, oculistiche, etc. come da protocollo del Tribunale di Brescia).
5. Porre a carico del IG , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia il 100% del CP_1 Per_3 costo per il corso di specializzazione presso la Scuola Notarile di Milano “Raffaele Viggiani”;
6. Porsi altresì a carico del IG , a far data dal deposito del presente ricorso, a titolo di per il CP_1 mantenimento della moglie, economicamente non autosufficiente, un assegno mensile pari a €uro 500,00
(cinquecento/00) corrisposto attraverso bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul C/C della moglie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Riconoscimento dell'assegno unico e/o di ogni altra eventuale forma di sostentamento economico previdenziale, in favore della IGa Parte_1
8. Assegnazione della casa coniugale, di proprietà delle figlie, alla moglie con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti
Per parte resistente:
Nel merito, in via principale: respingersi integralmente le avversarie condizioni di separazione e la domanda di addebito avanzata dalla Controparte, perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Nel merito, in via riconvenzionale:
a) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie del fallimento dell'unione coniugale;
b) ordinare ai coniugi il mutuo rispetto nel tempo della separazione;
c) assegnare alla Ricorrente la casa coniugale, comprensiva di arredi, con obbligo di pagamento delle spese di utenze domestiche da parte di costei;
d) ordinare alla Ricorrente la riconsegna al Resistente dei seguenti beni personali: orologioTag-Heur cronografo del 1982, orologio Enrico Coveri, orologio Rolex quadrante Nero non originale, n. 2 bracciali d'oro, fede nuziale, ciondolo Cavallino ciondolo cuoricini, catenine d'oro delle ricorrenze religiose, anellini e Per_4 preziosi appartenuti al padre, oltre a foto e documenti del padre, nonché della somma di € 8000 in contanti e del libretto di risparmio lasciati presso la residenza familiare;
e) assegnare definitivamente alla Ricorrente l'autovettura Fiat “Punto Evo” targata EH683LV con obbligo di intestazione e pagamento di: bollo di circolazione, assicurazione, manutenzione periodica e di ogni altra spese inerente al mezzo;
pagina 2 di 8 f) nulla disporre a titolo di mantenimento personale della Ricorrente, revocando ogni assegno precedentemente statuito in via provvisoria, difettandone i presupposti;
g) nulla disporre per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia revocando altresì l'obbligo di Per_3 pagamento della retta della scuola notarile “Raffaele Viggiani” precedentemente statuito, difettandone i presupposti;
h) nulla disporre per il mantenimento ordinario e straordinario –retta universitaria inclusa della figlia Per_2 revocando ogni assegno e spesa precedentemente statuiti, difettandone i presupposti;
i) gravare il Resistente del solo concorso al contributo ordinario di mantenimento della figlia (ancora Per_1 minorenne) mediante assegno di € 350 mensili, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese tramite bonifico su c/c a lei intestato, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e in adozione presso l'intestato Tribunale, che si dà qui per conosciuto e accettato;
l) assegnare alla Ricorrente il diritto all'incasso dell'assegno unico per la figlia mediante accredito sul Per_1 conto corrente a lei intestato;
m) quanto al diritto di frequentazione della figlia minorenne il Resistente potrà tenerla con sé ogni Per_1 qualvolta ne farà richiesta nei limiti di due fine settimana mensili (decorrenti dal sabato mattina, al termine delle lezioni scolastiche se presenti, oppure dalle ore 9, sino alla sera della domenica) e di una serata infrasettimanale
(orientativamente dalle ore 19 alle ore 22); potrà inoltre trascorrere sino a 15 giorni continuativi con la figlia nel corso dell'estate, sino a giorni 7 continuativi in occasione delle vacanze natalizie e sino a giorni 3 continuativi in occasione delle vacanze pasquali, procurandosi che vi sia alternanza annuale nella permanenza della figlia con l'uno o l'altro genitore nei giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, compleanno e onomastico;
n) autorizzare l'iscrizione del nome della figlia minorenne nel passaporto di ciascun coniuge e/o il Per_1 rilascio di documenti validi ai fini dell'espatrio.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.12.2022, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 3.7.1993 in Leno, da cui erano nate il 25.5.1995 il Controparte_1 Per_3
21.12.1998 ed il 03.02.2006 evidenziava che la prosecuzione della convivenza era Per_2 Per_1
divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
4.4.2023, con ordinanza del 14.4.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti (per quanto qui di interesse: assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà tra le figlie;
contributo del padre al mantenimento di col pagamento del 100% della scuola notarile Viggiani, di e nella misura di Per_3 Per_2 Per_1
€ 350,00 mensili ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% di quelle scolastiche universitarie;
assegno di mantenimento separativo in favore della moglie nella misura di € 180,00 mensili).
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 25.3.2024 erano parzialmente modificati i provvedimenti temporanei (revoca del contributo del padre al mantenimento di diminuzione del contributo al mantenimento di Per_3
nella misura di € 200,00 mensili;
fermo il resto). Per_2
Quindi, all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In punto di addebito, chiesto reciprocamente, la ricorrente ascrive al resistente condotte possessive e di violenza economica che, nel corso degli anni, avrebbero reso la convivenza intollerabile, cagionando dapprima una lunga permanenza della moglie presso i suoi parenti in Sicilia da giugno a agosto 2022, sino all'allontanamento definitivo del marito dalla casa coniugale, avvenuto a settembre 2022.
pagina 4 di 8 Il resistente ascrive alla moglie condotte fedifraghe, avendo negli ultimi anni fruito di siti di incontri
(badoo), inviando messaggi d'amore sui social network e sentendosi continuamente al telefono con terze persone.
Premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.14840/2006, da ultima Cass. 16691/2020), nel caso di specie vanno respinte entrambe le domande, per evidente carenza di allegazione e prova.
Quanto alla domanda della ricorrente, sia in sede di ricorso che di memoria di costituzione, le condotte ascritte al resistente appaiono dedotte oltremodo genericamente, senza alcun preciso riferimento temporale e/o a fatti specifici1, oltre che sorrette da prova testimoniale scarsamente attendibile, se non addirittura inammissibile, avendo la ricorrente citato a testimonio le figlie maggiorenni della quale hanno assunto le difese (p. 3 ricorso e memoria GI), nonché interessate all'esito del giudizio in quanto già o attuali titolari del contributo paterno al mantenimento (v. infra).
Le allegazioni del resistente, oltre che parimenti non sorrette dai necessari riferimenti temporali, appaiono all'evidenza inidonee al raggiungimento della prova della violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, non potendosi essa ravvisare in messaggi di amore non specificamente indirizzati e contenuti in un sito di ricette di cucina (Sicilia a tavola/Trapani a Tavola) ovvero in un mero “like” al sito di incontri Badoo pubblicizzato su Facebook (docc. 4,5 resistente); le plurime telefonate della moglie a terzi si reputano irrilevanti, in quanto documentate tra luglio e ottobre 2022 (doc. 6 resistente), epoca in cui la crisi coniugale, in essere da anni, era pacificamente conclamata.
Venendo alle figlie maggiorenni e venute meno le disposizioni in punto di Per_3 Per_2 Per_1
affidamento, collocazione e frequentazioni per compimento della maggiore età anche dell'ultima figlia, si prende atto dell'accordo delle parti in punto di assegnazione alla madre della casa familiare di Leno, ove tuttora convive con e Per_2 Per_1
In merito al contributo paterno al loro mantenimento: 1 “Negli ultimi anni, infatti, il IG ha assunto comportamenti ossessivi e possessivi nei confronti della moglie, CP_1 sfociati anche in episodi di violenza fisica, […] Le convinzioni del marito, infatti, l'hanno indotto ad assumere atteggiamenti volti al controllo e alla sottomissione della ricorrente […]I tentativi di isolamento erano oramai divenuti tali che non è mancato che il marito tentasse il coinvolgimento di terzi soggetti, con conseguente ulteriore discredito e disagio della moglie”.(mem. cit.). pagina 5 di 8 1. quanto a di anni trenta, non risultano elementi sopravvenuti per disporre Per_3
difformemente dall'ordinanza del 25.3.2024 di revoca del contributo del padre al pagamento della scuola notarile Viggiani, richiamando qui la motivazione del provvedimento2;
2. quanto a oggi di anni ventisei, la menzionata ordinanza già evidenziava che risulta Per_2
“studentessa al primo anno fuori corso alla Facoltà di Psicologia – corso di laurea in “Scienze
e Tecniche Psicologiche” dell'Università Cattolica del S. Cuore – Sede di Brescia che, rispetto al piano di studi di n. 30 esami, risulta aver superato solo n. 15 esami (dato aggiornato al giugno 2023 – doc. 29), in quattro anni, a fronte di un ciclo scolastico che prevede il superamento del doppio degli esami in tre anni, l'ordinanza del 25.3.2024, premesso che “il diritto al mantenimento deve trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi […] e dalla prosecuzione degli studi ultraliceali con diligenza […] in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e
l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso ” (ex multis, Cass. 14.8.2020,
n. 17183 in motivazione), già evidenziava che aveva più che beneficiato del tempo Per_2
necessario per completare il corso, tuttora senza profitto, venendo pertanto meno i doveri del padre di contributo agli studi;
sulla scorta del richiamato principio occorre altresì ridurre parzialmente il contributo al mantenimento, senza -allo stato- disporne un'integrale revoca, considerato che risulta fuori corso da un anno, avendo iniziato l'università solo nel 2020, ed avendo comunque sostenuto metà degli esami, riservando a sentenza l'eventuale revoca”.
Ebbene, ad oggi risulta decorso un ulteriore anno, senza prova che la figlia abbia condotto a termine gli studi, sicché reputa il Collegio sussistere i presupposti per la revoca integrale del contributo, a decorrere dal deposito della presente sentenza.
3. quanto a oggi di anni diciannove e pacificamente non economicamente autosufficiente, Per_1
non ricorrono i presupposti per disporre difformemente all'assegno disposto nell'ordinanza presidenziale del 13.4.2023, non oggetto di reclamo. Infine, il contributo del marito al mantenimento separativo in favore della moglie, disposto nell'ordinanza presidenziale nella misura di € 180,00 mensili, va confermato:
- sia sulla spettanza, premesso che la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio, non estingue il vincolo coniugale, permanendo, quindi, l'obbligo di assistenza materiale nel quale si concretizza l'assegno di mantenimento, nel caso di specie va considerata la sperequazione economica in favore del marito, percettore, da ultimo, di €
2.300,00 mensili medi e gravato da € 350,00 di locazione (i minori introiti rispetto quelli accertati nel 2022 si reputano compensati dal risparmi di spesa derivanti dalla revoca dei mantenimenti per le figlie -€ 3.600,00 annui per la scuola notarile- e - € Per_3 Per_1
350,00 mensili, già ridotti a 200,00 nel 2024, e la retta universitaria, oggi azzerati), rispetto alla moglie, pacificamente casalinga durante la vita matrimoniale;
- sia sulla quantificazione, considerato il valore economico dell'assegnazione della casa familiare col relativo risparmio di oneri locatizi in capo alla moglie, nonché in punto di collaborazione di quest'ultima, dal giugno 2022, nella società di famiglia LS immobiliare s.r.l., circostanza specificamente allegata dal resistente, della cui specifica contestazione e prova contraria era gravata la ricorrente, trattandosi di fatti noti e riferibili direttamente alla stessa (sul punto, cfr.
Cass. 8.5.2023, n. 12064 e prec. conformi).
Nulla a provvedere in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 del 20.4.2022).
Le ulteriori domande concernenti la restituzione ovvero l'attribuzione di beni si reputano in questa sede inammissibili, in quanto soggette a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme – soggette al rito ordinario
–, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n.
11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca in punto di addebito, della ricorrente in punto di mantenimenti per le figlie, del resistente in punto di mantenimento separativo, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Leno (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 1993, parte II, serie A, n. 29;
3) rigetta le reciproche domande di addebito;
4) assegna alla madre la casa familiare in Leno, via Donatello n. 49;
5) rigetta la domanda di contributo a carico del padre al mantenimento della figlia maggiorenne
Per_3
6) a decorrere da marzo 2024, revoca il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
7) pone a carico del padre,
8) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 350,00 entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia, salve le spese universitarie al 100%;
9) pone a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 180,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In merito alla figlia di anni quasi ventinove, laureata e già percettrice di borsa di studio per circa € 19.000,00 Per_3 annui lordi e da tempo risiede fuori dal domicilio familiare (cfr. ordinanza presidenziale), da tre anni frequentatrice della
Scuola Notarile Viggiani e, da ultimo, sostenitrice delle prove del concorso notarile nel 2023; […] premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità, “i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (ex multis, Cass. 20.9.2023 n. 26875), alla luce di quanto premesso, è stata messa Per_3 nelle migliori condizioni per accedere alla professione notarile e che, una volta effettivamente tentato il concorso, vengono meno i doveri del padre di finanziamento della relativa scuola privata, peraltro non obbligatoria per l'accesso alla professione (ord. cit.). pagina 6 di 8