TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 565/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da Avv.to D. Naso;
Parte_1
ricorrente
E
rapp. e dif. da Avvocatura dello Controparte_1
Stato
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2025, chiedeva Parte_1 di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20 e 2021/22.
L'amministrazione convenuta si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso..
Si osserva quanto segue.
l'art. 13 del CCNL 2006/2009, che regolava le ferie per il solo personale di ruolo, prevedeva la fruizione delle ferie da parte del personale docente
“durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
Nella restante parte dell'anno, la fruizione delle ferie era consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per i docenti a termine, invece, il medesimo ccnl stabiliva che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non era obbligatoria e quindi i docenti a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non avevano chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, avevano diritto al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto (articolo 19 comma 2).
2 Successivamente è stata emanata la legge n. 228 del 2012, essenziale e dirimente ai fini della soluzione della controversia, il cui art. 1, commi 54, 55 e 56, prevede:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Infine ai sensi dell'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12, “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
3 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dunque, con l'entrata in vigore di tale norma i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione. Unicamente, per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, potendo accadere che costoro non abbiano “disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
Ciò posto, allorquando 23. l'art. 1 comma 54, si riferisce ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non può che intendersi che la norma si riferisce ai giorni di “sospensione delle lezioni”
4 stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali
“ponti” con le domeniche o altre festività.
E dal tenore letterale dell'art. 1 comma 54 (fruisce”) non residuano dubbi in ordine al fatto che tale fruizione sia necessaria e non lasci alcun margine di discrezione al lavoratore, tant'è che incombe a quest'ultimo l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni.
Tale automatismo peraltro rende del tutto superflua un'apposita domanda da parte del docente.
Per quanto riguarda i giorni che vanno dal primo settembre all'inizio delle lezioni e tra la fine delle lezioni al 30 giugno, non essendo detti periodi destinati per legge a ferie, possono essere considerati giorni di ferie solo allorquando vi sia una specifica domanda e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Torino:
“70. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
71. Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo
5 scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72. In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73. Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
75. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29
CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
76. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
6 77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi
“in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
78. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte
o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
7 82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
83. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro”.
In ordine all'eccepita prescrizione, il convenuto sostiene che CP_1 il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute si prescriva nel termine breve di cinque anni, ma l'eccezione non è fondata.
Sul punto si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale”
(Cass. 3021/2020).
Il caso di specie
Ciò posto, in applicazione dei principi sopra richiamati, parte ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a
8 richiesta (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione CP_1 dal parte del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previste dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione dal CP_1 parte del ricorrente), con applicazione dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal , secondo il prospetto che segue: CP_1
con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 parte ricorrente risulta aver maturato rispettivamente gg. 24 di ferie e le stesse risultano essere state interamente godute dalla ricorrente (v. doc. 4 di parte resistente); con riferimento agli altri anni, detratto il numero delle giornate festive secondo i calendari scolastici come indicato dalla stessa ricorrente, spettano le seguenti somme:
ferie maturate ferie godute importo
a.s. 2016/2017 gg. 23,16 gg. 11 € 712,45 (58,59 x 12,16)
a.s. 2017/2018 gg. 24,41 gg. 11 € 794,94 (59,28 x 13,41)
a.s. 2018/2019 gg. 24,41 gg. 11 € 812,78 (60,61 x 13,41)
a.s. 2021/2022 gg. 24,5 gg. 11 € 833,76 (61,76 x 13,5)
Alla parte ricorrente spetteranno dunque € 3.153,93, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, con la rivalutazione e gli interessi dal sorgere del diritto al saldo.
La domanda avente ad oggetto le festività soppresse.
9 Le stesse, secondo l'art. 1 legge 937/1977, vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera.
E' necessario quindi, per accedere all'indennità, che le stesse siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative, circostanze che nel caso specifico non risultano.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna il a corrispondere a Controparte_1
la somma lorda di Euro € 3.153,93 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori come per legge;
2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 900,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ancona, il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 565/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da Avv.to D. Naso;
Parte_1
ricorrente
E
rapp. e dif. da Avvocatura dello Controparte_1
Stato
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2025, chiedeva Parte_1 di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20 e 2021/22.
L'amministrazione convenuta si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso..
Si osserva quanto segue.
l'art. 13 del CCNL 2006/2009, che regolava le ferie per il solo personale di ruolo, prevedeva la fruizione delle ferie da parte del personale docente
“durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
Nella restante parte dell'anno, la fruizione delle ferie era consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per i docenti a termine, invece, il medesimo ccnl stabiliva che la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non era obbligatoria e quindi i docenti a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non avevano chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, avevano diritto al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto (articolo 19 comma 2).
2 Successivamente è stata emanata la legge n. 228 del 2012, essenziale e dirimente ai fini della soluzione della controversia, il cui art. 1, commi 54, 55 e 56, prevede:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Infine ai sensi dell'articolo 5, co. 8, del DL n. 95/12, “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
3 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dunque, con l'entrata in vigore di tale norma i giorni di ferie sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi e eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione. Unicamente, per il personale con contratto fino al termine delle attività didattiche è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, potendo accadere che costoro non abbiano “disponibilità sufficienti” per godere interamente del periodo feriale di diritto per la conclusione del rapporto di lavoro al 30 giugno.
Ciò posto, allorquando 23. l'art. 1 comma 54, si riferisce ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non può che intendersi che la norma si riferisce ai giorni di “sospensione delle lezioni”
4 stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali
“ponti” con le domeniche o altre festività.
E dal tenore letterale dell'art. 1 comma 54 (fruisce”) non residuano dubbi in ordine al fatto che tale fruizione sia necessaria e non lasci alcun margine di discrezione al lavoratore, tant'è che incombe a quest'ultimo l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni.
Tale automatismo peraltro rende del tutto superflua un'apposita domanda da parte del docente.
Per quanto riguarda i giorni che vanno dal primo settembre all'inizio delle lezioni e tra la fine delle lezioni al 30 giugno, non essendo detti periodi destinati per legge a ferie, possono essere considerati giorni di ferie solo allorquando vi sia una specifica domanda e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Torino:
“70. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
71. Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo
5 scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72. In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73. Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
75. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29
CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
76. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
6 77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi
“in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
78. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte
o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
7 82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
83. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro”.
In ordine all'eccepita prescrizione, il convenuto sostiene che CP_1 il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute si prescriva nel termine breve di cinque anni, ma l'eccezione non è fondata.
Sul punto si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale”
(Cass. 3021/2020).
Il caso di specie
Ciò posto, in applicazione dei principi sopra richiamati, parte ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a
8 richiesta (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione CP_1 dal parte del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previste dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione dal CP_1 parte del ricorrente), con applicazione dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal , secondo il prospetto che segue: CP_1
con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 parte ricorrente risulta aver maturato rispettivamente gg. 24 di ferie e le stesse risultano essere state interamente godute dalla ricorrente (v. doc. 4 di parte resistente); con riferimento agli altri anni, detratto il numero delle giornate festive secondo i calendari scolastici come indicato dalla stessa ricorrente, spettano le seguenti somme:
ferie maturate ferie godute importo
a.s. 2016/2017 gg. 23,16 gg. 11 € 712,45 (58,59 x 12,16)
a.s. 2017/2018 gg. 24,41 gg. 11 € 794,94 (59,28 x 13,41)
a.s. 2018/2019 gg. 24,41 gg. 11 € 812,78 (60,61 x 13,41)
a.s. 2021/2022 gg. 24,5 gg. 11 € 833,76 (61,76 x 13,5)
Alla parte ricorrente spetteranno dunque € 3.153,93, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, con la rivalutazione e gli interessi dal sorgere del diritto al saldo.
La domanda avente ad oggetto le festività soppresse.
9 Le stesse, secondo l'art. 1 legge 937/1977, vanno richieste dal lavoratore e fruite esclusivamente nel periodo tra termine delle lezioni e degli esami e inizio delle lezioni dell'anno successivo o durante i periodi di sospensione delle lezioni;
ove non fruite per fatto derivante da esigenze inerenti all'organizzazione del servizio sono compensate forfettariamente con una specifica indennità giornaliera.
E' necessario quindi, per accedere all'indennità, che le stesse siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative, circostanze che nel caso specifico non risultano.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna il a corrispondere a Controparte_1
la somma lorda di Euro € 3.153,93 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori come per legge;
2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 900,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ancona, il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
10